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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 304 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla Via Pasquale Parte_1 C.F._1
Vitiello n. 85 presso l'avv. Vanessa Arzeo (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Cilea n. 265\B CP_1 C.F._3 presso gli avv.ti Marina Vacca (c.f. ) e Syefano Bouchè (c.f. ), che C.F._4 C.F._5 lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti allegata
[...]
Email_2
Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere essendo addivenute ad un accordo transattivo con rinuncia al presente giudizio e compensazione delle spese.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 1903 emessa Parte_2 dal Tribunale di Nola il 20.6.2023, non notificata, che aveva dichiarato la separazione personale dalla coniuge con addebito al medesimo, aveva assegnato la casa coniugale alla moglie , aveva posto a suo carico CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo mensile di euro 430,00, da CP_2
1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie come da protocollo in essere presso quel
Tribunale nella misura del 50% ed infine lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali.
L'appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata dalla nei propri confronti con compensazione delle spese di lite, disponendo che l'appellata provvedesse alla CP_1 restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e compensi del giudizio, da attribuire al procuratore anticipatario.
nel costituirsi chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari, stante anche il CP_1 comportamento temerario della controparte da valutare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, nelle note scritte in atti depositate, entrambe le parti, nel rassegnare le conclusioni, hanno dichiarato di avere transatto la lite con rinuncia al presente giudizio di appello, chiedendo che le spese venissero dichiarate compensate.
Osserva la Corte che l'avvenuta transazione della controversia determina la mancanza sopravvenuta di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, desumibile con chiarezza dalle conformi conclusioni rassegnate da queste ultime, circostanza dalla quale discende il venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite, pertanto, come richiesto, vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona e Famiglia - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1903 del Tribunale di Nola emessa il Parte_2 CP_1
23.6.2023, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
2
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 304 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla Via Pasquale Parte_1 C.F._1
Vitiello n. 85 presso l'avv. Vanessa Arzeo (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Cilea n. 265\B CP_1 C.F._3 presso gli avv.ti Marina Vacca (c.f. ) e Syefano Bouchè (c.f. ), che C.F._4 C.F._5 lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti allegata
[...]
Email_2
Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere essendo addivenute ad un accordo transattivo con rinuncia al presente giudizio e compensazione delle spese.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 1903 emessa Parte_2 dal Tribunale di Nola il 20.6.2023, non notificata, che aveva dichiarato la separazione personale dalla coniuge con addebito al medesimo, aveva assegnato la casa coniugale alla moglie , aveva posto a suo carico CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo mensile di euro 430,00, da CP_2
1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie come da protocollo in essere presso quel
Tribunale nella misura del 50% ed infine lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali.
L'appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata dalla nei propri confronti con compensazione delle spese di lite, disponendo che l'appellata provvedesse alla CP_1 restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e compensi del giudizio, da attribuire al procuratore anticipatario.
nel costituirsi chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari, stante anche il CP_1 comportamento temerario della controparte da valutare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, nelle note scritte in atti depositate, entrambe le parti, nel rassegnare le conclusioni, hanno dichiarato di avere transatto la lite con rinuncia al presente giudizio di appello, chiedendo che le spese venissero dichiarate compensate.
Osserva la Corte che l'avvenuta transazione della controversia determina la mancanza sopravvenuta di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, desumibile con chiarezza dalle conformi conclusioni rassegnate da queste ultime, circostanza dalla quale discende il venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite, pertanto, come richiesto, vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona e Famiglia - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1903 del Tribunale di Nola emessa il Parte_2 CP_1
23.6.2023, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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