TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15239/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 27 dicembre 2024 da
e elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati in Milano, Via Beccaria, 5, presso lo studio dell'Avv. Loredana
Perrone, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Davide Bloise per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
2) per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
1 dall'anno scolastico 2022/2023 all'anno scolastico 2023/2024; Parte_1 per dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2021/2022; Parte_4 per dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico Parte_3
2022/2023; 3) in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
2) rigettare la pretesa per a.s. 2024/2025 di in Parte_3 quanto già riconosciuta per legge.
3) rigettare la pretesa di per cessazione del Parte_3 rapporto di lavoro.
4) rigettare ogni pretesa anteriore ai due anni scolastici dalla diffida/notifica del ricorso per decadenza biennale del diritto.
5) rigettare il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
6) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 27 dicembre 2024, Pt_1
, e ricorrevano al Tribunale di
[...] Parte_2 Parte_3
Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del Controparte_1
e delle sue articolazioni territoriali. Rilevavano i ricorrenti di essere o essere stati in servizio presso il CP_1 convenuto quali docenti in virtù di contratti a tempo determinato, come segue:
- (doc. 6 fasc. ric.): Parte_1 per l'a.s. 2022/2023: dal 28/10/2022 al 30/06/2023 con uno spezzone orario di 9 ore settimanali;
dal 02/11/2022 al 30/06/2023 con uno spezzone orario di 11 ore settimanali;
per l'a.s. 2023/2024: dal 01/09/2023 al 30/06/2024; immissione nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2024 a seguito della quale la carta docenti era riconosciuta ai sensi della normativa vigente;
l'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso era la Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Magenta;
- (doc. 7 fasc. ric.): Parte_4
2 per l'a.s. 2020/2021: dal 18/09/2020 al 28/09/2020; dal 29/09/2020 al 31/08/2021; per l'a.s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022; immissione nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 a seguito della quale la carta docenti era riconosciuta ai sensi della normativa vigente;
l'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Magenta;
- (doc. 8 fasc. ric.): Parte_3 per l'a.s. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020; in riferimento all'a.s. 2019/2020 era stata inviata intimazione ad adempiere al volta al riconoscimento della carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 in data 29 giugno 2024, da intendersi altresì quale atto di messa in mora interruttivo dei termini di prescrizione (doc. 9 fasc. ric.); per l'a.s. 2020/2021: dal 09/10/2020 al 31/08/2021; per l'a.s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022; per l'a.s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023; sebbene non fosse stata chiamata per l'a.s. 2024/2025 risultava iscritta Pt_3 alle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per le classi di concorso A048 (ex scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e EEEM (educazione motoria nella scuola primaria) (doc. 10 fasc. ric.). L'ultima sede di servizio, al momento del deposito del ricorso, era l' Controparte_5
di Milano.
[...]
I ricorrenti durante il servizio prestato a tempo determinato non avevano percepito il bonus economico denominato “carta docente”, che chiedevano nella loro domanda. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 9 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di e va Parte_1 Parte_2 Parte_3 accolto. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_6
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
3 istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_6 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_7 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio
4 ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
5 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Dagli atti risultano le seguenti evidenze istruttorie, relative alla sottoscrizione di contratti a termine da parte dei tre ricorrenti:
- (doc. 6 fasc. ric.): Parte_1 per l'a.s. 2022/2023: dal 28/10/2022 al 30/06/2023 9 ore settimanali;
dal 02/11/2022 al 30/06/2023 11 ore settimanali;
per l'a.s. 2023/2024: dal 01/09/2023 al 30/06/2024; è stato immesso nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal Pt_1
1/09/2024; l'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola
Primaria Edmondo De Amicis di Magenta;
- (doc. 7 fasc. ric.): Parte_4 per l'a.s. 2020/2021: dal 18/09/2020 al 28/09/2020; dal 29/09/2020 al 31/08/2021; per l'a.s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022; è stata immessa nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2022; Pt_2
l'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Magenta;
- (doc. 8 fasc. ric.): Pt_3 Parte_3
per l'a.s. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020;
per l'a.s. 2020/2021: dal 09/10/2020 al 31/08/2021;
per l'a.s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022;
per l'a.s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023;
risulta iscritta alle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per le Pt_3 classi di concorso A048 (ex scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e EEEM (educazione motoria nella scuola primaria) (doc. 10 fasc. ric.).
4. Va quindi riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente:
6 per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_4 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023; per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Controparte_1 carta docente (o altro documento equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Va rilevato che il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica:
“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché ha una supplenza solo fino al termine delle Parte_1 attività didattiche.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della
7 qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni. Né pare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto per inerzia del creditore dall'a.s. 2022/23, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di giustizia menzionata più sopra sia del 18 maggio 2022. Come è noto, la decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. La materia è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Essa può essere legale, quando è prevista dal legislatore, oppure convenzionale, quando è stabilita dalle parti mediante contratto: in questo caso, però, deve avere ad oggetto una materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.). Nel caso di specie, invano si cercherebbe una qualunque norma, legale o pattizia, che porti alle conseguenze invocate dal
[...]
. Controparte_1
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.700,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107; 2) condanna il a mettere a disposizione delle Controparte_1 parti ricorrenti la carta docente (o altro strumento equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge:
per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
per per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_4
per per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023; 3) condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in € 1700,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge, in favore dei Difensori Avv. Davide Bloise e Avv. Loredana Perrone. Così deciso il 9 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 27 dicembre 2024 da
e elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati in Milano, Via Beccaria, 5, presso lo studio dell'Avv. Loredana
Perrone, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Davide Bloise per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
2) per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
1 dall'anno scolastico 2022/2023 all'anno scolastico 2023/2024; Parte_1 per dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2021/2022; Parte_4 per dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico Parte_3
2022/2023; 3) in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
2) rigettare la pretesa per a.s. 2024/2025 di in Parte_3 quanto già riconosciuta per legge.
3) rigettare la pretesa di per cessazione del Parte_3 rapporto di lavoro.
4) rigettare ogni pretesa anteriore ai due anni scolastici dalla diffida/notifica del ricorso per decadenza biennale del diritto.
5) rigettare il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
6) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 27 dicembre 2024, Pt_1
, e ricorrevano al Tribunale di
[...] Parte_2 Parte_3
Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del Controparte_1
e delle sue articolazioni territoriali. Rilevavano i ricorrenti di essere o essere stati in servizio presso il CP_1 convenuto quali docenti in virtù di contratti a tempo determinato, come segue:
- (doc. 6 fasc. ric.): Parte_1 per l'a.s. 2022/2023: dal 28/10/2022 al 30/06/2023 con uno spezzone orario di 9 ore settimanali;
dal 02/11/2022 al 30/06/2023 con uno spezzone orario di 11 ore settimanali;
per l'a.s. 2023/2024: dal 01/09/2023 al 30/06/2024; immissione nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2024 a seguito della quale la carta docenti era riconosciuta ai sensi della normativa vigente;
l'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso era la Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Magenta;
- (doc. 7 fasc. ric.): Parte_4
2 per l'a.s. 2020/2021: dal 18/09/2020 al 28/09/2020; dal 29/09/2020 al 31/08/2021; per l'a.s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022; immissione nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 a seguito della quale la carta docenti era riconosciuta ai sensi della normativa vigente;
l'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Magenta;
- (doc. 8 fasc. ric.): Parte_3 per l'a.s. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020; in riferimento all'a.s. 2019/2020 era stata inviata intimazione ad adempiere al volta al riconoscimento della carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 in data 29 giugno 2024, da intendersi altresì quale atto di messa in mora interruttivo dei termini di prescrizione (doc. 9 fasc. ric.); per l'a.s. 2020/2021: dal 09/10/2020 al 31/08/2021; per l'a.s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022; per l'a.s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023; sebbene non fosse stata chiamata per l'a.s. 2024/2025 risultava iscritta Pt_3 alle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per le classi di concorso A048 (ex scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e EEEM (educazione motoria nella scuola primaria) (doc. 10 fasc. ric.). L'ultima sede di servizio, al momento del deposito del ricorso, era l' Controparte_5
di Milano.
[...]
I ricorrenti durante il servizio prestato a tempo determinato non avevano percepito il bonus economico denominato “carta docente”, che chiedevano nella loro domanda. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 9 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di e va Parte_1 Parte_2 Parte_3 accolto. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_6
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
3 istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_6 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_7 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio
4 ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
5 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Dagli atti risultano le seguenti evidenze istruttorie, relative alla sottoscrizione di contratti a termine da parte dei tre ricorrenti:
- (doc. 6 fasc. ric.): Parte_1 per l'a.s. 2022/2023: dal 28/10/2022 al 30/06/2023 9 ore settimanali;
dal 02/11/2022 al 30/06/2023 11 ore settimanali;
per l'a.s. 2023/2024: dal 01/09/2023 al 30/06/2024; è stato immesso nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal Pt_1
1/09/2024; l'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola
Primaria Edmondo De Amicis di Magenta;
- (doc. 7 fasc. ric.): Parte_4 per l'a.s. 2020/2021: dal 18/09/2020 al 28/09/2020; dal 29/09/2020 al 31/08/2021; per l'a.s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022; è stata immessa nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2022; Pt_2
l'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Magenta;
- (doc. 8 fasc. ric.): Pt_3 Parte_3
per l'a.s. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020;
per l'a.s. 2020/2021: dal 09/10/2020 al 31/08/2021;
per l'a.s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022;
per l'a.s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023;
risulta iscritta alle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per le Pt_3 classi di concorso A048 (ex scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e EEEM (educazione motoria nella scuola primaria) (doc. 10 fasc. ric.).
4. Va quindi riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente:
6 per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_4 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023; per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Controparte_1 carta docente (o altro documento equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Va rilevato che il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica:
“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché ha una supplenza solo fino al termine delle Parte_1 attività didattiche.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della
7 qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni. Né pare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto per inerzia del creditore dall'a.s. 2022/23, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di giustizia menzionata più sopra sia del 18 maggio 2022. Come è noto, la decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. La materia è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Essa può essere legale, quando è prevista dal legislatore, oppure convenzionale, quando è stabilita dalle parti mediante contratto: in questo caso, però, deve avere ad oggetto una materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.). Nel caso di specie, invano si cercherebbe una qualunque norma, legale o pattizia, che porti alle conseguenze invocate dal
[...]
. Controparte_1
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.700,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107; 2) condanna il a mettere a disposizione delle Controparte_1 parti ricorrenti la carta docente (o altro strumento equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge:
per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
per per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_4
per per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023; 3) condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in € 1700,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge, in favore dei Difensori Avv. Davide Bloise e Avv. Loredana Perrone. Così deciso il 9 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8 9