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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8945 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 19596 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rosario Parte_1
BONGARZONE e Paolo ZINZI, designati nell'atto di conferimento del man- dato alla soc. “ Parte_2
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pubblico impiego - carta del docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti A. R. Bongarzone e P. Zinzi, per la ricorrente: “…accertare e di- chiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024; condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta car- ta docente caricandone il relativo importo di euro 500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di li- te da distarsi per anticipo fattone”.
1 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 28 maggio 2025, , premesso Parte_1
di essere dipendente del e del merito a tempo inde- Controparte_1 terminato, ha esposto che in precedenza ha altresì lavorato per il detto Mini- stero come docente in virtù di contratto a tempo determinato efficace nel pe- riodo dall'11-09-2023 al 30-06-2024 senza fruire della carta elettronica del docente.
Tanto premesso, ha quindi dedotto che è illegittima l'esclusione dei do- centi con contratto a tempo determinato dalla fruizione del beneficio della car- ta elettronica del docente in ragione della previsione normativa di cui all'art. 1
L. 107/2015, commi 121, 122 e 124; e che il Consiglio di Stato, con la senten- za n. 1842/2022, e la Corte di giustizia europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-450/21, hanno ribadito tale illegittimità in quanto il sistema di esclu- sione collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 oltre che con i principi dell'ordinamento comunitario.
La ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , benché ritualmente citato con atto notificato il 12 giugno CP_1
2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Corte di Cassazione – pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023 – con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termi- ne delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, com- ma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in for- ma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema pro- prio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle do- cenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dal- le graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pre- giudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del confe- rimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della respon-
3 sabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dal- la data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. - Sulla scorta della ratio decidendi individuata dalla S.C. nella citata sentenza n. 29961/2023, deve riconoscersi, per l'anno 2023/2024, il diritto di fruire della c.d. carta docenti anche ai titolari di contratto con scadenza fissata al termine delle attività didattiche, sebbene il legislatore, con recente interven- to, lo abbia espressamente attribuito “per l'anno 2023”, soltanto “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” (art. 15 d.l.
n. 69/2023 conv. in l. n. 103/2023).
Si riportano, di seguito, le parti della motivazione della sentenza della
S.C. che appaiono rilevanti:
«5.2 Da un lato, essa [la Carta] è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attra- verso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una mi- sura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docen- ti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a “so- stenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un
4 obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio at- traverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
[…]
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è te- nuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (d. lgs.
297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione de- gli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…]
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi
(v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indub- biamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Do- cente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
[…]
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si
è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tutta- via il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della
Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38)
5 ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ra- gione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
[…]
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1
e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle catte- dre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponi- bili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannume- ro, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi tito- lo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze an- nuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto dispo- nibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non con- corrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e di- dattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
6 Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento spe- cifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo».
Alla luce delle riportate argomentazioni, non può persistere, anche per l'anno scolastico 2023/2024, discriminazione tra i docenti di ruolo ed i docenti con incarico fino al termine delle attività didattiche quanto alla fruizione della
Carta del docente.
3. - Pertanto, poiché dai documenti prodotti risulta la persistenza ad oggi del rapporto di lavoro (v. contratto di assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024) e, quindi, l'attualità dell'interesse di entrambe le parti all'adempimento nella forma della attribuzione della Carta (v., anche su tale questione, Cass. n. 29961/2023, punto 16 della motivazione), deve affermarsi che la ricorrente ha diritto di fruire del beneficio della c.d. Carta docente per l'anno 2023/2024.
Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione, a favore della ri- corrente, della Carta docente per il detto anno scolastico, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione fino al soddisfo.
3. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive
7 del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo per controversie di valore fino ad €1.100,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e con- tributo unificato versato come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 28 maggio 2025, respinta ogni al- Parte_1
tra richiesta, così provvede:
1. - condanna il alla attribuzione della Controparte_1
Carta docente, a favore di , per l'anno scolastico Parte_1
2023/2024, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispon- dente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio fino al soddisfo;
2. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re della società “ , quale antistataria, delle Parte_2
spese di lite che liquida in complessivi €296,00#, di cui €39,00# per spe- se generali ed €258,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo uni- ficato versato di €21,50.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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