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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
US FI e dell'avv. RAFFAELE CORRENTE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via dei Mille n. 47, NAPOLI.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ACHILLE Controparte_1 P.IVA_1
SALETTI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Fratelli Gabba n. 7,
MILANO.
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di rimessione in decisione del 6 maggio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 13/02/2023, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Ravenna, previa declaratoria di inadempimento di CP_1
di condannare la convenuta a consegnargli la documentazione bancaria
[...] CP_2 precedentemente richiesta a norma dell'art. 119 TUB, e segnatamente: a) copia di contratto di apertura del rapporto [...] b) copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall'inizio del rapporto sino alla eventuale data di chiusura;
c) copia del contratto originario relativi ai suddetti contratti di conto corrente e di apertura di credito;
d) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultra-legale debitore, delle commissioni massimo scoperto e delle relative modalità di calcolo, delle spese, provvigioni, dei giorni valuta, dello ius variandi e di tutti gli oneri variamente denominati addebitati sul rapporto de quo;
e) copia di qualsivoglia documentazione e convenzione eventualmente sottoscritte da Parte_1
Il ricorrente domandava, altresì, la condanna di al pagamento di una Controparte_1 somma di denaro, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo la declaratoria di Controparte_1 sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda svolta da sub lettera b), e, per il resto, il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dal Parte_1 ricorrente.
Il Tribunale di Ravenna, con Ordinanza rep. n. 67/2024, resa in data 12 gennaio 2024, comunicata alle parti in data 17 gennaio 2024, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda proposta dal ricorrente di consegna degli estratti conto infradecennali relativi al conto corrente n. 986949 acceso dal presso la filiale di Brisighella di in quanto la suddetta Parte_1 Controparte_1 pagina 2 di 7 documentazione era stata consegnata dalla in corso di causa a seguito del CP_2 deposito, da parte del ricorrente, di ricorso ex art. 700 c.p.c., e, per il resto, respingeva le ulteriori domande svolte dal ricorrente, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che il non avesse diritto di ottenere la Parte_1 consegna degli ulteriori estratti conto e dell'originaria documentazione contrattuale richiesti perché relativi ad operazioni risalenti ad oltre dieci anni prima della richiesta dallo stesso formulata in via stragiudiziale ai sensi del citato art. 119, quarto comma,
TUB.
Quanto, invece, alla domanda sub E), il Tribunale rigettava la relativa pretesa sia perché formulata in modo assolutamente generico, sia perché non risultava provata l'esistenza di tale ulteriore documentazione negoziale.
Il Tribunale, inoltre, ritenuta la virtuale soccombenza della convenuta unicamente CP_2 con riferimento alla domanda di consegna avente ad oggetto gli estratti conto infradecennali, nonché, nel resto, la reciproca soccombenza delle parti, disponeva tra di loro l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, proponendo appello Controparte_1 avverso la suddetta ordinanza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c., asserendo che il Tribunale abbia erroneamente trattato come plurime domande autonome le richieste della singola documentazione, da considerarsi, invece, come un'unica domanda.
In particolare, l'appellante asseriva come dovesse considerarsi unitario il diritto alla consegna della documentazione bancaria e come il riconoscimento del diritto ad una parte soltanto dei documenti richiesti costituisse accoglimento parziale della domanda.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'articolo 92 c.p.c. per avere il Tribunale, secondo la sua prospettazione, fatto malgoverno del principio della reciproca soccombenza, non valutando il “peso” della domanda non accolta.
pagina 3 di 7 In particolare, l'appellante osservava come, a fronte del rigetto della domanda di consegna del contratto e delle eventuali pattuizioni contrattuali, fosse stata, invece, accolta la domanda avente ad oggetto la consegna dei quaranta estratti conto.
Inoltre, affermata la “virtuale soccombenza della convenuta, deduceva l'appellante l'erroneità della impugnata sentenza laddove non aveva riconosciuto quantomeno le spese relative alla procedura cautelare ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. .
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'ulteriore violazione dell'articolo 92 c.p.c., affermando che la compensazione delle spese di lite dovesse interessare gli onorari e non i contributi unificati e le marche da bollo dovuti per il giudizio di merito e per la fase cautelare.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita A) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, dichiarata la soccombenza reciproca, ha compensato le spese di lite di primo grado e, per l'effetto, condannare parte al pagamento delle spese di merito per euro 7.616,00 oltre CP_1 spese generali, iva e cpa e al pagamento per le spese della fase cautelare per euro
5.213,00, come da tariffari, oltre contributo unificato per la fase di merito per euro
518,00, contributo unificato per la fase cautelare per euro 259,00, marca da bollo per la fase di merito per euro 27,00 e marca da bollo per la fase cautelare euro 27,00; B) In via subordinata, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui si limita a compensare le spese, facendo gravare le spese di marche da bollo e contributo unificato sull'attore e disporre che queste siano a carico del convenuto soccombente per l'importo del 50%.
C) In ogni caso, condannare al pagamento delle spese del giudizio di appello CP_1
D) Il tutto con vittoria a favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari.”.
L'appellata si è costituita in giudizio, così concludendo: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, rigettare l'avversario appello, confermando integralmente l'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”.
pagina 4 di 7 All'esito dell'udienza tenuta in data 6 maggio 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello proposto da sia fondato nei termini di seguito precisati. Parte_1
Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti, l'odierno appellante, in data 16 marzo 2021, aveva richiesto a ai sensi dell'art. 119 quarto Controparte_1 comma TUB, la seguente documentazione: “- Copia di contratto di apertura del rapporto
[...]; - copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall'inizio del rapporto sino alla eventuale data di chiusura;
- copia del contratto originario relativi ai suddetti contratti di conto corrente, e di apertura di credito;
- copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale debitore, delle commissioni massimo scoperto e delle relative modalità di calcolo, delle spese, provvigioni, dei giorni valuta, dello ius variandi e di tutti gli oneri variamente denominati addebitati sul rapporto de quo; - copia di qualsivoglia documentazione e convenzione eventualmente sottoscritte dal sig. . Parte_1
Non vi è contestazione tra le parti che l'Istituto di Credito appellato non abbia dato alcun riscontro alla pec inviata dal difensore del e che, pertanto, quest'ultimo abbia Parte_1 dovuto agire in giudizio al fine di ottenere la consegna della documentazione, come detto, già richiesta in via stragiudiziale.
Come noto, in tema del diritto del cliente della banca di ottenere la documentazione richiesta ex art. 119 TUB, la Suprema Corte, a più riprese, ne ha affermato la natura di diritto sostanziale, la cui tutela viene riconosciuta come situazione giuridica finale e che, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n.
8173/2025).
Nel caso di specie, la convenuta-appellata, benchè tenutavi per legge, non ha CP_2 provveduto alla consegna della documentazione richiesta dal proprio cliente al quale, pagina 5 di 7 pertanto, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, non è rimasto altro che agire in giudizio, anche in via cautelare, ai sensi del citato art. 119 TUB.
Il Tribunale, nel dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere a seguito della consegna di una parte dell'invocata documentazione, in punto di liquidazione delle spese processuali, non ha, tuttavia, tenuto conto della circostanza che, quantomeno con riferimento alla copia degli estratti conto infradecennali relativi al conto corrente n.
986949, intestato a e acceso presso la filiale di Brisighella di Parte_1 CP_1
la si era resa, ante causam, inadempiente all'obbligo di legge sopra
[...] CP_2 descritto, sicchè la stessa risultava, in parte qua, processualmente soccombente, sia pure in modo virtuale, attesa, come detto, la consegna dei suddetti documenti in corso di causa.
In ragione di tale virtuale soccombenza parziale della convenuta in relazione alla CP_2 domanda di consegna degli estratti conto infradecennali, nonché del motivato e, qui confermato rigetto delle ulteriori domande proposte dal ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto, per ciò, porre le relative spese di lite a carico della e a favore del CP_2 limitatamente alle attività difensive svolte fino all'avvenuta (parziale) Parte_1 consegna da parte della nel corso del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., CP_2 disponendo, nel complesso, una loro parziale compensazione stante, come esposto, la reiezione delle ulteriori istanze.
Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento al presente grado di giudizio attesa la parziale fondatezza del gravame limitatamente alle questioni sopra trattate e l'infondatezza dello stesso con riferimento alla richiesta di consegna dell'ulteriore documentazione correttamente rigettata dal primo Giudice per le condivisibili ragioni a cui, in questa sede, si fa integrale rinvio.
Pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di gravame nei termini sopra illustrati,
l'appellata ordinanza va, in parte qua, riformata, disponendo, quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, una loro parziale compensazione in misura del 50%, ponendo, per l'effetto, il restante 50%, come da dispositivo, a carico dell'appellata, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, nonché del numero e complessità delle dispiegate attività difensive.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in Parte_1 parziale riforma dell'ordinanza rep. n. 67/2024, resa dal Tribunale di Ravenna in data 12 gennaio 2024 e comunicata alle parti in data 17 gennaio 2024, così dispone:
DISPONE la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%, e, per l'effetto, condanna la appellata al rimborso, in favore dell'appellante, del restante CP_2
50% liquidato, quanto al giudizio di primo grado (comprensivo anche di quelle relative alla fase cautelare), in € 831,00 per spese e € 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al presente grado, in € 777,00 per spese e
€ 6.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, da distrarsi a favore dei difensori che si sono dichiarati anticipatari.
CONFERMA nel resto, l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
US FI e dell'avv. RAFFAELE CORRENTE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via dei Mille n. 47, NAPOLI.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ACHILLE Controparte_1 P.IVA_1
SALETTI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Fratelli Gabba n. 7,
MILANO.
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di rimessione in decisione del 6 maggio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 13/02/2023, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Ravenna, previa declaratoria di inadempimento di CP_1
di condannare la convenuta a consegnargli la documentazione bancaria
[...] CP_2 precedentemente richiesta a norma dell'art. 119 TUB, e segnatamente: a) copia di contratto di apertura del rapporto [...] b) copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall'inizio del rapporto sino alla eventuale data di chiusura;
c) copia del contratto originario relativi ai suddetti contratti di conto corrente e di apertura di credito;
d) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultra-legale debitore, delle commissioni massimo scoperto e delle relative modalità di calcolo, delle spese, provvigioni, dei giorni valuta, dello ius variandi e di tutti gli oneri variamente denominati addebitati sul rapporto de quo;
e) copia di qualsivoglia documentazione e convenzione eventualmente sottoscritte da Parte_1
Il ricorrente domandava, altresì, la condanna di al pagamento di una Controparte_1 somma di denaro, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo la declaratoria di Controparte_1 sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda svolta da sub lettera b), e, per il resto, il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dal Parte_1 ricorrente.
Il Tribunale di Ravenna, con Ordinanza rep. n. 67/2024, resa in data 12 gennaio 2024, comunicata alle parti in data 17 gennaio 2024, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda proposta dal ricorrente di consegna degli estratti conto infradecennali relativi al conto corrente n. 986949 acceso dal presso la filiale di Brisighella di in quanto la suddetta Parte_1 Controparte_1 pagina 2 di 7 documentazione era stata consegnata dalla in corso di causa a seguito del CP_2 deposito, da parte del ricorrente, di ricorso ex art. 700 c.p.c., e, per il resto, respingeva le ulteriori domande svolte dal ricorrente, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che il non avesse diritto di ottenere la Parte_1 consegna degli ulteriori estratti conto e dell'originaria documentazione contrattuale richiesti perché relativi ad operazioni risalenti ad oltre dieci anni prima della richiesta dallo stesso formulata in via stragiudiziale ai sensi del citato art. 119, quarto comma,
TUB.
Quanto, invece, alla domanda sub E), il Tribunale rigettava la relativa pretesa sia perché formulata in modo assolutamente generico, sia perché non risultava provata l'esistenza di tale ulteriore documentazione negoziale.
Il Tribunale, inoltre, ritenuta la virtuale soccombenza della convenuta unicamente CP_2 con riferimento alla domanda di consegna avente ad oggetto gli estratti conto infradecennali, nonché, nel resto, la reciproca soccombenza delle parti, disponeva tra di loro l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, proponendo appello Controparte_1 avverso la suddetta ordinanza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c., asserendo che il Tribunale abbia erroneamente trattato come plurime domande autonome le richieste della singola documentazione, da considerarsi, invece, come un'unica domanda.
In particolare, l'appellante asseriva come dovesse considerarsi unitario il diritto alla consegna della documentazione bancaria e come il riconoscimento del diritto ad una parte soltanto dei documenti richiesti costituisse accoglimento parziale della domanda.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'articolo 92 c.p.c. per avere il Tribunale, secondo la sua prospettazione, fatto malgoverno del principio della reciproca soccombenza, non valutando il “peso” della domanda non accolta.
pagina 3 di 7 In particolare, l'appellante osservava come, a fronte del rigetto della domanda di consegna del contratto e delle eventuali pattuizioni contrattuali, fosse stata, invece, accolta la domanda avente ad oggetto la consegna dei quaranta estratti conto.
Inoltre, affermata la “virtuale soccombenza della convenuta, deduceva l'appellante l'erroneità della impugnata sentenza laddove non aveva riconosciuto quantomeno le spese relative alla procedura cautelare ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. .
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'ulteriore violazione dell'articolo 92 c.p.c., affermando che la compensazione delle spese di lite dovesse interessare gli onorari e non i contributi unificati e le marche da bollo dovuti per il giudizio di merito e per la fase cautelare.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita A) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, dichiarata la soccombenza reciproca, ha compensato le spese di lite di primo grado e, per l'effetto, condannare parte al pagamento delle spese di merito per euro 7.616,00 oltre CP_1 spese generali, iva e cpa e al pagamento per le spese della fase cautelare per euro
5.213,00, come da tariffari, oltre contributo unificato per la fase di merito per euro
518,00, contributo unificato per la fase cautelare per euro 259,00, marca da bollo per la fase di merito per euro 27,00 e marca da bollo per la fase cautelare euro 27,00; B) In via subordinata, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui si limita a compensare le spese, facendo gravare le spese di marche da bollo e contributo unificato sull'attore e disporre che queste siano a carico del convenuto soccombente per l'importo del 50%.
C) In ogni caso, condannare al pagamento delle spese del giudizio di appello CP_1
D) Il tutto con vittoria a favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari.”.
L'appellata si è costituita in giudizio, così concludendo: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, rigettare l'avversario appello, confermando integralmente l'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”.
pagina 4 di 7 All'esito dell'udienza tenuta in data 6 maggio 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello proposto da sia fondato nei termini di seguito precisati. Parte_1
Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti, l'odierno appellante, in data 16 marzo 2021, aveva richiesto a ai sensi dell'art. 119 quarto Controparte_1 comma TUB, la seguente documentazione: “- Copia di contratto di apertura del rapporto
[...]; - copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall'inizio del rapporto sino alla eventuale data di chiusura;
- copia del contratto originario relativi ai suddetti contratti di conto corrente, e di apertura di credito;
- copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale debitore, delle commissioni massimo scoperto e delle relative modalità di calcolo, delle spese, provvigioni, dei giorni valuta, dello ius variandi e di tutti gli oneri variamente denominati addebitati sul rapporto de quo; - copia di qualsivoglia documentazione e convenzione eventualmente sottoscritte dal sig. . Parte_1
Non vi è contestazione tra le parti che l'Istituto di Credito appellato non abbia dato alcun riscontro alla pec inviata dal difensore del e che, pertanto, quest'ultimo abbia Parte_1 dovuto agire in giudizio al fine di ottenere la consegna della documentazione, come detto, già richiesta in via stragiudiziale.
Come noto, in tema del diritto del cliente della banca di ottenere la documentazione richiesta ex art. 119 TUB, la Suprema Corte, a più riprese, ne ha affermato la natura di diritto sostanziale, la cui tutela viene riconosciuta come situazione giuridica finale e che, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n.
8173/2025).
Nel caso di specie, la convenuta-appellata, benchè tenutavi per legge, non ha CP_2 provveduto alla consegna della documentazione richiesta dal proprio cliente al quale, pagina 5 di 7 pertanto, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, non è rimasto altro che agire in giudizio, anche in via cautelare, ai sensi del citato art. 119 TUB.
Il Tribunale, nel dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere a seguito della consegna di una parte dell'invocata documentazione, in punto di liquidazione delle spese processuali, non ha, tuttavia, tenuto conto della circostanza che, quantomeno con riferimento alla copia degli estratti conto infradecennali relativi al conto corrente n.
986949, intestato a e acceso presso la filiale di Brisighella di Parte_1 CP_1
la si era resa, ante causam, inadempiente all'obbligo di legge sopra
[...] CP_2 descritto, sicchè la stessa risultava, in parte qua, processualmente soccombente, sia pure in modo virtuale, attesa, come detto, la consegna dei suddetti documenti in corso di causa.
In ragione di tale virtuale soccombenza parziale della convenuta in relazione alla CP_2 domanda di consegna degli estratti conto infradecennali, nonché del motivato e, qui confermato rigetto delle ulteriori domande proposte dal ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto, per ciò, porre le relative spese di lite a carico della e a favore del CP_2 limitatamente alle attività difensive svolte fino all'avvenuta (parziale) Parte_1 consegna da parte della nel corso del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., CP_2 disponendo, nel complesso, una loro parziale compensazione stante, come esposto, la reiezione delle ulteriori istanze.
Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento al presente grado di giudizio attesa la parziale fondatezza del gravame limitatamente alle questioni sopra trattate e l'infondatezza dello stesso con riferimento alla richiesta di consegna dell'ulteriore documentazione correttamente rigettata dal primo Giudice per le condivisibili ragioni a cui, in questa sede, si fa integrale rinvio.
Pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di gravame nei termini sopra illustrati,
l'appellata ordinanza va, in parte qua, riformata, disponendo, quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, una loro parziale compensazione in misura del 50%, ponendo, per l'effetto, il restante 50%, come da dispositivo, a carico dell'appellata, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, nonché del numero e complessità delle dispiegate attività difensive.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in Parte_1 parziale riforma dell'ordinanza rep. n. 67/2024, resa dal Tribunale di Ravenna in data 12 gennaio 2024 e comunicata alle parti in data 17 gennaio 2024, così dispone:
DISPONE la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%, e, per l'effetto, condanna la appellata al rimborso, in favore dell'appellante, del restante CP_2
50% liquidato, quanto al giudizio di primo grado (comprensivo anche di quelle relative alla fase cautelare), in € 831,00 per spese e € 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al presente grado, in € 777,00 per spese e
€ 6.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, da distrarsi a favore dei difensori che si sono dichiarati anticipatari.
CONFERMA nel resto, l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7