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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3177 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1949, (c.f.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
NI il 18/12/1935, (c.f.: ) nato a [...] Parte_3 C.F._3
Giovanni NI il 27/02/1986, (c.f.: ) nato a [...] Parte_4 C.F._4
Giovanni NI il 16/09/1942, e (c.f.: ) Parte_5 C.F._5
nato a [...] il [...], tutti residenti in San Giovanni NI (AG) ed elettivamente domiciliati in Cammarata (AG), Piazza della Vittoria n. 1, presso lo studio dell'avv.
Eugenio Longo che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORI * contro
(c.f.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._6
(AG) il 02/04/1944, ivi residente e ivi elettivamente domiciliata in Largo Nazareno n. 14, presso lo studio dell'avv. Antonino Brucato, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA *
OGGETTO: azione ex art. 1102 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 10 ottobre 2023, comparse conclusionali depositate il 07.02.2024 e il 09.02.2024 e memorie di replica depositate il
29.02.2024.
1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 09 ottobre 2018,
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio Parte_4 Parte_5 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'on. Tribunale - dire, CP_1
ritenere e dichiarare che i Sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, comproprietari della casa di civile abitazione, sita in San Parte_5 Parte_3
Giovanni NI, via Conceria 36, contraddistinta in catasto al fg. 8 particelle 827 e 828, già di proprietà di , deceduto il 30.1.2012, hanno diritto, ai sensi dell'art. 1102 Cod. Persona_1
Civ., di utilizzarla e servirsene e, per l'effetto, condannare la Sig.ra a Controparte_1
consegnare immediatamente copia delle chiavi di accesso a detti immobili ed immetterli nel relativo possesso;
- condannare a corrispondere ad ogni attore la somma Controparte_1 di €.
2.000 o quell'altra somma che sarà ritenuta conforme a giustizia quale ristoro della privazione pro- quota dei beni comuni e dei relativi profitti;
- con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Gli attori, a sostegno delle proprie domande, hanno dedotto:
- di essere unitamente alla convenuta “comproprietari della casa di civile abitazione, sita in San
Giovanni NI, via Conceria 36, già di proprietà del fratello , nato il [...] e Persona_1 deceduto il 30.1.2012”;
- di essere “stati estromessi dalla Sig.ra dal godimento di detto bene, che Controparte_1
è nell'esclusiva disponibilità della stessa … quantunque, anche formalmente con nota raccomandata a.r. del 2.3.2018, avessero invitato la predetta Sig.ra a Controparte_1
metterli in condizione di poter fruire del bene sopradescritto ed a loro consegnare copia delle chiavi della casa suddetta ed avessero chiesto il corrispettivo per il mancato godimento”;
- di volere con il presente giudizio “conseguire il pari uso dei beni sopra descritti ai sensi dell'art.
1102 Cod. Civ.”.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio depositando in Controparte_1
data 23 gennaio 2019 comparsa di risposta con domanda riconvenzionale con la quale, contestava la ricostruzione degli accadimenti fornita dagli attori, e deduceva:
- che “la stessa, su espressa volontà della madre, ha accudito il proprio fratello , affetto da Per_1
sindrome da Down, per oltre un trentennio”;
- che “a seguito del decesso dell'interdetto , avvenuto il 30/1/2012 … ha Persona_2
presentato il bilancio finale della tutela”;
2 - che “avverso il decreto del 8/6/2012 con il quale il GT ha approvato il rendiconto finale e dichiarato la chiusura della tutela, hanno interposto reclamo e ”; Pt_1 Parte_2
- che il “suddetto giudizio, portante il n. R.G. 2198/2013” si concludeva con sentenza del
Tribunale di Agrigento “n. 997/2017 che revocava il provvedimento impugnato”;
- “che detta sentenza è stata appellata ed il relativo giudizio è pendente innanzi alla Corte di
Appello di Palermo con RG 1815/2017”;
- “che nel giudizio penale in corso innanzi al Tribunale di Agrigento, tutt'ora pendente, è emerso come la sig.ra abbia affrontato da sola notevoli spese per rendere più Controparte_1 consona al fratello down l'abitazione e che dette spese … sono state affrontate esclusivamente dalla sig.ra ”. Controparte_1
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1 - in via principale, nel merito: respingere tutte l'avversa domanda formulata …;
2 - in via riconvenzionale, nel merito: accertate tutte le spese affrontate esclusivamente dalla tutrice … Controparte_1
pari a complessive Euro 137.288,44, condannare gli odierni attori, nella loro qualità di eredi pro quota al pagamento delle stesse limitatamente, per ciascuno degli attori, alla propria quota di pertinenza per come evincibile dalla successione versata in atti, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3 - in via riconvenzionale, nel merito ma subordinatamente: … nella non temuta ipotesi in cui non vengano riconosciute come spese, costituendo a tutti gli effetti spese di miglioramento di un bene comune, e pertanto da porsi a carico di tutti, condannare gli odierni attori, nella loro qualità di eredi pro quota al pagamento, in relazione alle spese di miglioramento pari ad € 17.924,00 al pagamento, per ciascuno degli attori, della propria quota di pertinenza per come evincibile dalla successione versata in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
4 - con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa veniva istruita con la documentazione depositata dalle parti, con l'interrogatorio formale di (sentito all'udienza del 02.12.2019), Parte_2 Parte_1
(21.09.2020) e (18.05.2021) e con la prova per testi con , Controparte_1 Testimone_1
, (escussi all'udienza del Controparte_2 Testimone_2 Testimone_3
21.09.2020), , (18.05.2021) e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Tes_4
, sentito solo all'udienza del 16.05.2023, dopo averne disposto l'accompagnamento
[...]
coattivo per mancata comparizione (senza giustificazione) a varie udienze in cui era stato
3 regolarmente citato.
Il 07 maggio 2021 parte convenuta depositava copia della sentenza di assoluzione n.
367/2020 resa dal Tribunale Penale di Agrigento il 14 maggio 2020.
In data 11 dicembre 2023, parte attrice depositava la sentenza n. 2057/2023, pubblicata il
05.12.2023, con cui la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 997/2017. Controparte_1
Quindi, all'udienza dell'11.12.2023, il Giudice poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse e memorie ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e solo parte convenuta le memorie di replica.
2. La presente causa ha ad oggetto sostanzialmente l'accertamento dell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.
La norma in esame prevede, al comma 1, che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Nella giurisprudenza di legittimità, si è evidenziato che “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 28.08.2020 n. 18038).
La Suprema Corte ha anche evidenziato che “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 20.01.2022 n. 1738).
Nel caso di specie, tuttavia, è documentata in atti solo la raccomandata ricevuta dalla convenuta in data 08 marzo 2018 con cui gli odierni attori, quali comproprietari dell'immobile sito in San Giovanni NI (AG) via Conceria n. 36, hanno richiesto di essere messi “in condizione di poter fruire del bene”, di “consegnare la copia delle chiavi di accesso a detto immobile” e di
“corrispondere quanto dovuto per il mancato godimento”. (cfr. lettera raccomandata 2.3.2018 –
4 doc. n. 4 fascicolo parte attrice).
La comproprietaria, oggi convenuta, non ha contestato né Controparte_1
l'esistenza della comproprietà né di avere ricevuto la richiesta di consegna delle chiavi e di fruizione dell'immobile – in sede di interrogatorio formale, la stessa ha confessato sia di usare in via esclusiva l'immobile, sia di non aver consegnato copia delle chiavi ai comproprietari (v. verbale udienza del 18.05.2021) – sostenendo tuttavia che “nessuna estromissione vi è mai stata, ma gli odierni attori non hanno mai esercitato alcun loro ipotetico diritto sull'immobile”. Tale assunto non può essere condiviso, apparendo evidente come l'intento degli attori di godere in qualche modo del bene di cui sono comproprietari appare chiaramente palesato alla luce delle richieste contenute nella raccomandata di cui sopra.
E' evidente che il possesso esclusivo (e preclusivo) del bene da parte della convenuta integra un illecito civile ravvisabile non già nel mero godimento esclusivo del bene di proprietà comune, bensì nel comportamento oppositivo ed ostativo diretto a precluderne analogo godimento agli altri comproprietari;
a fronte dell'incontestato diritto di proprietà degli attori, si richiama sul punto l'insegnamento dei giudici di legittimità, secondo cui “questa Corte ha ritenuto che quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso … dunque, si impone un provvedimento volto ad affermare un dovere di collaborazione del comproprietario nella specie consistente nel consentire la copia delle chiavi …” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 30.04.2021, n. 11464).
Pertanto, è evidente che, con il suo atteggiamento, ha violato i Controparte_1 limiti previsti dall'art. 1102 c.c. e la richiesta degli attori di condanna della convenuta alla consegna di copia delle chiavi appare del tutto legittima e condivisibile. E ciò indipendentemente dalla domanda riconvenzionale di restituzione pro quota delle “spese di miglioramento di un bene comune … da porsi a carico di tutti”.
Naturalmente, le parti dovranno concordare in buona fede e secondo correttezza le modalità di utilizzo, se turnario o parziale, e l'accesso da parte dei comproprietari, odierni attori, pur muniti di chiavi, dovrà avvenire, previo preavviso, nel rispetto della riservatezza e della dignità della convenuta e mai dovrà eccedere i limiti dettati dal divieto di atti emulativi.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla convenuta, che non potrà
5 opporre rifiuti ingiustificati e pretestuosi alle necessità dei comproprietari, ma dovrà collaborare con questi in buona fede e secondo correttezza per garantire lo spiegamento dell'altrui diritto nel rispetto delle reciproche esigenze.
La domanda formulata in citazione di “condannare a Controparte_1 corrispondere ad ogni attore la somma di € 2.000 o quell'altra somma che sarà ritenuta conforme
a giustizia quale ristoro della privazione pro-quota dei beni comuni e dei relativi profitti” non può, di contro, trovare accoglimento, considerato, da un lato, che non è stata fornito in giudizio dagli attori comproprietari prova di avere effettuato richieste di consegna delle chiavi e di fruizione dell'immobile precedentemente alla sopra citata raccomandata (inviata appena pochi mesi prima dell'avvio del presente giudizio) e, dall'altro, che l'uso esclusivo del bene da parte di un comunista non è idoneo a produrre un pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti (v. Cass. Civ, sez. II, n. 2423/2015, secondo cui “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
3. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, avente ad oggetto la condanna degli “attori, nella loro qualità di eredi pro quota al pagamento … limitatamente, per ciascuno degli attori, alla propria quota di pertinenza per come evincibile dalla successione versata in atti … di tutte le spese affrontate esclusivamente dalla tutrice
[...]
… pari a complessivi Euro 137.288,44”, si rileva, in uno alla genericità ed Controparte_1 indeterminatezza dell'allegazione dei fatti costitutivi che dovrebbero costituirne il fondamento, la totale carenza documentale circa le spese sostenute e l'effettiva esecuzione e il valore delle opere realizzate, oltre che delle migliorie asseritamente apportate all'immobile oggetto di proprietà comune.
A fronte di una richiesta di pagamento della quota di spesa sostenuta per € 137.288,44,
l'attrice in riconvenzionale ha versato in atti ricevute di pagamenti (per utenze, canone Rai, spese mediche e biglietti aerei, in parte privi di data e comunque risalenti agli anni 2009-2010 – doc. n.
7) di cui non può essere riconosciuto il rimborso pro quota attenendo a spese ordinarie dell'immobile in comproprietà di cui la stessa ha in via esclusiva fruito e solo due fatture del 2012 emesse per le spese funebri e per la lapide (docc. nn. 5 e 6) che sono comunque ricomprese nel
6 rendiconto finale della tutela e che comunque sommano a poche migliaia di euro.
Nessuna prova documentale è stata fornita in ordine alle opere realizzate nell'immobile in comproprietà: le dichiarazioni dei testi escussi non trovando riscontro né in documentazione contabile né in precedenti richieste di pagamento di quote ai comproprietari da parte della convenuta, e riferendosi a lavori (per di più di manutenzione ordinaria) effettuati finanche oltre venticinque anni fa, non costituiscono idonea prova per porre a carico degli attori il pagamento di quote di importi genericamente determinati.
I testi e pur confermando di avere effettuato lavori Controparte_3 Controparte_5
nell'immobile (il primo all'impianto termico e il secondo di muratura nel garage, bagno e cucina) hanno dichiarato di averli effettuati nel lontano 1997 (contraddicendosi pure tra loro poiché entrambi confermano i propri capitoli di prova nei quali si parla dell'effettuazione delle “tubazioni per il riscaldamento”); il teste , invece, ha confermato di essersi “occupato della Testimone_4
tinteggiatura in tre occasioni: la prima 30 anni fa, la seconda circa 10 anni fa e l'ultima circa 3/5 anni fa” dichiarando si avere percepito compensi (in nero) per poche decine di euro. Tutti e tre hanno poi precisato di essere stati pagati in contanti dalla convenuta.
Orbene, deve osservarsi che “in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi …, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso,
a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti …, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI - II, ordinanza 18.02.2022 n. 5465); non risulta in alcun modo dimostrato che la convenuta abbia provveduto ad interpellare gli odierni attori prima dell'esecuzione dei lavori o che ne abbia dimostrato l'urgenza; risulta, al contrario, dimostrato (vd. prove testimoniali sopra richiamate) che si è trattato di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in un periodo in cui l'immobile si trovava nell'esclusivo godimento della convenuta stessa e del fratello down e finalizzati all'effettivo godimento dell'immobile da parte dei suoi occupanti. Tra l'altro, non essendo stati depositati neanche i rendiconti della tutela non vi
è prova che le somme corrisposte in contanti dalla (come dichiarato dai Controparte_1
detti testi) appartenessero all'interdetto o alla stessa convenuta.
Non meritevole di accoglimento è, altresì. l'ulteriore domanda riconvenzionale, svolta in
7 via subordinata dalla , di “condannare gli odierni attori, nella loro qualità Controparte_1 di eredi pro quota al pagamento, in relazione alle spese di miglioramento pari ad € 17.924,00 al pagamento, per ciascuno degli attori, della propria quota di pertinenza …”.
Invero, nella totale carenza probatoria sono rimaste sia le, non meglio precisate, migliorie apportate all'immobile che il conseguente incremento di valore del medesimo (i cui effetti positivi ricadrebbero, all'attualità, anche nella sfera giuridica degli odierni attori). La convenuta, infatti, pur gravata dal relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2967 c.c., non ha provato, né chiesto di poter provare, l'effettivo incremento di valore dell'immobile per effetto dei lavori da lei stessa asseritamente eseguiti.
Tale prova, contrariamente da quanto asserito dalla convenuta in comparsa conclusionale, non può certo desumersi dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. I Penale, n. 367/2020 depositata il 14.05.2020 (prodotta da parte convenuta in data 07.05.2021) con cui la
[...]
è stata assolta dal reato di peculato (art. 314, comma 1, c.p.). In detta pronuncia il CP_1
Tribunale ha, invece, evidenziato una carenza nella documentazione depositata dalla
[...] anche in quella sede e una sua “condotta omissiva … senz'altro connotata da CP_1
imperizia nell'espletamento del proprio ufficio di tutrice che, tuttavia, non consente in alcun modo di fondarne un giudizio di penale responsabilità, stante la necessaria connotazione dolosa del reato in contestazione” (v. pag. 22 sentenza 367/2020).
Di contro, la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 2057/2023, pubblicata in data
05.12.2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione civile, n. 997/2017, resa il 15.06.2017 con cui è stato revocato “il provvedimento emesso dal Giudice tutelare in data
8/6/2012 con il quale è stato approvato il rendiconto finale della gestione patrimoniale del tutelato ” ed è stato accertato “che sussiste un residuo attivo di € 84.458,02 di Persona_2
cui la tutrice è debitrice nei confronti del tutelato e Controparte_1 Persona_2
dunque degli eredi di questo” (v. sentenze citate versate in atti dagli attori).
Orbene, in considerazione anche dell'esito dei citati giudizi in sede penale e civile, incombeva sulla convenuta l'onere di fornire piena prova delle spese e dei Controparte_1
costi oggetto della domanda riconvenzionale.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 per le cause di valore pari a € 25.000,00 (come dichiarato in citazione).
Al parziale rigetto della domanda attorea, relativamente alla richiesta del risarcimento del danno, consegue il mancato accoglimento della domanda di condanna della convenuta ai sensi
8 dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3177/2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara che con le condotte sopra descritte e con Controparte_1 riferimento all'immobile sopra indicato, di cui è comproprietaria unitamente con Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ha violato i limiti di cui all'art. 1102 c.c. e, pertanto, la condanna alla immediata messa
[...]
a disposizione dei comproprietari di copia delle chiavi dell'immobile comune, al fine di consentire loro il pari uso del bene, nel rispetto, reciproco, delle regole di condotta come indicate in motivazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 03/01/2025.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3177 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1949, (c.f.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
NI il 18/12/1935, (c.f.: ) nato a [...] Parte_3 C.F._3
Giovanni NI il 27/02/1986, (c.f.: ) nato a [...] Parte_4 C.F._4
Giovanni NI il 16/09/1942, e (c.f.: ) Parte_5 C.F._5
nato a [...] il [...], tutti residenti in San Giovanni NI (AG) ed elettivamente domiciliati in Cammarata (AG), Piazza della Vittoria n. 1, presso lo studio dell'avv.
Eugenio Longo che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORI * contro
(c.f.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._6
(AG) il 02/04/1944, ivi residente e ivi elettivamente domiciliata in Largo Nazareno n. 14, presso lo studio dell'avv. Antonino Brucato, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA *
OGGETTO: azione ex art. 1102 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 10 ottobre 2023, comparse conclusionali depositate il 07.02.2024 e il 09.02.2024 e memorie di replica depositate il
29.02.2024.
1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 09 ottobre 2018,
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio Parte_4 Parte_5 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'on. Tribunale - dire, CP_1
ritenere e dichiarare che i Sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, comproprietari della casa di civile abitazione, sita in San Parte_5 Parte_3
Giovanni NI, via Conceria 36, contraddistinta in catasto al fg. 8 particelle 827 e 828, già di proprietà di , deceduto il 30.1.2012, hanno diritto, ai sensi dell'art. 1102 Cod. Persona_1
Civ., di utilizzarla e servirsene e, per l'effetto, condannare la Sig.ra a Controparte_1
consegnare immediatamente copia delle chiavi di accesso a detti immobili ed immetterli nel relativo possesso;
- condannare a corrispondere ad ogni attore la somma Controparte_1 di €.
2.000 o quell'altra somma che sarà ritenuta conforme a giustizia quale ristoro della privazione pro- quota dei beni comuni e dei relativi profitti;
- con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Gli attori, a sostegno delle proprie domande, hanno dedotto:
- di essere unitamente alla convenuta “comproprietari della casa di civile abitazione, sita in San
Giovanni NI, via Conceria 36, già di proprietà del fratello , nato il [...] e Persona_1 deceduto il 30.1.2012”;
- di essere “stati estromessi dalla Sig.ra dal godimento di detto bene, che Controparte_1
è nell'esclusiva disponibilità della stessa … quantunque, anche formalmente con nota raccomandata a.r. del 2.3.2018, avessero invitato la predetta Sig.ra a Controparte_1
metterli in condizione di poter fruire del bene sopradescritto ed a loro consegnare copia delle chiavi della casa suddetta ed avessero chiesto il corrispettivo per il mancato godimento”;
- di volere con il presente giudizio “conseguire il pari uso dei beni sopra descritti ai sensi dell'art.
1102 Cod. Civ.”.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio depositando in Controparte_1
data 23 gennaio 2019 comparsa di risposta con domanda riconvenzionale con la quale, contestava la ricostruzione degli accadimenti fornita dagli attori, e deduceva:
- che “la stessa, su espressa volontà della madre, ha accudito il proprio fratello , affetto da Per_1
sindrome da Down, per oltre un trentennio”;
- che “a seguito del decesso dell'interdetto , avvenuto il 30/1/2012 … ha Persona_2
presentato il bilancio finale della tutela”;
2 - che “avverso il decreto del 8/6/2012 con il quale il GT ha approvato il rendiconto finale e dichiarato la chiusura della tutela, hanno interposto reclamo e ”; Pt_1 Parte_2
- che il “suddetto giudizio, portante il n. R.G. 2198/2013” si concludeva con sentenza del
Tribunale di Agrigento “n. 997/2017 che revocava il provvedimento impugnato”;
- “che detta sentenza è stata appellata ed il relativo giudizio è pendente innanzi alla Corte di
Appello di Palermo con RG 1815/2017”;
- “che nel giudizio penale in corso innanzi al Tribunale di Agrigento, tutt'ora pendente, è emerso come la sig.ra abbia affrontato da sola notevoli spese per rendere più Controparte_1 consona al fratello down l'abitazione e che dette spese … sono state affrontate esclusivamente dalla sig.ra ”. Controparte_1
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1 - in via principale, nel merito: respingere tutte l'avversa domanda formulata …;
2 - in via riconvenzionale, nel merito: accertate tutte le spese affrontate esclusivamente dalla tutrice … Controparte_1
pari a complessive Euro 137.288,44, condannare gli odierni attori, nella loro qualità di eredi pro quota al pagamento delle stesse limitatamente, per ciascuno degli attori, alla propria quota di pertinenza per come evincibile dalla successione versata in atti, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3 - in via riconvenzionale, nel merito ma subordinatamente: … nella non temuta ipotesi in cui non vengano riconosciute come spese, costituendo a tutti gli effetti spese di miglioramento di un bene comune, e pertanto da porsi a carico di tutti, condannare gli odierni attori, nella loro qualità di eredi pro quota al pagamento, in relazione alle spese di miglioramento pari ad € 17.924,00 al pagamento, per ciascuno degli attori, della propria quota di pertinenza per come evincibile dalla successione versata in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
4 - con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa veniva istruita con la documentazione depositata dalle parti, con l'interrogatorio formale di (sentito all'udienza del 02.12.2019), Parte_2 Parte_1
(21.09.2020) e (18.05.2021) e con la prova per testi con , Controparte_1 Testimone_1
, (escussi all'udienza del Controparte_2 Testimone_2 Testimone_3
21.09.2020), , (18.05.2021) e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Tes_4
, sentito solo all'udienza del 16.05.2023, dopo averne disposto l'accompagnamento
[...]
coattivo per mancata comparizione (senza giustificazione) a varie udienze in cui era stato
3 regolarmente citato.
Il 07 maggio 2021 parte convenuta depositava copia della sentenza di assoluzione n.
367/2020 resa dal Tribunale Penale di Agrigento il 14 maggio 2020.
In data 11 dicembre 2023, parte attrice depositava la sentenza n. 2057/2023, pubblicata il
05.12.2023, con cui la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 997/2017. Controparte_1
Quindi, all'udienza dell'11.12.2023, il Giudice poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse e memorie ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e solo parte convenuta le memorie di replica.
2. La presente causa ha ad oggetto sostanzialmente l'accertamento dell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.
La norma in esame prevede, al comma 1, che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Nella giurisprudenza di legittimità, si è evidenziato che “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 28.08.2020 n. 18038).
La Suprema Corte ha anche evidenziato che “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 20.01.2022 n. 1738).
Nel caso di specie, tuttavia, è documentata in atti solo la raccomandata ricevuta dalla convenuta in data 08 marzo 2018 con cui gli odierni attori, quali comproprietari dell'immobile sito in San Giovanni NI (AG) via Conceria n. 36, hanno richiesto di essere messi “in condizione di poter fruire del bene”, di “consegnare la copia delle chiavi di accesso a detto immobile” e di
“corrispondere quanto dovuto per il mancato godimento”. (cfr. lettera raccomandata 2.3.2018 –
4 doc. n. 4 fascicolo parte attrice).
La comproprietaria, oggi convenuta, non ha contestato né Controparte_1
l'esistenza della comproprietà né di avere ricevuto la richiesta di consegna delle chiavi e di fruizione dell'immobile – in sede di interrogatorio formale, la stessa ha confessato sia di usare in via esclusiva l'immobile, sia di non aver consegnato copia delle chiavi ai comproprietari (v. verbale udienza del 18.05.2021) – sostenendo tuttavia che “nessuna estromissione vi è mai stata, ma gli odierni attori non hanno mai esercitato alcun loro ipotetico diritto sull'immobile”. Tale assunto non può essere condiviso, apparendo evidente come l'intento degli attori di godere in qualche modo del bene di cui sono comproprietari appare chiaramente palesato alla luce delle richieste contenute nella raccomandata di cui sopra.
E' evidente che il possesso esclusivo (e preclusivo) del bene da parte della convenuta integra un illecito civile ravvisabile non già nel mero godimento esclusivo del bene di proprietà comune, bensì nel comportamento oppositivo ed ostativo diretto a precluderne analogo godimento agli altri comproprietari;
a fronte dell'incontestato diritto di proprietà degli attori, si richiama sul punto l'insegnamento dei giudici di legittimità, secondo cui “questa Corte ha ritenuto che quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso … dunque, si impone un provvedimento volto ad affermare un dovere di collaborazione del comproprietario nella specie consistente nel consentire la copia delle chiavi …” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 30.04.2021, n. 11464).
Pertanto, è evidente che, con il suo atteggiamento, ha violato i Controparte_1 limiti previsti dall'art. 1102 c.c. e la richiesta degli attori di condanna della convenuta alla consegna di copia delle chiavi appare del tutto legittima e condivisibile. E ciò indipendentemente dalla domanda riconvenzionale di restituzione pro quota delle “spese di miglioramento di un bene comune … da porsi a carico di tutti”.
Naturalmente, le parti dovranno concordare in buona fede e secondo correttezza le modalità di utilizzo, se turnario o parziale, e l'accesso da parte dei comproprietari, odierni attori, pur muniti di chiavi, dovrà avvenire, previo preavviso, nel rispetto della riservatezza e della dignità della convenuta e mai dovrà eccedere i limiti dettati dal divieto di atti emulativi.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla convenuta, che non potrà
5 opporre rifiuti ingiustificati e pretestuosi alle necessità dei comproprietari, ma dovrà collaborare con questi in buona fede e secondo correttezza per garantire lo spiegamento dell'altrui diritto nel rispetto delle reciproche esigenze.
La domanda formulata in citazione di “condannare a Controparte_1 corrispondere ad ogni attore la somma di € 2.000 o quell'altra somma che sarà ritenuta conforme
a giustizia quale ristoro della privazione pro-quota dei beni comuni e dei relativi profitti” non può, di contro, trovare accoglimento, considerato, da un lato, che non è stata fornito in giudizio dagli attori comproprietari prova di avere effettuato richieste di consegna delle chiavi e di fruizione dell'immobile precedentemente alla sopra citata raccomandata (inviata appena pochi mesi prima dell'avvio del presente giudizio) e, dall'altro, che l'uso esclusivo del bene da parte di un comunista non è idoneo a produrre un pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti (v. Cass. Civ, sez. II, n. 2423/2015, secondo cui “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
3. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, avente ad oggetto la condanna degli “attori, nella loro qualità di eredi pro quota al pagamento … limitatamente, per ciascuno degli attori, alla propria quota di pertinenza per come evincibile dalla successione versata in atti … di tutte le spese affrontate esclusivamente dalla tutrice
[...]
… pari a complessivi Euro 137.288,44”, si rileva, in uno alla genericità ed Controparte_1 indeterminatezza dell'allegazione dei fatti costitutivi che dovrebbero costituirne il fondamento, la totale carenza documentale circa le spese sostenute e l'effettiva esecuzione e il valore delle opere realizzate, oltre che delle migliorie asseritamente apportate all'immobile oggetto di proprietà comune.
A fronte di una richiesta di pagamento della quota di spesa sostenuta per € 137.288,44,
l'attrice in riconvenzionale ha versato in atti ricevute di pagamenti (per utenze, canone Rai, spese mediche e biglietti aerei, in parte privi di data e comunque risalenti agli anni 2009-2010 – doc. n.
7) di cui non può essere riconosciuto il rimborso pro quota attenendo a spese ordinarie dell'immobile in comproprietà di cui la stessa ha in via esclusiva fruito e solo due fatture del 2012 emesse per le spese funebri e per la lapide (docc. nn. 5 e 6) che sono comunque ricomprese nel
6 rendiconto finale della tutela e che comunque sommano a poche migliaia di euro.
Nessuna prova documentale è stata fornita in ordine alle opere realizzate nell'immobile in comproprietà: le dichiarazioni dei testi escussi non trovando riscontro né in documentazione contabile né in precedenti richieste di pagamento di quote ai comproprietari da parte della convenuta, e riferendosi a lavori (per di più di manutenzione ordinaria) effettuati finanche oltre venticinque anni fa, non costituiscono idonea prova per porre a carico degli attori il pagamento di quote di importi genericamente determinati.
I testi e pur confermando di avere effettuato lavori Controparte_3 Controparte_5
nell'immobile (il primo all'impianto termico e il secondo di muratura nel garage, bagno e cucina) hanno dichiarato di averli effettuati nel lontano 1997 (contraddicendosi pure tra loro poiché entrambi confermano i propri capitoli di prova nei quali si parla dell'effettuazione delle “tubazioni per il riscaldamento”); il teste , invece, ha confermato di essersi “occupato della Testimone_4
tinteggiatura in tre occasioni: la prima 30 anni fa, la seconda circa 10 anni fa e l'ultima circa 3/5 anni fa” dichiarando si avere percepito compensi (in nero) per poche decine di euro. Tutti e tre hanno poi precisato di essere stati pagati in contanti dalla convenuta.
Orbene, deve osservarsi che “in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi …, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso,
a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti …, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI - II, ordinanza 18.02.2022 n. 5465); non risulta in alcun modo dimostrato che la convenuta abbia provveduto ad interpellare gli odierni attori prima dell'esecuzione dei lavori o che ne abbia dimostrato l'urgenza; risulta, al contrario, dimostrato (vd. prove testimoniali sopra richiamate) che si è trattato di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in un periodo in cui l'immobile si trovava nell'esclusivo godimento della convenuta stessa e del fratello down e finalizzati all'effettivo godimento dell'immobile da parte dei suoi occupanti. Tra l'altro, non essendo stati depositati neanche i rendiconti della tutela non vi
è prova che le somme corrisposte in contanti dalla (come dichiarato dai Controparte_1
detti testi) appartenessero all'interdetto o alla stessa convenuta.
Non meritevole di accoglimento è, altresì. l'ulteriore domanda riconvenzionale, svolta in
7 via subordinata dalla , di “condannare gli odierni attori, nella loro qualità Controparte_1 di eredi pro quota al pagamento, in relazione alle spese di miglioramento pari ad € 17.924,00 al pagamento, per ciascuno degli attori, della propria quota di pertinenza …”.
Invero, nella totale carenza probatoria sono rimaste sia le, non meglio precisate, migliorie apportate all'immobile che il conseguente incremento di valore del medesimo (i cui effetti positivi ricadrebbero, all'attualità, anche nella sfera giuridica degli odierni attori). La convenuta, infatti, pur gravata dal relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2967 c.c., non ha provato, né chiesto di poter provare, l'effettivo incremento di valore dell'immobile per effetto dei lavori da lei stessa asseritamente eseguiti.
Tale prova, contrariamente da quanto asserito dalla convenuta in comparsa conclusionale, non può certo desumersi dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. I Penale, n. 367/2020 depositata il 14.05.2020 (prodotta da parte convenuta in data 07.05.2021) con cui la
[...]
è stata assolta dal reato di peculato (art. 314, comma 1, c.p.). In detta pronuncia il CP_1
Tribunale ha, invece, evidenziato una carenza nella documentazione depositata dalla
[...] anche in quella sede e una sua “condotta omissiva … senz'altro connotata da CP_1
imperizia nell'espletamento del proprio ufficio di tutrice che, tuttavia, non consente in alcun modo di fondarne un giudizio di penale responsabilità, stante la necessaria connotazione dolosa del reato in contestazione” (v. pag. 22 sentenza 367/2020).
Di contro, la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 2057/2023, pubblicata in data
05.12.2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione civile, n. 997/2017, resa il 15.06.2017 con cui è stato revocato “il provvedimento emesso dal Giudice tutelare in data
8/6/2012 con il quale è stato approvato il rendiconto finale della gestione patrimoniale del tutelato ” ed è stato accertato “che sussiste un residuo attivo di € 84.458,02 di Persona_2
cui la tutrice è debitrice nei confronti del tutelato e Controparte_1 Persona_2
dunque degli eredi di questo” (v. sentenze citate versate in atti dagli attori).
Orbene, in considerazione anche dell'esito dei citati giudizi in sede penale e civile, incombeva sulla convenuta l'onere di fornire piena prova delle spese e dei Controparte_1
costi oggetto della domanda riconvenzionale.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 per le cause di valore pari a € 25.000,00 (come dichiarato in citazione).
Al parziale rigetto della domanda attorea, relativamente alla richiesta del risarcimento del danno, consegue il mancato accoglimento della domanda di condanna della convenuta ai sensi
8 dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3177/2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara che con le condotte sopra descritte e con Controparte_1 riferimento all'immobile sopra indicato, di cui è comproprietaria unitamente con Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ha violato i limiti di cui all'art. 1102 c.c. e, pertanto, la condanna alla immediata messa
[...]
a disposizione dei comproprietari di copia delle chiavi dell'immobile comune, al fine di consentire loro il pari uso del bene, nel rispetto, reciproco, delle regole di condotta come indicate in motivazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 03/01/2025.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
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