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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI FE, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4817/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. ISCR. IPOT n. 29376202400000673000 CONTR. OP. IRR.
- COM. ISCR. IPOT n. 29376202400000673000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- COM. ISCR. IPOT n. 29376202400000673000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 4817/2024, depositato il 04/06/2024, la società “Società_2 Società_1”, in persona del legale rappresentante Dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa dell'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400000673000 Fasc. n. 2024/46173, limitatamente alle sette cartelle di pagamento sottese indicate nel ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza del 16 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva ipoteca citata in epigrafe, notificata in data
02/05/2024, limitatamente alle sette cartelle di pagamento sottese indicate nel ricorso.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 29320220027255261000 in quanto fondata su contributi consortili 2020 annullati con decreto della Regione Sicilia – inesistenza del credito oggetto della riscossione coattiva;
2) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche – violazione e falsa applicazione art. 25 D.P.R. 602/1973;
3) Decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero della imposta;
4) Intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alla cartella n. 29320150038764849000
(contributi consortili 2013) successiva alla presunta data di notifica della stessa;
5) Intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle cartelle oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202400000673000;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio che chiede distrarsi a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 21/12/2025. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Comunica di avere chiamata in causa il Consorzio di bonifica 9 Catania, quale ente impositore. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio apparato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica 9 Catania, non risulta costituito in giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 06/01/2026, la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato in parte. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ipoteca n. 29376202400000673000 Fasc. n.
2024/46173, è stata impugnata limitatamente alle sette cartelle di pagamento n.
29320150038764849000, n. 29320180006092476000, n. 29320190004413409000, n.
29320210067887180000, n. 29320220019663532000, n. 29320220027255261000 e n.
29320230051754979000.
La cartella di pagamento n. 29320220027255261000 (limitatamente al ruolo emesso dal Consorzio di
Bonifica 9 Catania), concernente contributi consortili anno 2020, il cui ruolo è già stato compreso nel
Decreto del Dirigente Generale della Regione Sicilia n. 3439 del 30.08.2022 e D.D.S. n. 6154 del
29.12.2022 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di
Bonifica della Sicilia. Sicché l'accoglimento del primo motivo del ricorso va dichiarata l'inesistenza del credito limitatamente al suddetto ruolo.
La cartella di pagamento n. 29320210067887180000 relativa a contributi consortili anno 2018, è stata notificata in data 27/01/2023, a mezzo PEC (Identificativo messaggio:
Email_3). Dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non sono decorsi i rispettivi termini di prescrizione quinquennale triennale. Sicché vanno rigettati l'eccezione relativa alla decadenza ed alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Le cartelle di pagamento n. 29320190004413409000 relativa ad IRAP 2015 e n. 29320220019663532000 relativa a tasse automobilistiche anno 2016, risultano regolarmente notificate, giusti referti di notifica prodotti dalla parte resistente, rispettivamente in data 25/05/2019 ed il 20/05/2022. Dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non sono decorsi i rispettivi termini di prescrizione quinquennale triennale. Sicché vanno rigettati l'eccezione relativa alla decadenza ed alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Le cartelle di pagamento n. 29320150038764849000, relativa a contributi consortili anno 2013, notificata in data 07/08/2015 è compresa nell'intimazione di pagamento n. 29320189000168875000 notificata in data 24/05/2018, per come provato con la prodotto dalla parte resistente. Dalla data di notifica dell'intimazione inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione soggetto alla la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021. Ne segue il termine di prescrizione va aggiunto il termine di sospensione di giorni 542 e risulta inserito al 16/11/2024.
Essendo l'atto impugnato notificato in data 02/05/2024, antecedentemente al predetto termine di prescrizione, va confermata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione al suddetto atto presupposto.
La cartella di pagamento n. 29320180006092476000, relativa a IRAP 2014, risulta notificata in data
16/04/2018, per come provato dalla parte resistente con la produzione del referto di notifica. Dalla data di notifica della cartella di pagamento inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione soggetto alla la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021. Ne segue il termine di prescrizione va aggiunto il termine di sospensione di giorni 542 e risulta inserito al
09/10/2024. Essendo l'atto impugnato notificato in data 02/05/2024, antecedentemente al predetto termine di prescrizione, va confermata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione al suddetto atto presupposto.
La cartella di pagamento n. 29320230051754979000 è relativa a spese di giustizia e come tale non rientranti nella giurisdizione tributaria. Ne segue l'inammissibilità dell'impugnazione limitatamente alla suddetta cartella. Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per compensare le spese presente giudizio tra le parti costituite. Spese irripetibili nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 di Catania non costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione, rigettandolo per il resto.
Spese compensate tra le parti costituite.
Spese irripetibili nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il relatore-estensore Il Presidente
Filippo Politi Dott.ssa Federica Cabrini
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI FE, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4817/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. ISCR. IPOT n. 29376202400000673000 CONTR. OP. IRR.
- COM. ISCR. IPOT n. 29376202400000673000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- COM. ISCR. IPOT n. 29376202400000673000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 4817/2024, depositato il 04/06/2024, la società “Società_2 Società_1”, in persona del legale rappresentante Dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa dell'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400000673000 Fasc. n. 2024/46173, limitatamente alle sette cartelle di pagamento sottese indicate nel ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza del 16 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva ipoteca citata in epigrafe, notificata in data
02/05/2024, limitatamente alle sette cartelle di pagamento sottese indicate nel ricorso.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 29320220027255261000 in quanto fondata su contributi consortili 2020 annullati con decreto della Regione Sicilia – inesistenza del credito oggetto della riscossione coattiva;
2) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche – violazione e falsa applicazione art. 25 D.P.R. 602/1973;
3) Decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero della imposta;
4) Intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alla cartella n. 29320150038764849000
(contributi consortili 2013) successiva alla presunta data di notifica della stessa;
5) Intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle cartelle oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202400000673000;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio che chiede distrarsi a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 21/12/2025. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Comunica di avere chiamata in causa il Consorzio di bonifica 9 Catania, quale ente impositore. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio apparato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica 9 Catania, non risulta costituito in giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 06/01/2026, la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato in parte. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ipoteca n. 29376202400000673000 Fasc. n.
2024/46173, è stata impugnata limitatamente alle sette cartelle di pagamento n.
29320150038764849000, n. 29320180006092476000, n. 29320190004413409000, n.
29320210067887180000, n. 29320220019663532000, n. 29320220027255261000 e n.
29320230051754979000.
La cartella di pagamento n. 29320220027255261000 (limitatamente al ruolo emesso dal Consorzio di
Bonifica 9 Catania), concernente contributi consortili anno 2020, il cui ruolo è già stato compreso nel
Decreto del Dirigente Generale della Regione Sicilia n. 3439 del 30.08.2022 e D.D.S. n. 6154 del
29.12.2022 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di
Bonifica della Sicilia. Sicché l'accoglimento del primo motivo del ricorso va dichiarata l'inesistenza del credito limitatamente al suddetto ruolo.
La cartella di pagamento n. 29320210067887180000 relativa a contributi consortili anno 2018, è stata notificata in data 27/01/2023, a mezzo PEC (Identificativo messaggio:
Email_3). Dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non sono decorsi i rispettivi termini di prescrizione quinquennale triennale. Sicché vanno rigettati l'eccezione relativa alla decadenza ed alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Le cartelle di pagamento n. 29320190004413409000 relativa ad IRAP 2015 e n. 29320220019663532000 relativa a tasse automobilistiche anno 2016, risultano regolarmente notificate, giusti referti di notifica prodotti dalla parte resistente, rispettivamente in data 25/05/2019 ed il 20/05/2022. Dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non sono decorsi i rispettivi termini di prescrizione quinquennale triennale. Sicché vanno rigettati l'eccezione relativa alla decadenza ed alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Le cartelle di pagamento n. 29320150038764849000, relativa a contributi consortili anno 2013, notificata in data 07/08/2015 è compresa nell'intimazione di pagamento n. 29320189000168875000 notificata in data 24/05/2018, per come provato con la prodotto dalla parte resistente. Dalla data di notifica dell'intimazione inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione soggetto alla la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021. Ne segue il termine di prescrizione va aggiunto il termine di sospensione di giorni 542 e risulta inserito al 16/11/2024.
Essendo l'atto impugnato notificato in data 02/05/2024, antecedentemente al predetto termine di prescrizione, va confermata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione al suddetto atto presupposto.
La cartella di pagamento n. 29320180006092476000, relativa a IRAP 2014, risulta notificata in data
16/04/2018, per come provato dalla parte resistente con la produzione del referto di notifica. Dalla data di notifica della cartella di pagamento inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione soggetto alla la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021. Ne segue il termine di prescrizione va aggiunto il termine di sospensione di giorni 542 e risulta inserito al
09/10/2024. Essendo l'atto impugnato notificato in data 02/05/2024, antecedentemente al predetto termine di prescrizione, va confermata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione al suddetto atto presupposto.
La cartella di pagamento n. 29320230051754979000 è relativa a spese di giustizia e come tale non rientranti nella giurisdizione tributaria. Ne segue l'inammissibilità dell'impugnazione limitatamente alla suddetta cartella. Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per compensare le spese presente giudizio tra le parti costituite. Spese irripetibili nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 di Catania non costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione, rigettandolo per il resto.
Spese compensate tra le parti costituite.
Spese irripetibili nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il relatore-estensore Il Presidente
Filippo Politi Dott.ssa Federica Cabrini
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)