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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2025
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 308/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi: per l'avv. GRECO RAFFAELLA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Massimiliano Polelli.
E' presente la quale conferma di aver accettato Controparte_1
l'eredità; dichiara di vivere a Ferrara, in via Giovanni Falcone n. 60 dalla morte del marito e di non aver fatto alcun inventario dei beni ereditari.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Polelli conclude come da ricorso introduttivo, rimettendosi al Giudice per le spese di lite.
***
Il Giudice Istruttore invita la parte a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 9 Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 308/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GRECO
RAFFAELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Polelli, in Via Borgo Dei Leoni n. 63 Ferrara,
RICORRENTE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 18 febbraio 2025, “
[...]
ha adito al Tribunale di Ferrara per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius da parte di (C.F.: Controparte_1
), per l'effetto, dichiarare l'odierna convenuta erede del C.F._1 pagina 3 di 9 defunto (C.F.: ), nel cui patrimonio Persona_1 C.F._2 rientrano i beni oggetto di ipoteca volontaria della ricorrente;
- IN VIA
SUBORDINATA: accertata la qualità di (C.F.: Controparte_1
), di chiamata all'eredità di (C.F.: C.F._1 Persona_1
), fissare l'udienza di comparizione parti del ricorrente e C.F._2 di tutti i chiamati all'eredità di (C.F.: Persona_1
); - IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi C.F._2 professionali del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
1. di aver acquistato pro soluto ed in blocco da
[...]
- con sede legale in Via Nazionale n. 91, 00184 Controparte_2
Roma, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di
Roma - con atto di cessione, concluso ai sensi della L. P.IVA_2
130/99 in data 20 giugno 2017 (con efficacia giuridica a partire dal 20 giugno 2017, data cessione, ed efficacia economica alla data di godimento del 01 gennaio 2017) tutti i crediti per capitale, interessi anche di mora, spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento
(chirografari e ipotecari), credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che, alle ore 23.59 del 31 dicembre
2016 ovvero alle diverse date indicate, soddisfino specifici criteri comuni;
2. che, come previsto dall'art. 4 della L. 130/99, unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla società, ai sensi dell'art. 1263 c.c., i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relative agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti), e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione;
pagina 4 di 9 3. che dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.
Bancario - nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'art. 1264 c.c. e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione;
4. di essere creditrice nei confronti di e di Persona_1 CP_1
in virtù del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca
[...]
a rogito del Notaio Dott.ssa in Ferrara, del 18 Persona_2 dicembre 2003 n. di Rep. 9578, n. di Racc. 1277, munito di formula esecutiva in data 28 marzo 2022;
5. che a garanzia della puntuale restituzione della somma mutuata e accessori è stata concessa, in data 31 dicembre 2003, a favore della da nonché da ipoteca, CP_3 Persona_1 Controparte_1 iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Ferrara, per l'importo di
€ 203.835,00, al n. reg. 27394 part. 6133, sui beni immobili così come indicati nell'ispezione ipotecaria;
6. che e sono debitori nei confronti Controparte_1 Persona_1 di “ dell'importo di euro 108.500,23, oltre Parte_1 ai successivi interessi maturati e maturandi come previsto dal contratto di mutuo dall'8 dicembre 2020 e fino al saldo effettivo;
7. che, volendo procedere con il recupero coattivo del proprio credito mediante la vendita del bene oggetto di ipoteca, ha appreso, a seguito di verifica anagrafica, che parte mutuataria e Persona_1 datore di ipoteca della quota di ½, è deceduto in Ferrara in data 23 luglio 2017;
8. che dalle verifiche effettuate presso la Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione e la Conservatoria risulta la rinuncia dell'eredità da pagina 5 di 9 parte degli eredi legittimi e figlie Persona_3 Controparte_4 di risultando quindi unica erede Persona_1 Controparte_1 del de cuius;
9. che la qualità di erede si evince sia dalla denuncia di successione trascritta presso la Conservatoria di Ferrara il 14 febbraio 2019
(Registro Particolare 1787 Registro Generale 2469), sia dalla volturazione, a proprio nome, dei beni immobili ricevuti in eredità, sia, infine, dalle dichiarazioni rilasciate da nel Controparte_1 procedimento instaurato con actio interrogatoria (R.G. n. 186/2024) davanti al Giudice Dr.ssa Costanza Perri all'udienza del 20 marzo
20241.
Il ricorrente asserisce come vi sia stata un'accettazione tacita dell'eredità di da parte di tale per cui nel patrimonio Persona_1 Controparte_1 così ereditato rientrino i beni oggetto di ipoteca volontaria sui quali vuole soddisfarsi.
Il Giudice, con decreto ex art. 281 undecies c.p.c., ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 17 aprile 2025, disponendo a carico del ricorrente la notifica del ricorso e del decreto al convenuto.
Il procuratore di parte ricorrente ha depositato le prove dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, producendo la richiesta di notificazione all'Unep del 4 marzo 2025 nonché la relata di notifica dell'avvenuta recezione della raccomandata a mani di CP_1 in data 8 marzo 2025, ma la parte convenuta è rimasta contumace.
[...]
⁕ ⁕ ⁕
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Si richiama, innanzi tutto, l'art. 485 c.c. a mente del quale “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare 1 “Compare inoltre la resistente identificata a mezzo di carta di identità n. Controparte_1 rilasciata dal Comune di Ferrara in data 13 luglio 2015 la quale dichiara di aver Numero_1 effettuato la successione di a mezzo Cadf e che l'abitazione ora è intestata Persona_1 alla medesima e che la stessa è erede del defunto marito”. pagina 6 di 9 l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità […]”;
L'onere di redazione dell'inventario è subordinato all'esistenza in capo al chiamato di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dal possesso a qualsiasi titolo dei beni ereditari, ossia dalla mera relazione materiale del chiamato con i beni dell'eredità (cfr. Cass. 22 giugno 1995, n. 7076: “la situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 cod. civ. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi”), e uno soggettivo, dato dalla consapevolezza del chiamato di possedere beni che appartengono all'eredità stessa (cfr. Trib. Arezzo, 1 febbraio 2018, n.128, reperibile in www.dejure.it).
Il secondo comma dell'art. 485 c.c. stabilisce, poi, che “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, con conseguente decadenza da ogni facoltà di rinuncia o accettazione con beneficio d'inventario (cfr. Cass. 23 luglio 2020,
n. 15690: “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius"; cfr. Cass., 27 giugno 1967, n. 1590: “l'inutile decorso di tale termine importa accettazione presunta dell'eredità, per cui il chiamato e considerato erede puro e semplice e risponde ultra vires hereditatis. In base all'art. 485 cod. civ., l'acquisto della qualità di erede può, quindi, avvenire ipso jure per il solo effetto di una situazione giuridica obiettivamente considerata, e, quindi, indipendentemente da un'accettazione vera e propria, espressa o tacita”).
Alla luce dei principi richiamati la resistente è qualificabile come erede pura e semplice poiché si trovava nel possesso dei beni ereditari all'apertura della successione e non ha redatto l'inventario nel termine suddetto, come dalla stessa ammesso alla odierna udienza ove ha confermato di risiedere pagina 7 di 9 nell'immobile ipotecato ed ereditato nella misura del 50% e di aver omesso di redigere l'inventario.
La resistente, per altro, ha depositato la denuncia di successione presso la Conservatoria di Ferrara, il 14 febbraio 2019 (Registro Particolare
1787 Registro Generale 2469, atto in cui risultano rinunciatarie le altre Per_ chiamate all'eredità, e figlie del de cuius ) e richiesto Controparte_4 la volturazione catastale dei beni (cfr. doc. 5 e 7): circostanza certamente valorizzabile ai fini dell'accertamento della intervenuta accettazione della eredità (cfr. ex multis Cass., 30 aprile 2021 n. 11478: “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”).
Infine, la resistente ha reso dichiarazione confessoria – ribadita all'odierna udienza – nell'ambito del procedimento instaurato con l'esercizio dell'actio interrogatoria davanti alla dr.ssa Costanza Perri (R.G. n.
186/2024; doc. 8 di parte ricorrente) determinando il rigetto della domanda in virtù dell'inutilità dello stesso, posta l'ammissione della accettazione tacita operata dalla chiamata all'eredità.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2648, III comma c.c., la parte ricorrente può ottenere la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità accertata giudizialmente, garantendo la continuità delle trascrizioni per le ragioni palesate nell'atto introduttivo.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate alla luce del comportamento tenuto dalla parte resistente, la quale ha collaborato nel procedimento per l'accertamento della propria qualità di erede.
P. Q. M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 308/2025 R.G., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta accettazione tacita, da parte di dell'eredità relitta da Controparte_1 Persona_1
3) DICHIARA (C.F. ) erede Controparte_1 C.F._1 del defunto (C.F. ), nel cui Persona_1 C.F._2 patrimonio rientrano i beni oggetto di ipoteca volontaria iscritta a favore della “ ; Parte_1
4) DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Ferrara, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 9 di 9