Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7030.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Ciardo dom.
CONTRO
[...]
CP_1
Parte ricorrente ha adito in data 28.6.22 questo Tribunale avverso la cartella di pagamento notificatale in data 19.5.22 chiedendone l'annullamento con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Co Pa All'uopo espone come, trasformatasi da in in data 3.3.17, partecipino nella compagine societaria quale socio accomandatario e sua moglie ed i figli quali soci Parte_1 accomandanti;
come la moglie ed i figli non svolgano attività in azienda, occupandosi la moglie delle nipotine e svolgendo il figlio l'attività di istruttore di tennis e , a seguito Per_1 Per_2 di incidente con impedimento fisico, alcuna attività lavorativa;
come non sussista alcun obbligo assicurativo a carico del socio accomandante che presti occasionalmente attività; come viceversa CP_
sulla scorta delle dichiarazioni rese da abbia ritenuto l'obbligo di Parte_1 copertura assicurativa anche dei familiari.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, i soci accomandanti sono iscrivibili alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ove concorrano congiuntamente le due seguenti condizioni:
- un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario;
- l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale della società con carattere di abitualità e prevalenza. Con sentenza coperta da giudicato e pronunziata inter partes, è stato affermato che “la pretesa dell' si fonda sulle dichiarazioni rilasciate al momento dell' accertamento dal socio CP_1 accomandatario secondo cui lo stesso avrebbe condotto l' attività insieme Parte_1 alla moglie e ai due figli. Tali dichiarazioni appaiono tuttavia generiche con riferimento all' impegno profuso dai soci accomandanti nell' ambito della compagine sociale non essendo emerso il periodo, l' eventuale impegno giornaliero e l' eventuale orario lavorativo osservato dai predetti familiari. A fronte della pretesa dell' solo genericamente dedotta le risultanze dell' CP_1 istruttoria consentono di escludere l' esistenza dell' obbligo assicurativo non risultando provato che i soci accomandanti abbiano svolto attività lavorativa con abitualità e prevalenza. Ed invero i testi escussi hanno riferito che il Benessere veniva gestito esclusivamente da Pt_1 Parte_1
, che la moglie era pensionata e non lavorava nel centro;
che il
[...] Controparte_3 figlio svolgeva a tempo pieno attività di istruttore di tennis e di preparatore Controparte_4 atletico presso il circolo tennis Mario Stasi di Lecce e non lavorava nel centro (v. deposizione dei testi escussi e al verbale di udienza del 17.5.2023 dai quali emerge Tes_1 Testimone_2 pacificamente che e non hanno mai partecipato Controparte_3 Controparte_4 all' attività aziendale). Le dichiarazioni dei testi escussi trovano riscontro nella documentazione allegata in atti dalla quale risulta documentato il rapporto lavorativo di con Controparte_4 il circolo tennis di Lecce, la titolarità di pensione di vecchiaia in capo alla signora la CP_3 certificazione medica attestante che da luglio 2018 ha subito una frattura Parte_2 delle vertebre cervicali che non gli consentono lo svolgimento di attività lavorativa.
Da ciò consegue l' insussistenza dell' obbligazione assicurativa conseguente al verbale di accertamento n 201900012 del 28.8.2019 e alla diffida n 64198 del 6.9.2019.”. CP_1
È noto, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto,
l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica [Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8379 del 07/04/2009]. In particolare, nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili [Cass. Sez. 1, 19/04/2023, n. 10430].
Nella fattispecie, la cartella di pagamento è relativa al periodo 2014\19 e sanzioni accessorie ed CP_ CP_ allega il credito azionato sulla scorta del verbale oggetto di esame nella sentenza oramai coperta da giudicato.
Pertanto, si deve escludere, alla luce di detta sentenza, l'esistenza dell'obbligo assicurativo e quindi del credito di cui alla cartella opposta. Il ricorso merita conseguentemente accoglimento.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, CP_ annulla la cartella opposta e condanna a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 43,00 per spese ed euro 1312,00 per competenze, oltre accessori ex lege da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 18/03/2025
Lorenzo Bellanova