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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 706/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 706/2025 R.G. promosso con ricorso in data 24 marzo 2025 da parte di: nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e
nato a [...], il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]1 ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Stefano Merighi del Foro di Ferrara - C.F. , con fax 0532-318137 e indirizzo CodiceFiscale_3
di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliati Email_1
presso il suo studio in Argenta (Fe) Via Gramsci n. 28, giusta procura rilasciata su separato documento informatico e depositata unitamente al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1) La casa familiare sita in Argenta (FE), via Milano n. 5/1, censita al NCEU del Comune di Argenta al foglio 110, mappale 2867, subalterni 3, 4 e 5, di proprietà del IG. rimarrà assegnata a Pt_2 quest'ultimo, mentre la IG.ra entro e non oltre il 30.05.2025, trasferirà altrove Parte_1
la propria residenza e quella dei figli minori e i quali, pertanto, risiederanno con la Per_1 Per_2 madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima. La stessa asporterà dalla predetta Parte_1
abitazione alcuni arredi, ovvero: - dalla camera matrimoniale: comodino, comò, cassapanca, poltrona bianca, cassettiera bianca ikea, specchiera e televisore;
- dalla cucina: vetrina ikea, comodino porta tv;
- dal salotto: pouf indiano, tavolino rosso;
- dalla soffitta: n. 2 poltroncine a fiori;
- tavolo di marmo da esterno e scaletta rossa per armadi.
2) In merito al mantenimento dei figli, il IG. contribuirà al mantenimento ordinario dei Parte_2
figli minori, sino al raggiungimento della rispettiva indipedenza economica, mediante il versamento di complessivi € 500,00 per entrambi i figli, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, su c/c intestato alla IG.ra alle seguenti coordinate [...] 000001037429, Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile compreso. Il mantenimento straordinario sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % ciascuno, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara e che ivi si riporta: - Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli - interventi chirurgici in strutture private. - Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. - Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente. - Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi. Il rimborso delle predette spese dovrà essere effettuato da ogni genitore all'altro, previa esibizione della documentazione di spesa, entro e non oltre giorni 15 dalla richiesta. L'assegno unico per entrambi i figli verrà interamente percepito dalla IG.ra
Parte_1
3) Stante il regime di affidamento condiviso dei figli in capo ad entrambi i genitori e considerata la collocazione prevalente dei minori presso la madre IG.ra il diritto di visita del IG. Parte_1 Pt_2
sarà regolato secondo le seguenti modalità: - la prima settimana, il padre potrà tenere i figli con sé il martedì pomeriggio dalle ore 13.00, ritirandoli presso l'abitazione della madre e con pernotto presso di lui, sino al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola e, con le stesse modalità, il giovedì pomeriggio dalle ore 18.00 al venerdì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
nel fine settimana, pertanto a week end alterni, la madre andrà a prendere i minori a scuola il venerdì pomeriggio e li terrà con sé per il week end. - la seconda settimana, il padre potrà ritirare i figli dall'abitazione della madre alle 13.00 del mercoledì, i quali pernotteranno presso di lui e li riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina;
nel fine settimana, pertanto a week end alterni, il IG. andrà a prendere i minori alle 18.00 presso la loro residenza e li terrà con sé sino alle ore 18.00 Pt_2
della domenica, riaccompagnandoli a casa dalla madre. - le ferie estive saranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, fermo restando che ciascun genitore terrà i figli con sé per
15 giorni, anche consecutivi;
- per quanto riguarda le festività, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore a Natale e Santo Stefano, in particolare dal 24 al 30 Dicembre, e con l'altro a Capodanno, dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo.
***
Le parti personalmente comparse all'udienza del 16 aprile 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 706/2025 R.G. promosso con ricorso in data 24 marzo 2025 da parte di: nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e
nato a [...], il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]1 ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Stefano Merighi del Foro di Ferrara - C.F. , con fax 0532-318137 e indirizzo CodiceFiscale_3
di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliati Email_1
presso il suo studio in Argenta (Fe) Via Gramsci n. 28, giusta procura rilasciata su separato documento informatico e depositata unitamente al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1) La casa familiare sita in Argenta (FE), via Milano n. 5/1, censita al NCEU del Comune di Argenta al foglio 110, mappale 2867, subalterni 3, 4 e 5, di proprietà del IG. rimarrà assegnata a Pt_2 quest'ultimo, mentre la IG.ra entro e non oltre il 30.05.2025, trasferirà altrove Parte_1
la propria residenza e quella dei figli minori e i quali, pertanto, risiederanno con la Per_1 Per_2 madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima. La stessa asporterà dalla predetta Parte_1
abitazione alcuni arredi, ovvero: - dalla camera matrimoniale: comodino, comò, cassapanca, poltrona bianca, cassettiera bianca ikea, specchiera e televisore;
- dalla cucina: vetrina ikea, comodino porta tv;
- dal salotto: pouf indiano, tavolino rosso;
- dalla soffitta: n. 2 poltroncine a fiori;
- tavolo di marmo da esterno e scaletta rossa per armadi.
2) In merito al mantenimento dei figli, il IG. contribuirà al mantenimento ordinario dei Parte_2
figli minori, sino al raggiungimento della rispettiva indipedenza economica, mediante il versamento di complessivi € 500,00 per entrambi i figli, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, su c/c intestato alla IG.ra alle seguenti coordinate [...] 000001037429, Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile compreso. Il mantenimento straordinario sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % ciascuno, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara e che ivi si riporta: - Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli - interventi chirurgici in strutture private. - Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. - Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente. - Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi. Il rimborso delle predette spese dovrà essere effettuato da ogni genitore all'altro, previa esibizione della documentazione di spesa, entro e non oltre giorni 15 dalla richiesta. L'assegno unico per entrambi i figli verrà interamente percepito dalla IG.ra
Parte_1
3) Stante il regime di affidamento condiviso dei figli in capo ad entrambi i genitori e considerata la collocazione prevalente dei minori presso la madre IG.ra il diritto di visita del IG. Parte_1 Pt_2
sarà regolato secondo le seguenti modalità: - la prima settimana, il padre potrà tenere i figli con sé il martedì pomeriggio dalle ore 13.00, ritirandoli presso l'abitazione della madre e con pernotto presso di lui, sino al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola e, con le stesse modalità, il giovedì pomeriggio dalle ore 18.00 al venerdì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
nel fine settimana, pertanto a week end alterni, la madre andrà a prendere i minori a scuola il venerdì pomeriggio e li terrà con sé per il week end. - la seconda settimana, il padre potrà ritirare i figli dall'abitazione della madre alle 13.00 del mercoledì, i quali pernotteranno presso di lui e li riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina;
nel fine settimana, pertanto a week end alterni, il IG. andrà a prendere i minori alle 18.00 presso la loro residenza e li terrà con sé sino alle ore 18.00 Pt_2
della domenica, riaccompagnandoli a casa dalla madre. - le ferie estive saranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, fermo restando che ciascun genitore terrà i figli con sé per
15 giorni, anche consecutivi;
- per quanto riguarda le festività, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore a Natale e Santo Stefano, in particolare dal 24 al 30 Dicembre, e con l'altro a Capodanno, dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo.
***
Le parti personalmente comparse all'udienza del 16 aprile 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri