CASS
Sentenza 23 agosto 2022
Sentenza 23 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2022, n. 31504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31504 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, LIDIA GIORGIO, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31504 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 16/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1°/10/2020 la Corte d'appello di Roma ha riformato quoad poenam la sentenza del 21/11/2019 del Tribunale di Tivoli che aveva condannato RO GA alla pena di ventidue anni di reclusione - ridotta ad anni diciannove e mesi tre - per avere concorso nella rapina aggravata negli uffici della ditta Bet & Slot Srl. e nel triplice tentato omicidio di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, accorsi a sventare la rapina (IG NI;
RC RR e GI LE); per i connessi delitti in materia di armi e per la ricettazione delle armi destinate alla rapina, oltre che dei veicoli e delle targhe, in ordine ai quali sono stati accertati anche i delitti di riciclaggio e di occulta- mento o soppressione delle targhe originali;
per i reati di violenza e minaccia, nonché di lesioni aggravate, in danno dei citati Carabinieri;
delitti commessi o accertati in San Cesareo, il 31/1/2017. A tutti gli originari imputati è stata contestata la recidiva reiterata e specifica (che tuttavia non ha influito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio). 1.1. La vicenda era avvenuta nel contesto di una rapina perpetrata da cinque individui riuniti ed armati con pistole funzionanti e cariche, con proiettili in canna (come risultava dal verbale di arresto, circostanza verificata direttamente dai Carabinieri), giunti in loco a bordo di autovetture di provenienza delittuosa, sulle quali erano state montate targhe appartenenti ad altri veicoli, vestiti in modo eguale e con i volti travisati da passamontagna, con disponibilità di telefoni cellulari utilizzati come citofoni, cioè adattati ad esclusiva comunicazione nel circuito interno al gruppo, e con dotazione di carrelli e sacchi per l'asporto del denaro. Nel corso della rapina, gli agenti non avevano esitato a prendere in ostaggio i dipendenti della ditta, dapprima MO OG costretto ad aprire il cancello carrabile per permettere l'ingresso delle automobili dei rapinatori, e poi i dipendenti che erano all'interno del capannone, costretti con la minaccia delle armi a consegnare i telefoni cellulari e a sdraiarsi con il volto rivolto a terra;
CE ON, il quale era l'unico a conoscere la password del locale cassaforte, era stato colpito alla testa con il calcio della pistola e costretto ad aprire quel vano. All'arrivo dei Carabinieri, i rapinatori non si arrendevano ma ingaggiavano un conflitto a fuoco, servendosi anche di due ostaggi come scudi umani, e si allontanavano precipitosamente a bordo della vettura Range Rover, incuranti della presenza di altri militari e di un'autoradio. 1.2. La Corte di appello ha dunque confermato la responsabilità concor- suale del GA per i delitti di tentato omicidio, resistenza e lesioni pluri- aggravate in danno dei Carabinieri intervenuti, osservando che tale complessa organizzazione e le modalità operative erano state certamente oggetto di 2 previsione nella preparazione della rapina, specialmente quanto alla necessità di usare le armi per fronteggiare i vari dipendenti della ditta e per costringere il ON ad aprire la cassaforte, nonché - circostanza sicuramente considerata in fase ideativa - per aprirsi la via di fuga in caso di intervento delle forze dell'ordine: all'uopo il gruppo si era dotato di quattro pistole funzionanti e pronte all'uso, per avere il colpo in canna. Pertanto, lo sviluppo dell'azione predatoria così congegnata in tentati omicidi pluriaggravati non potrebbe definirsi imprevedibile, ma evenienza pienamente considerata nella programmazione e predisposizione di una simile azione di alto profilo criminale, da parte di soggetti esperti, tutti recidivi reiterati e specifici. 1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha confer- mato la negazione delle circostanze attenuanti generiche, passando in rassegna gli elementi ostativi all'invocato temperamento della pena, ma - fermo restando l'aumento di tre anni per la rapina aggravata sulla pena base di anni quattordici per il triplice tentato omicidio - ha ridotto l'aumento per la continuazione in ordine ai reati di cui ai capi da C) a I) così da giungere alla pena finale di anni diciannove e mesi tre di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato RO GA ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. Maria Brucale, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il ricorrente denuncia violazione di legge per la lesione del diritto di difesa, con riferimento alla violazione del principio del contraddittorio determi- nata dal rigetto dell'istanza difensiva di visionare nel dibattimento pubblico i filmati estrapolati dalle telecamere di sicurezza della ditta Bet&Slot durante la rapina. Una visione dei filmati capillare e ripetuta, nel contraddittorio delle parti, avrebbe consentito di valorizzare specifici passaggi di immagine decisivi per la ricostruzione della vicenda, anche in ordine all'elemento soggettivo del tentato omicidio dei Carabinieri. Invero, la Corte di appello può non avere percepito alcuni fotogrammi fondamentali e ciò, insieme alla mancanza di indagini bali- stiche sulla posizione dei bossoli in rapporto a quella del Carabiniere NI schermato dalla vettura Opel Meriva, avrebbe dimostrato l'inverosimiglianza della tesi che uno sparo avrebbe potuto raggiungerlo. 2.2. Nel secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentato omicidio. In particolare, si contesta la direzione della volontà degli agenti verso l'esito letale della loro azione di fuoco, desunta dalla mera constatazione che dall'interno dello stabile in cui erano asserragliati i rapinatori fossero stati esplosi colpi di arma. Ciò è particolarmente rilevante in merito al tentato omicidio del 3 Car. NI, in quanto - pur in assenza di indagini balistiche - emerge che all'esterno del caseggiato si erano rinvenuti soltanto bossoli di armi in dotazione alle Forze dell'ordine (ben 32), nonché dalla visione dei filmati si notava che quasi contestualmente alla fuoriuscita di liquido dal cofano della Opel Meriva dietro la quale si era riparato l'NI, vi erano stati spari convergenti dei Carabinieri verso la porta dell'edificio, con consistente probabilità che il foro del radiatore fosse stato causato dal rimbalzo di uno di essi, come aveva rilevato il consulente tecnico della difesa, dott. Provenzano. Gli unici tre bossoli attribuibili ad armi diverse da quelle di ordinanza erano stati rinvenuti all'interno del caseggiato, peraltro non in prossimità della porta. Tali elementi di valutazione non sono stati considerati nell'impugnata sentenza, con particolare riguardo al tema della direzione degli spari, che si è data per provata sulla base di testimo- nianze che avevano parlato di spari che partivano dal capannone verso l'esterno. Ma tale dato non autorizza le conclusioni tratte dalla Corte territoriale, secondo le quali ciò significherebbe senz'altro sparare verso i Carabinieri per aprirsi la fuga. Dalla visione dei filmati, poi, si era tratta conferma dei due successivi tentati omicidi in danno dei Carabinieri che si trovavano sulla via di fuga dei rapinatori, ma ciò è stato giustificato con motivazione apparente che non è stata in grado di smentire la inidoneità dell'azione - come effettivamente avrebbero dimostrato i filmati - e dunque la mancanza di intenzionalità omicida dei fuggitivi. Il profilo psicologico andava provato con particolare approfondimento, posto che proprio nell'impugnata sentenza si era dato atto che l'obiettivo principale dei rapinatori era aprirsi una via di fuga. 2.3. Nel terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo, per carenza ed illogicità della motivazione, in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali, per non avere coinvolto la difesa negli accertamenti irripetibili (scarrellamento e messa in sicurezza delle armi;
raccolta di tracce ematiche), nonché per essere state restituite le vetture in sequestro senza interlocuzione con la difesa, che aveva avanzato richiesta di incidente probatorio sulle mede- sime, in particolare sulla Opel Meriva onde accertare a quale arma appartenesse il proiettile che aveva cagionato la fuoriuscita di liquido dal radiatore. Si denuncia che gli accertamenti irripetibili compiuti dai Carabinieri erano stati svolti senza darne avviso alla difesa, dunque erano inutilizzabili. 2.4. Nel quarto motivo si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 585 cod. pen. in relazione all'imputazione di lesioni sub G), per la quale si lamenta carenza assoluta di motivazione: invero non si è giustificato che si sia trattato di lesioni volontarie, posto che dai filmati è stato possibile escludere che i Carabinieri siano stati feriti dalla vettura in fuga, o che si siano altrimenti feriti a causa dell'operato dei rapinatori. Non vi è stata alcuna colluttazione in cui sia 4 rimasto ferito il AD IV, il quale aveva affrontato il rapinatore che teneva stretto un ostaggio, peraltro colpendo erroneamente l'ostaggio medesimo con una ginocchiata (e non con il calcio della pistola, come aveva testimoniato l'Ap.S. Chiarelli). Piuttosto, è stato il GA ad essere ricoverato in ospedale con un trauma contusivo, evidenziato anche dalla foto segnaletica scattata dopo l'arresto. Non vi è stata risposta alla deduzione difensiva che chiedeva in subordine di qualificare le lesioni come colpose, in difetto di prova dell'elemento volontaristico. 2.5. Nel quinto motivo si deduce violazione di legge quanto alla diminuente ex art. 116 cod. pen., non essendo stata riconosciuta al GA l'attenuante di avere voluto concorrere ad un reato diverso e meno grave di quello effettivamente commesso. L'imputato si trovava in una diversa stanza, intento a spostare le monete, e non era in grado di vedere cosa accadeva tra i complici e i Carabinieri. Non è congruo il richiamo agli arresti di legittimità che focalizzano sulla concreta previsione dell'evento più grave, mancando nel caso di specie proprio l'evento, trattandosi di fattispecie rimasta allo stadio del tentativo. Il ricorrente si è sottoposto ad interrogatorio rendendo la sua versione dei fatti;
l'uso di armi da parte di taluno dei concorrenti non può automaticamente estendere eventuali volontà delittuose più gravi a chi non volle il reato più grave;
né è stato possibile confutare il dato che le pistole avessero il colpo in canna e fossero funzionanti, essendo stata inibita alla difesa ogni possibilità di intervento durante gli accertamenti all'uopo esperiti. 2.6. Nell'ultimo motivo di impugnazione si lamenta l'eccessività del tratta- mento sanzionatorio e la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Non si è considerato il positivo comportamento processuale del GA, né il dato che la refurtiva sia stata integralmente recuperata;
la vicenda non ha cagionato ferite o danni gravi per nessuna delle persone offese. Le circostanze attenuanti generiche non implicano necessariamente una valutazione di non gravità del fatto, né la fissazione della pena in misura prossima al minimo, essendo invece preposte a garantire l'adeguamento della sanzione alla capacità a delinquere dell'imputato e, in definitiva, a consentire la finalità rieducativa della pena, di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale. Infine, si stigmatizza che la negazione delle invocate attenuanti sia scaturita anche dalla mancata collaborazione nella individuazione dei correi riusciti a fuggire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 5 1.1. Preliminarmente si precisa che - quanto all'affermazione di responsa- bilità dell'imputato - ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una cosiddetta "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. 2. Ciò premesso, si analizza il primo motivo di impugnazione, che affronta il tema della visione del filmato nel contraddittorio delle parti in sede dibatti- mentale. Sul punto, l'impugnata sentenza ha dato atto di avere attentamente esaminato il filmato in camera di consiglio, in particolare i fotogrammi della camera 14, "anche con modalità rallentata e con fermo immagine": dunque la paventata possibilità che sia sfuggito qualcosa è esclusa in radice. In ordine alla censura della mancata visione pubblica dei filmati, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, che si è espressa nel senso che non vi è necessità di una visione nel contraddittorio delle parti, non trattandosi di prova che si forma in udienza, ma di mera valutazione della medesima da parte del giudice. Si è specificato che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776). Ancora, la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla 6 formazione della prova, sicché essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803; Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158; Sez. 3, n. 13470 del 14/01/2016, Casamonica, Rv. 266778). Detto motivo è dunque manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo contesta l'affermazione di responsabilità per il triplice tentato omicidio, con argomentazioni imperniate su rilievi fattuali in merito alla preponderante presenza di bossoli esplosi dalle forze dell'ordine e con deduzioni probabilistiche sull'eventualità che il foro del radiatore della vettura dietro la quale era appostato l'Appuntato NI fosse stato causato dal rimbalzo di uno dei proiettili esplosi dai militari, come aveva ritenuto il consulente tecnico della difesa. Trattasi di argomentazioni all'evidenza attingenti prospettive di fatto che non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità, soprattutto considerando che esse erano già state indirizzate ai giudici di appello, i quali le hanno congruamente confutate nel merito, confermando l'accertamento della dinamica della sparatoria operata dal primo collegio. Anche le conclusioni tratte dalle concordi sentenze di merito in ordine all'intenzione omicida dei fuggitivi in danno degli altri due Carabinieri che intral- ciavano la fuga dei rapinatori sono state contestate nel ricorso, con argomenta- zioni parimenti fattuali e confutative, e senza considerazione per gli elementi di prova diretta valorizzati dalla Corte territoriale, in particolare la deposizione della persona offesa App. S. RC RR e la relativa documentazione delle video- riprese del sistema di sorveglianza (oltre al certificato medico delle lesioni patite da detto Carabiniere). Anche il secondo tentativo di investimento in danno dell'App. GI LE è stato accertato attraverso la testimonianza della stessa persona offesa, che ha riferito che la vettura Range Rover dei rapinatori aveva deviato dalla traiettoria di fuga, tanto da colpirlo di striscio e procurarne la caduta al suolo. Le conclusioni che su tali basi ha tratto la Corte territoriale, in consonanza con quelle del Tribunale, in ordine alla intenzionalità omicida dei fuggitivi sono state sorrette da solida e corretta motivazione e non patiscono alcun vizio di legittimità. Peraltro, il rilievo che i rapinatori fossero animati dal fine ultimo di guadagnarsi l'impunità non è logicamente incompatibile con l'affermazione dell'esistenza dell'animus necandi, in quanto tale movente non esclude, agendo su un piano diverso, che essi ebbero rappresentazione e volontà dell'evento morte. In termini generali, va ribadito che l'accertamento dell'animus necandi nel tentativo di omicidio deve ancorarsi ad elementi rivelatori di carattere oggettivo, che la consolidata esegesi di legittimità ha individuato nella idoneità dell'azione, 7 che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012), e che la prova del dolo del tentato omicidio può essere tratta da una serie di elementi sintomatici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e Vid quod plerumque accidit, per la individuazione della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima, quali la micidialità del mezzo usato, la reiterazione delle lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell'azione (Sez. 1, n. 5029 del 16/12/2008, dep. 2009, De Montis, Rv. 243370). L'impugnata sentenza ha fatto buon governo di tali principi, ritenendo esistente un dolo diretto alla causazione dell'evento letale, ricavato dall'analisi dei fattori oggettivi che ha diffusamente illustrato, con motivazione congrua e corretta, tale da soddisfare ampiamente i margini di adeguatezza richiesti in caso di doppia conforme. 4. Nel terzo motivo si deducono censure in ordine al mancato coinvolgi- mento della difesa negli accertamenti tecnici irripetibili sulle armi e sulle vetture, in particolare sulla Opel Meriva, che erano state restituite senza accedere alla richiesta difensiva di incidente probatorio. Le doglianze sono infondate. 4.1. Non è stato compiuto alcun accertamento connotato da irripetibilità, come ha chiarito il GIP di Tivoli nell'ordinanza con la quale rigettava l'istanza di incidente probatorio (documentazione allegata al ricorso), tra l'altro definendo generica la richiesta ispezione delle vetture in sequestro. Quanto agli accertamenti sulle armi, la Corte ha condiviso la scelta di non ricorrere ad una perizia balistica, essendovi in atti la relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero, corredata di numerosi rilievi fotografici, che era stata acquisita con il consenso delle parti, previa escussione dibattimentale del consulente Magg. Polese;
né il ricorso ha avanzato specifiche censure su detta relazione di consulenza, limitandosi a lamentare l'incertezza del dato se le armi fossero funzionanti e con il colpo in canna (circostanza invece attestata nel verbale di arresto e di sequestro). Peraltro, il consulente della difesa si è limitato ad affermare che non si poteva stabilire la provenienza del colpo di pistola che attinse il radiatore della Opel Meriva, né escluderne la riferibilità all'arma di un Carabiniere;
la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le conclusioni del consulente di parte, sulla base dell'accurata analisi del filmato - visionato "con modalità rallentata e con fermo immagine" (pag. 19 impugnata sentenza) - e 8 seguendo un ragionamento logico che ha ricondotto il foro del radiatore agli spari provenienti dall'interno del capannone. 4.2. La valutazione giuridica deve attenersi al principio secondo cui l'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. è solo quello che, in forza di una valutazione ex ante e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. In tale prospettiva, si è affermato che la consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile test esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento (Sez. 1, n. 6344 del 22/01/2013, Fontanesi, Rv. 254884). Invero, le cosiddette prove di sparo costituiscono accertamenti ripetibili, in quanto suscettibili di essere ripetute senza arrecare modifiche ai reperti. Quanto alla verifica della funzionalità dell'arma e della sua attitudine al pronto impiego (colpo in canna), essa è stata compiuta nell'immediatezza del fatto dalla Polizia giudiziaria, che ne ha dato atto nel verbale di arresto e di sequestro, costituenti atti irripetibili in cui viene descritta la situazione di fatto esistente in un determinato momento, suscettibile di successiva modificazione (Sez. 6, n. 36210 del 09/04/2013, Pg in proc. Mammoliti, Rv. 257095), e in quanto tali, legittimamente inclusi nel fascicolo del dibattimento. Nemmeno con riguardo ai prelievi ematici può parlarsi di accertamento tecnico irripetibile, trattandosi di una mera attività di raccolta o di prelievo di dati pertinenti al reato, priva di alcun carattere di invasività (Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, Pannone, Rv. 239101). Parimenti, con riguardo ai prelievi dattiloscopici, si è affermato che l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina dell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, Rv. 268165). L'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione, non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in 9 sicurezza del reperto prodromiche all'analisi tecnico-comparativa (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907). Quanto, infine, agli accertamenti sulle vetture in sequestro e alla doglianza sul mancato seguito della riserva di incidente probatorio, si rileva dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente che la richiesta avanzata durante le indagini - a seguito della quale il Pubblico ministero aveva revocato gli accer- tamenti tecnici già disposti - era stata respinta dal GIP del Tribunale di Tivoli proprio in virtù del carattere non irripetibile degli accertamenti, oltre che della genericità della richiesta di ispezione dei luoghi e delle vetture in sequestro. Pertanto, giustificata è stata la conclusione sul punto da parte della Corte territoriale, che ha confermato l'utilizzabilità di tutti gli accertamenti tecnici svolti nelle indagini, osservando che il peso e la coerenza probatoria complessiva degli elementi istruttori valutati in entrambi i gradi processuali costituiva solido e sovrabbondante fondamento del giudizio di responsabilità, non scalfito dalle carenze prospettate dalla difesa dell'imputato. 5. Per ordine logico si esamina di seguito la quinta doglianza, attinente al titolo concorsuale del contributo dell'imputato. La difesa deduce sul punto violazione di legge quanto alla diminuente ex art. 116 cod. pen., non essendo stata riconosciuta al GA l'attenuante di avere voluto concorrere ad un reato diverso e meno grave di quello effettivamente commesso. Anche tale addebito non è fondato. 5.1. Il principio di diritto in materia è che «la responsabilità del comparte- cipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità» (Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604). Alla stregua di tale principio, due sono le condizioni negative affinché possa affermarsi la responsabilità concorsuale attenuata ai sensi dell'art. 116 cod. pen.: l'una, diretta a segnare il confine con l'ipotesi di responsabilità concorsuale piena, che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata;
l'altra - volta invece a tracciare il confine con l'area dell'assenza di ogni responsabilità concorsuale - che l'evento diverso e più grave non sia atipico e non sia quindi conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili 'o eziologicamente all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977). 5.2. Nel caso in esame, come hanno evidenziato le sentenze di merito, si trattò di una rapina commessa da cinque persone, di cui almeno quattro armate con pistole semiautomatiche pronte all'uso, ai danni di una società in cui presta- vano servizio numerosi lavoratori, la cui presenza - era logico ritenere, al momento della pianificazione del progetto criminoso - avrebbe con ogni proba- bilità costituito un significativo impedimento alla realizzazione, con necessità quindi di porle nelle condizioni di non poter agire e reagire. Ne discende che gli episodi di tentato omicidio furono la naturale evoluzione della rapina accurata- mente pianificata. L'impugnata sentenza ha logicamente affermato che tutti i compartecipi alla rapina ebbero modo di prevedere, sin dalla pianificazione del fatto, che con ogni probabilità sarebbe stato necessario ricorrere all'uso delle armi, ed infatti tutti si armarono con armi efficienti e pronte all'uso, circostanza che smentisce la tesi difensiva di un previo accordo volto a far soltanto mostra delle armi per impaurire i dipendenti della società da rapinare. Non si trattò di una mera prevedibilità dell'evento più grave, ma di una concreta previsione della sua commissione, il che dà ragione dell'applicazione della regola di responsabilità concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen., secondo il principio di diritto per il quale «la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresen- tarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza» (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849-3: nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo stato il fatto commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia). Nello specifico ambito in esame, s'intende dare continuità agli arresti di questa Corte che hanno affermato che «La partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per il tentativo di omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice 11 che abbia materialmente colpito la vittima» (Sez. 1, n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175). Infine, non è congruente il rilievo difensivo che vorrebbe escludere il criterio della prevedibilità oggettiva, trattandosi nella specie di delitto tentato, dunque privo dell'evento lesivo: nel tentato omicidio rileva l'individuazione di una concreta condotta, connotata da idoneità offensiva del bene protetto ed ispirata da intenzionalità lesiva, che deve essere ascritta a ciascuno dei concorrenti, in base ai parametri testé esposti, anche se - come riporta il ricorso - il GA era, all'atto del primo tentato omicidio, in un'altra stanza intento a spostare le monete. 6. Nel quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'imputa- zione di lesioni sub G), per la quale si lamenta carenza assoluta di motivazione sul profilo del carattere doloso di dette lesioni. Anche tale rilievo è infondato, dovendosi reperire il fondamento della responsabilità a titolo di lesioni nel corpo delle motivazioni attinenti al complesso dei reati ascritti al ricorrente, come aveva programmaticamente illustrato l'impugnata sentenza rilevando l'impossibilità di isolare le condotte descritte ai capi B, G e F, oggetto di appello, e dunque accingendosi a trattare unitariamente le condotte di omicidio pluriaggravato, di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Non ha pregio l'argomentazione che intende negare la responsabilità del GA per le lesioni procurate ai Carabinieri intervenuti a sventare la rapina, in base al rilievo di una eccessiva dilatazione del criterio di causalità, ovvero propugnare la natura colposa di tali lesioni. Nel caso di specie, emerge dall'intera descrizione della vicenda che le lesioni sono state procurate ai vari Carabinieri dalla condotta di resistenza attiva al loro intervento, attuata dai rapinatori a mano armata, facendosi scudo anche di un dipendente della ditta rapinata, e costringendo i militari a manovre repentine - così procurando loro le lesioni repertate - per sottrarsi alla corsa della Range Rover in fuga. È dunque indubbio il rapporto causale tra la condotta dei rapinatori fuggiaschi e le lesioni riportate dai Carabinieri, né può negarsi il concorso di reati tra il delitto di lesioni volontarie aggravate ai sensi dell'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., e quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il disvalore del primo reato assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423). 7. Infine, le censure attinenti al trattamento sanzionatorio. La motivazione resa sul punto dalle sentenze di merito risulta ineccepibile, avendo i giudici rilevato la ricorrenza di elementi ostativi al riconoscimento di 12 Il Presidente dette attenuanti, di natura soggettiva - con riguardo alla negativa personalità del GA, già gravato da plurime condanne per gravi reati della stessa indole - ed oggettiva, con riferimento alle allarmanti modalità di esecuzione dei reati qui giudicati, così da rendere del tutto recessiva ogni allegazione di elementi positivi (sempre che tali possano considerarsi le lievi ferite riportate dalle persone offese dal reato di tentato omicidio, o il recupero della ingentissima refurtiva, certa- mente non ascrivibile ad una spontanea riconsegna da parte dei rapinatori). È vero che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non implica necessariamente una valutazione di non gravità del fatto, potendo il relativo giudizio focalizzarsi su elementi ulteriori, quali la condotta positiva del condannato successiva al reato, rilevante alla stregua dei criteri dell'art. 133 cod. pen. (come ha indicato la sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011); tuttavia, nella specie la motivazione del diniego è stata fondata su altre, preponderanti, ragioni, e non è sindacabile in sede di legittimità in quanto risulta basata su logici e non contraddittori apprezzamenti di merito (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, LIDIA GIORGIO, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31504 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 16/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1°/10/2020 la Corte d'appello di Roma ha riformato quoad poenam la sentenza del 21/11/2019 del Tribunale di Tivoli che aveva condannato RO GA alla pena di ventidue anni di reclusione - ridotta ad anni diciannove e mesi tre - per avere concorso nella rapina aggravata negli uffici della ditta Bet & Slot Srl. e nel triplice tentato omicidio di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, accorsi a sventare la rapina (IG NI;
RC RR e GI LE); per i connessi delitti in materia di armi e per la ricettazione delle armi destinate alla rapina, oltre che dei veicoli e delle targhe, in ordine ai quali sono stati accertati anche i delitti di riciclaggio e di occulta- mento o soppressione delle targhe originali;
per i reati di violenza e minaccia, nonché di lesioni aggravate, in danno dei citati Carabinieri;
delitti commessi o accertati in San Cesareo, il 31/1/2017. A tutti gli originari imputati è stata contestata la recidiva reiterata e specifica (che tuttavia non ha influito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio). 1.1. La vicenda era avvenuta nel contesto di una rapina perpetrata da cinque individui riuniti ed armati con pistole funzionanti e cariche, con proiettili in canna (come risultava dal verbale di arresto, circostanza verificata direttamente dai Carabinieri), giunti in loco a bordo di autovetture di provenienza delittuosa, sulle quali erano state montate targhe appartenenti ad altri veicoli, vestiti in modo eguale e con i volti travisati da passamontagna, con disponibilità di telefoni cellulari utilizzati come citofoni, cioè adattati ad esclusiva comunicazione nel circuito interno al gruppo, e con dotazione di carrelli e sacchi per l'asporto del denaro. Nel corso della rapina, gli agenti non avevano esitato a prendere in ostaggio i dipendenti della ditta, dapprima MO OG costretto ad aprire il cancello carrabile per permettere l'ingresso delle automobili dei rapinatori, e poi i dipendenti che erano all'interno del capannone, costretti con la minaccia delle armi a consegnare i telefoni cellulari e a sdraiarsi con il volto rivolto a terra;
CE ON, il quale era l'unico a conoscere la password del locale cassaforte, era stato colpito alla testa con il calcio della pistola e costretto ad aprire quel vano. All'arrivo dei Carabinieri, i rapinatori non si arrendevano ma ingaggiavano un conflitto a fuoco, servendosi anche di due ostaggi come scudi umani, e si allontanavano precipitosamente a bordo della vettura Range Rover, incuranti della presenza di altri militari e di un'autoradio. 1.2. La Corte di appello ha dunque confermato la responsabilità concor- suale del GA per i delitti di tentato omicidio, resistenza e lesioni pluri- aggravate in danno dei Carabinieri intervenuti, osservando che tale complessa organizzazione e le modalità operative erano state certamente oggetto di 2 previsione nella preparazione della rapina, specialmente quanto alla necessità di usare le armi per fronteggiare i vari dipendenti della ditta e per costringere il ON ad aprire la cassaforte, nonché - circostanza sicuramente considerata in fase ideativa - per aprirsi la via di fuga in caso di intervento delle forze dell'ordine: all'uopo il gruppo si era dotato di quattro pistole funzionanti e pronte all'uso, per avere il colpo in canna. Pertanto, lo sviluppo dell'azione predatoria così congegnata in tentati omicidi pluriaggravati non potrebbe definirsi imprevedibile, ma evenienza pienamente considerata nella programmazione e predisposizione di una simile azione di alto profilo criminale, da parte di soggetti esperti, tutti recidivi reiterati e specifici. 1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha confer- mato la negazione delle circostanze attenuanti generiche, passando in rassegna gli elementi ostativi all'invocato temperamento della pena, ma - fermo restando l'aumento di tre anni per la rapina aggravata sulla pena base di anni quattordici per il triplice tentato omicidio - ha ridotto l'aumento per la continuazione in ordine ai reati di cui ai capi da C) a I) così da giungere alla pena finale di anni diciannove e mesi tre di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato RO GA ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. Maria Brucale, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il ricorrente denuncia violazione di legge per la lesione del diritto di difesa, con riferimento alla violazione del principio del contraddittorio determi- nata dal rigetto dell'istanza difensiva di visionare nel dibattimento pubblico i filmati estrapolati dalle telecamere di sicurezza della ditta Bet&Slot durante la rapina. Una visione dei filmati capillare e ripetuta, nel contraddittorio delle parti, avrebbe consentito di valorizzare specifici passaggi di immagine decisivi per la ricostruzione della vicenda, anche in ordine all'elemento soggettivo del tentato omicidio dei Carabinieri. Invero, la Corte di appello può non avere percepito alcuni fotogrammi fondamentali e ciò, insieme alla mancanza di indagini bali- stiche sulla posizione dei bossoli in rapporto a quella del Carabiniere NI schermato dalla vettura Opel Meriva, avrebbe dimostrato l'inverosimiglianza della tesi che uno sparo avrebbe potuto raggiungerlo. 2.2. Nel secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentato omicidio. In particolare, si contesta la direzione della volontà degli agenti verso l'esito letale della loro azione di fuoco, desunta dalla mera constatazione che dall'interno dello stabile in cui erano asserragliati i rapinatori fossero stati esplosi colpi di arma. Ciò è particolarmente rilevante in merito al tentato omicidio del 3 Car. NI, in quanto - pur in assenza di indagini balistiche - emerge che all'esterno del caseggiato si erano rinvenuti soltanto bossoli di armi in dotazione alle Forze dell'ordine (ben 32), nonché dalla visione dei filmati si notava che quasi contestualmente alla fuoriuscita di liquido dal cofano della Opel Meriva dietro la quale si era riparato l'NI, vi erano stati spari convergenti dei Carabinieri verso la porta dell'edificio, con consistente probabilità che il foro del radiatore fosse stato causato dal rimbalzo di uno di essi, come aveva rilevato il consulente tecnico della difesa, dott. Provenzano. Gli unici tre bossoli attribuibili ad armi diverse da quelle di ordinanza erano stati rinvenuti all'interno del caseggiato, peraltro non in prossimità della porta. Tali elementi di valutazione non sono stati considerati nell'impugnata sentenza, con particolare riguardo al tema della direzione degli spari, che si è data per provata sulla base di testimo- nianze che avevano parlato di spari che partivano dal capannone verso l'esterno. Ma tale dato non autorizza le conclusioni tratte dalla Corte territoriale, secondo le quali ciò significherebbe senz'altro sparare verso i Carabinieri per aprirsi la fuga. Dalla visione dei filmati, poi, si era tratta conferma dei due successivi tentati omicidi in danno dei Carabinieri che si trovavano sulla via di fuga dei rapinatori, ma ciò è stato giustificato con motivazione apparente che non è stata in grado di smentire la inidoneità dell'azione - come effettivamente avrebbero dimostrato i filmati - e dunque la mancanza di intenzionalità omicida dei fuggitivi. Il profilo psicologico andava provato con particolare approfondimento, posto che proprio nell'impugnata sentenza si era dato atto che l'obiettivo principale dei rapinatori era aprirsi una via di fuga. 2.3. Nel terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo, per carenza ed illogicità della motivazione, in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali, per non avere coinvolto la difesa negli accertamenti irripetibili (scarrellamento e messa in sicurezza delle armi;
raccolta di tracce ematiche), nonché per essere state restituite le vetture in sequestro senza interlocuzione con la difesa, che aveva avanzato richiesta di incidente probatorio sulle mede- sime, in particolare sulla Opel Meriva onde accertare a quale arma appartenesse il proiettile che aveva cagionato la fuoriuscita di liquido dal radiatore. Si denuncia che gli accertamenti irripetibili compiuti dai Carabinieri erano stati svolti senza darne avviso alla difesa, dunque erano inutilizzabili. 2.4. Nel quarto motivo si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 585 cod. pen. in relazione all'imputazione di lesioni sub G), per la quale si lamenta carenza assoluta di motivazione: invero non si è giustificato che si sia trattato di lesioni volontarie, posto che dai filmati è stato possibile escludere che i Carabinieri siano stati feriti dalla vettura in fuga, o che si siano altrimenti feriti a causa dell'operato dei rapinatori. Non vi è stata alcuna colluttazione in cui sia 4 rimasto ferito il AD IV, il quale aveva affrontato il rapinatore che teneva stretto un ostaggio, peraltro colpendo erroneamente l'ostaggio medesimo con una ginocchiata (e non con il calcio della pistola, come aveva testimoniato l'Ap.S. Chiarelli). Piuttosto, è stato il GA ad essere ricoverato in ospedale con un trauma contusivo, evidenziato anche dalla foto segnaletica scattata dopo l'arresto. Non vi è stata risposta alla deduzione difensiva che chiedeva in subordine di qualificare le lesioni come colpose, in difetto di prova dell'elemento volontaristico. 2.5. Nel quinto motivo si deduce violazione di legge quanto alla diminuente ex art. 116 cod. pen., non essendo stata riconosciuta al GA l'attenuante di avere voluto concorrere ad un reato diverso e meno grave di quello effettivamente commesso. L'imputato si trovava in una diversa stanza, intento a spostare le monete, e non era in grado di vedere cosa accadeva tra i complici e i Carabinieri. Non è congruo il richiamo agli arresti di legittimità che focalizzano sulla concreta previsione dell'evento più grave, mancando nel caso di specie proprio l'evento, trattandosi di fattispecie rimasta allo stadio del tentativo. Il ricorrente si è sottoposto ad interrogatorio rendendo la sua versione dei fatti;
l'uso di armi da parte di taluno dei concorrenti non può automaticamente estendere eventuali volontà delittuose più gravi a chi non volle il reato più grave;
né è stato possibile confutare il dato che le pistole avessero il colpo in canna e fossero funzionanti, essendo stata inibita alla difesa ogni possibilità di intervento durante gli accertamenti all'uopo esperiti. 2.6. Nell'ultimo motivo di impugnazione si lamenta l'eccessività del tratta- mento sanzionatorio e la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Non si è considerato il positivo comportamento processuale del GA, né il dato che la refurtiva sia stata integralmente recuperata;
la vicenda non ha cagionato ferite o danni gravi per nessuna delle persone offese. Le circostanze attenuanti generiche non implicano necessariamente una valutazione di non gravità del fatto, né la fissazione della pena in misura prossima al minimo, essendo invece preposte a garantire l'adeguamento della sanzione alla capacità a delinquere dell'imputato e, in definitiva, a consentire la finalità rieducativa della pena, di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale. Infine, si stigmatizza che la negazione delle invocate attenuanti sia scaturita anche dalla mancata collaborazione nella individuazione dei correi riusciti a fuggire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 5 1.1. Preliminarmente si precisa che - quanto all'affermazione di responsa- bilità dell'imputato - ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una cosiddetta "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. 2. Ciò premesso, si analizza il primo motivo di impugnazione, che affronta il tema della visione del filmato nel contraddittorio delle parti in sede dibatti- mentale. Sul punto, l'impugnata sentenza ha dato atto di avere attentamente esaminato il filmato in camera di consiglio, in particolare i fotogrammi della camera 14, "anche con modalità rallentata e con fermo immagine": dunque la paventata possibilità che sia sfuggito qualcosa è esclusa in radice. In ordine alla censura della mancata visione pubblica dei filmati, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, che si è espressa nel senso che non vi è necessità di una visione nel contraddittorio delle parti, non trattandosi di prova che si forma in udienza, ma di mera valutazione della medesima da parte del giudice. Si è specificato che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776). Ancora, la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla 6 formazione della prova, sicché essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803; Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158; Sez. 3, n. 13470 del 14/01/2016, Casamonica, Rv. 266778). Detto motivo è dunque manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo contesta l'affermazione di responsabilità per il triplice tentato omicidio, con argomentazioni imperniate su rilievi fattuali in merito alla preponderante presenza di bossoli esplosi dalle forze dell'ordine e con deduzioni probabilistiche sull'eventualità che il foro del radiatore della vettura dietro la quale era appostato l'Appuntato NI fosse stato causato dal rimbalzo di uno dei proiettili esplosi dai militari, come aveva ritenuto il consulente tecnico della difesa. Trattasi di argomentazioni all'evidenza attingenti prospettive di fatto che non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità, soprattutto considerando che esse erano già state indirizzate ai giudici di appello, i quali le hanno congruamente confutate nel merito, confermando l'accertamento della dinamica della sparatoria operata dal primo collegio. Anche le conclusioni tratte dalle concordi sentenze di merito in ordine all'intenzione omicida dei fuggitivi in danno degli altri due Carabinieri che intral- ciavano la fuga dei rapinatori sono state contestate nel ricorso, con argomenta- zioni parimenti fattuali e confutative, e senza considerazione per gli elementi di prova diretta valorizzati dalla Corte territoriale, in particolare la deposizione della persona offesa App. S. RC RR e la relativa documentazione delle video- riprese del sistema di sorveglianza (oltre al certificato medico delle lesioni patite da detto Carabiniere). Anche il secondo tentativo di investimento in danno dell'App. GI LE è stato accertato attraverso la testimonianza della stessa persona offesa, che ha riferito che la vettura Range Rover dei rapinatori aveva deviato dalla traiettoria di fuga, tanto da colpirlo di striscio e procurarne la caduta al suolo. Le conclusioni che su tali basi ha tratto la Corte territoriale, in consonanza con quelle del Tribunale, in ordine alla intenzionalità omicida dei fuggitivi sono state sorrette da solida e corretta motivazione e non patiscono alcun vizio di legittimità. Peraltro, il rilievo che i rapinatori fossero animati dal fine ultimo di guadagnarsi l'impunità non è logicamente incompatibile con l'affermazione dell'esistenza dell'animus necandi, in quanto tale movente non esclude, agendo su un piano diverso, che essi ebbero rappresentazione e volontà dell'evento morte. In termini generali, va ribadito che l'accertamento dell'animus necandi nel tentativo di omicidio deve ancorarsi ad elementi rivelatori di carattere oggettivo, che la consolidata esegesi di legittimità ha individuato nella idoneità dell'azione, 7 che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012), e che la prova del dolo del tentato omicidio può essere tratta da una serie di elementi sintomatici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e Vid quod plerumque accidit, per la individuazione della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima, quali la micidialità del mezzo usato, la reiterazione delle lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell'azione (Sez. 1, n. 5029 del 16/12/2008, dep. 2009, De Montis, Rv. 243370). L'impugnata sentenza ha fatto buon governo di tali principi, ritenendo esistente un dolo diretto alla causazione dell'evento letale, ricavato dall'analisi dei fattori oggettivi che ha diffusamente illustrato, con motivazione congrua e corretta, tale da soddisfare ampiamente i margini di adeguatezza richiesti in caso di doppia conforme. 4. Nel terzo motivo si deducono censure in ordine al mancato coinvolgi- mento della difesa negli accertamenti tecnici irripetibili sulle armi e sulle vetture, in particolare sulla Opel Meriva, che erano state restituite senza accedere alla richiesta difensiva di incidente probatorio. Le doglianze sono infondate. 4.1. Non è stato compiuto alcun accertamento connotato da irripetibilità, come ha chiarito il GIP di Tivoli nell'ordinanza con la quale rigettava l'istanza di incidente probatorio (documentazione allegata al ricorso), tra l'altro definendo generica la richiesta ispezione delle vetture in sequestro. Quanto agli accertamenti sulle armi, la Corte ha condiviso la scelta di non ricorrere ad una perizia balistica, essendovi in atti la relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero, corredata di numerosi rilievi fotografici, che era stata acquisita con il consenso delle parti, previa escussione dibattimentale del consulente Magg. Polese;
né il ricorso ha avanzato specifiche censure su detta relazione di consulenza, limitandosi a lamentare l'incertezza del dato se le armi fossero funzionanti e con il colpo in canna (circostanza invece attestata nel verbale di arresto e di sequestro). Peraltro, il consulente della difesa si è limitato ad affermare che non si poteva stabilire la provenienza del colpo di pistola che attinse il radiatore della Opel Meriva, né escluderne la riferibilità all'arma di un Carabiniere;
la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le conclusioni del consulente di parte, sulla base dell'accurata analisi del filmato - visionato "con modalità rallentata e con fermo immagine" (pag. 19 impugnata sentenza) - e 8 seguendo un ragionamento logico che ha ricondotto il foro del radiatore agli spari provenienti dall'interno del capannone. 4.2. La valutazione giuridica deve attenersi al principio secondo cui l'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. è solo quello che, in forza di una valutazione ex ante e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. In tale prospettiva, si è affermato che la consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile test esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento (Sez. 1, n. 6344 del 22/01/2013, Fontanesi, Rv. 254884). Invero, le cosiddette prove di sparo costituiscono accertamenti ripetibili, in quanto suscettibili di essere ripetute senza arrecare modifiche ai reperti. Quanto alla verifica della funzionalità dell'arma e della sua attitudine al pronto impiego (colpo in canna), essa è stata compiuta nell'immediatezza del fatto dalla Polizia giudiziaria, che ne ha dato atto nel verbale di arresto e di sequestro, costituenti atti irripetibili in cui viene descritta la situazione di fatto esistente in un determinato momento, suscettibile di successiva modificazione (Sez. 6, n. 36210 del 09/04/2013, Pg in proc. Mammoliti, Rv. 257095), e in quanto tali, legittimamente inclusi nel fascicolo del dibattimento. Nemmeno con riguardo ai prelievi ematici può parlarsi di accertamento tecnico irripetibile, trattandosi di una mera attività di raccolta o di prelievo di dati pertinenti al reato, priva di alcun carattere di invasività (Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, Pannone, Rv. 239101). Parimenti, con riguardo ai prelievi dattiloscopici, si è affermato che l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina dell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, Rv. 268165). L'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione, non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in 9 sicurezza del reperto prodromiche all'analisi tecnico-comparativa (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907). Quanto, infine, agli accertamenti sulle vetture in sequestro e alla doglianza sul mancato seguito della riserva di incidente probatorio, si rileva dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente che la richiesta avanzata durante le indagini - a seguito della quale il Pubblico ministero aveva revocato gli accer- tamenti tecnici già disposti - era stata respinta dal GIP del Tribunale di Tivoli proprio in virtù del carattere non irripetibile degli accertamenti, oltre che della genericità della richiesta di ispezione dei luoghi e delle vetture in sequestro. Pertanto, giustificata è stata la conclusione sul punto da parte della Corte territoriale, che ha confermato l'utilizzabilità di tutti gli accertamenti tecnici svolti nelle indagini, osservando che il peso e la coerenza probatoria complessiva degli elementi istruttori valutati in entrambi i gradi processuali costituiva solido e sovrabbondante fondamento del giudizio di responsabilità, non scalfito dalle carenze prospettate dalla difesa dell'imputato. 5. Per ordine logico si esamina di seguito la quinta doglianza, attinente al titolo concorsuale del contributo dell'imputato. La difesa deduce sul punto violazione di legge quanto alla diminuente ex art. 116 cod. pen., non essendo stata riconosciuta al GA l'attenuante di avere voluto concorrere ad un reato diverso e meno grave di quello effettivamente commesso. Anche tale addebito non è fondato. 5.1. Il principio di diritto in materia è che «la responsabilità del comparte- cipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità» (Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604). Alla stregua di tale principio, due sono le condizioni negative affinché possa affermarsi la responsabilità concorsuale attenuata ai sensi dell'art. 116 cod. pen.: l'una, diretta a segnare il confine con l'ipotesi di responsabilità concorsuale piena, che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata;
l'altra - volta invece a tracciare il confine con l'area dell'assenza di ogni responsabilità concorsuale - che l'evento diverso e più grave non sia atipico e non sia quindi conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili 'o eziologicamente all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977). 5.2. Nel caso in esame, come hanno evidenziato le sentenze di merito, si trattò di una rapina commessa da cinque persone, di cui almeno quattro armate con pistole semiautomatiche pronte all'uso, ai danni di una società in cui presta- vano servizio numerosi lavoratori, la cui presenza - era logico ritenere, al momento della pianificazione del progetto criminoso - avrebbe con ogni proba- bilità costituito un significativo impedimento alla realizzazione, con necessità quindi di porle nelle condizioni di non poter agire e reagire. Ne discende che gli episodi di tentato omicidio furono la naturale evoluzione della rapina accurata- mente pianificata. L'impugnata sentenza ha logicamente affermato che tutti i compartecipi alla rapina ebbero modo di prevedere, sin dalla pianificazione del fatto, che con ogni probabilità sarebbe stato necessario ricorrere all'uso delle armi, ed infatti tutti si armarono con armi efficienti e pronte all'uso, circostanza che smentisce la tesi difensiva di un previo accordo volto a far soltanto mostra delle armi per impaurire i dipendenti della società da rapinare. Non si trattò di una mera prevedibilità dell'evento più grave, ma di una concreta previsione della sua commissione, il che dà ragione dell'applicazione della regola di responsabilità concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen., secondo il principio di diritto per il quale «la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresen- tarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza» (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849-3: nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo stato il fatto commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia). Nello specifico ambito in esame, s'intende dare continuità agli arresti di questa Corte che hanno affermato che «La partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per il tentativo di omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice 11 che abbia materialmente colpito la vittima» (Sez. 1, n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175). Infine, non è congruente il rilievo difensivo che vorrebbe escludere il criterio della prevedibilità oggettiva, trattandosi nella specie di delitto tentato, dunque privo dell'evento lesivo: nel tentato omicidio rileva l'individuazione di una concreta condotta, connotata da idoneità offensiva del bene protetto ed ispirata da intenzionalità lesiva, che deve essere ascritta a ciascuno dei concorrenti, in base ai parametri testé esposti, anche se - come riporta il ricorso - il GA era, all'atto del primo tentato omicidio, in un'altra stanza intento a spostare le monete. 6. Nel quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'imputa- zione di lesioni sub G), per la quale si lamenta carenza assoluta di motivazione sul profilo del carattere doloso di dette lesioni. Anche tale rilievo è infondato, dovendosi reperire il fondamento della responsabilità a titolo di lesioni nel corpo delle motivazioni attinenti al complesso dei reati ascritti al ricorrente, come aveva programmaticamente illustrato l'impugnata sentenza rilevando l'impossibilità di isolare le condotte descritte ai capi B, G e F, oggetto di appello, e dunque accingendosi a trattare unitariamente le condotte di omicidio pluriaggravato, di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Non ha pregio l'argomentazione che intende negare la responsabilità del GA per le lesioni procurate ai Carabinieri intervenuti a sventare la rapina, in base al rilievo di una eccessiva dilatazione del criterio di causalità, ovvero propugnare la natura colposa di tali lesioni. Nel caso di specie, emerge dall'intera descrizione della vicenda che le lesioni sono state procurate ai vari Carabinieri dalla condotta di resistenza attiva al loro intervento, attuata dai rapinatori a mano armata, facendosi scudo anche di un dipendente della ditta rapinata, e costringendo i militari a manovre repentine - così procurando loro le lesioni repertate - per sottrarsi alla corsa della Range Rover in fuga. È dunque indubbio il rapporto causale tra la condotta dei rapinatori fuggiaschi e le lesioni riportate dai Carabinieri, né può negarsi il concorso di reati tra il delitto di lesioni volontarie aggravate ai sensi dell'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., e quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il disvalore del primo reato assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423). 7. Infine, le censure attinenti al trattamento sanzionatorio. La motivazione resa sul punto dalle sentenze di merito risulta ineccepibile, avendo i giudici rilevato la ricorrenza di elementi ostativi al riconoscimento di 12 Il Presidente dette attenuanti, di natura soggettiva - con riguardo alla negativa personalità del GA, già gravato da plurime condanne per gravi reati della stessa indole - ed oggettiva, con riferimento alle allarmanti modalità di esecuzione dei reati qui giudicati, così da rendere del tutto recessiva ogni allegazione di elementi positivi (sempre che tali possano considerarsi le lievi ferite riportate dalle persone offese dal reato di tentato omicidio, o il recupero della ingentissima refurtiva, certa- mente non ascrivibile ad una spontanea riconsegna da parte dei rapinatori). È vero che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non implica necessariamente una valutazione di non gravità del fatto, potendo il relativo giudizio focalizzarsi su elementi ulteriori, quali la condotta positiva del condannato successiva al reato, rilevante alla stregua dei criteri dell'art. 133 cod. pen. (come ha indicato la sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011); tuttavia, nella specie la motivazione del diniego è stata fondata su altre, preponderanti, ragioni, e non è sindacabile in sede di legittimità in quanto risulta basata su logici e non contraddittori apprezzamenti di merito (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore