TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°6228 /2022
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 28 novembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 01/12/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6228 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to RUVOLO UBALDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte appellante -
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di impresa Controparte_2 P.IVA_1 designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.to GENTILE
ENRICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace. Lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 28 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha esposto che il giorno 5.10.2019 alle ore 2.30 circa, mentre stava Parte_2 percorrendo in Palermo viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, alla guida dell'autovettura Volkwagen Golf targata CZ935SR, giunto all'altezza del sottoponte
Calatafimi, era stato tamponato da un veicolo non identificato, il cui conducente, dopo l'urto, si era dato immediatamente alla fuga. Evocando, quindi, innanzi al Giudice di Pace di Palermo, la (d'ora in avanti , quale impresa Controparte_2 CP_1 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada” per la Regione Siciliana, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto del detto sinistro, quantificati in € 20.000,00.
A sostegno della domanda espose: (i) che in seguito all'urto del veicolo che lo aveva tamponato aveva perso il controllo del mezzo andando a collidere con la parte anteriore contro il guardrail del lato sinistro della carreggiata, per poi subire un testa coda, finendo per urtare con la parte posteriore contro il muro delimitante la parte destra della carreggiata;
(ii) che a causa del sinistro aveva riportato lesioni personali per le quali veniva soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di
Palermo, ove gli venivano diagnosticate una contusione polmonare in assenza di fratture costali, la frattura composta del malleolo tibiale e ferite multiple al volto;
(iii) che alle suddette lesioni erano residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 12%, oltre a svariati giorni di invalidità temporanea totale e parziale;
(iv) che la responsabilità era da attribuire esclusivamente alla condotta antigiuridica del conducente del veicolo non identificato.
Costituitasi in giudizio, contestò l'an della pretesa risarcitoria e chiese il CP_1 rigetto delle domande attoree.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 263/2022 del 3.1.2022, il Giudice di
Pace di Palermo rigettò la domanda per insufficienza di prova, ritenendo non attendibile il testimone escusso, e condannò parte attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello , censurando la Parte_2 pronuncia di prime cure per errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 2697 c.c. e deducendo in particolare l'erroneità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova testimoniale assunta con il teste , la cui Testimone_1 attendibilità, a dire dell'appellante, è indiscussa, avendo il teste riferito circostanze precise e concordanti rispetto a quelle rappresentate nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto, previa riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata al pagamento della somma complessiva di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, col favore delle spese di lite.
3. Si è costituita contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il CP_1 rigetto, con vittoria di spese.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, è stata espletata c.t.u. medico-legale sulla persona di . Indi, formulata proposta di conciliazione (che non ha Parte_2 tuttavia portato ad una definizione transattiva della controversia in quanto l'attore ha manifestato la disponibilità ad accettare la proposta mentre la società convenuta non ha accettato), è stata fissata udienza di discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. Come già detto, il giudice di prime cure ha fondato la statuizione di rigetto sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, sull'assunto che la deposizione del teste escusso in primo grado fosse inattendibile (non essendo la sua presenza sui luoghi documentata) e contraddittoria rispetto alla dinamica del sinistro quale ricostruibile alla luce della documentazione in atti.
In diritto, con riguardo all'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, giova premettere che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'intervento del Fondo al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione (nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta) non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato o scoperto di assicurazione, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. ex multis,
Cass. civ. 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, Cass. civ. 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ.
8.03.1990, n. 1860) o era sprovvisto di assicurazione (in tal senso, v. Cass. civ. 26.11.2020,
n.26908).
La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. del D.lgs. n. 209/2005 – nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali in talune specifiche ipotesi, fra cui quella del sinistro causato da veicolo non identificato – non importa, difatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo e delle conseguenze lesive subite. La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del
Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto o sprovvisto di assicurazione, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. n. 3237.1995). L'attore, pertanto, è tenuto a provare: il fatto storico dell'incidente, la condotta dolosa o colposa del conducente, il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento, nonché l'eventuale circostanza che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto o che era privo di assicurazione.
2. Trasponendo tali assunti al caso di specie, si ritiene – diversamente da quanto opinatosi nella sentenza gravata – che l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio come sopra delimitato, risultando dimostrati, all'esito dell'istruttoria, sia il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, sia la dinamica dello stesso. Inoltre, è emersa la prova che l'autovettura coinvolta nel sinistro non si è fermata dopo l'impatto, rendendone impossibile l'identificazione. Ad avviso del giudicante, il riesame dell'istruttoria svolta in primo grado, e segnatamente della prova testimoniale espletata, consente di convalidare la prospettazione descritta in fatto dall'istante.
E invero, l'unico teste escusso in primo grado, , indifferente, nel Testimone_1 dichiarare di aver assistito al sinistro, ha confermato le circostanze di tempo e di luogo illustrate dall'appellante. Nel riferire in maniera lineare la dinamica del sinistro, egli ha affermato che si trovava alla guida della propria auto a circa 50 mt di distanza dall'autovettura dell'attore e che dalla corsia di sorpasso posta alla propria sinistra è stato sorpassato da un veicolo chiaro che andava a gran velocità, il quale con la parte anteriore tamponava da tergo la Golf, la quale si trovava pure nella corsia di sorpasso. Ha soggiunto che dopo il tamponamento la Golf “ha svoltato a sinistra urtando il guard-rail ed ha fatto testa-coda.
L'altra vettura ha quasi tirato dritto”. Infine, ha dichiarato di aver lasciato il proprio recapito al padre di , che era accorso sul luogo dell'incidente. Parte_2
Tali i contenuti della deposizione testimoniale, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, in quanto sufficientemente circostanziate e sinteticamente caratterizzanti, avendo il teste riferito particolari che consentono di affermare, con ragionevole certezza, che l'incidente si sia verificato e proprio con le modalità raccontate, venendo essenzialmente confermata la denuncia di un tamponamento subito dall'appellante mentre era alla guida ad opera di un autoveicolo rimasto non identificato.
Non si riscontra alcuna contraddittorietà tra la dinamica dei fatti illustrata in citazione e quella confermata dal teste escusso, venendo sempre descritto, come detto, un tamponamento che ha comportato un testa coda dell'auto condotta dal Né la Pt_2 circostanza che il teste non ha ricordato quale fosse il colore e il modello dell'auto che ha provocato l'incidente possono valere ad inficiare la genuinità della deposizione, atteso che si tratta di imprecisioni e lacune mnemoniche del tutto giustificabili, tenuto altresì conto che l'incidente è avvenuto in orario notturno. In proposito, rileva l'assunto più volte affermato da questo Tribunale secondo cui l'attendibilità di un teste non può essere messa in discussione a motivo di dimenticanze su aspetti marginali della vicenda;
al contrario, simili omissioni confermano (e non indeboliscono) l'attendibilità di un testimone che comunque riferisce i dati essenziali alla ricostruzione della vicenda, localizzandola nel tempo e nello spazio e descrivendo il movimento delle vetture e la dinamica del sinistro (v. sentenza del 19.10.2016).
La plausibilità della verificazione del sinistro trova, del resto, corroboro dimostrativo nella CTU medico legale affidata in corso di causa al dott. le cui Persona_1 conclusioni, esposte a valle di un'esposizione coerente, lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, oltre che corredata dei chiarimenti ai rilievi critici segnalati dal c.t. di parte appellata, questo Tribunale intende far proprie siccome immuni da vizi logici e congruamente motivate. L'ausiliario ha invero acclarato la compatibilità delle lesioni riportate da con la dinamica dell'evento Parte_2 dannoso quale emergente dagli atti (v. pag. XII e ss. della c.t.u.).
Infine, non v'è luogo alla rilevabilità d'ufficio della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., trattandosi di un tema giammai introdotto dall'appellata, e dunque precluso al giudice dell'appello (arg. Cass. n. 27169.2021).
3. Venendo al quantum del risarcimento, la consulenza tecnica di ufficio ha evidenziato gli esiti permanenti delle lesioni patite e valutato l'invalidità temporanea parziale in giorni
30 al 75%, giorni 23 al 50%, giorni 30 al 25%, oltre ad un danno biologico dell'8%.
Provato che la condotta del conducente dell'autovettura non identificata è stata la causa dell'incidente e, dunque, del conseguente pregiudizio patito dall'attore, deve coerentemente concludersi nel senso di ritenere obbligata al risarcimento del CP_1 danno sofferto dall'appellante in conseguenza del sinistro oggetto di causa, data la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 283 CdA.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al
D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (aggiornate all'attualità ai sensi del D.M. 18 luglio 2025 del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo. In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de qua - l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato. A tacere che la più recente giurisprudenza, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che esso va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (Cass. civ.
18 aprile 2019 n. 10816; Cass. civ. 27 marzo 2018, n. 7513; Cass. civ. 13/01/2016, n. 339).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (20 anni, essendo nato il [...]), dell'entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate aggiornate all'attualità, deve liquidarsi in favore dell'appellante:
- € 2.331,47 per invalidità temporanea;
- € 15.375,86 per danno non patrimoniale, ragguagliato ad una percentuale dell'8%.
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta pertanto, all'attualità, ad € 17.707,33.
Relativamente al danno emergente, invece, costituito dalle spese mediche sostenute, esso, sulla scorta della documentazione in atti e della valutazione espressa dal CTU, è stato ritenuto congruo nella misura di € 164,76.
Sommando le singole voci di danno, il pregiudizio patito dall'attore in conseguenza delle lesioni ascende complessivamente ad € 17.872,09 in valori attuali (€ 17.707,33 a titolo di danno non patrimoniale ed € 164,76 a titolo di spese mediche).
4. Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova richiesta dall'art. 1224, ult. co., c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti gli interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. n. 3666/96, 8459/96, 2745/97,
492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Operati i conteggi spettano pertanto al gli importi di: Pt_2
- € 16.893,28 per il danno non patrimoniale;
- € 2.567,77 per il danno da invalidità temporanea;
- € 181,18 per gli esborsi per le visite mediche;
per un totale di € 19.642,23. Sulle somme in questione – al cui pagamento va condannata n.q. di impresa CP_1 designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
5. All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del 01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015). Che il giudice d'appello debba liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base "all'esito complessivo" della lite vuol dire che egli, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante l'accoglimento della domanda, le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio vanno poste, secondo il principio della soccombenza, a carico di la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, determinata per il primo CP_1 grado in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, vigenti al momento della pronuncia di primo grado, per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore sino ad €
26.000,00 (individuato in base all'importo in concreto riconosciuto), e per il secondo grado in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti in rapporto al medesimo scaglione (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”). Il tutto con attribuzione al Difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
Vanno poi poste sempre a carico di parte appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado (già liquidate in corso di giudizio), con diritto della parte anticipante a ripetere quanto a tale titolo eventualmente versato.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella convenuta n.q. la parte nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_2
l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, accerta la responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro verificatosi in data 5.10.2019, e condanna la n.q. di impresa Controparte_2 designata per la Regione Sicilia alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellante , a titolo di risarcimento del danno, della somma Parte_2 complessiva di € 19.642,23, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna n.q. di impresa designata per la Regione Sicilia alla Controparte_2 definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore difensore antistatario di parte appellante,
Avv.to Ruvolo Ubaldo, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado di giudizio, nell'importo di € 264,00 per esborsi ed € 2.090,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
- indica nella n.q. di impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia Controparte_2 per le Vittime della Strada per la regione Sicilia la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 1° dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°6228 /2022
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 28 novembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 01/12/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6228 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to RUVOLO UBALDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte appellante -
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di impresa Controparte_2 P.IVA_1 designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.to GENTILE
ENRICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace. Lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 28 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha esposto che il giorno 5.10.2019 alle ore 2.30 circa, mentre stava Parte_2 percorrendo in Palermo viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, alla guida dell'autovettura Volkwagen Golf targata CZ935SR, giunto all'altezza del sottoponte
Calatafimi, era stato tamponato da un veicolo non identificato, il cui conducente, dopo l'urto, si era dato immediatamente alla fuga. Evocando, quindi, innanzi al Giudice di Pace di Palermo, la (d'ora in avanti , quale impresa Controparte_2 CP_1 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada” per la Regione Siciliana, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto del detto sinistro, quantificati in € 20.000,00.
A sostegno della domanda espose: (i) che in seguito all'urto del veicolo che lo aveva tamponato aveva perso il controllo del mezzo andando a collidere con la parte anteriore contro il guardrail del lato sinistro della carreggiata, per poi subire un testa coda, finendo per urtare con la parte posteriore contro il muro delimitante la parte destra della carreggiata;
(ii) che a causa del sinistro aveva riportato lesioni personali per le quali veniva soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di
Palermo, ove gli venivano diagnosticate una contusione polmonare in assenza di fratture costali, la frattura composta del malleolo tibiale e ferite multiple al volto;
(iii) che alle suddette lesioni erano residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 12%, oltre a svariati giorni di invalidità temporanea totale e parziale;
(iv) che la responsabilità era da attribuire esclusivamente alla condotta antigiuridica del conducente del veicolo non identificato.
Costituitasi in giudizio, contestò l'an della pretesa risarcitoria e chiese il CP_1 rigetto delle domande attoree.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 263/2022 del 3.1.2022, il Giudice di
Pace di Palermo rigettò la domanda per insufficienza di prova, ritenendo non attendibile il testimone escusso, e condannò parte attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello , censurando la Parte_2 pronuncia di prime cure per errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 2697 c.c. e deducendo in particolare l'erroneità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova testimoniale assunta con il teste , la cui Testimone_1 attendibilità, a dire dell'appellante, è indiscussa, avendo il teste riferito circostanze precise e concordanti rispetto a quelle rappresentate nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto, previa riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata al pagamento della somma complessiva di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, col favore delle spese di lite.
3. Si è costituita contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il CP_1 rigetto, con vittoria di spese.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, è stata espletata c.t.u. medico-legale sulla persona di . Indi, formulata proposta di conciliazione (che non ha Parte_2 tuttavia portato ad una definizione transattiva della controversia in quanto l'attore ha manifestato la disponibilità ad accettare la proposta mentre la società convenuta non ha accettato), è stata fissata udienza di discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. Come già detto, il giudice di prime cure ha fondato la statuizione di rigetto sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, sull'assunto che la deposizione del teste escusso in primo grado fosse inattendibile (non essendo la sua presenza sui luoghi documentata) e contraddittoria rispetto alla dinamica del sinistro quale ricostruibile alla luce della documentazione in atti.
In diritto, con riguardo all'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, giova premettere che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'intervento del Fondo al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione (nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta) non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato o scoperto di assicurazione, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. ex multis,
Cass. civ. 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, Cass. civ. 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ.
8.03.1990, n. 1860) o era sprovvisto di assicurazione (in tal senso, v. Cass. civ. 26.11.2020,
n.26908).
La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. del D.lgs. n. 209/2005 – nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali in talune specifiche ipotesi, fra cui quella del sinistro causato da veicolo non identificato – non importa, difatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo e delle conseguenze lesive subite. La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del
Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto o sprovvisto di assicurazione, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. n. 3237.1995). L'attore, pertanto, è tenuto a provare: il fatto storico dell'incidente, la condotta dolosa o colposa del conducente, il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento, nonché l'eventuale circostanza che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto o che era privo di assicurazione.
2. Trasponendo tali assunti al caso di specie, si ritiene – diversamente da quanto opinatosi nella sentenza gravata – che l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio come sopra delimitato, risultando dimostrati, all'esito dell'istruttoria, sia il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, sia la dinamica dello stesso. Inoltre, è emersa la prova che l'autovettura coinvolta nel sinistro non si è fermata dopo l'impatto, rendendone impossibile l'identificazione. Ad avviso del giudicante, il riesame dell'istruttoria svolta in primo grado, e segnatamente della prova testimoniale espletata, consente di convalidare la prospettazione descritta in fatto dall'istante.
E invero, l'unico teste escusso in primo grado, , indifferente, nel Testimone_1 dichiarare di aver assistito al sinistro, ha confermato le circostanze di tempo e di luogo illustrate dall'appellante. Nel riferire in maniera lineare la dinamica del sinistro, egli ha affermato che si trovava alla guida della propria auto a circa 50 mt di distanza dall'autovettura dell'attore e che dalla corsia di sorpasso posta alla propria sinistra è stato sorpassato da un veicolo chiaro che andava a gran velocità, il quale con la parte anteriore tamponava da tergo la Golf, la quale si trovava pure nella corsia di sorpasso. Ha soggiunto che dopo il tamponamento la Golf “ha svoltato a sinistra urtando il guard-rail ed ha fatto testa-coda.
L'altra vettura ha quasi tirato dritto”. Infine, ha dichiarato di aver lasciato il proprio recapito al padre di , che era accorso sul luogo dell'incidente. Parte_2
Tali i contenuti della deposizione testimoniale, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, in quanto sufficientemente circostanziate e sinteticamente caratterizzanti, avendo il teste riferito particolari che consentono di affermare, con ragionevole certezza, che l'incidente si sia verificato e proprio con le modalità raccontate, venendo essenzialmente confermata la denuncia di un tamponamento subito dall'appellante mentre era alla guida ad opera di un autoveicolo rimasto non identificato.
Non si riscontra alcuna contraddittorietà tra la dinamica dei fatti illustrata in citazione e quella confermata dal teste escusso, venendo sempre descritto, come detto, un tamponamento che ha comportato un testa coda dell'auto condotta dal Né la Pt_2 circostanza che il teste non ha ricordato quale fosse il colore e il modello dell'auto che ha provocato l'incidente possono valere ad inficiare la genuinità della deposizione, atteso che si tratta di imprecisioni e lacune mnemoniche del tutto giustificabili, tenuto altresì conto che l'incidente è avvenuto in orario notturno. In proposito, rileva l'assunto più volte affermato da questo Tribunale secondo cui l'attendibilità di un teste non può essere messa in discussione a motivo di dimenticanze su aspetti marginali della vicenda;
al contrario, simili omissioni confermano (e non indeboliscono) l'attendibilità di un testimone che comunque riferisce i dati essenziali alla ricostruzione della vicenda, localizzandola nel tempo e nello spazio e descrivendo il movimento delle vetture e la dinamica del sinistro (v. sentenza del 19.10.2016).
La plausibilità della verificazione del sinistro trova, del resto, corroboro dimostrativo nella CTU medico legale affidata in corso di causa al dott. le cui Persona_1 conclusioni, esposte a valle di un'esposizione coerente, lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, oltre che corredata dei chiarimenti ai rilievi critici segnalati dal c.t. di parte appellata, questo Tribunale intende far proprie siccome immuni da vizi logici e congruamente motivate. L'ausiliario ha invero acclarato la compatibilità delle lesioni riportate da con la dinamica dell'evento Parte_2 dannoso quale emergente dagli atti (v. pag. XII e ss. della c.t.u.).
Infine, non v'è luogo alla rilevabilità d'ufficio della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., trattandosi di un tema giammai introdotto dall'appellata, e dunque precluso al giudice dell'appello (arg. Cass. n. 27169.2021).
3. Venendo al quantum del risarcimento, la consulenza tecnica di ufficio ha evidenziato gli esiti permanenti delle lesioni patite e valutato l'invalidità temporanea parziale in giorni
30 al 75%, giorni 23 al 50%, giorni 30 al 25%, oltre ad un danno biologico dell'8%.
Provato che la condotta del conducente dell'autovettura non identificata è stata la causa dell'incidente e, dunque, del conseguente pregiudizio patito dall'attore, deve coerentemente concludersi nel senso di ritenere obbligata al risarcimento del CP_1 danno sofferto dall'appellante in conseguenza del sinistro oggetto di causa, data la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 283 CdA.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al
D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (aggiornate all'attualità ai sensi del D.M. 18 luglio 2025 del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo. In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de qua - l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato. A tacere che la più recente giurisprudenza, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che esso va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (Cass. civ.
18 aprile 2019 n. 10816; Cass. civ. 27 marzo 2018, n. 7513; Cass. civ. 13/01/2016, n. 339).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (20 anni, essendo nato il [...]), dell'entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate aggiornate all'attualità, deve liquidarsi in favore dell'appellante:
- € 2.331,47 per invalidità temporanea;
- € 15.375,86 per danno non patrimoniale, ragguagliato ad una percentuale dell'8%.
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta pertanto, all'attualità, ad € 17.707,33.
Relativamente al danno emergente, invece, costituito dalle spese mediche sostenute, esso, sulla scorta della documentazione in atti e della valutazione espressa dal CTU, è stato ritenuto congruo nella misura di € 164,76.
Sommando le singole voci di danno, il pregiudizio patito dall'attore in conseguenza delle lesioni ascende complessivamente ad € 17.872,09 in valori attuali (€ 17.707,33 a titolo di danno non patrimoniale ed € 164,76 a titolo di spese mediche).
4. Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova richiesta dall'art. 1224, ult. co., c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti gli interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. n. 3666/96, 8459/96, 2745/97,
492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Operati i conteggi spettano pertanto al gli importi di: Pt_2
- € 16.893,28 per il danno non patrimoniale;
- € 2.567,77 per il danno da invalidità temporanea;
- € 181,18 per gli esborsi per le visite mediche;
per un totale di € 19.642,23. Sulle somme in questione – al cui pagamento va condannata n.q. di impresa CP_1 designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
5. All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del 01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015). Che il giudice d'appello debba liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base "all'esito complessivo" della lite vuol dire che egli, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante l'accoglimento della domanda, le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio vanno poste, secondo il principio della soccombenza, a carico di la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, determinata per il primo CP_1 grado in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, vigenti al momento della pronuncia di primo grado, per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore sino ad €
26.000,00 (individuato in base all'importo in concreto riconosciuto), e per il secondo grado in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti in rapporto al medesimo scaglione (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”). Il tutto con attribuzione al Difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
Vanno poi poste sempre a carico di parte appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado (già liquidate in corso di giudizio), con diritto della parte anticipante a ripetere quanto a tale titolo eventualmente versato.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella convenuta n.q. la parte nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_2
l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, accerta la responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro verificatosi in data 5.10.2019, e condanna la n.q. di impresa Controparte_2 designata per la Regione Sicilia alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellante , a titolo di risarcimento del danno, della somma Parte_2 complessiva di € 19.642,23, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna n.q. di impresa designata per la Regione Sicilia alla Controparte_2 definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore difensore antistatario di parte appellante,
Avv.to Ruvolo Ubaldo, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado di giudizio, nell'importo di € 264,00 per esborsi ed € 2.090,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
- indica nella n.q. di impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia Controparte_2 per le Vittime della Strada per la regione Sicilia la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 1° dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi