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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 233/2025 R.G., vertente
TRA
n. in Romania il 2.8.2002, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Sandro Mammarella C.F._1
ATTORE
E
n. in Romania il 26.7.1974, CF Controparte_1
C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente
CONCLUSIONI L'Avv. Sandro Mammarella per Parte_1 conclude: “Ricorre All'Illl.mo Tribunale adito affinché Voglia 1. accertare e dichiarare, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, il diritto del ricorrente a ricevere un assegno di mantenimento da parte del padre , ai sensi dell'art. 337-septies c.c. e Controparte_1 conseguentemente
2. porre a carico del resistente il versamento dell'assegno di mantenimento dovuto in favore figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente quantificato in euro 350,00 o altra somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, tenendo conto delle esigenze del ricorrente e delle condizioni economiche delle parti anche in ragione che il padre non ha mai provveduto a mantenere il figlio, nonché fissare il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
3. Che il mantenimento venga versato direttamente al figlio maggiorenne con cadenza mensile, alla data anticipata del 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o altro mezzo tracciabile e che, in difetto di pagamento, lo stesso assegno venga versato direttamente dal Datore di Lavoro del ricorrente secondo la procedura di cui all'art. 473 bis 37, comma 1 e 2 cpc
4. Che il Tribunale condanni il resistente al pagamento delle spese legali.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 23.6.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito per le richieste formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale il convenuto non ha inteso contraddire, in quanto neanche costituitosi, essendosene, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il ricorrente, di anni 22, è studente universitario, e non avendo fonti di reddito ed essendo i genitori divorziati, richiede al padre un assegno di mantenimento. Al riguardo la giurisprudenza ritiene che “Il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta” (Ex multis, Cass. 12121/2025).
Per quanto sopra detto, documentato il mancato raggiungimento dell'autonomia economica, la domanda deve trovare accoglimento;
considerata l'età del ricorrente si ritiene congruo determinare l'importo mensile dell'assegno in euro 350,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Riguardo la richiesta ex art. 473 bis 37, si rileva che si tratta di una procedura che, nel caso in cui il padre resti inadempiente ai suoi obblighi, il ricorrente potrà azionare autonomamente senza la necessità che il giudicante disponga in tal senso.
Non essendovi stata alcuna opposizione del convenuto alle richieste del
, appare equo disporre la compensazione delle spese del presente Pt_1 procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 233/2025 R.G., così decide:
Dispone che provveda al mantenimento del Controparte_1 figlio mediante versamento Parte_1 direttamente al figlio dell'importo di € 350,00 mensili, attraverso bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
Dispone che provveda al pagamento del 50 % Controparte_1 delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF del 2017;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 27.6.2025
Il Presidente
Massimo Canosa