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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 513/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 513/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MENGARELLI DAVIDE il quale dà atto di avere depositato Parte_1 in data 10.06.2025 il verbale di udienza notificato alla controparte e chiede di poter precisare le conclusioni e discutere la causa. Per nessuno compare Controparte_1 Il Giudice, preso atto di quanto sopra dichiara la contumacia del convenuto ed invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Mengarelli precisa le conclusioni come da memoria integrativa e nota del 14.07.2025 e chiede la liquidazione delle spese come da nota in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 10,30.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MENGARELLI DAVIDE e dell'avv. STEFANELLI SABRINA ( , C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MENGARELLI DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 22.04.2025, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per Controparte_1
morosità, fissare la data di esecuzione del rilascio, nonché emettere ingiunzione di pagamento per i canoni ed oneri accessori scaduti e non corrisposti, pari, alla data della intimazione, a complessivi €
1.440,00, oltre che per quelli successivamente scaduti e a scadere, con vittoria delle competenze di lite.
Premetteva, l'intimante, di avere, unitamente ai precedenti comproprietari, concesso in locazione ad uso abitativo all'intimato, con contratto sottoscritto il 01.01.2024, registrato il 23.01.2024, l'immobile sito in Ancona, Via Piantate Lunghe n° 156, piano primo, al canone mensile di € 400,00; che il contratto prevedeva anche il pagamento mensile di € 80,00 quale acconto per consumo idrico ed pagina 2 di 5 elettrico, salvo conguaglio;
che il conduttore ometteva di pagare i canoni e gli oneri scaduti da ottobre a dicembre 2024 compreso, per un totale di € 1.440,00; che vani erano stati i solleciti di pagamento.
Alla prima udienza del 25.03.2025 la difesa dell'intimante chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica dello sfratto non andata a buon fine né presso l'immobile locato né presso la residenza risultante dalla certificazione anagrafica.
Alla successiva udienza del 27.05.2025 la difesa dell'intimante dava atto della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed il giudice, appurata l'assenza dell'intimato nonché dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare all' intimato il verbale di udienza entro il 30.06.2025. Con la memoria integrativa autorizzata la difesa del ricorrente attestava che la morosità riguardava i canoni di maggio e giugno 2025 oltre al rimborso della utenza del gas per € 159,45 e della Tari per un ammontare di €
45,44. Alla successiva udienza del 15.07.2025 il giudice, appurata la regolarità della notifica al convenuto del verbale di udienza del 27.05.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave del conduttore fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova
26.11.10 ). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda dell'intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01.01.2024, registrato il 23.01.2024 ( doc. 2 atto di citazione ) che prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, del canone di € 400,00 ( art. 2 pagina 3 di 5 ), la cui mancata corresponsione per tre mensilità ( alla data di redazione della intimazione di sfratto ) costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.. Nelle locazioni ad uso abitativo trova, infatti, applicazione l'art. 5 della L. 392/78, ai sensi del quale, il mancato pagamento di una mensilità del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. E' stato il legislatore a stabilire, senza margini di discrezionalità per lo scrivente, il parametro di riferimento della gravità dell'inadempimento che, nel caso concreto, sussiste.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 01.01.2024 registrato il 23.01.2024, relativo all'immobile sito in Ancona, Via Piantate Lunghe n° 156, piano primo, come meglio individuato in atti, per inadempimento grave di che, Controparte_1
quindi, è tenuto, e in tal senso viene condannato, al rilascio del suddetto immobile, libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità del ricorrente.
Quanto alla data di rilascio, visto l'art. 56 della L. 392/78, viene fissata al 03.09.2025 essendo la morosità ad oggi di sole due mensilità.
, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1587 e 1591 c.c., va altresì Controparte_1
condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 400,00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2025 sino alla data di effettiva riconsegna oltre che della somma di € 80,00 mensili per oneri accessori fatto salvo il conguaglio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Nulla può essere riconosciuto al ricorrente a titolo di rimborso utenze e di TARI in quanto dalla documentazione allegata alla memoria integrativa, così come da quella successiva, non si evince alcuna riferibilità all'immobile per cui è causa, né che tali spese siano state sostenute dal locatore ricorrente.
Le competenze di lite, quantificate come da nota spese depositata dalla difesa di parte ricorrente siccome conforme al DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività istruttoria ), vanno poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa,
pagina 4 di 5 dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 01.01.2024, registrato il 23.01.2024, relativo all'unità immobiliare sita in Ancona, Via Piantate Lunghe n. 156, piano primo, per inadempimento grave di;
Controparte_1
per l'effetto, condanna al rilascio del suddetto immobile, libero da cose e Controparte_1
persone anche interposte, nella disponibilità di e fissa per la esecuzione del Parte_1
rilascio la data del 03.09.2025; condanna altresì al pagamento in favore del ricorrente, a decorrere dal mese Controparte_1
di maggio 2025 e sino alla data di effettiva riconsegna, della somma mensile di € 480,00, ( salvo il conguaglio delle utenze idriche ed elettriche ) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna, infine, , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese Parte_2
processuali, che sono liquidate in € 261,50 per anticipazioni ed € 1.449,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 15.07.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 513/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MENGARELLI DAVIDE il quale dà atto di avere depositato Parte_1 in data 10.06.2025 il verbale di udienza notificato alla controparte e chiede di poter precisare le conclusioni e discutere la causa. Per nessuno compare Controparte_1 Il Giudice, preso atto di quanto sopra dichiara la contumacia del convenuto ed invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Mengarelli precisa le conclusioni come da memoria integrativa e nota del 14.07.2025 e chiede la liquidazione delle spese come da nota in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 10,30.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MENGARELLI DAVIDE e dell'avv. STEFANELLI SABRINA ( , C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MENGARELLI DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 22.04.2025, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per Controparte_1
morosità, fissare la data di esecuzione del rilascio, nonché emettere ingiunzione di pagamento per i canoni ed oneri accessori scaduti e non corrisposti, pari, alla data della intimazione, a complessivi €
1.440,00, oltre che per quelli successivamente scaduti e a scadere, con vittoria delle competenze di lite.
Premetteva, l'intimante, di avere, unitamente ai precedenti comproprietari, concesso in locazione ad uso abitativo all'intimato, con contratto sottoscritto il 01.01.2024, registrato il 23.01.2024, l'immobile sito in Ancona, Via Piantate Lunghe n° 156, piano primo, al canone mensile di € 400,00; che il contratto prevedeva anche il pagamento mensile di € 80,00 quale acconto per consumo idrico ed pagina 2 di 5 elettrico, salvo conguaglio;
che il conduttore ometteva di pagare i canoni e gli oneri scaduti da ottobre a dicembre 2024 compreso, per un totale di € 1.440,00; che vani erano stati i solleciti di pagamento.
Alla prima udienza del 25.03.2025 la difesa dell'intimante chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica dello sfratto non andata a buon fine né presso l'immobile locato né presso la residenza risultante dalla certificazione anagrafica.
Alla successiva udienza del 27.05.2025 la difesa dell'intimante dava atto della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed il giudice, appurata l'assenza dell'intimato nonché dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare all' intimato il verbale di udienza entro il 30.06.2025. Con la memoria integrativa autorizzata la difesa del ricorrente attestava che la morosità riguardava i canoni di maggio e giugno 2025 oltre al rimborso della utenza del gas per € 159,45 e della Tari per un ammontare di €
45,44. Alla successiva udienza del 15.07.2025 il giudice, appurata la regolarità della notifica al convenuto del verbale di udienza del 27.05.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave del conduttore fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova
26.11.10 ). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda dell'intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01.01.2024, registrato il 23.01.2024 ( doc. 2 atto di citazione ) che prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, del canone di € 400,00 ( art. 2 pagina 3 di 5 ), la cui mancata corresponsione per tre mensilità ( alla data di redazione della intimazione di sfratto ) costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.. Nelle locazioni ad uso abitativo trova, infatti, applicazione l'art. 5 della L. 392/78, ai sensi del quale, il mancato pagamento di una mensilità del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. E' stato il legislatore a stabilire, senza margini di discrezionalità per lo scrivente, il parametro di riferimento della gravità dell'inadempimento che, nel caso concreto, sussiste.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 01.01.2024 registrato il 23.01.2024, relativo all'immobile sito in Ancona, Via Piantate Lunghe n° 156, piano primo, come meglio individuato in atti, per inadempimento grave di che, Controparte_1
quindi, è tenuto, e in tal senso viene condannato, al rilascio del suddetto immobile, libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità del ricorrente.
Quanto alla data di rilascio, visto l'art. 56 della L. 392/78, viene fissata al 03.09.2025 essendo la morosità ad oggi di sole due mensilità.
, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1587 e 1591 c.c., va altresì Controparte_1
condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 400,00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2025 sino alla data di effettiva riconsegna oltre che della somma di € 80,00 mensili per oneri accessori fatto salvo il conguaglio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Nulla può essere riconosciuto al ricorrente a titolo di rimborso utenze e di TARI in quanto dalla documentazione allegata alla memoria integrativa, così come da quella successiva, non si evince alcuna riferibilità all'immobile per cui è causa, né che tali spese siano state sostenute dal locatore ricorrente.
Le competenze di lite, quantificate come da nota spese depositata dalla difesa di parte ricorrente siccome conforme al DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività istruttoria ), vanno poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa,
pagina 4 di 5 dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 01.01.2024, registrato il 23.01.2024, relativo all'unità immobiliare sita in Ancona, Via Piantate Lunghe n. 156, piano primo, per inadempimento grave di;
Controparte_1
per l'effetto, condanna al rilascio del suddetto immobile, libero da cose e Controparte_1
persone anche interposte, nella disponibilità di e fissa per la esecuzione del Parte_1
rilascio la data del 03.09.2025; condanna altresì al pagamento in favore del ricorrente, a decorrere dal mese Controparte_1
di maggio 2025 e sino alla data di effettiva riconsegna, della somma mensile di € 480,00, ( salvo il conguaglio delle utenze idriche ed elettriche ) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna, infine, , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese Parte_2
processuali, che sono liquidate in € 261,50 per anticipazioni ed € 1.449,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 15.07.2025
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