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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/11/2024, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 06.11.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 9219/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti MANCANIELLO LUIGI e DI PIERNO PIERO Parte_1
ANTONIO
RICORRENTE
E CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/11/2022, ha dedotto di essere titolare di pensione Parte_1
CP_ diretta cat. VR n. 30039929, con decorrenza 01.05.2001; di vantare contribuzione regolarmente accreditata ante pensionamento da coltivatore diretto per il periodo 01.01.1962 – 31.12.2002, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
che l' ha riliquidato la prestazione pensionistica Controparte_2
riconoscendo un'anzianità contributiva nella gestione CD - quota A di sole 1387 settimane (cfr. mod. TE08), rispetto alle 1391 spettanti tenuto conto della spettanza di 35 settimane per 13 anni di servizio dall'1.1.1962 al 31.12.1974 (35 settimane pari a 104 giornate per 13 anni, utilizzando il coefficiente 0,333).
Ha, quindi, concluso chiedendo “accertare e dichiarare il diritto dell'odierna istante alla ricostituzione
CP_ della pensione cat. VR n. 30039929 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A della gestione CD per ulteriori 4 settimane;
- per l'effetto, condannare
l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierna istante, a partire dal 16.11.2019 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto a titolo di quota A della gestione CD partendo dalla differenza mensile di 1,10 alla decorrenza originaria e perequandola annualmente, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Parte ricorrente ha dedotto di avere diritto all'accredito, in quota A, della pensione di cui è titolare, di CP_ quattro settimane ulteriori, per un totale di n. 1391 settimane, rispetto a quelle accreditate dall' pari a a 1387.
In specie, ha dedotto che per il periodo 1.1.1962-31.12.1974 il calcolo della conversione delle giornate tramite il coefficiente 0,333, comporterebbe l'accredito di n. 35 settimane.
CP_ Di contro, l' ha accreditato per detto periodo lavorativo, 34,66 settimane.
2.2. Orbene, deve rilevarsi che la genericità della domanda con riguardo alla omessa allegazione dei criteri in forza dei quali sono state rivendicate n. 35 settimane contributive in quota A.
Invero, applicando il coefficiente 0,333 al numero delle giornate risultanti dall'estratto conto pari a 104 per il periodo 1.1.1962-31.12.1974, derivano 34,66 settimane spettanti.
Parte ricorrente non spiega alcunchè sulla ragione delle rivendicate 35 settimane e del maggior rateo rivendicato pari ad € 1,10 mensile.
Tanto, anche in considerazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della L. 9 gennaio 1963, n.
9 a norma del quale “Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità nonché per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani”.
Rileva al riguardo il principio giurisprudenziale in forza del quale: “Nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (Cassazione civile sez. lav.,
09/02/2012, n.1878).
2.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L,
Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da depositato il Parte_1
16/11/2022, iscritto al n. 9219/2022 R.G.A.C. così provvede: -rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 06.11.2024
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 06.11.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 9219/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti MANCANIELLO LUIGI e DI PIERNO PIERO Parte_1
ANTONIO
RICORRENTE
E CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/11/2022, ha dedotto di essere titolare di pensione Parte_1
CP_ diretta cat. VR n. 30039929, con decorrenza 01.05.2001; di vantare contribuzione regolarmente accreditata ante pensionamento da coltivatore diretto per il periodo 01.01.1962 – 31.12.2002, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
che l' ha riliquidato la prestazione pensionistica Controparte_2
riconoscendo un'anzianità contributiva nella gestione CD - quota A di sole 1387 settimane (cfr. mod. TE08), rispetto alle 1391 spettanti tenuto conto della spettanza di 35 settimane per 13 anni di servizio dall'1.1.1962 al 31.12.1974 (35 settimane pari a 104 giornate per 13 anni, utilizzando il coefficiente 0,333).
Ha, quindi, concluso chiedendo “accertare e dichiarare il diritto dell'odierna istante alla ricostituzione
CP_ della pensione cat. VR n. 30039929 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A della gestione CD per ulteriori 4 settimane;
- per l'effetto, condannare
l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierna istante, a partire dal 16.11.2019 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto a titolo di quota A della gestione CD partendo dalla differenza mensile di 1,10 alla decorrenza originaria e perequandola annualmente, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Parte ricorrente ha dedotto di avere diritto all'accredito, in quota A, della pensione di cui è titolare, di CP_ quattro settimane ulteriori, per un totale di n. 1391 settimane, rispetto a quelle accreditate dall' pari a a 1387.
In specie, ha dedotto che per il periodo 1.1.1962-31.12.1974 il calcolo della conversione delle giornate tramite il coefficiente 0,333, comporterebbe l'accredito di n. 35 settimane.
CP_ Di contro, l' ha accreditato per detto periodo lavorativo, 34,66 settimane.
2.2. Orbene, deve rilevarsi che la genericità della domanda con riguardo alla omessa allegazione dei criteri in forza dei quali sono state rivendicate n. 35 settimane contributive in quota A.
Invero, applicando il coefficiente 0,333 al numero delle giornate risultanti dall'estratto conto pari a 104 per il periodo 1.1.1962-31.12.1974, derivano 34,66 settimane spettanti.
Parte ricorrente non spiega alcunchè sulla ragione delle rivendicate 35 settimane e del maggior rateo rivendicato pari ad € 1,10 mensile.
Tanto, anche in considerazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della L. 9 gennaio 1963, n.
9 a norma del quale “Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità nonché per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani”.
Rileva al riguardo il principio giurisprudenziale in forza del quale: “Nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (Cassazione civile sez. lav.,
09/02/2012, n.1878).
2.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L,
Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da depositato il Parte_1
16/11/2022, iscritto al n. 9219/2022 R.G.A.C. così provvede: -rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 06.11.2024
IL GL
Dott. Monica Sgarro