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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1480/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria VA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1480/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
via San Donà, n. 227/A,
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via San Donà, n. 227/A, entrambi rappresentati ed difesi dall'avv. Eliana Bertagnolli del foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Email_1
Castellana, n. 87/p - sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 31.03.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 25.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.07.2025;
Conclusioni del P.M.: Il P.M. esprime parere favorevole. R.G. 1480/2025 V.G
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.03.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 5.10.1985, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1985, Parte II, Serie A, Ufficio 14, atto n. 118, che dalla loro unione è nata una figlia (nata il [...]), maggiorenne ed autonoma Per_1
economicamente, e che era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del Tribunale di Venezia del
4.01.2024 (dep. il 16.01.2024) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
5/10/1985 registrato al n. 118/p. 2/s. A/uff. 14/1985, del registro atti di matrimonio del Comune di
Venezia, in regime di comunione legale, con ogni conseguente statuizione per l'annotamento nei registri di stato civile della emananda sentenza
2. La casa coniugale, sita in Mestre, Via San Donà 227/A, catastalmente censita al NCEU del comune di Venezia, sez. Mestre, fg. 15, mapp. Nr. 882/4 – cat. A3, cl. IV, Vani 4,5 con il pertinente magazzino/garage al P.T, dello stesso stabile, fg. 15 map. 882/9 - cat. C6, cl IV e gravati da mutuo ipotecario sopra richiamato, resterà – come già stabilito in sede di separazione - in uso esclusivo alla signor senza alcuna pretesa da parte del sig per l'occupazione di fatto della propria Pt_1 Pt_2
quota indivisa, mentre il mutuo continuerà nominalmente a gravare al 50% su ciascuno dei coniugi alle scadenze semestrali, provvedendo ciascuno alla messa a disposizione tempestiva della necessaria provvista per la propria quota di competenza (che pattiziamente le parti concordano sarà erogata – come già avviene in via consolidata - per due terzi dalla sig.r per un terzo dal sig sul Pt_1 Pt_2
conto corrente intestato alla sig.ra su n. 28388296, che si farà carico del Pt_1 Controparte_1
materiale pagamento, dandone evidenza scritta al sig I ricorrenti confermano il loro impegno Pt_2
a non cedere la proprietà dell'immobile, totale o pro quota, a terzi ed a non iscrivere su di esso ipoteca volontaria, ovvero a vincolare la propria quota indivisa a garanzia nell'intento di preservare il suo intero valore a beneficio, pro futuro, della figli fatte salve diverse documentate esigenze che Per_1
giustifichino una modifica di tale patto, che andrà comunque assunta in forma scritta e condivisa da ambo le parti, se del caso anche con ricorso per modifica delle attuali condizioni. Resta inteso che le spese straordinarie per l'immobile, graveranno su ambedue i ricorrenti in egual misura e che in caso R.G. 1480/2025 V.G
di futura vendita dell'immobile, le quote si intenderanno ferme al 50% a prescindere dall'entità degli apporti versati per l'acquisto.
3. Le parti concordano e confermano che al sig resterà comunque in uso non esclusivo il garage Pt_2
di pertinenza dell'immobile, dove continuerà a custodire in deposito a titolo gratuito, alcuni effetti personali ed in futuro eventualmente un proprio ciclomotore e/o biciclette. A tale fine il sig Pt_2
gode già del possesso delle sole chiavi di accesso al garage.
4. I coniugi ricorrenti, anche in considerazione della documentazione reddituale prodotta, si confermano autosufficienti e non chiedono la statuizione di alcuna previsione di reciproco onere contributivo per il mantenimento dell'altro.
Dichiarano in ogni caso che ogni altro rapporto fra loro non contemplato nel presente ricorso è già stato separatamente e consensualmente definito”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. R.G. 1480/2025 V.G
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 5.10.1985 in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1985, Parte II, Ufficio 14, atto n. 118, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria VA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1480/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
via San Donà, n. 227/A,
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via San Donà, n. 227/A, entrambi rappresentati ed difesi dall'avv. Eliana Bertagnolli del foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Email_1
Castellana, n. 87/p - sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 31.03.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 25.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.07.2025;
Conclusioni del P.M.: Il P.M. esprime parere favorevole. R.G. 1480/2025 V.G
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.03.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 5.10.1985, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1985, Parte II, Serie A, Ufficio 14, atto n. 118, che dalla loro unione è nata una figlia (nata il [...]), maggiorenne ed autonoma Per_1
economicamente, e che era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del Tribunale di Venezia del
4.01.2024 (dep. il 16.01.2024) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
5/10/1985 registrato al n. 118/p. 2/s. A/uff. 14/1985, del registro atti di matrimonio del Comune di
Venezia, in regime di comunione legale, con ogni conseguente statuizione per l'annotamento nei registri di stato civile della emananda sentenza
2. La casa coniugale, sita in Mestre, Via San Donà 227/A, catastalmente censita al NCEU del comune di Venezia, sez. Mestre, fg. 15, mapp. Nr. 882/4 – cat. A3, cl. IV, Vani 4,5 con il pertinente magazzino/garage al P.T, dello stesso stabile, fg. 15 map. 882/9 - cat. C6, cl IV e gravati da mutuo ipotecario sopra richiamato, resterà – come già stabilito in sede di separazione - in uso esclusivo alla signor senza alcuna pretesa da parte del sig per l'occupazione di fatto della propria Pt_1 Pt_2
quota indivisa, mentre il mutuo continuerà nominalmente a gravare al 50% su ciascuno dei coniugi alle scadenze semestrali, provvedendo ciascuno alla messa a disposizione tempestiva della necessaria provvista per la propria quota di competenza (che pattiziamente le parti concordano sarà erogata – come già avviene in via consolidata - per due terzi dalla sig.r per un terzo dal sig sul Pt_1 Pt_2
conto corrente intestato alla sig.ra su n. 28388296, che si farà carico del Pt_1 Controparte_1
materiale pagamento, dandone evidenza scritta al sig I ricorrenti confermano il loro impegno Pt_2
a non cedere la proprietà dell'immobile, totale o pro quota, a terzi ed a non iscrivere su di esso ipoteca volontaria, ovvero a vincolare la propria quota indivisa a garanzia nell'intento di preservare il suo intero valore a beneficio, pro futuro, della figli fatte salve diverse documentate esigenze che Per_1
giustifichino una modifica di tale patto, che andrà comunque assunta in forma scritta e condivisa da ambo le parti, se del caso anche con ricorso per modifica delle attuali condizioni. Resta inteso che le spese straordinarie per l'immobile, graveranno su ambedue i ricorrenti in egual misura e che in caso R.G. 1480/2025 V.G
di futura vendita dell'immobile, le quote si intenderanno ferme al 50% a prescindere dall'entità degli apporti versati per l'acquisto.
3. Le parti concordano e confermano che al sig resterà comunque in uso non esclusivo il garage Pt_2
di pertinenza dell'immobile, dove continuerà a custodire in deposito a titolo gratuito, alcuni effetti personali ed in futuro eventualmente un proprio ciclomotore e/o biciclette. A tale fine il sig Pt_2
gode già del possesso delle sole chiavi di accesso al garage.
4. I coniugi ricorrenti, anche in considerazione della documentazione reddituale prodotta, si confermano autosufficienti e non chiedono la statuizione di alcuna previsione di reciproco onere contributivo per il mantenimento dell'altro.
Dichiarano in ogni caso che ogni altro rapporto fra loro non contemplato nel presente ricorso è già stato separatamente e consensualmente definito”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. R.G. 1480/2025 V.G
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 5.10.1985 in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1985, Parte II, Ufficio 14, atto n. 118, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca