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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/09/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6186/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 11.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 6186/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in San Severo alla via Petrarca n.21, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Manduca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Bari al viale della
Repubblica, presso lo studio dell'avv. Fabio Vito Letizia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA
- ATTRICE IN RICOVENZIONALE–
E
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., e per essa in qualità di procuratrice speciale CP_3 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
c.f. fiscale , elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Bari al viale della Repubblica n. 71/G, presso lo studio dell'avv. Fabio Vito Letizia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- INTERVENTRICE ex art. 111 cod. proc. civ. –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, premesso di aver stipulato un contratto di conto corrente
[...] bancario con , ha convenuto quest'ultima in Controparte_1 giudizio, al fine di sentir accertare la non debenza di qualsivoglia somma nei confronti della banca convenuta, previa declaratoria della nullità degli addebiti illegittimi, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente incassate ed al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione.
costituendosi, eccepita la Controparte_1 prescrizione del diritto avverso e l'improcedibilità delle domande formulate per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa e, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare l'attrice al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 97.167,64, quale saldo debitore del conto corrente n. 9031.30 e del rapporto anticipi n. 47026509, oltre interessi. si è costituita in fase decisoria, Controparte_2 intervenendo ex art. 111 cod. proc. civ., per aver acquistato il credito oggetto di causa, giusta atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. Persona_1 CP_1
39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di , pubblicato CP_1 su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto
Proc. n. 6186/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del
Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente per non avere parte opposta espletato il tentativo di mediazione, alla luce del successivo espletamento della mediazione esperito nel corso del giudizio, su disposizione del giudice.
Nel merito, va rilevato quanto segue.
A fondamento della sua pretesa, l'attrice, senza nemmeno depositare i contratti (che sono stati solo successivamente depositati da parte convenuta) ha formulato eccezioni del tutto generiche e smentite ex actiis, lamentando l'addebito di somma non pattuite, di CMS nulla per mancanza di causa, di capitalizzazione nulla per mancata previsione della pari periodicità e di interessi usurari.
La contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari, in particolare,
è del tutto generica non avendo l'attrice indicato né il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né tantomeno il disavanzo tra i due valori (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020).
Le eccezioni relative alla mancata pattuizione degli interessi e alla diversa periodicità della capitalizzazione risultano invece smentite ex actiis perché dal contratto depositato da parte convenuta emerge la pattuizione per iscritto del tasso di interesse e la pari periodicità degli interessi attivi e passivi.
Infine, la tesi secondo cui la CMS sarebbe nulla per difetto di causa non trova riscontro in nessun orientamento giurisprudenziale, atteso che è principio consolidato quello secondo cui la CMS remunera la prestazione di un servizio offerto dalla banca, sicché la CMS può considerarsi priva di causa solo se applicata su un conto non affidato, ma tale ipotesi non afferisce al caso in esame (cfr. Cass. civ. n. n. 870 del 18 gennaio 2006).
Per tali ragioni, le domande avanzate da parte attrice devono essere rigettate, ivi compresa la domanda risarcitoria, dal momento che risulta indimostrata l'illegittimità degli addebiti.
Proc. n. 6186/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta.
L'istituto bancario ha, difatti, provato il suo credito mediante deposito del contratto di conto corrente e del contratto di concessione delle linee di credito, stipulati in forma scritta e offerti in copia al correntista.
Inoltre, la banca ha depositato anche gli estratti conto, dai quali risulta un importo a debito del correntista pari alla somma di € 97.167,64.
Viceversa, l'attrice non ha provato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile (Cass. civ. Sez. Un. n.
13533/2001).
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale va accolta e l'attrice va condannata, in favore della convenuta, al pagamento della somma pari all'importo di € 97.167,64, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma secondo, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
All'accoglimento della domanda riconvenzionale, segue la condanna dell'attrice, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore della convenuta (per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e dell'interventrice (per la fase decisoria), degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del decisum non superiore ad € 260.000,00
(art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria perché documentale e decisoria attesa la non complessità delle questioni trattate (art. 4 D.M.
55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia
Proc. n. 6186/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attrice;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma pari all'importo di € 97.167,64, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma secondo, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
c) condanna l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, pari all'importo di € 759,00, dovuto a titolo di esborsi ed € 7.015,00 dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
d) condanna l'attrice al rimborso, in favore dell'interventrice, delle spese di lite, pari all'importo di € 2.127,00, dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 6186/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 11.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 6186/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in San Severo alla via Petrarca n.21, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Manduca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Bari al viale della
Repubblica, presso lo studio dell'avv. Fabio Vito Letizia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA
- ATTRICE IN RICOVENZIONALE–
E
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., e per essa in qualità di procuratrice speciale CP_3 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
c.f. fiscale , elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Bari al viale della Repubblica n. 71/G, presso lo studio dell'avv. Fabio Vito Letizia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- INTERVENTRICE ex art. 111 cod. proc. civ. –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, premesso di aver stipulato un contratto di conto corrente
[...] bancario con , ha convenuto quest'ultima in Controparte_1 giudizio, al fine di sentir accertare la non debenza di qualsivoglia somma nei confronti della banca convenuta, previa declaratoria della nullità degli addebiti illegittimi, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente incassate ed al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione.
costituendosi, eccepita la Controparte_1 prescrizione del diritto avverso e l'improcedibilità delle domande formulate per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa e, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare l'attrice al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 97.167,64, quale saldo debitore del conto corrente n. 9031.30 e del rapporto anticipi n. 47026509, oltre interessi. si è costituita in fase decisoria, Controparte_2 intervenendo ex art. 111 cod. proc. civ., per aver acquistato il credito oggetto di causa, giusta atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. Persona_1 CP_1
39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di , pubblicato CP_1 su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto
Proc. n. 6186/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del
Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente per non avere parte opposta espletato il tentativo di mediazione, alla luce del successivo espletamento della mediazione esperito nel corso del giudizio, su disposizione del giudice.
Nel merito, va rilevato quanto segue.
A fondamento della sua pretesa, l'attrice, senza nemmeno depositare i contratti (che sono stati solo successivamente depositati da parte convenuta) ha formulato eccezioni del tutto generiche e smentite ex actiis, lamentando l'addebito di somma non pattuite, di CMS nulla per mancanza di causa, di capitalizzazione nulla per mancata previsione della pari periodicità e di interessi usurari.
La contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari, in particolare,
è del tutto generica non avendo l'attrice indicato né il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né tantomeno il disavanzo tra i due valori (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020).
Le eccezioni relative alla mancata pattuizione degli interessi e alla diversa periodicità della capitalizzazione risultano invece smentite ex actiis perché dal contratto depositato da parte convenuta emerge la pattuizione per iscritto del tasso di interesse e la pari periodicità degli interessi attivi e passivi.
Infine, la tesi secondo cui la CMS sarebbe nulla per difetto di causa non trova riscontro in nessun orientamento giurisprudenziale, atteso che è principio consolidato quello secondo cui la CMS remunera la prestazione di un servizio offerto dalla banca, sicché la CMS può considerarsi priva di causa solo se applicata su un conto non affidato, ma tale ipotesi non afferisce al caso in esame (cfr. Cass. civ. n. n. 870 del 18 gennaio 2006).
Per tali ragioni, le domande avanzate da parte attrice devono essere rigettate, ivi compresa la domanda risarcitoria, dal momento che risulta indimostrata l'illegittimità degli addebiti.
Proc. n. 6186/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta.
L'istituto bancario ha, difatti, provato il suo credito mediante deposito del contratto di conto corrente e del contratto di concessione delle linee di credito, stipulati in forma scritta e offerti in copia al correntista.
Inoltre, la banca ha depositato anche gli estratti conto, dai quali risulta un importo a debito del correntista pari alla somma di € 97.167,64.
Viceversa, l'attrice non ha provato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile (Cass. civ. Sez. Un. n.
13533/2001).
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale va accolta e l'attrice va condannata, in favore della convenuta, al pagamento della somma pari all'importo di € 97.167,64, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma secondo, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
All'accoglimento della domanda riconvenzionale, segue la condanna dell'attrice, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore della convenuta (per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e dell'interventrice (per la fase decisoria), degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del decisum non superiore ad € 260.000,00
(art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria perché documentale e decisoria attesa la non complessità delle questioni trattate (art. 4 D.M.
55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia
Proc. n. 6186/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attrice;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma pari all'importo di € 97.167,64, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma secondo, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
c) condanna l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, pari all'importo di € 759,00, dovuto a titolo di esborsi ed € 7.015,00 dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
d) condanna l'attrice al rimborso, in favore dell'interventrice, delle spese di lite, pari all'importo di € 2.127,00, dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 6186/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5