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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 266/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Filippo Fantera, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Giovanni Antonio De Rosa, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 17/2024, pubblicata il 5.1.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.11.2022, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la - società operante nel settore della vendita, noleggio e manutenzione di Controparte_1 giochi elettronici ed elettromeccanici - di cui era stato dipendente dal 7.6.2019 al 16.5.2022 con le mansioni principali di magazziniere/guardiano/commesso presso la sede di Frascati, via Acqua
Acetosa 11, e chiedeva che fosse accertata e dichiarata la nullità del licenziamento intimatogli dalla convenuta, con lettera del 16.5.2022, ai sensi dell'art. 2110 c.c. per superamento del periodo di comporto.
1 Lamentava che la società datrice di lavoro aveva illegittimamente incluso nel computo delle assenze anche il periodo dal 5.10.2021 al 16.5.2022, dovuto a un infortunio professionale causato per evidente responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Affermava, infatti, che, dopo un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto in data 30.6.2021, per artrodesi L4-L5-S1 (reso necessario per un problema congenito di spondilolistesi istmica esacerbato dallo sforzo fisico connesso all'attività lavorativa), la società datrice di lavoro lo aveva costretto a tornare prematuramente in servizio, sospendendo/ritardando il pagamento dello stipendio/indennità di malattia relativamente ai mesi di luglio e agosto 2021, e lo aveva adibito a mansioni non compatibili con il suo stato di salute, in quanto comportanti un continuo sforzo fisico (ripetute torsioni del busto e piegamenti nella fase del sollevamento e movimentazione all'interno del magazzino di slot-machine, macchine cambiavalute e barre metalliche), che aveva determinato la rottura delle viti impiantate nella colonna vertebrale con il predetto intervento chirurgico.
Sosteneva, quindi, che la società resistente, per un verso, gli aveva impedito di sottoporsi ad un congruo periodo di riabilitazione, per l'altro, non aveva predisposto le adeguate tutele tenuto conto delle sue precarie condizioni di salute, anche per la carenza di una valutazione della sua idoneità fisica, così compromettendo i risultati positivi dell'intervento chirurgico eseguito nel giugno 2021, e rendendo necessaria l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico correttivo, ben più invasivo del primo e da cui erano scaturiti significativi danni permanenti.
Sulla base di tale premessa, chiedeva al Tribunale adito che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della ai sensi dell'art. 2087 c.c., nella causazione dell'evento Controparte_1 morboso occorsogli nel periodo post-operatorio e, quindi, che fosse detratto il successivo periodo di assenza per malattia dal comporto. Per l'effetto, chiedeva di ordinare alla società convenuta di reintegrarlo immediatamente nel posto di lavoro e di corrispondergli l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione (comunque non inferiore a 12 mensilità), oltre che di provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al medesimo periodo.
La si costituiva in giudizio e resisteva alle domande di parte ricorrente, sostenendo Controparte_1 che il , già all'atto della sua assunzione, era affetto da una patologia interessante la colonna Pt_1 vertebrale e che, per tale ragione, era sempre stato preposto a mansioni interne in linea con il suo stato fisico, in particolare la preparazione finale e la verifica del corretto funzionamento delle slot machines prima del loro trasporto, a cura di altro personale dipendente, presso i vari esercizi commerciali.
Evidenziava che il 23.9.2021, dopo il primo intervento chirurgico, il ricorrente era stato regolarmente sottoposto a visita per accertare la sua idoneità alla mansione specifica, a seguito della
2 quale era stato giudicato idoneo con prescrizioni (evitare la movimentazione meccanica di carichi dal peso superiore a 10 kg), per cui era stato destinato a mansioni che non avevano comportato sforzi fisici incompatibili con le sue condizioni di salute;
che, nel periodo di attesa della visita, per esplicita richiesta del dipendente, gli era stato ridotto l'orario di lavoro a sole quattro ore giornaliere. Sosteneva, inoltre, che, dopo il periodo di chiusura per COVID - in cui i dipendenti erano stati posti in Cassa Integrazione -, l'attività aziendale era ripresa il 28.6.2021 per cui, a causa delle conseguenti ingenti perdite economiche e delle lungaggini burocratiche per ottenere gli aiuti governativi, il pagamento delle retribuzioni di tutti i dipendenti, e non solo del , aveva subito Pt_1 piccoli ritardi.
Eccepiva, infine, che l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento era irrituale, e in quanto tale inefficace, non risultando specificate le motivazioni della doglianza.
All'esito della prova orale e dell'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, il Tribunale di
Frosinone, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso e condannato il al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, respinta l'eccezione di inefficacia dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento sollevata dalla società convenuta, essendo sufficiente a tal fine ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti la volontà di contestare la validità del provvedimento, ha ritenuto non raggiunta la prova che il fosse stato adibito, nel periodo dal 13.9.2021 (data del rientro dal Pt_1 primo periodo di malattia) al 2.10.2021 (data dell'infortunio consistito nel distacco delle viti impiantate nella colonna vertebrale con l'intervento di artrodesi del giugno 2021), a mansioni incompatibili con lo stato di salute post-operatorio del dipendente, in violazione dell'art. 2087 c.c.
e, in particolare, delle prescrizioni poste dal medico competente nel giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso il 23.9.2021, escludendo, quindi, la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta nel suddetto periodo e l'infortunio occorso al lavoratore.
Ha proposto appello sulla base del seguente articolato motivo: “erronea, arbitraria, Parte_1 parziale e illegittima valutazione delle prove presenti in atti – violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.”.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello Civile di
Roma, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e totale riforma della sentenza gravata n. 17/2024 emessa dal Tribunale Civile di Velletri: in via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità di parte datoriale ex art. 2087 c.c. nella causazione dell'evento morboso accorso al Sig. Parte_1 nel periodo post-operatorio di settembre 2021 e, per l'effetto, detrarre il successivo periodo di assenza per malattia (05.10.2021 – 16.05.2022) dal periodo di comporto e conseguentemente
3 dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore, nonché ordinare alla
[...]
l'immediata reintegra nel posto di lavoro del Sig. , nonché di pagare a Controparte_2 Parte_1 quest'ultimo una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
in via subordinata: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità di parte datoriale ex art. 2087 c.c. nella causazione dell'evento morboso accorso al Sig. Parte_1 nel periodo post-operatorio di settembre 2021 e, per l'effetto, detrarre il successivo periodo di assenza per malattia dal periodo di comporto e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore, nonché condannare la in p.l.r.p.t., al CP_1 pagamento in favore del Sig. di una indennità risarcitoria calcolata nella misura Parte_1 massima prevista per legge o in quella ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari, oltre accessori legge per il doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con Controparte_1 vittoria di spese da distrarsi.
Espletata la CTU medico legale, all'udienza del 17.12.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 il Tribunale, a seguito di un'erronea e parziale valutazione delle prove, ha ritenuto indimostrato che: le mansioni svolte al rientro dal periodo di malattia successivo al primo intervenuto chirurgico erano incompatibili con la prescrizione posta dal medico competente nel giudizio di idoneità alla mansione specifica (divieto di movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 10 kg) e, quindi, causalmente incidenti rispetto al danno subito;
la società datrice di lavoro non aveva adottato tutte le cautele imposte dall'art. 2087 c.c., tra l'altro non sottoponendolo tempestivamente alla visita medica di reinserimento al lavoro;
le mansioni svolte a partire dal 13.9.2021 erano le stesse svolte nel periodo antecedente all'operazione, anche alla luce dell'assenza di prova contraria da parte del datore di lavoro, sul quale gravava l'onere di dimostrare di aver adibito il lavoratore a mansioni differenti e compatibili con il suo stato di salute post-operatorio.
2. L'appello è fondato.
4 2.1. Occorre premettere che, in materia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come: “la computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata …” (ex multis Cass. n. 2527/2020; si veda, da ultimo, Cass. n. 2071/2025).
In termini più generali, come noto, grava sul lavoratore l'onere di provare di aver subìto un danno a causa dell'attività svolta, oltre al nesso di causalità tra l'uno e l'altra; viceversa, incombe sul datore la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, cioè non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico-scientifiche o su altre fonti simili (ex multis Cass. n. 13763/2024).
2.2. Ciò posto, osserva la Corte che nel caso di specie è dunque necessario verificare, innanzitutto, se le mansioni svolte dal a partire dal 13.9.2021, data di ripresa dell'attività lavorativa a Pt_1 seguito dell'intervento chirurgico di artrodesi del giugno 2021, siano causalmente collegate all'infortunio occorso allo stesso agli inizi di ottobre 2021, consistito nel distacco delle viti impiantate nella colonna vertebrale con il suddetto primo intervento (accertato in data 24.11.2021 e comportante un nuovo intervento chirurgico in data 4.12.2021), e, in secondo luogo, se il datore di lavoro in tale lasso temporale abbia adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno subito dal lavoratore, come imposto dall'art. 2087 c.c.
2.3. Ebbene, prendendo le mosse dalle mansioni svolte dal , risulta provato che tra le stesse Pt_1 rientrava anche la movimentazione delle slot machines all'interno del magazzino, con l'ausilio di un semplice carrello manuale. Ciò si evince: in primo luogo, dal questionario Inail “per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi” del 10.6.2021 (all. 4 alla memoria di costituzione del giudizio di primo grado) in cui lo stesso datore di lavoro ha dichiarato che il era adibito, Pt_1 tra le altre, allo spostamento manuale di carichi fino a 30 kg;
in secondo luogo, dalle dichiarazioni testimoniali sia del teste di parte ricorrente (“è vero che il ricorrente si occupava della Tes_1 movimentazione delle slot e delle eventuali attrezzature necessarie per l'allestimento del magazzino
5 ai vari clienti. In particolare per prelevare le macchine e le attrezzature e trasportarle utilizzava un carrello di tipo bravetta caricandole sul furgone della ditta”), ma anche di quello di parte resistente
(“lo spostamento delle macchine in magazzino avveniva con un carrello, che usava anche Per_1 il ricorrente”).
Quanto specificatamente alle mansioni svolte dal a partire dal 13.9.2021, non vi sono Pt_1 elementi agli atti da cui desumere che queste fossero differenti da quelle svolte in precedenza, al contrario potendosi presume che, in mancanza di disposizioni espresse, costui abbia svolto le proprie mansioni abituali, sebbene pacificamente per un orario di lavoro ridotto (4 ore giornaliere).
Né in senso contrario possono essere valorizzate le dichiarazioni dei testi di non ricordare se Tes_2 il avesse lavorato nel periodo settembre-ottobre 2021, di non ricordare la presenza Pt_1 Tes_3 dello stesso sul luogo di lavoro dopo la riapertura del mese di luglio 2021, e di non Tes_1 ricordare le mansioni svolte dallo stesso nel periodo settembre-ottobre 2021, essendo pacifico tra le parti in causa che il fosse regolarmente in servizio nel periodo 13 settembre – 4 ottobre 2021. Pt_1
Si aggiunga inoltre che, come correttamente sostenuto dall'appellante, secondo gli ordinari principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, come da giurisprudenza richiamata in premessa, sarebbe stato onere della società convenuta dimostrare di aver adibito il lavoratore a mansioni differenti e compatibili con il suo stato di salute post-operatorio, in adempimento degli obblighi di sicurezza e prevenzione gravanti sulla stessa ai sensi dell'art. 2087 c.c.
2.4. Così accertata l'attività di movimentazione delle slot machines, seppur con carichi ridotti dall'utilizzo di un carrello manuale, anche nel periodo di ripresa dell'attività lavorativa (13 settembre 2021 – 4 ottobre 2021), è necessario ora verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra tale attività e l'infortunio occorso al lavoratore, consistito nel distacco delle viti impiantate nella colonna vertebrale con il primo intervento di artrodesi del giugno 2021, partendo necessariamente dalle risultanze della CTU disposta a tal fine nel presente grado di appello.
Il consulente tecnico ha, in primo luogo, dato conto della specifica situazione post-operatoria del
: “nel corso dell'intervento del 30 giugno 2021, a causa di alterazioni anatomiche e segni di Pt_1 sofferenza neurofisiologica, gli operatori non hanno potuto precedere all'inserimento della gabbia intersomatica Mastlif, fondamentale per la stabilità dell'impianto, rendendo quest'ultimo a rischio di pseudoartrosi e mobilizzazione con necessità di ulteriore futuro intervento chirurgico. Il rischio principale della mobilizzazione delle viti in un'artrodesi senza Mastlif è il malfunzionamento o la rottura del costrutto di fissazione, che può portare a dolore cronico, instabilità e al fallimento del processo di fusione ossea. Senza questa connessione, le viti sono soggette a carichi eccessivi, movimenti e sollecitazioni che possono causare la loro mobilizzazione e la necessità di un ulteriore intervento chirurgico. È fondamentale seguire le indicazioni del chirurgo per evitare di
6 compromettere la guarigione. La ripresa di attività più intense, come la guida o il lavoro, avviene gradualmente e solo dopo il periodo di consolidamento e la verifica che il processo di fusione sia avvenuto correttamente”, evidenziando, altresì, che nella lettera di dimissioni redatta in data
2.07.2021 i sanitari dalla Casa di Cura Villa Stuart avevano prescritto al paziente una visita neurochirurgica di controllo previa esecuzione di RX della colonna lombo sacrale in data
25.08.2021.
In secondo luogo, quanto ai rischi connessi all'intervento chirurgico, nella relazione peritale si dà atto che: “le principali controindicazioni all'attività lavorativa dopo un'artrodesi lombare sono tutte quelle attività che comportano sollevamento di pesi, sforzi fisici intensi, e movimenti che stressano la colonna vertebrale, specialmente durante il periodo di recupero. Dopo un'artrodesi, le attività lavorative a rischio di mobilizzazione delle viti includono quelle che comportano sollevamento pesi, torsioni brusche del tronco e sforzi eccessivi. È fondamentale seguire un percorso riabilitativo graduale e personalizzato, che eviti carichi e movimenti che sottopongono la colonna a forze di compressione e/o torsione”.
Infine, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) come estesamente riportato in sede di considerazioni medico-legali, cui si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, in condizioni di adeguata consolidazione ossea dopo
l'intervento chirurgico di artrodesi lombare cui veniva sottoposto l'appellante nel mese di giugno
2021, l'attività lavorativa da quest'ultimo espletata nel periodo dal 13.09.2021 al 4.10.2021, così come descritta nel “questionario (Inail) per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi del 10.06.2021”, non si ritiene possa essere stata foriera di sollecitazione di intensità tale da aver prodotto la rottura delle viti di impianto, quest'ultima databile in epoca diversa da quella sopra indicata.
b) ad ogni buon conto, occorre precisare che in occasione del primo intervento chirurgico occorso in data 30 giugno 2021, gli operatori non hanno potuto precedere all'inserimento della gabbia intersomatica Mastlif, fondamentale per la stabilità dell'impianto, a causa di alterazioni anatomiche e segni di sofferenza neurofisiologica, con conseguente rischio per l'appellante di pseudoartrosi e mobilizzazione delle viti di sintesi.
c) pertanto, è possibile che all'epoca della ripresa dell'attività lavorativa l'appellante non presentasse una corretta osteointegrazione dei mezzi di sintesi per modo che anche sollecitazioni meno intense - prodottesi non solo durante l'attività lavorativa, così come descritta nel documento richiamato all'interno del quesito posto, ma anche in occasione delle ulteriori ordinarie attività quotidiane - avrebbero potuto provocare o favorire il processo di mobilizzazione delle viti e quindi il successivo progressivo deterioramento dell'impianto stabilizzatore.
7 d) tuttavia, non è stato possibile per lo scrivente ricostruire con certezza lo stato anteriore dell'appellante ovverosia le sue condizioni di salute al momento della ripresa dell'attività lavorativa, con particolare riferimento allo stato di consolidazione vertebrale, in quanto non risultano dallo stesso effettuati (o quantomeno non sono stati depositati in atti) accertamenti eidologici utili a definire la sequenza patogenetica che ha portato alla rottura della vite sacrale, con particolare riferimento all'esame radiografico della colonna lombo-sacrale prescritto dai sanitari dalla Casa di Cura Villa Stuart in occasione della dimissione avvenuta il giorno
2.07.2021”.
e) inoltre, si evidenzia come nessun accertamento veniva richiesto in tal senso dal medico competente il quale, in occasione della visita medica obbligatoria effettuata in data 23.09.2021 – in ritardo di dieci giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento che dispone che la stessa debba essere fatta subito dopo la scadenza del certificato di malattia – giudicava
l'appellante “idoneo con prescrizioni”. Tale giudizio, sempre secondo quanto desumibile dagli atti di causa, non sembra essere stato formulato previa visione di esami radiologici indicanti lo stato di consolidazione vertebrale e quindi di verificare il completamento del percorso di recupero da parte del paziente, sottoposto ad un intervento, quale l'artrodesi lombare, che prevede un periodo di riabilitazione che può richiedere diversi mesi.
Tuttavia, in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, il consulente d'ufficio ha proseguito dando atto del referto dell'esame radiografico del rachide lombare eseguito in data
25.08.2021, a lui consegnato dall'odierno appellante in sede di operazioni peritali - che è possibile acquisire agli atti nel presente grado di giudizio in ossequio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se
i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393/2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato
e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti” (v. Cass. n. 20055/2016; n.
11994/2018; n. 28439/2019; n. 6201/2024) - in cui veniva riscontrata la medializzazione della vite
8 in L5, illustrandone il significato clinico e le conseguenze: “Una vite lombare viene definita
“medializzata” quando si sposta verso la linea mediana della colonna;
tale reperto costituisce un chiaro segnale di potenziale mobilizzazione o, più precisamente, di un cedimento nel sistema di fissazione che dovrebbe stabilizzare le vertebre, indicando che la vite potrebbe non essere più saldamente ancorata o che il costrutto chirurgico sta cedendo, richiedendo spesso ulteriori accertamenti e un possibile intervento correttivo. La presenza di una vite medializzata richiede molta cautela e il rientro al lavoro, soprattutto se fisicamente impegnativo, deve essere graduale con tempi che variano da settimane a mesi per il pieno recupero della funzionalità, evitando sforzi intensi e posture scorrette. Anche la valutazione dell'osteointegrazione è importante dopo un intervento di artrodesi: si tratta di un processo graduale che richiede in media da 3 a 6 mesi per essere completa sebbene i primi miglioramenti e la ripresa delle attività leggere avvengano tra 1 e
3 mesi, con il supporto di fisioterapia e controlli radiologici (Rx/Tc) per monitorare la fusione ossea e la stabilità, spesso con l'uso di un busto di sostegno nelle fasi iniziali. Quanto sopra doveva essere preso in considerazione dal medico competente al fine di una corretta valutazione del rischio lavorativo”.
Sul punto il consulente ha, altresì, posto in evidenza due circostanze fondamentali al fine del decidere: “in primis, dal referto sopra riportato si evince chiaramente come la medializzazione della vite di sintesi era già avvenuta prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
in secundis che la valutazione dello stato di integrazione ossea da parte del medico competente - mediante la visione degli accertamenti effettuati dall'appellante e prima della ripresa del lavoro ovvero la prescrizione di ulteriori indagini – non va vista esclusivamente ai fini diagnostici (nella specie di maggiore interesse per i chirurghi operatori) ma prevalentemente in ottica preventiva (come previsto dalla normativa di riferimento) per valutare correttamente il rischio lavorativo in relazione alle condizioni fisiche del paziente.
Tali considerazioni hanno portato il consulente alla seguente fondamentale precisazione delle conclusioni prima rassegnate: “il punto c) delle conclusioni medico-legali, inizialmente espresse in termini di possibilità, assumerebbero fondamento probabilistico dovendo ribadire come, nella specie, anche sollecitazioni meno intense avrebbero potuto provocare o favorire il processo di mobilizzazione delle viti e quindi il successivo progressivo deterioramento dell'impianto stabilizzatore”, prima di concludere definitivamente nei seguenti termini: “In conclusione, si ribadisce quanto già riportato in sede di conclusioni medico-legali laddove lo scrivente si è espresso – necessariamente in termini possibilistici vista la carenza documentale di elementi e notizie sanitarie utili ai fini di causa – ipotizzando che il distacco delle viti impiantate nella colonna vertebrale con l'intervento di artrodesi di giugno 2021 sia stato dovuto ad un progressivo
9 deterioramento dell'impianto stabilizzatore, favorito dagli esiti non ottimali dell'intervento stesso, sul quale hanno agito sollecitazioni più o meno intense, anche di natura lavorativa, che di fatto hanno configurato concausa di lesione nel determinismo dell'evento in parola”.
2.5. Orbene, la relazione tecnica, di cui sopra sono stati riportati i passaggi fondamentali, deve essere letta alla luce dei noti principi giurisprudenziali in materia di nesso di causalità, in particolare quello del “più probabile che non” e quello dell'efficienza causale delle concause, entrambi riassunti nella seguente massima: “In tema di responsabilità civile non può negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse” (Cass. n. 28722/2024).
In applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, nonostante nel caso in esame non sia stato possibile ricostruire in termini di certezza il meccanismo causale che ha portato alla rottura delle viti impiantate con il primo intervento, deve ritenersi più probabile che non che, alla luce della concreta situazione di fragilità post-operatoria del , caratterizzata dal mancato inserimento Pt_1 della gabbia intersomatica Mastlif e dall'avvenuta medializzazione della vite L5 già prima della ripresa dell'attività lavorativa, l'accertata attività di movimentazione delle slot machines all'interno del magazzino, con l'ausilio di un semplice carrello manuale, costituisca concausa dell'infortunio occorso al lavoratore.
2.6. I due predetti elementi di fragilità rilevano, altresì, nel senso di mettere in luce la necessità di applicare particolari cautele nel reinserimento del nell'attività lavorativa, le quali, al contrario, Pt_1 risultano essere state del tutto disattese dalla società datrice di lavoro, in violazione degli obblighi di sicurezza e prevenzione imposti dall'art. 2087 c.c.
Ed infatti, in primo luogo, la convenuta non ha sottoposto il alla visita medica precedente alla Pt_1 ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, prevista dall'art. 41, comma 2, lett. e-ter), del D.lgs. n. 81/2008, sottoponendo il lavoratore alla visita periodica, prevista dalla lettera b) della norma indicata, peraltro in data 23.9.2021 e cioè tardivamente, il cui esito (“idoneo con prescrizione
– evitare movimentazione di carichi > 10kg”) è stato comunicato al lavoratore e al datore di lavoro solo in data 28.9.2021, ossia quindici giorni dopo la ripresa dell'attività lavorativa. Se è vero che si
10 tratta di un controllo che la legge non configura come condicio iuris della ripresa dell'attività lavorativa, è anche vero che l'omissione delle visite mediche di cui al comma 2 dell'art. 41 del
D.lgs. n. 81/2008, possono costituire grave inadempimento del datore di lavoro che, se del caso, legittima l'eccezione di inadempimento del lavoratore ex art. 1460 c.c. (Cass. SS.UU. n.
12568/2018; Cass. n. 24459/2016).
In ogni caso, nella suddetta visita periodica è stato gravemente omesso di acquisire il risultato degli esami radiologici indicanti lo stato di consolidazione vertebrale e, quindi, di verificare il completamento del percorso di recupero, come sarebbe stato necessario in via precauzionale.
Nemmeno la società datrice di lavoro ha dimostrato di aver posto in essere altri accorgimenti di tipo cautelativo, come ad esempio una modifica delle mansioni da svolgere, la quale appariva al contrario necessaria a fronte della concreta situazione post-operatoria del . Pt_1
Pertanto, non possono che farsi proprie le considerazioni espresse dal CTU: “Ciò che palesemente emerge dall'analisi di questa vicenda è la non corretta conformità a quanto normativamente previsto in tema di sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro: un soggetto con artrodesi lombare
e vite medializzata può, in teoria, tornare a un lavoro manuale, ma il giudizio deve tenere conto della stabilità della fusione, dalla gravità dell'instabilità pre-esistente, dalla riuscita dell'intervento
e dalla riabilitazione, con valutazioni mediche specialistiche (ortopedico/neurochirurgo, fisiatra) obbligatorie per stabilire la fattibilità, i rischi (ri-instabilità, dolore) e le limitazioni. Un ritorno al lavoro manuale è possibile solo se il recupero è eccellente, l'instabilità è risolta e il chirurgo lo autorizza, ma spesso con limitazioni molto severe, privilegiando lavori leggeri e senza carichi pesanti, o valutando una ricollocazione professionale. Non risultano agli atti valutazioni di questo tipo e l'appellante, per circa dieci giorni, ha addirittura svolto la propria attività lavorativa, di tipo manuale, senza alcun tipo di limitazione e ciò ha certamente rappresentato un rischio elevato di evento avverso quale quello effettivamente occorso ma che per carenza documentale non è possibile datare ovvero collocare nel breve periodo cronologico indicato nel quesito posto.”.
3. Accertata la riconducibilità dell'infortunio occorso al lavoratore all'inadempimento del datore di lavoro degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi dell'art. 2087 c.c., ed escluso conseguentemente dal computo delle assenze il periodo dal 5.10.2021 al 16.5.2022, trova applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12568/2018, secondo cui: “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., comma 2”.
11 Le Sezioni Unite, dando continuità all'orientamento già espresso nelle sentenze nn. 24525/14,
1404/12; 12031/99; n. 9869/91, hanno affermato che “muovendo dall'interpretazione, dell'art. 2110
c.c., comma 2, accolta fin dalla summenzionata Cass. S.U. n. 2072/80, va evidenziato che il carattere imperativo della norma, in combinata lettura con l'art. 1418, stesso codice, non consente soluzioni diverse. È noto che dottrina e giurisprudenza definiscono l'imperatività delle norme in rapporto all'esigenza di salvaguardare valori morali o sociali o valori propri d'un dato ordinamento giuridico. E il valore della tutela della salute è sicuramente prioritario all'interno dell'ordinamento - atteso che l'art. 32 Cost., lo definisce come "fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività" così come lo è quello del lavoro (basti pensare, in estrema sintesi, all'art. 1 Cost., comma 1, art. 4 Cost., art. 35 Cost. e ss.). In questa cornice di riferimento è agevole evidenziare come la salute non possa essere adeguatamente protetta se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro. All'affermazione della nullità del licenziamento in discorso non osta l'avere il vigente testo della L. n. 300 del 1970, art.
18, (come novellato ex L. n. 92 del 2012) collocato la violazione dell'art. 2112 c.c., comma 2, nel comma 7 anziché nel comma 1 (riservato ad altre ipotesi di nullità previste dalla legge), con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziché pieno”.
Nello stesso senso si è espressa successivamente anche Cass., 28 luglio 2022, n. 2367.
4. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: i) l'assenza del protrattasi dal 5.10.2021 al 16.5.2022 deve essere scomputata dal calcolo del periodo di Pt_1 comporto;
ii) il licenziamento allo stesso intimato per il superamento di tale periodo va, pertanto, dichiarato nullo, con conseguente applicazione della tutela prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del
D.lgs. n. 23/2015; iii) deve, dunque, essere ordinato alla di reintegrare Controparte_1 Parte_1 nel posto di lavoro, con condanna al pagamento, in favore dell'appellante, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
iv) la società appellata deve, infine, essere condannata, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Filippo Fantera, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
12 - dichiara la nullità del licenziamento intimato a in data 16.5.2022 e, per l'effetto, Parte_1 ordina alla di reintegrare nel posto di lavoro precedentemente occupato, Controparte_1 Parte_1 con condanna al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 6.000,00 per il primo grado ed euro 5.500,00 per il secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Filippo
Fantera che si è dichiarato antistatario.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
* il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Valerio Verdecchia
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