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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/09/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente dott. Tommaso Bellei Giudice rel. dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1801 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZI MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLANTONIO DANIELA elettivamente domiciliato in Terni, Viale della Stazione 66, presso lo Studio dell'AVV. MARCO MUZI
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPRIANO CP_1 C.F._2
FRANCESCO elettivamente domiciliata in Terni Via XX Settembre n. 15 presso lo studio e nella persona dell'Avv Francesco Cipriano
PARTE CONVENUTA
SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI Controparte_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 06/2024 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERNI Co (già UNIPERSONALE P.IVA ), elettivamente domiciliata in Terni CP_4 P.IVA_1
Via XX Settembre n. 15 presso lo studio e nella persona dell'Avv Francesco Cipriano ( pec: fax 0744227716 c.f. ) che la Email_1 C.F._3 rappresenta e difende
TERZO INTERVENUTO
- 1 - PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI (C.F.
– non costituito P.IVA_2
OGGETTO: Querela di falso e appalto tra privati.
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 24/10/2024, con ordinanza del 12/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Terni per l'udienza del 9/12/2019 – poi differita d'ufficio al 21/1/2020 - la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Intestato Ufficio, disattesa ogni contraria, per tutti i motivi di fatto e di
Diritto di cui in premessa, ai sensi dell'art.221, co.2, C.P.C., dichiarare la falsità del contratto di appalto privato del 26/11/2013 (all.10) ed in particolare delle firme attribuite al Sig.
[...]
; conseguentemente dichiari la falsità delle fatture nn°31/18 e 32/18 del Pt_1
28/11/2018 e l'inesistenza del credito vantato dalla Ditta . CP_1
Piaccia altresì ordinare alla l'emissione delle note di credito relative Controparte_5 alle predette fatture.
Piaccia inoltre condannare la al pagamento in favore del Sig. Controparte_5 [...]
, a titolo di risarcimento danni morali e materiali connessi allo stato di stress ed Pt_1 ansia al quale lo stesso è stato sottoposto per i fatti di Causa, della somma di €25.000,00 ovvero in quella minore ritenuta di Giustizia.
Piaccia infine condannare la al pagamento del risarcimento ex Controparte_5 art.96 C.P.C. in favore dell'odierno attore nella misura ritenuta di Giustizia.
Il tutto con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Piaccia ordinare alla parte convenuta la produzione del contratto di appalto del 26/11/2013
(all.10) in originale ed ammettere una perizia grafologica finalizzata a confermare la falsità delle firme attribuite al Sig. . Parte_1
Si opus sit, piaccia ammettere una C.T.U. grafologico / calligrafica volta ad accertare la genuinità delle sottoscrizioni apposte dal sui documenti allegati 1), 2), 3 e 4) rispetto Pt_1 alla falsità delle sottoscrizioni attribuitegli nella scrittura privata del 26/11/2014 (all.to 10),
- 2 - offrendo come saggio di comparazione le firme apposte dall'odierno attore sulle planimetrie
e sull'A.P.E. allegate al rogito di compravendita allegato 1.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/12/2019, si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
1) Accertata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la competenza, per il petitum di cui all'atto di citazione avversario, di un arbitrato rituale, giusto disposto a norma dell'art. 13 del contratto di appalto siglato in data 26 Novembre 2013 tra le parti in contesa, rilevato altresì che in forza della ridetta clausola anche la cognizione del disconoscimento operato dall'attore va deferita in arbitri, visto l'art. 819 ter c.p.c., accertato che prima dell'incardinamento dell'odierno giudizio, la ditta convenuta aveva già avviato il procedimento arbitrale attraverso la notifica all'attore dell'atto di nomina dell'arbitro con invito a procedere analogamente, dichiararsi incompetente a conoscere della presente controversia giusta competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Terni e, per l'effetto ordinare al Sig. Parte_1 di procedere agli atti di propria competenza, ivi compresa la nomina dell'arbitro di parte funzionali a dare seguito alla costituzione del collegio, con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali del caso e di legge.
2) Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa la mancata riproposizione, in sede di conclusioni dell'atto di citazione avversario del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di appalto del 26/11/2013, considerare lo stesso pienamente valido ed efficace e, per l'effetto, vista la clausola compromissoria in esso contenuta, visto l'art. 819 ter
c.p.c., dichiararsi incompetente a conoscere della presente controversia giusta competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del
Tribunale di Terni e, per l'effetto ordinare al Sig. di procedere agli atti di Parte_1 propria competenza, ivi compresa la nomina dell'arbitro di parte funzionali a dare seguito alla costituzione del collegio, con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali del caso e di legge.
- 3 - 3) Accertato, per le ragioni meglio esposte in narrativa la improponibilità della querela di falso avverso il contratto di appalto del 26/11/2013 considerare lo stesso pienamente valido ed efficace e, per l'effetto, atteso che il medesimo non costituisce atto recante fede privilegiata, dichiarare improcedibile / inammissibile la relativa domanda e respingerla come allo stato spiegata con tutte le consequenziali pronunce di legge.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE
Nella denegata e non creduta ipotesi di mantenimento in capo a sé della cognizione della odierna controversia e di acclaramento della eventuale non autenticità della firma apposta sul contratto di appalto del 26/11/2013 e/o della non autenticità del contratto medesimo :
1) dichiarare comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda avversaria relativamente alla dedotta negazione, del rapporto negoziale tra le parti in causa avente ad oggetto la commissione da parte del alla delle opere di cui Parte_1 CP_5 CP_5 all'immobile di Strada del Cerqueto 32/A in Terni, nonché relativamente a tutte le somme richieste a titolo risarcitorio ed alle ulteriori domande avanzate e per l'effetto respingere la domanda come allo stato spiegata con tutte le consequenziali pronunce di legge;
2) estendere in ogni caso la propria cognizione al rapporto negoziale intercorso tra le parti, dichiarare la sussistenza di un rapporto contrattuale qualificabile in termini di appalto tra la e il Sig. , avente ad oggetto l'assegnazione da parte del Controparte_5 Parte_1 in favore della delle opere di ristrutturazione dell'immobile facente capo Pt_1 CP_5 al ubicato in Terni, Strada del Cerqueto n. 32/A, accertare il rituale espletamento delle Pt_1 opere da parte della , nonché il mancato o pagamento delle stesse da parte del CP_5 per l'importo complessivo pari ad euro 75687,87 di cui alle fatture n. 31/2018 del Pt_1
28/11/2018 e n. 32/2018 del 28/11/2018 e, per l'effetto, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento, in favore del del ridetto importo di euro 75687,87 ovvero Controparte_5 dell'importo maggiore o minore risultante di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni tutte sopra rese e di ipotetica riconduzione della committenza dell'appalto e dell'acquisto di beni e materiali meglio descritti in narrativa a soggetto diverso da , e nello specifico Parte_1 alla moglie accertato in ogni caso che l'immobile sito in Terni Strada del CP_6
Cerqueto n. 32/A risulta essere stato acquistato dal Sig. , rilevato comunque il Parte_1
- 4 - beneficio in termini di arricchimento ed aumento di valore dell'immobile che lo stesso ha tratto dalle opere eseguite e dai beni e materiali procurati ed installati dalla e CP_5 la conseguente riconducibilità della fattispecie all'art. 2041 c.c. condannare il Sig.
[...]
al pagamento, in favore del dell'importo di euro 75687,87 Pt_1 Controparte_5 ovvero dell'importo maggiore o minore risultante di giustizia come equo e giusto indennizzo ex art. 2041 c.c. all'esito dell'espletanda istruttoria con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge.
IN VIA RICONVENZIONALE EX ART. 96 CPC
Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa la sussistenza dei presupposti di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nel dispiegamento dell'azione attorea, condannare il Sig. alla refusione del danno a tale titolo perpetrato nei confronti della Parte_1 [...] nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente CP_5 apprezzamento del Magistrato con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Ferma ed impregiudicata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di appalto del 26/11/2013, stante la mancata riproposizione della medesima nelle conclusioni dell'atto di citazione avversario, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di una sua trattazione, la scrivente difesa dichiara espressamente che intende avvalersi del ridetto contratto formulando e espressa istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 cpc, dichiarando di Volersi avvalere, quali scritture di comparazione, dei seguenti documenti :
- procura alle liti rilasciata dal Sig. per la rappresentanza giudiziale Parte_1 nell'odierno procedimento (doc.A); contratto preliminare di compravendita del 04/10/2013 siglato tra il la Pt_1 [...]
(doc. 7); Controparte_7
- verbale di consegna immobile del 07/10/2013 siglato tra il la Pt_1 Controparte_7
(doc. B);
[...]
- planimetria allegata al contratto di compravendita del 28/04/2014 siglato tra il la Pt_1
(doc. C); Controparte_7
Atteso che tutta la documentazione suesposta viene allegata previa estrazione dal fascicolo di controparte, si chiede sin da ora che il Magistrato Vogli disporre nei confronti dell'attore,
- 5 - ordine di esibizione ex art. 210 cpc degli originali dei documenti sopra indicati e rubricati come allegati A,B,C,7. si chiede pertanto l'ammissione della suddetta istanza nei termini e con il imiti indicati e con adozione dei provvedimenti consequenziali ivi compresa la disposizione di CTU grafologica .” (cfr. conclusioni così modificate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Con decreto del 20/1/2020 il giudizio veniva rinviato d'ufficio all'udienza del
4/2/2020, notificato a cura della Cancelleria anche alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale.
All'udienza del 4/2/2020 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e, in Cont data 5/3/2020, si costituiva in giudizio la rassegnando le Controparte_8 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento della domanda spiegata,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertato, per le ragioni meglio espresse in narrativa, l'intervenuto acquisto da parte della Co Cont per conto del Sig. e su mandato di quest'ultimo, dei Controparte_2 Parte_1 beni e dei complementi meglio descritti nella fattura n. 85/2018 per l'importo CP_2 complessivo di euro 23.683,90, rilevata la rituale consegna dei suddetti beni e materiali preso l'immobile sito in Strada del Cerqueto 32/A senza contestazione alcuna da parte del
Sig. e l'intervenuta installazione degli stessi a cura della giusto Pt_1 Controparte_5 contratto appalto in essere con il Sig. , riscontrato il mancato pagamento Parte_1
Cont dell'integrale importo di cui alla fattura 85/2018 della per euro Controparte_8
23.683,90 ed il conseguente inadempimento ex art. 1218 c.c, condannare il Sig. Parte_1 al pagamento della somma suddetta ovvero della somma maggiore minore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con tutte le consequenziali pronunce di legge”.
Con ordinanza del 6/2/2021 veniva ammessa la consulenza grafologica richiesta dalle parti, nominata la dottoressa ed ordinato alle parti di depositare la Persona_1 documentazione - di cui è contestata la firma - in originale per metterla a disposizione della
CTU.
All'udienza del 24 marzo 2021, il giudice poneva al CTU il seguente quesito:
“dica il CTU, visti i documenti depositati ed in particolare il contratto di appalto privato del 26/11/13 se le firme a nome appartengono o meno a Parte_1
- 6 - utilizzando come scritture di comparazioni le firme del sig Parte_1 [...]
apposte sull'atto di compravendita stipulato il 28/4/2014 notaio dott Pt_1 Per_2
Rep 27884 raccolta 14826 , utilizzando anche le sottoscrizioni apposte su documenti
[...] di identità e relativa documentazione depositata presso uffici pubblici nonché il saggio grafico del sig nonché le firme apposte sul contratto di preliminare del 5/10/13 Parte_1
Tofi/Palmetta e sul verbale di consegna dell'immobile del 7/10/13 nonchè la firma di procura alle liti del presente giudizio disponendo che vengano depositati dalla parte che ne ha il possesso entro l'inizio delle operazioni peritali consegnandole al CTU unitamente al contratto in verifica in originale…”
In data 28/8/2021 veniva depositata la CTU da parte della dott.ssa . Per_1
Il giudizio veniva quindi ulteriormente istruito mediante l'interrogatorio formale della parte attrice richiesto da parte convenuta, l'esame dei testi richiesti dalle parti e l'espletamento di una CTU in merito al seguente quesito:
“dica il CTU, visionati tutti i documenti di causa, visionato l'immobile se i materiali che il convenuto afferma di aver fornito all'attore e acquistati presso la Pre IL CP_5
(fatturandole sia come che come siano presenti nell'immobile e qualora CP_5 CP_2 possibile individui l'epoca di realizzazione delle opere anche accedendo agli uffici pubblici e privati qualora ritenuto necessario a rispondere ai quesiti”.
In data 21/7/2023 veniva depositata la CTU da parte del Geom. Persona_3
All'udienza dell'11 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 28 novembre 2023, la giudice assegnataria, GOP in servizio presso questo Tribunale, rimetteva la causa sul ruolo in considerazione dell'oggetto della stessa
(querela di falso).
In data 29 novembre 2023 la causa veniva assegnata allo scrivente e all'udienza del 27 febbraio 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con nota depositata in data 24/4/2024, la difesa della parte intervenuta comunicava Co l'intervenuta dichiarazione della liquidazione giudiziale della società
[...]
e, con ordinanza del 6/5/2024 il giudizio veniva interrotto ex art. 300 c.p.c. CP_8
- 7 - Il giudizio veniva poi riassunto da parte attrice e, con ordinanza del 12/11/2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1. Anzitutto, va premesso che il Pubblico Ministero in sede non è intervenuto in giudizio.
Risulta che il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione sia stato comunicato alla Procura della Repubblica in data 20/1/2020, rendendo in tal modo possibile l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Va evidenziato che le norme che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero nel procedimento per querela di falso non rendono necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio alle udienze, ma è sufficiente che l'Ufficio sia stato informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. Cass. n.
22567/2013).
2.2. Fatte queste premesse, vanno preliminarmente ricostruite le coordinate ermeneutiche di riferimento in tema di querela di falso.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, mira a privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità probatoria e si fonda sul fatto che il documento abbia subito una contraffazione o un'alterazione successiva alla sua formazione, in caso di falsità materiale, ovvero, nel caso di quella ideologica, che contenga un'enunciazione narrativa non corrispondente alla realtà dei fatti, tale da ingenerare un'errata formazione nel convincimento del giudice. Esula, invece, dal concetto di falsità ideologica l'eventuale difformità tra il contenuto del documento e la reale intenzione o volontà delle parti nel rendere le dichiarazioni in esso contenute, sconfinando nel diverso tema della simulazione.
Premesso che il presente procedimento non ha ad oggetto atti pubblici, merita di esser richiamato l'art. 2702 c.c., a mente del quale la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
E' bene osservare che, nel caso di specie, il documento n. 10 allegato all'atto di citazione
è una scrittura privata non autenticata e non riconosciuta: il suddetto documento risulta, infatti, sottoscritto da e dal (presunto) committente, CP_5 Parte_1
- 8 - Tuttavia, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la querela di falso è proponibile anche avverso una scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale, sul presupposto che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve riconoscersi, oltre la facoltà di disconoscerla (così addossando alla controparte l'onere di chiederne la verificazione), anche la possibilità alternativa di proporre querela di falso (senza riconoscere la scrittura medesima), al fine di contestare la genuinità del documento, poiché tale strumento, sebbene più gravoso, consente il conseguimento di un risultato più ampio e definitivo che consiste nella completa rimozione del documento con effetti erga omnes e non solo nei confronti di controparte (Cass. S.U. n. 3734/1986; conf.
Cass. n. 15823/2020; Cass. n. 1789/2007; Cass. n. 1572/2007; Cass. n. 19727/2003; nella giurisprudenza di merito Trib. Rovigo del 2.7.2022; Trib. Sassari del 1.4.2019; Trib. Roma del
15.6.2015).
Il Collegio, in mancanza di alcuna espressa, o implicita ma inequivocabile indicazione normativa, intende aderire a tale orientamento, ribadito in giurisprudenza (cfr. Cass. civ.,
1789/2007, 1572/2007, 19727/2003; trib. Roma, 15-6-2015), in quanto rispondente all'esigenza di offrire alla parte una tutela più ampia e anticipatoria.
Deve, dunque, ritenersi ammissibile la querela di falso avverso il documento denominato "contratto di appalto privato" e descritto in citazione (cfr. doc. 10), pur essendo una scrittura privata non riconosciuta e quindi non avendo alcuna efficacia di prova legale, atteso che la legge non pone alcuna restrizione all'ammissibilità di detta querela, salvo quella derivante dal requisito dell'interesse ad agire (cfr. sul punto Cass. n. 2699/1992).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha precisato che, nel giudizio in via principale, il giudice non è tenuto a sindacare preliminarmente la rilevanza del documento impugnato rispetto ai fatti che si intendono provare, come invece richiesto ex art. 222, per la sola querela proposta in corso di causa;
risultando sufficiente, ai fini della fondatezza della querela, accertare che sussista una contestazione sulla genuinità del documento (cfr. Cass. n.
12130/2011; Cass. n. 9013/1992; T. Milano 5.11.2014); né, peraltro, è tenuto il giudice a disporre l'interpello (cfr. Cass. n. 20233/2011). Peraltro, non è precluso al Collegio il riesame del detto presupposto, ai sensi dell' art. 178, 1° co., in sede di decisione della causa (cfr. Cass.
n. 988/2021).
Nel caso di specie, quindi, la querela di falso proposta in via principale dall'odierno attore – avente ad oggetto il contratto di appalto asseritamente sottoscritto fra le parti in data
- 9 - 27/11/2013, quale scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale – può ritenersi ammissibile e ciò anche in considerazione degli altri presupposti e condizioni previsti dall'art. 221 c.p.c. in quanto la parte attrice ha indicato nel proprio atto introduttivo gli elementi e le prove della falsità, richiedendo idonea CTU calligrafica, indicando le scritture di comparazione (cfr. all. 1) a supporto della propria domanda.
Inoltre, in atti, risulta depositata – unitamente all'atto di citazione - idonea procura speciale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 221, comma 2 c.p.c.
Deve ritenersi integrata anche la condizione di procedibilità indicata dall'art. 99 disp. att. c.p.c. atteso che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, “…la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza” (cfr. Cass. n. 23896/2014).
Nel caso di specie, sia nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. che all'udienza di precisazione delle conclusioni e nella propria comparsa conclusionale la parte attrice ha sempre confermato di voler insistere nella querela di falso in questione (cfr. doc. in atti).
Risultano peraltro ammissibili le ulteriori domande svolte da parte attrice finalizzate ad accertare l'inesistenza del credito vantato dalla e la condanna di Controparte_5 quest'ultima al risarcimento dei danni morali e materiali connessi allo stato di stress ed ansia al quale lo stesso è stato sottoposto per i fatti di causa nonché ai sensi dell'art. 96, comma 3
c.p.c.
Al riguardo, infatti, deve prestarsi adesione a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
02/04/2024, n. 8688 ove si afferma anche, superando il precedente orientamento risalante a
Cass. n. 13190/2006, che “…11.6 Invero, nella struttura processuale disegnata nel suo complesso dal codice di rito non vi è sostegno all'interpretazione che "isola" la domanda di querela di falso in via principale da ogni altra domanda, sia in termini oggettivi, sia in termini soggettivi. E d'altronde un'ermeneutica giurisprudenziale non può espletare la
- 10 - disapplicazione di una norma ictu oculi opposta al prospettato esito interpretativo quale
l'articolo 104 c.p.c. entro un quadro sistemico in cui nessun principio generale in tale direzione sia evincibile, seguendo soltanto un -apodittico, a questo punto - criterio di astrazione dal rito ordinario della querela di falso nel senso di attribuirle una diversa natura rispetto alle altre domande. Criterio, questo (si nota meramente incidenter), che potrebbe forse essere insorto per una certa contiguità dell'oggetto con l'accertamento penale del falso (cfr. infatti Cass 13122/1992, cit.), ove però è stato sempre consentito l'ingresso di un'azione risarcitoria mediante l'istituto della parte civile: ulteriore dato idoneo a smentire specificamente, quantomeno per le domande restitutorie e risarcitorie, la tralatizia interpretazione processualcivilistica che esclude l'affiancamento alla querela di falso di altre domande.”).
Per i medesimi motivi deve ritenersi ammissibile anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta atteso che la stessa ha ad oggetto l'accertamento del credito di cui parte attrice ha chiesto, di contro, l'accertamento negativo.
Analogamente deve ritenersi ammissibile la domanda di accertamento del credito Co spiegata dalla terza intervenuta – la oggi Controparte_8 [...]
SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. CP_2
06/2024 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERNI – atteso che la stessa è intervenuta depositando la propria comparsa di costituzione entro i termini previsti per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
Al riguardo, deve infatti, prestarsi adesione a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art.
268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove
e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (cfr. Cass. n. 31939/2019).
3. Giudizio di falso.
- 11 - Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto delle conclusioni sopra riportate e che l'attore deduce che il documento non è mai stato sottoscritto dall'istante, né è riconducibile allo stesso, manifestando l'interesse affinché sia dichiarata erga omnes la falsità della sottoscrizione e, quindi, delle fatture nn°31/18 e 32/18 del 28/11/2018, nonché l'inesistenza del credito vantato dalla , tenuto altresì conto dei richiami normativi Controparte_5 contenuti nell'atto di citazione, formulati esclusivamente con riferimento all'art. 221 c.p.c., nonché di quelli giurisprudenziali, tutti riferiti al giudizio di querela di falso, ritiene il Collegio che l'azione proposta non possa che avere ad oggetto unicamente la querela di falso avverso il
“contratto di appalto” di cui al doc. 10 allegato all'atto di citazione.
In merito alla falsità delle sottoscrizioni apposte al suddetto contratto di appalto del
27/11/2013, asseritamente riconducibili alla parte attrice, deve prestarsi piena adesione alle conclusioni rese dalla CTU grafologica espletata nel corso del giudizio in quanto lineari, non contraddittorie e ben argomentate.
Al riguardo, deve infatti darsi atto che l'ausiliario ha compiutamente concluso che “…Le
n. 3 firme in verifica a nome “ ”, di cui al quesito, e le scritture di comparazione Parte_1 del sig. presentano differenze nelle caratteristiche sostanziali della gestualità Parte_1 grafica…” e che “…le tre sottoscrizioni in verifica non appartengono alla mano del sig.
[...]
”, dando esaustiva risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, rinviando a Per_4 quanto dalla stessa rilevato da pag. 75 a pag. 104 della propria relazione (cfr. rel. CTU, da pag.
105 a 120).
Come puntualmente rileva il CTU, all'esito di esami specialistici e valutazioni rigorose, il raffronto pone in immediata evidenza che le firme in verifica (acquisite in originale, “siglate
“X1”, “X2”, “X3”) e quelle in comparazione (ben nn. 18 di cui alcune acquisite in originale), espletato anche il “Saggio grafico di composto di n. 4 pagine siglate Parte_1
“C23”…“C26”, sono state stilate da due mani diverse e numerosi sono gli indici rivelatori di tale diversità: “stile esecutivo, modalità di occupazione dello spazio grafico nei rapporti fra la zona media e la zona superiore, ritmo, inclinazione degli assi letterali, movimenti formativi delle singole lettere, “gesti fuggitivi” (p. 105 della CTU).
In particolare, tutte le scritture in comparazione sono attribuibili allo stesso autore e, nonostante siano compatibili con le firme in verifica “nella modalità di erogazione della pressione, nell'andamento ascendente della limitante di base di alcune comparative” presentano “differenze sostanziali presenti nella formazione dei singoli profili letterali” per
- 12 - cui, conclude condivisibilmente l'ausiliario, le firme di n verifica “non appartengono alla mano del sig. ” (cfr. rel. CTU, pag. 105). Parte_1
Vi sono dunque sufficienti elementi per dichiarare la falsità delle firme apposte alle pagine nn. 1, 2 e 3 del contratto di appalto del 26 novembre 2013 ed asseritamente imputate alla parte attrice, nonché per impartire, ai sensi dell'art. 226, comma secondo, Parte_1
c.p.c., l'ordine prescritto dall'art. 537 c.p.p. di cancellazione delle stesse, da eseguirsi a cura della cancelleria con le modalità indicate nell'art. 675 c.p.p.
L'attore ha inoltre richiesto la condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla falsità, danni individuati nell'aver provocato nello stesso uno stato di stress emotivo ed ansia attraverso l'ingiusta richiesta di ingenti somme di danaro, attraverso la minaccia di azioni penali infondate ed attraverso la promozione di un arbitrato fondato sulla base di un contratto di appalto nel quale le firme del ono palesemente false. Pt_1
La domanda, tuttavia, è infondata nel merito atteso che l'attore non ha svolto alcuna ulteriore indicazione sulla natura di tali danni e ciò soprattutto alla luce della parziale fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta nel presente giudizio.
Sulla base delle medesime considerazioni deve essere rigettata anche la domanda spiegata da parte attrice ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge.
4. domanda riconvenzionale di parte convenuta e domanda di pagamento avanzata dalla terza intervenuta.
Con l'odierna domanda la parte convenuta chiede, in via subordinata, il pagamento del corrispettivo dei lavori e delle forniture che assume di aver eseguito presso l'appartamento della parte attrice in forza di un rapporto di appalto in essere tra le parti concluso in forma verbale, essendo stato accertato in questo giudizio la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di appalto del 26/11/2013.
In particolare, parte convenuta deduce di aver eseguito le opere e le forniture in questione in quanto commissionate dalla parte attrice per l'importo di euro 75.687,87 di cui alle fatture nn. 31 e 32 del 28/11/2018 mai corrisposto da parte attrice.
Tale il titolo su cui riposa la domanda attorea, in diritto giova allora ricordare che spetta al creditore, che agisca per il pagamento del proprio credito, fornire la prova del titolo che deduce esserne il fondamento (Cass. S.U n. 13533/2001; cfr. anche Cass. n. 26916/2023 secondo cui “Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma
- 13 - proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.”).
Declinato tale principio in materia di appalto privato, può osservarsi che se è vero che la stipulazione di un contratto d'appalto certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia (sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni), resta, tuttavia, da ribadire che l'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, è comunque gravato dall'onere di dar prova dell'esistenza del contratto, del suo specifico contenuto, della qualità di committente del soggetto nei cui confronti agisce, nonché della consistenza ed entità delle opere eseguite.
Invero, la titolarità della posizione soggettiva passiva di committente delle opere appaltate, perciò tenuto al pagamento del corrispettivo, deve ritenersi un elemento costitutivo della domanda di adempimento proposta dall'appaltatore e attenere al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Tanto, viepiù, tenuto conto del fatto che nel contratto di appalto la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l'appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (cfr. Cass. n. 15508/2017; Cass. n. 18792/2020).
Anche la prova della consistenza ed entità delle opere appaltate costituisce elemento costitutivo della domanda di pagamento proposta dall'appaltatore.
Sul punto, granitica giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (Cass. n. 10860 del 2007). Infatti: il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette
- 14 - opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del
2016; n. 33575/2021 secondo cui “…una volta che, come ha ritenuto dalla corte d'appello, le opere eseguite dall'appaltatore siano state, sia pur in parte, dimostrate in giudizio, il giudice di merito, una volta accertato che le parti non avevano determinato la misura del corrispettivo dovuto all'appaltatore né il modo di determinarlo, non può, evidentemente, sottrarsi al proprio dovere di determinare il corrispettivo della misura conseguentemente dovuta, avendo riguardo, a norma dell'art. 1657 c.c., alle tariffe esistenti o agli usi, ovvero, in mancanza, procedendo direttamente alla relativa determinazione.”).
In sostanza, riassumendo i principi di diritto autorevolmente ribaditi dalla Suprema
Corte, deve rilevarsi che la prova incombente sull'appaltatore, che agisca per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, comprende quella dell'esistenza del contratto di appalto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato (da qualificarsi come committente e che potrebbe non coincidere con il soggetto che beneficia della relativa esecuzione), nonché dell'esecuzione di opere determinate per consistenza ed entità, come tali suscettibili di quantificazione in termini economici ai sensi dell'art 1657 c.c.
In merito all'esecuzione delle opere ed alla fornitura dei relativi materiali, ritiene il
Collegio che la parte convenuta e la parte terza intervenuta abbiano dato prova degli stessi.
A tal fine occorre valorizzare la documentazione depositata dalle stesse – proposte di commissione emessi dalla società PER EDIL spa di Terni intestata a datate CP_6 agosto-ottobre 2013, DDT emessi dalla PER EDIL spa intestati alla ditta datati CP_2 gennaio-febbraio 2014 e con indicato come cessionario DDT emessi dalla Parte_1 in qualità di cedente e intestati a quale cessionario, datati gennaio- CP_2 Parte_1 febbraio 2014, DTT e fattura fiscale emessa dalla ditta intestati alla Controparte_9 datati gennaio 2014, fatture fiscali emesse dalla PER EDILI spa Controparte_5 intestati alla ditta datate novembre e dicembre 20213 e gennaio 2014, fatture Parte_2 fiscali emesse dalla PER EDILI spa intestati alla datate gennaio-febbraio 2014, CP_2 preventivo per fornitura e posa in opera di grate di ferro e zanzariere per gli infissi emesso dalla PER EDIL SPA in data 6/11/2023 intestata a (cfr. doc. in atti e rel. CTU, CP_6
Geom. – e l'accertamento svolto dal CTU nominato nell'ambito del presente giudizio, Per_3
Geom. il quale, eseguiti diversi sopralluoghi presso l'immobile oggetto di causa ed Per_3 effettuate le necessarie misurazioni ha concluso nella propria relazione che “...vi è
- 15 - corrispondenza tra quanto indicato come fornito e posto in opera dalla omonima Ditta del convenuto all'attore Sig. e i materiali, lavorazioni e/o CP_1 Parte_1 opere rilevate in loco sullo stabile di quest'ultimo, sia per tipologia, sia per marca e modello, sia per quantità che per caratteristiche e dimensioni…” (cfr. rel. pag. 4).
Deve quindi ritenersi provato che le suddette opere e forniture siano state eseguite in favore dell'immobile della parte attrice.
Sempre sulla base della stessa documentazione sopra indicata, nonché delle prove testimoniali assunte, deve anche ritenersi provato che tali opere e forniture venivano eseguite nel periodo novembre 2013-febbraio 2014, in un momento quindi in cui l'immobile era nella disponibilità della parte attrice.
Risulta infatti dal contratto preliminare sottoscritto dal e dalla venditrice Pt_1 in data 4 ottobre 2013 e dal verbale di Controparte_10 consegna in atti che l'immobile in questione veniva consegnato alla parte attrice in data 7 ottobre 2013 e che, da quella data, ogni eventuale opera o prestazione d'opera “…eseguita dal consegnatario…dopo la sottoscrizione del presente verbale…” non sarebbe stata riconducibile alla società venditrice stessa.
Come detto, la collocazione temporale delle suddette prestazioni risulta provata sia dai documenti di trasporto in atti che dalle testimonianze assunte.
In particolare, dai documenti di trasporto e dalle dichiarazioni dei testi assunti si evince che la merce veniva in parte ritirata presso la Per EDIL da parte della ditta e dalla CP_5
– ovvero consegnata presso le sedi delle stesse – e, successivamente, veniva consegnata CP_2 presso l'immobile oggetto di causa per poi essere ivi posta in opera.
Come sopra riportato, peraltro, la consegna e la posa in opera dei suddetti materiali presso l'immobile in questione risulta confermata anche dagli accertamenti svolti dal CTU che ha riscontrato la “…corrispondenza tra quanto indicato come fornito e posto in opera dalla omonima Ditta del convenuto all'attore Sig. e i CP_1 Parte_1 materiali, lavorazioni e/o opere rilevate in loco sullo stabile di quest'ultimo, sia per tipologia, sia per marca e modello, sia per quantità che per caratteristiche e dimensioni…”
(cfr. rel. pag. 4).
Inoltre, tale circostanza risulta avvalorata dalle dichiarazioni rese dai testi esaminati, non solo dipendenti della convenuta (cfr. dich. ma anche da ex- Per_5 Per_6 Per_7 dipendenti della stessa (cfr. e da soggetti che hanno svolto altre lavorazioni per la CP_11
- 16 - parte attrice e del tutto autonome rispetto alla parte convenuta e alla terza intervenuta (cfr. dich. e;
sull'incapacità a testimoniare del la parte attrice Per_8 Per_9 Per_9 allega che lo stesso avrebbe in corso un giudizio contro il per il pagamento delle proprie Pt_1 prestazioni ma al riguardo non ha depositato alcuna documentazione utile al riguardo per cui l'eccezione deve essere respinta.
Ritenuto quindi accertata l'effettiva fornitura (da parte della terza intervenuta e della convenuta) dei suddetti materiali e delle lavorazioni conseguenti (da parte della convenuta) deve rilevarsi che, poiché non risulta in atti alcun accordo fra le parti in merito alla determinazione della misura del corrispettivo, per le forniture occorre fare riferimento ai prezzi praticati dalla Per IL – società da cui la terza intervenuta acquistava i materiali – mentre per le opere appare sufficiente far ricorso al computo metrico depositato in atti dalla convenuta che riporta le opere effettivamente eseguite – riscontrate anche dal CTU – ed i prezzi praticati.
Al riguardo, a fronte del computo metrico depositato da parte convenuta (cfr. doc. 6), la parte attrice non ha effettuato specifiche contestazioni in merito all'entità dei prezzi ivi praticati ovvero un eventuale loro discostamento rispetto alle tariffe esistenti o agli usi, di cui all'art. 1657 c.c. ai quali quindi deve presumersi gli stessi siano in linea.
Da quanto sopra indicato risulta anche provato che l'incarico di acquistare i materiali e di eseguire le opere in esame sia stato conferito dal sia direttamente che per mezzo di Pt_1
CP_6
Tale circostanza risulta provata ancora dalla corrispondenza dei materiali proposti in vendita dalla Per IL alla e quelli poi consegnati – nel periodo in cui il era già CP_6 Pt_1 stato immesso nel possesso - presso l'immobile per cui è causa, come accertato dal CTU nella propria relazione e confermato dai testi assunti che, peraltro, hanno confermato che la effettuava gli ordini presso la Per IL e - insieme al – disponeva per la CP_6 CP_5 fatturazione degli stessi alla parte convenuta ovvero alla CP_2
Sempre dalla prova testimoniale risulta confermato che la agiva per conto del CP_6
per cui effettuava ordini, dava direttive in cantiere alle ditte appaltatrici, ovvero ai Pt_1 singoli prestatori d'opera e che, poi, i pagamenti venivano effettuati dal TOFI (cfr. dich. Per_8 il quale ha riferito di aver lavorato sull'immobile per il venditore e poi per la negli anni CP_6
2012-2013 ma di aver fatturato al nonché ha confermato che il era presente in Pt_1 CP_5 cantiere e faceva lavori edili - “il parquet” - all'interno).
- 17 - Al riguardo il teste di parte attrice – – non ha fornito elementi di prova Tes_1 contrari avendo riferito di aver lavorato in cantiere fino all'anno 2010 e che, a quella data,
l'immobile era sostanzialmente allo stato “rustico”.
Ad ogni modo, contrariamente da quanto dedotto da parte attrice, non si può escludere che il abbia sottoscritto il contratto preliminare e chiesto l'anticipato possesso per Pt_1 eseguirvi alcune opere di ristrutturazione interna nelle more della sottoscrizione del contratto definitivo;
opere i cui materiali erano già stati scelti dalla moglie del presso la Per IL Pt_1 spa, come dimostrano i preventivi in atti dell'agosto e dell'ottobre 2013 (poi effettivamente installati nell'immobile e acquistati dalla convenuta e dalla terza intervenuta).
A ciò si aggiunga che, nel verbale di consegna dell'immobile del 7 ottobre 2013, le parti avevano previsto tale possibilità e si erano accordati comunque per ricondurre ogni relativa spesa in capo al promittente acquirente (il stesso), salvo l'impegno della promittente Pt_1 venditrice di fornire alcuni materiali al “sino alla concorrenza di euro 10.000” (cfr. Pt_1 contratto preliminare in atti) di cui, tuttavia, non venivano indicate le caratteristiche.
Deve quindi ritenersi che sia l'appaltatore che la fornitrice intervenuta abbiano assolto al proprio onere probatorio per cui le rispettive domande devono essere accolte anche se, per quanto riguarda le forniture, limitatamente alla somma di euro 19.413,00 (IVA inclusa, cfr. doc. 7 e 7-bis fasc. intervenuta) in favore della terza intervenuta e di euro 3.667,44 (IVA inclusa) in favore della parte convenuta (cfr. doc. 27, 24 e 19 fasc. convenuta), come risultante dalle fatture emesse dalla Per IL spa, il tutto, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Per quanto riguarda invece il pagamento delle opere edili realizzate, la domanda della convenuta deve essere accolta in conformità a quanto richiesto, per cui la parte attrice deve essere condannata al pagamento della somma di euro 69.684,25 (IVA inclusa), oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
5. Le spese legali possono essere compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza.
Le spese delle CTU, già liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- 18 - a) dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte alle pagine nn 1, 2 e 3 del contratto di appalto datato 26 novembre 2013 (cfr. doc. 10 fasc. attore), asseritamente riconducibili a Parte_1
b) ordina alla cancelleria di procedere cancellazione delle sottoscrizioni di cui al capo a) secondo le modalità indicate nell'art. 675 c.p.p.;
c) rigetta la domanda di risarcimento dei danni anche ex art. 96 c.p.c. azionata da parte attrice;
d) accoglie la domanda riconvenzionale azionata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna la parte attrice al pagamento in favore della della Controparte_5 somma di euro 73.351,69, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo e) accoglie la domanda azionata dalla terza intervenuta e, per l'effetto, condanna la parte attrice al pagamento in favore della SOTTOPOSTA Controparte_2
ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 06/2024 DEL
TRIBUNALE CIVILE DI TERNI della somma di euro di euro 19.413,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo f) compensa fra le parti le spese legali e le spese di CTU.
Così deciso, in data il 25 settembre 2025
Il giudice estensore La Presidente
(dott. Tommaso Bellei) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
- 19 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente dott. Tommaso Bellei Giudice rel. dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1801 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZI MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLANTONIO DANIELA elettivamente domiciliato in Terni, Viale della Stazione 66, presso lo Studio dell'AVV. MARCO MUZI
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPRIANO CP_1 C.F._2
FRANCESCO elettivamente domiciliata in Terni Via XX Settembre n. 15 presso lo studio e nella persona dell'Avv Francesco Cipriano
PARTE CONVENUTA
SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI Controparte_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 06/2024 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERNI Co (già UNIPERSONALE P.IVA ), elettivamente domiciliata in Terni CP_4 P.IVA_1
Via XX Settembre n. 15 presso lo studio e nella persona dell'Avv Francesco Cipriano ( pec: fax 0744227716 c.f. ) che la Email_1 C.F._3 rappresenta e difende
TERZO INTERVENUTO
- 1 - PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI (C.F.
– non costituito P.IVA_2
OGGETTO: Querela di falso e appalto tra privati.
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 24/10/2024, con ordinanza del 12/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Terni per l'udienza del 9/12/2019 – poi differita d'ufficio al 21/1/2020 - la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Intestato Ufficio, disattesa ogni contraria, per tutti i motivi di fatto e di
Diritto di cui in premessa, ai sensi dell'art.221, co.2, C.P.C., dichiarare la falsità del contratto di appalto privato del 26/11/2013 (all.10) ed in particolare delle firme attribuite al Sig.
[...]
; conseguentemente dichiari la falsità delle fatture nn°31/18 e 32/18 del Pt_1
28/11/2018 e l'inesistenza del credito vantato dalla Ditta . CP_1
Piaccia altresì ordinare alla l'emissione delle note di credito relative Controparte_5 alle predette fatture.
Piaccia inoltre condannare la al pagamento in favore del Sig. Controparte_5 [...]
, a titolo di risarcimento danni morali e materiali connessi allo stato di stress ed Pt_1 ansia al quale lo stesso è stato sottoposto per i fatti di Causa, della somma di €25.000,00 ovvero in quella minore ritenuta di Giustizia.
Piaccia infine condannare la al pagamento del risarcimento ex Controparte_5 art.96 C.P.C. in favore dell'odierno attore nella misura ritenuta di Giustizia.
Il tutto con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Piaccia ordinare alla parte convenuta la produzione del contratto di appalto del 26/11/2013
(all.10) in originale ed ammettere una perizia grafologica finalizzata a confermare la falsità delle firme attribuite al Sig. . Parte_1
Si opus sit, piaccia ammettere una C.T.U. grafologico / calligrafica volta ad accertare la genuinità delle sottoscrizioni apposte dal sui documenti allegati 1), 2), 3 e 4) rispetto Pt_1 alla falsità delle sottoscrizioni attribuitegli nella scrittura privata del 26/11/2014 (all.to 10),
- 2 - offrendo come saggio di comparazione le firme apposte dall'odierno attore sulle planimetrie
e sull'A.P.E. allegate al rogito di compravendita allegato 1.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/12/2019, si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
1) Accertata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la competenza, per il petitum di cui all'atto di citazione avversario, di un arbitrato rituale, giusto disposto a norma dell'art. 13 del contratto di appalto siglato in data 26 Novembre 2013 tra le parti in contesa, rilevato altresì che in forza della ridetta clausola anche la cognizione del disconoscimento operato dall'attore va deferita in arbitri, visto l'art. 819 ter c.p.c., accertato che prima dell'incardinamento dell'odierno giudizio, la ditta convenuta aveva già avviato il procedimento arbitrale attraverso la notifica all'attore dell'atto di nomina dell'arbitro con invito a procedere analogamente, dichiararsi incompetente a conoscere della presente controversia giusta competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Terni e, per l'effetto ordinare al Sig. Parte_1 di procedere agli atti di propria competenza, ivi compresa la nomina dell'arbitro di parte funzionali a dare seguito alla costituzione del collegio, con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali del caso e di legge.
2) Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa la mancata riproposizione, in sede di conclusioni dell'atto di citazione avversario del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di appalto del 26/11/2013, considerare lo stesso pienamente valido ed efficace e, per l'effetto, vista la clausola compromissoria in esso contenuta, visto l'art. 819 ter
c.p.c., dichiararsi incompetente a conoscere della presente controversia giusta competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del
Tribunale di Terni e, per l'effetto ordinare al Sig. di procedere agli atti di Parte_1 propria competenza, ivi compresa la nomina dell'arbitro di parte funzionali a dare seguito alla costituzione del collegio, con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali del caso e di legge.
- 3 - 3) Accertato, per le ragioni meglio esposte in narrativa la improponibilità della querela di falso avverso il contratto di appalto del 26/11/2013 considerare lo stesso pienamente valido ed efficace e, per l'effetto, atteso che il medesimo non costituisce atto recante fede privilegiata, dichiarare improcedibile / inammissibile la relativa domanda e respingerla come allo stato spiegata con tutte le consequenziali pronunce di legge.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE
Nella denegata e non creduta ipotesi di mantenimento in capo a sé della cognizione della odierna controversia e di acclaramento della eventuale non autenticità della firma apposta sul contratto di appalto del 26/11/2013 e/o della non autenticità del contratto medesimo :
1) dichiarare comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda avversaria relativamente alla dedotta negazione, del rapporto negoziale tra le parti in causa avente ad oggetto la commissione da parte del alla delle opere di cui Parte_1 CP_5 CP_5 all'immobile di Strada del Cerqueto 32/A in Terni, nonché relativamente a tutte le somme richieste a titolo risarcitorio ed alle ulteriori domande avanzate e per l'effetto respingere la domanda come allo stato spiegata con tutte le consequenziali pronunce di legge;
2) estendere in ogni caso la propria cognizione al rapporto negoziale intercorso tra le parti, dichiarare la sussistenza di un rapporto contrattuale qualificabile in termini di appalto tra la e il Sig. , avente ad oggetto l'assegnazione da parte del Controparte_5 Parte_1 in favore della delle opere di ristrutturazione dell'immobile facente capo Pt_1 CP_5 al ubicato in Terni, Strada del Cerqueto n. 32/A, accertare il rituale espletamento delle Pt_1 opere da parte della , nonché il mancato o pagamento delle stesse da parte del CP_5 per l'importo complessivo pari ad euro 75687,87 di cui alle fatture n. 31/2018 del Pt_1
28/11/2018 e n. 32/2018 del 28/11/2018 e, per l'effetto, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento, in favore del del ridetto importo di euro 75687,87 ovvero Controparte_5 dell'importo maggiore o minore risultante di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni tutte sopra rese e di ipotetica riconduzione della committenza dell'appalto e dell'acquisto di beni e materiali meglio descritti in narrativa a soggetto diverso da , e nello specifico Parte_1 alla moglie accertato in ogni caso che l'immobile sito in Terni Strada del CP_6
Cerqueto n. 32/A risulta essere stato acquistato dal Sig. , rilevato comunque il Parte_1
- 4 - beneficio in termini di arricchimento ed aumento di valore dell'immobile che lo stesso ha tratto dalle opere eseguite e dai beni e materiali procurati ed installati dalla e CP_5 la conseguente riconducibilità della fattispecie all'art. 2041 c.c. condannare il Sig.
[...]
al pagamento, in favore del dell'importo di euro 75687,87 Pt_1 Controparte_5 ovvero dell'importo maggiore o minore risultante di giustizia come equo e giusto indennizzo ex art. 2041 c.c. all'esito dell'espletanda istruttoria con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge.
IN VIA RICONVENZIONALE EX ART. 96 CPC
Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa la sussistenza dei presupposti di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nel dispiegamento dell'azione attorea, condannare il Sig. alla refusione del danno a tale titolo perpetrato nei confronti della Parte_1 [...] nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente CP_5 apprezzamento del Magistrato con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Ferma ed impregiudicata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di appalto del 26/11/2013, stante la mancata riproposizione della medesima nelle conclusioni dell'atto di citazione avversario, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di una sua trattazione, la scrivente difesa dichiara espressamente che intende avvalersi del ridetto contratto formulando e espressa istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 cpc, dichiarando di Volersi avvalere, quali scritture di comparazione, dei seguenti documenti :
- procura alle liti rilasciata dal Sig. per la rappresentanza giudiziale Parte_1 nell'odierno procedimento (doc.A); contratto preliminare di compravendita del 04/10/2013 siglato tra il la Pt_1 [...]
(doc. 7); Controparte_7
- verbale di consegna immobile del 07/10/2013 siglato tra il la Pt_1 Controparte_7
(doc. B);
[...]
- planimetria allegata al contratto di compravendita del 28/04/2014 siglato tra il la Pt_1
(doc. C); Controparte_7
Atteso che tutta la documentazione suesposta viene allegata previa estrazione dal fascicolo di controparte, si chiede sin da ora che il Magistrato Vogli disporre nei confronti dell'attore,
- 5 - ordine di esibizione ex art. 210 cpc degli originali dei documenti sopra indicati e rubricati come allegati A,B,C,7. si chiede pertanto l'ammissione della suddetta istanza nei termini e con il imiti indicati e con adozione dei provvedimenti consequenziali ivi compresa la disposizione di CTU grafologica .” (cfr. conclusioni così modificate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Con decreto del 20/1/2020 il giudizio veniva rinviato d'ufficio all'udienza del
4/2/2020, notificato a cura della Cancelleria anche alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale.
All'udienza del 4/2/2020 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e, in Cont data 5/3/2020, si costituiva in giudizio la rassegnando le Controparte_8 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento della domanda spiegata,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertato, per le ragioni meglio espresse in narrativa, l'intervenuto acquisto da parte della Co Cont per conto del Sig. e su mandato di quest'ultimo, dei Controparte_2 Parte_1 beni e dei complementi meglio descritti nella fattura n. 85/2018 per l'importo CP_2 complessivo di euro 23.683,90, rilevata la rituale consegna dei suddetti beni e materiali preso l'immobile sito in Strada del Cerqueto 32/A senza contestazione alcuna da parte del
Sig. e l'intervenuta installazione degli stessi a cura della giusto Pt_1 Controparte_5 contratto appalto in essere con il Sig. , riscontrato il mancato pagamento Parte_1
Cont dell'integrale importo di cui alla fattura 85/2018 della per euro Controparte_8
23.683,90 ed il conseguente inadempimento ex art. 1218 c.c, condannare il Sig. Parte_1 al pagamento della somma suddetta ovvero della somma maggiore minore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con tutte le consequenziali pronunce di legge”.
Con ordinanza del 6/2/2021 veniva ammessa la consulenza grafologica richiesta dalle parti, nominata la dottoressa ed ordinato alle parti di depositare la Persona_1 documentazione - di cui è contestata la firma - in originale per metterla a disposizione della
CTU.
All'udienza del 24 marzo 2021, il giudice poneva al CTU il seguente quesito:
“dica il CTU, visti i documenti depositati ed in particolare il contratto di appalto privato del 26/11/13 se le firme a nome appartengono o meno a Parte_1
- 6 - utilizzando come scritture di comparazioni le firme del sig Parte_1 [...]
apposte sull'atto di compravendita stipulato il 28/4/2014 notaio dott Pt_1 Per_2
Rep 27884 raccolta 14826 , utilizzando anche le sottoscrizioni apposte su documenti
[...] di identità e relativa documentazione depositata presso uffici pubblici nonché il saggio grafico del sig nonché le firme apposte sul contratto di preliminare del 5/10/13 Parte_1
Tofi/Palmetta e sul verbale di consegna dell'immobile del 7/10/13 nonchè la firma di procura alle liti del presente giudizio disponendo che vengano depositati dalla parte che ne ha il possesso entro l'inizio delle operazioni peritali consegnandole al CTU unitamente al contratto in verifica in originale…”
In data 28/8/2021 veniva depositata la CTU da parte della dott.ssa . Per_1
Il giudizio veniva quindi ulteriormente istruito mediante l'interrogatorio formale della parte attrice richiesto da parte convenuta, l'esame dei testi richiesti dalle parti e l'espletamento di una CTU in merito al seguente quesito:
“dica il CTU, visionati tutti i documenti di causa, visionato l'immobile se i materiali che il convenuto afferma di aver fornito all'attore e acquistati presso la Pre IL CP_5
(fatturandole sia come che come siano presenti nell'immobile e qualora CP_5 CP_2 possibile individui l'epoca di realizzazione delle opere anche accedendo agli uffici pubblici e privati qualora ritenuto necessario a rispondere ai quesiti”.
In data 21/7/2023 veniva depositata la CTU da parte del Geom. Persona_3
All'udienza dell'11 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 28 novembre 2023, la giudice assegnataria, GOP in servizio presso questo Tribunale, rimetteva la causa sul ruolo in considerazione dell'oggetto della stessa
(querela di falso).
In data 29 novembre 2023 la causa veniva assegnata allo scrivente e all'udienza del 27 febbraio 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con nota depositata in data 24/4/2024, la difesa della parte intervenuta comunicava Co l'intervenuta dichiarazione della liquidazione giudiziale della società
[...]
e, con ordinanza del 6/5/2024 il giudizio veniva interrotto ex art. 300 c.p.c. CP_8
- 7 - Il giudizio veniva poi riassunto da parte attrice e, con ordinanza del 12/11/2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1. Anzitutto, va premesso che il Pubblico Ministero in sede non è intervenuto in giudizio.
Risulta che il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione sia stato comunicato alla Procura della Repubblica in data 20/1/2020, rendendo in tal modo possibile l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Va evidenziato che le norme che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero nel procedimento per querela di falso non rendono necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio alle udienze, ma è sufficiente che l'Ufficio sia stato informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. Cass. n.
22567/2013).
2.2. Fatte queste premesse, vanno preliminarmente ricostruite le coordinate ermeneutiche di riferimento in tema di querela di falso.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, mira a privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità probatoria e si fonda sul fatto che il documento abbia subito una contraffazione o un'alterazione successiva alla sua formazione, in caso di falsità materiale, ovvero, nel caso di quella ideologica, che contenga un'enunciazione narrativa non corrispondente alla realtà dei fatti, tale da ingenerare un'errata formazione nel convincimento del giudice. Esula, invece, dal concetto di falsità ideologica l'eventuale difformità tra il contenuto del documento e la reale intenzione o volontà delle parti nel rendere le dichiarazioni in esso contenute, sconfinando nel diverso tema della simulazione.
Premesso che il presente procedimento non ha ad oggetto atti pubblici, merita di esser richiamato l'art. 2702 c.c., a mente del quale la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
E' bene osservare che, nel caso di specie, il documento n. 10 allegato all'atto di citazione
è una scrittura privata non autenticata e non riconosciuta: il suddetto documento risulta, infatti, sottoscritto da e dal (presunto) committente, CP_5 Parte_1
- 8 - Tuttavia, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la querela di falso è proponibile anche avverso una scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale, sul presupposto che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve riconoscersi, oltre la facoltà di disconoscerla (così addossando alla controparte l'onere di chiederne la verificazione), anche la possibilità alternativa di proporre querela di falso (senza riconoscere la scrittura medesima), al fine di contestare la genuinità del documento, poiché tale strumento, sebbene più gravoso, consente il conseguimento di un risultato più ampio e definitivo che consiste nella completa rimozione del documento con effetti erga omnes e non solo nei confronti di controparte (Cass. S.U. n. 3734/1986; conf.
Cass. n. 15823/2020; Cass. n. 1789/2007; Cass. n. 1572/2007; Cass. n. 19727/2003; nella giurisprudenza di merito Trib. Rovigo del 2.7.2022; Trib. Sassari del 1.4.2019; Trib. Roma del
15.6.2015).
Il Collegio, in mancanza di alcuna espressa, o implicita ma inequivocabile indicazione normativa, intende aderire a tale orientamento, ribadito in giurisprudenza (cfr. Cass. civ.,
1789/2007, 1572/2007, 19727/2003; trib. Roma, 15-6-2015), in quanto rispondente all'esigenza di offrire alla parte una tutela più ampia e anticipatoria.
Deve, dunque, ritenersi ammissibile la querela di falso avverso il documento denominato "contratto di appalto privato" e descritto in citazione (cfr. doc. 10), pur essendo una scrittura privata non riconosciuta e quindi non avendo alcuna efficacia di prova legale, atteso che la legge non pone alcuna restrizione all'ammissibilità di detta querela, salvo quella derivante dal requisito dell'interesse ad agire (cfr. sul punto Cass. n. 2699/1992).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha precisato che, nel giudizio in via principale, il giudice non è tenuto a sindacare preliminarmente la rilevanza del documento impugnato rispetto ai fatti che si intendono provare, come invece richiesto ex art. 222, per la sola querela proposta in corso di causa;
risultando sufficiente, ai fini della fondatezza della querela, accertare che sussista una contestazione sulla genuinità del documento (cfr. Cass. n.
12130/2011; Cass. n. 9013/1992; T. Milano 5.11.2014); né, peraltro, è tenuto il giudice a disporre l'interpello (cfr. Cass. n. 20233/2011). Peraltro, non è precluso al Collegio il riesame del detto presupposto, ai sensi dell' art. 178, 1° co., in sede di decisione della causa (cfr. Cass.
n. 988/2021).
Nel caso di specie, quindi, la querela di falso proposta in via principale dall'odierno attore – avente ad oggetto il contratto di appalto asseritamente sottoscritto fra le parti in data
- 9 - 27/11/2013, quale scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale – può ritenersi ammissibile e ciò anche in considerazione degli altri presupposti e condizioni previsti dall'art. 221 c.p.c. in quanto la parte attrice ha indicato nel proprio atto introduttivo gli elementi e le prove della falsità, richiedendo idonea CTU calligrafica, indicando le scritture di comparazione (cfr. all. 1) a supporto della propria domanda.
Inoltre, in atti, risulta depositata – unitamente all'atto di citazione - idonea procura speciale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 221, comma 2 c.p.c.
Deve ritenersi integrata anche la condizione di procedibilità indicata dall'art. 99 disp. att. c.p.c. atteso che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, “…la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza” (cfr. Cass. n. 23896/2014).
Nel caso di specie, sia nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. che all'udienza di precisazione delle conclusioni e nella propria comparsa conclusionale la parte attrice ha sempre confermato di voler insistere nella querela di falso in questione (cfr. doc. in atti).
Risultano peraltro ammissibili le ulteriori domande svolte da parte attrice finalizzate ad accertare l'inesistenza del credito vantato dalla e la condanna di Controparte_5 quest'ultima al risarcimento dei danni morali e materiali connessi allo stato di stress ed ansia al quale lo stesso è stato sottoposto per i fatti di causa nonché ai sensi dell'art. 96, comma 3
c.p.c.
Al riguardo, infatti, deve prestarsi adesione a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
02/04/2024, n. 8688 ove si afferma anche, superando il precedente orientamento risalante a
Cass. n. 13190/2006, che “…11.6 Invero, nella struttura processuale disegnata nel suo complesso dal codice di rito non vi è sostegno all'interpretazione che "isola" la domanda di querela di falso in via principale da ogni altra domanda, sia in termini oggettivi, sia in termini soggettivi. E d'altronde un'ermeneutica giurisprudenziale non può espletare la
- 10 - disapplicazione di una norma ictu oculi opposta al prospettato esito interpretativo quale
l'articolo 104 c.p.c. entro un quadro sistemico in cui nessun principio generale in tale direzione sia evincibile, seguendo soltanto un -apodittico, a questo punto - criterio di astrazione dal rito ordinario della querela di falso nel senso di attribuirle una diversa natura rispetto alle altre domande. Criterio, questo (si nota meramente incidenter), che potrebbe forse essere insorto per una certa contiguità dell'oggetto con l'accertamento penale del falso (cfr. infatti Cass 13122/1992, cit.), ove però è stato sempre consentito l'ingresso di un'azione risarcitoria mediante l'istituto della parte civile: ulteriore dato idoneo a smentire specificamente, quantomeno per le domande restitutorie e risarcitorie, la tralatizia interpretazione processualcivilistica che esclude l'affiancamento alla querela di falso di altre domande.”).
Per i medesimi motivi deve ritenersi ammissibile anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta atteso che la stessa ha ad oggetto l'accertamento del credito di cui parte attrice ha chiesto, di contro, l'accertamento negativo.
Analogamente deve ritenersi ammissibile la domanda di accertamento del credito Co spiegata dalla terza intervenuta – la oggi Controparte_8 [...]
SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. CP_2
06/2024 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERNI – atteso che la stessa è intervenuta depositando la propria comparsa di costituzione entro i termini previsti per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
Al riguardo, deve infatti, prestarsi adesione a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art.
268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove
e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (cfr. Cass. n. 31939/2019).
3. Giudizio di falso.
- 11 - Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto delle conclusioni sopra riportate e che l'attore deduce che il documento non è mai stato sottoscritto dall'istante, né è riconducibile allo stesso, manifestando l'interesse affinché sia dichiarata erga omnes la falsità della sottoscrizione e, quindi, delle fatture nn°31/18 e 32/18 del 28/11/2018, nonché l'inesistenza del credito vantato dalla , tenuto altresì conto dei richiami normativi Controparte_5 contenuti nell'atto di citazione, formulati esclusivamente con riferimento all'art. 221 c.p.c., nonché di quelli giurisprudenziali, tutti riferiti al giudizio di querela di falso, ritiene il Collegio che l'azione proposta non possa che avere ad oggetto unicamente la querela di falso avverso il
“contratto di appalto” di cui al doc. 10 allegato all'atto di citazione.
In merito alla falsità delle sottoscrizioni apposte al suddetto contratto di appalto del
27/11/2013, asseritamente riconducibili alla parte attrice, deve prestarsi piena adesione alle conclusioni rese dalla CTU grafologica espletata nel corso del giudizio in quanto lineari, non contraddittorie e ben argomentate.
Al riguardo, deve infatti darsi atto che l'ausiliario ha compiutamente concluso che “…Le
n. 3 firme in verifica a nome “ ”, di cui al quesito, e le scritture di comparazione Parte_1 del sig. presentano differenze nelle caratteristiche sostanziali della gestualità Parte_1 grafica…” e che “…le tre sottoscrizioni in verifica non appartengono alla mano del sig.
[...]
”, dando esaustiva risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, rinviando a Per_4 quanto dalla stessa rilevato da pag. 75 a pag. 104 della propria relazione (cfr. rel. CTU, da pag.
105 a 120).
Come puntualmente rileva il CTU, all'esito di esami specialistici e valutazioni rigorose, il raffronto pone in immediata evidenza che le firme in verifica (acquisite in originale, “siglate
“X1”, “X2”, “X3”) e quelle in comparazione (ben nn. 18 di cui alcune acquisite in originale), espletato anche il “Saggio grafico di composto di n. 4 pagine siglate Parte_1
“C23”…“C26”, sono state stilate da due mani diverse e numerosi sono gli indici rivelatori di tale diversità: “stile esecutivo, modalità di occupazione dello spazio grafico nei rapporti fra la zona media e la zona superiore, ritmo, inclinazione degli assi letterali, movimenti formativi delle singole lettere, “gesti fuggitivi” (p. 105 della CTU).
In particolare, tutte le scritture in comparazione sono attribuibili allo stesso autore e, nonostante siano compatibili con le firme in verifica “nella modalità di erogazione della pressione, nell'andamento ascendente della limitante di base di alcune comparative” presentano “differenze sostanziali presenti nella formazione dei singoli profili letterali” per
- 12 - cui, conclude condivisibilmente l'ausiliario, le firme di n verifica “non appartengono alla mano del sig. ” (cfr. rel. CTU, pag. 105). Parte_1
Vi sono dunque sufficienti elementi per dichiarare la falsità delle firme apposte alle pagine nn. 1, 2 e 3 del contratto di appalto del 26 novembre 2013 ed asseritamente imputate alla parte attrice, nonché per impartire, ai sensi dell'art. 226, comma secondo, Parte_1
c.p.c., l'ordine prescritto dall'art. 537 c.p.p. di cancellazione delle stesse, da eseguirsi a cura della cancelleria con le modalità indicate nell'art. 675 c.p.p.
L'attore ha inoltre richiesto la condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla falsità, danni individuati nell'aver provocato nello stesso uno stato di stress emotivo ed ansia attraverso l'ingiusta richiesta di ingenti somme di danaro, attraverso la minaccia di azioni penali infondate ed attraverso la promozione di un arbitrato fondato sulla base di un contratto di appalto nel quale le firme del ono palesemente false. Pt_1
La domanda, tuttavia, è infondata nel merito atteso che l'attore non ha svolto alcuna ulteriore indicazione sulla natura di tali danni e ciò soprattutto alla luce della parziale fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta nel presente giudizio.
Sulla base delle medesime considerazioni deve essere rigettata anche la domanda spiegata da parte attrice ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge.
4. domanda riconvenzionale di parte convenuta e domanda di pagamento avanzata dalla terza intervenuta.
Con l'odierna domanda la parte convenuta chiede, in via subordinata, il pagamento del corrispettivo dei lavori e delle forniture che assume di aver eseguito presso l'appartamento della parte attrice in forza di un rapporto di appalto in essere tra le parti concluso in forma verbale, essendo stato accertato in questo giudizio la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di appalto del 26/11/2013.
In particolare, parte convenuta deduce di aver eseguito le opere e le forniture in questione in quanto commissionate dalla parte attrice per l'importo di euro 75.687,87 di cui alle fatture nn. 31 e 32 del 28/11/2018 mai corrisposto da parte attrice.
Tale il titolo su cui riposa la domanda attorea, in diritto giova allora ricordare che spetta al creditore, che agisca per il pagamento del proprio credito, fornire la prova del titolo che deduce esserne il fondamento (Cass. S.U n. 13533/2001; cfr. anche Cass. n. 26916/2023 secondo cui “Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma
- 13 - proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.”).
Declinato tale principio in materia di appalto privato, può osservarsi che se è vero che la stipulazione di un contratto d'appalto certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia (sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni), resta, tuttavia, da ribadire che l'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, è comunque gravato dall'onere di dar prova dell'esistenza del contratto, del suo specifico contenuto, della qualità di committente del soggetto nei cui confronti agisce, nonché della consistenza ed entità delle opere eseguite.
Invero, la titolarità della posizione soggettiva passiva di committente delle opere appaltate, perciò tenuto al pagamento del corrispettivo, deve ritenersi un elemento costitutivo della domanda di adempimento proposta dall'appaltatore e attenere al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Tanto, viepiù, tenuto conto del fatto che nel contratto di appalto la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l'appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (cfr. Cass. n. 15508/2017; Cass. n. 18792/2020).
Anche la prova della consistenza ed entità delle opere appaltate costituisce elemento costitutivo della domanda di pagamento proposta dall'appaltatore.
Sul punto, granitica giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (Cass. n. 10860 del 2007). Infatti: il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette
- 14 - opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del
2016; n. 33575/2021 secondo cui “…una volta che, come ha ritenuto dalla corte d'appello, le opere eseguite dall'appaltatore siano state, sia pur in parte, dimostrate in giudizio, il giudice di merito, una volta accertato che le parti non avevano determinato la misura del corrispettivo dovuto all'appaltatore né il modo di determinarlo, non può, evidentemente, sottrarsi al proprio dovere di determinare il corrispettivo della misura conseguentemente dovuta, avendo riguardo, a norma dell'art. 1657 c.c., alle tariffe esistenti o agli usi, ovvero, in mancanza, procedendo direttamente alla relativa determinazione.”).
In sostanza, riassumendo i principi di diritto autorevolmente ribaditi dalla Suprema
Corte, deve rilevarsi che la prova incombente sull'appaltatore, che agisca per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, comprende quella dell'esistenza del contratto di appalto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato (da qualificarsi come committente e che potrebbe non coincidere con il soggetto che beneficia della relativa esecuzione), nonché dell'esecuzione di opere determinate per consistenza ed entità, come tali suscettibili di quantificazione in termini economici ai sensi dell'art 1657 c.c.
In merito all'esecuzione delle opere ed alla fornitura dei relativi materiali, ritiene il
Collegio che la parte convenuta e la parte terza intervenuta abbiano dato prova degli stessi.
A tal fine occorre valorizzare la documentazione depositata dalle stesse – proposte di commissione emessi dalla società PER EDIL spa di Terni intestata a datate CP_6 agosto-ottobre 2013, DDT emessi dalla PER EDIL spa intestati alla ditta datati CP_2 gennaio-febbraio 2014 e con indicato come cessionario DDT emessi dalla Parte_1 in qualità di cedente e intestati a quale cessionario, datati gennaio- CP_2 Parte_1 febbraio 2014, DTT e fattura fiscale emessa dalla ditta intestati alla Controparte_9 datati gennaio 2014, fatture fiscali emesse dalla PER EDILI spa Controparte_5 intestati alla ditta datate novembre e dicembre 20213 e gennaio 2014, fatture Parte_2 fiscali emesse dalla PER EDILI spa intestati alla datate gennaio-febbraio 2014, CP_2 preventivo per fornitura e posa in opera di grate di ferro e zanzariere per gli infissi emesso dalla PER EDIL SPA in data 6/11/2023 intestata a (cfr. doc. in atti e rel. CTU, CP_6
Geom. – e l'accertamento svolto dal CTU nominato nell'ambito del presente giudizio, Per_3
Geom. il quale, eseguiti diversi sopralluoghi presso l'immobile oggetto di causa ed Per_3 effettuate le necessarie misurazioni ha concluso nella propria relazione che “...vi è
- 15 - corrispondenza tra quanto indicato come fornito e posto in opera dalla omonima Ditta del convenuto all'attore Sig. e i materiali, lavorazioni e/o CP_1 Parte_1 opere rilevate in loco sullo stabile di quest'ultimo, sia per tipologia, sia per marca e modello, sia per quantità che per caratteristiche e dimensioni…” (cfr. rel. pag. 4).
Deve quindi ritenersi provato che le suddette opere e forniture siano state eseguite in favore dell'immobile della parte attrice.
Sempre sulla base della stessa documentazione sopra indicata, nonché delle prove testimoniali assunte, deve anche ritenersi provato che tali opere e forniture venivano eseguite nel periodo novembre 2013-febbraio 2014, in un momento quindi in cui l'immobile era nella disponibilità della parte attrice.
Risulta infatti dal contratto preliminare sottoscritto dal e dalla venditrice Pt_1 in data 4 ottobre 2013 e dal verbale di Controparte_10 consegna in atti che l'immobile in questione veniva consegnato alla parte attrice in data 7 ottobre 2013 e che, da quella data, ogni eventuale opera o prestazione d'opera “…eseguita dal consegnatario…dopo la sottoscrizione del presente verbale…” non sarebbe stata riconducibile alla società venditrice stessa.
Come detto, la collocazione temporale delle suddette prestazioni risulta provata sia dai documenti di trasporto in atti che dalle testimonianze assunte.
In particolare, dai documenti di trasporto e dalle dichiarazioni dei testi assunti si evince che la merce veniva in parte ritirata presso la Per EDIL da parte della ditta e dalla CP_5
– ovvero consegnata presso le sedi delle stesse – e, successivamente, veniva consegnata CP_2 presso l'immobile oggetto di causa per poi essere ivi posta in opera.
Come sopra riportato, peraltro, la consegna e la posa in opera dei suddetti materiali presso l'immobile in questione risulta confermata anche dagli accertamenti svolti dal CTU che ha riscontrato la “…corrispondenza tra quanto indicato come fornito e posto in opera dalla omonima Ditta del convenuto all'attore Sig. e i CP_1 Parte_1 materiali, lavorazioni e/o opere rilevate in loco sullo stabile di quest'ultimo, sia per tipologia, sia per marca e modello, sia per quantità che per caratteristiche e dimensioni…”
(cfr. rel. pag. 4).
Inoltre, tale circostanza risulta avvalorata dalle dichiarazioni rese dai testi esaminati, non solo dipendenti della convenuta (cfr. dich. ma anche da ex- Per_5 Per_6 Per_7 dipendenti della stessa (cfr. e da soggetti che hanno svolto altre lavorazioni per la CP_11
- 16 - parte attrice e del tutto autonome rispetto alla parte convenuta e alla terza intervenuta (cfr. dich. e;
sull'incapacità a testimoniare del la parte attrice Per_8 Per_9 Per_9 allega che lo stesso avrebbe in corso un giudizio contro il per il pagamento delle proprie Pt_1 prestazioni ma al riguardo non ha depositato alcuna documentazione utile al riguardo per cui l'eccezione deve essere respinta.
Ritenuto quindi accertata l'effettiva fornitura (da parte della terza intervenuta e della convenuta) dei suddetti materiali e delle lavorazioni conseguenti (da parte della convenuta) deve rilevarsi che, poiché non risulta in atti alcun accordo fra le parti in merito alla determinazione della misura del corrispettivo, per le forniture occorre fare riferimento ai prezzi praticati dalla Per IL – società da cui la terza intervenuta acquistava i materiali – mentre per le opere appare sufficiente far ricorso al computo metrico depositato in atti dalla convenuta che riporta le opere effettivamente eseguite – riscontrate anche dal CTU – ed i prezzi praticati.
Al riguardo, a fronte del computo metrico depositato da parte convenuta (cfr. doc. 6), la parte attrice non ha effettuato specifiche contestazioni in merito all'entità dei prezzi ivi praticati ovvero un eventuale loro discostamento rispetto alle tariffe esistenti o agli usi, di cui all'art. 1657 c.c. ai quali quindi deve presumersi gli stessi siano in linea.
Da quanto sopra indicato risulta anche provato che l'incarico di acquistare i materiali e di eseguire le opere in esame sia stato conferito dal sia direttamente che per mezzo di Pt_1
CP_6
Tale circostanza risulta provata ancora dalla corrispondenza dei materiali proposti in vendita dalla Per IL alla e quelli poi consegnati – nel periodo in cui il era già CP_6 Pt_1 stato immesso nel possesso - presso l'immobile per cui è causa, come accertato dal CTU nella propria relazione e confermato dai testi assunti che, peraltro, hanno confermato che la effettuava gli ordini presso la Per IL e - insieme al – disponeva per la CP_6 CP_5 fatturazione degli stessi alla parte convenuta ovvero alla CP_2
Sempre dalla prova testimoniale risulta confermato che la agiva per conto del CP_6
per cui effettuava ordini, dava direttive in cantiere alle ditte appaltatrici, ovvero ai Pt_1 singoli prestatori d'opera e che, poi, i pagamenti venivano effettuati dal TOFI (cfr. dich. Per_8 il quale ha riferito di aver lavorato sull'immobile per il venditore e poi per la negli anni CP_6
2012-2013 ma di aver fatturato al nonché ha confermato che il era presente in Pt_1 CP_5 cantiere e faceva lavori edili - “il parquet” - all'interno).
- 17 - Al riguardo il teste di parte attrice – – non ha fornito elementi di prova Tes_1 contrari avendo riferito di aver lavorato in cantiere fino all'anno 2010 e che, a quella data,
l'immobile era sostanzialmente allo stato “rustico”.
Ad ogni modo, contrariamente da quanto dedotto da parte attrice, non si può escludere che il abbia sottoscritto il contratto preliminare e chiesto l'anticipato possesso per Pt_1 eseguirvi alcune opere di ristrutturazione interna nelle more della sottoscrizione del contratto definitivo;
opere i cui materiali erano già stati scelti dalla moglie del presso la Per IL Pt_1 spa, come dimostrano i preventivi in atti dell'agosto e dell'ottobre 2013 (poi effettivamente installati nell'immobile e acquistati dalla convenuta e dalla terza intervenuta).
A ciò si aggiunga che, nel verbale di consegna dell'immobile del 7 ottobre 2013, le parti avevano previsto tale possibilità e si erano accordati comunque per ricondurre ogni relativa spesa in capo al promittente acquirente (il stesso), salvo l'impegno della promittente Pt_1 venditrice di fornire alcuni materiali al “sino alla concorrenza di euro 10.000” (cfr. Pt_1 contratto preliminare in atti) di cui, tuttavia, non venivano indicate le caratteristiche.
Deve quindi ritenersi che sia l'appaltatore che la fornitrice intervenuta abbiano assolto al proprio onere probatorio per cui le rispettive domande devono essere accolte anche se, per quanto riguarda le forniture, limitatamente alla somma di euro 19.413,00 (IVA inclusa, cfr. doc. 7 e 7-bis fasc. intervenuta) in favore della terza intervenuta e di euro 3.667,44 (IVA inclusa) in favore della parte convenuta (cfr. doc. 27, 24 e 19 fasc. convenuta), come risultante dalle fatture emesse dalla Per IL spa, il tutto, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Per quanto riguarda invece il pagamento delle opere edili realizzate, la domanda della convenuta deve essere accolta in conformità a quanto richiesto, per cui la parte attrice deve essere condannata al pagamento della somma di euro 69.684,25 (IVA inclusa), oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
5. Le spese legali possono essere compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza.
Le spese delle CTU, già liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- 18 - a) dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte alle pagine nn 1, 2 e 3 del contratto di appalto datato 26 novembre 2013 (cfr. doc. 10 fasc. attore), asseritamente riconducibili a Parte_1
b) ordina alla cancelleria di procedere cancellazione delle sottoscrizioni di cui al capo a) secondo le modalità indicate nell'art. 675 c.p.p.;
c) rigetta la domanda di risarcimento dei danni anche ex art. 96 c.p.c. azionata da parte attrice;
d) accoglie la domanda riconvenzionale azionata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna la parte attrice al pagamento in favore della della Controparte_5 somma di euro 73.351,69, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo e) accoglie la domanda azionata dalla terza intervenuta e, per l'effetto, condanna la parte attrice al pagamento in favore della SOTTOPOSTA Controparte_2
ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 06/2024 DEL
TRIBUNALE CIVILE DI TERNI della somma di euro di euro 19.413,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo f) compensa fra le parti le spese legali e le spese di CTU.
Così deciso, in data il 25 settembre 2025
Il giudice estensore La Presidente
(dott. Tommaso Bellei) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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