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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Rizzelli, Parte_1 opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Renato Vestini, Giuseppe Basile, Marcello Raho, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
fatto e diritto Con atto depositato in data 1.3.2023, l'opponente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 0004889756000 di euro 26.222,48, notificatole l'1.2.2023, avente ad oggetto i contributi assertivamente dovuti alla gestione commercianti da ottobre 2015 a dicembre 2021, oltre somme aggiuntive e sanzioni, eccependo la nullità di detto avviso di addebito per violazione dell'art. 30, co. 2, D.L. n. 78/2020 (segnatamente, in quanto privo della indicazione degli estremi dell'atto di accertamento prodromico e del relativo periodo di riferimento, nonché privo di sottoscrizione del responsabile dell'ufficio , l'insussistenza dei presupposti CP_1 dell'obbligo contributivo azionato (ciò anche in relazione alla natura subordinata delle prestazioni lavorative rese dalla - sino al licenziamento intimatole il 21.7.2016 - Pt_1 alle dipendenze di , con conseguente richiesta al giudice del lavoro adito di CP_2
“ordinare all' di reiscrivere la ricorrente per il periodo 1.10.2015-31.7.2016 nella CP_1 sezione dei lavoratori subordinati dalla quale è stata ingiustamente cancellata” e di dichiarare, comunque, non dovute le somme oggetto dell'avviso di addebito impugnato. L' costituitosi ha concluso nei seguenti termini: CP_1
“-in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per quanto attiene ai pretesi vizi formali dell'avviso di addebito, in quanto presentato oltre la scadenza dei termini perentori previsti ex art. 617 c.p.c.;
-nel merito accertare che in via di autotutela, ha rettificato la data di CP_1 iscrizione della ricorrente alla Gestione speciale dei Coloni, Mezzadri, Coltivatori Diretti retrocedendola al luglio 2016 e ha conseguentemente effettuato uno sgravio parziale dell'avviso di addebito qui impugnato;
-respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto con condanna della ricorrente al pagamento della minor somma risultante dovuta dopo lo sgravio parziale,
o della somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributi previdenziali da versare nella predetta Gestione speciale per il periodo dal 1.10.2015 al 31.7.2016, oltre alle sanzioni civili come per legge dovute dalla scadenza al saldo effettivo”. Con successive note depositate il 2.2.2024, la difesa della parte opponente ha specificato che lo sgravio parziale dell'avviso di addebito richiamato dall' è stato CP_1 effettuato con provvedimento del 19.1.2024 (e, quindi, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo) e che esso ha riguardato soltanto le somme pretese in relazione all'arco temporale agosto 2016-settembre 2021 per euro 22.764,80; su tali basi ed in relazione a ciò, ha, quindi, chiesto (vds. note di trattazione scritta del 30.4.2025) di
“dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento delle contribuzione e sanzioni dal luglio 2016 al dicembre 2021 contenute nell'avviso opposto”, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite e al CP_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto dappresso riepilogato e di quanto specificatamente evincibile dalla documentazione prodotta, risulta preliminarmente cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento della contribuzione e delle sanzioni per il periodo dal luglio 2016 al dicembre 2021 (per l'importo di euro 22.764,80), essendo sopravvenuto in via amministrativa lo sgravio dell'avviso di addebito per cui è causa relativamente ai crediti in questione, con conseguente riconoscimento dell'infondatezza delle relative pretese contributive per il tramite di esso azionate dall' CP_1
Sempre in via preliminare, sono, poi, da dichiarare inammissibile le doglianze di parte opponente che ineriscono all'asserita nullità dell'avviso di addebito, perché carente delle indicazioni relative all'atto di accertamento prodromico e in quanto privo di sottoscrizione, avendo esse ad oggetto vizi formali dell'atto, da eccepire a pena di decadenza nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire all'1.2.2023, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente all'1.3.2023, data di deposito del ricorso giudiziale.
Come precisato da Cass., 5 marzo 2013, n. 5444 e Cass., 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. La iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Cassazione civile, sez. lav., 19..7.2018, n. 19273, ha, inoltre, a tale riguardo, condivisibilmente puntualizzato che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la ratio della disposizione normativa”. La verifica della sussistenza di detti requisiti è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).
Tanto premesso risulta pacificamente che la , in relazione allo specifico Pt_1 arco temporale ottobre 2015-luglio 2016 che qui rileva, oltre a rivestire la qualità di socio (con quote del 50%) della abbia svolto attività lavorativa e, quindi, CP_2 partecipato al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente, laddove il presente giudizio, come già accennato, specificatamente ed esclusivamente involge il disconoscimento del rapporto di lavoro di natura subordinata instaurato dalla medesima con la suddetta compagine societaria, ricondotto dall' all'alveo del lavoro Pt_1 CP_1 autonomo. Come in termini del tutto condivisibili puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 19.1.2021, n. 809, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e CP_1 di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”. Secondo Cassazione civile, sez. lav., 26.6.2020, n. 12871, cui questo giudice appieno aderisce e si riporta, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. Peraltro, come specificato da Cassazione civile , sez. lav. , 02/07/1999 , n. 6827,
“La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative”. Tanto premesso, a fronte del disconoscimento operato dall' le emergenze CP_1 processuali non valgono ad asseverare la natura subordinata delle prestazioni lavorative che vengono in rilievo. Innanzi tutto, occorre evidenziare come la stessa opponente, in sede di accertamento ispettivo, abbia del tutto significativamente reso dichiarazioni inconciliabili con la ricostruzione fattuale a fondamento del ricorso (vds. verbale di accertamento in atti), riferendo in particolare che “... per ciò che attiene le indicazioni sul lavoro da svolgere, le stesse risultavano pressoché superflue in quanto tutti gli addetti nel corso del tempo, avevano già esperienza nel settore ed operavano autonomamente. Anch'io operavo autonomamente. Non ho mai lavorato insieme a mio LL . Mio padre in qualità di amministratore si recava Parte_2 saltuariamente e per breve tempo nei punti vendita e si occupava degli ordini della merce”. A fronte di quanto specificatamente evincibile dalle dichiarazioni che precedono, da cui, al contrario di quanto specificato nel ricorso, non vi è modo evincere che la Pt_1 abbia svolto l'attività lavorativa dedotta in lite soggetta alle stringenti direttive e al pressante controllo del padre, le risultanze della prova testimoniale espletata non consentono di addivenire ad un diverso risultato. Sotto tale profilo, alcuna valenza ricostruttiva può, infatti, ascriversi al contributo di conoscenza dei testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, , essendo la relativa affidabilità radicalmente
[...] Testimone_4 Tes_5 inficiata dal significativo contrasto delle loro dichiarazioni (segnatamente, in relazione alle mansioni disimpegnate dalla ed alla presenza e/o il ruolo di suo padre sul Pt_1 luogo di lavoro, laddove secondo la “lavorava lì alla cassa e si occupava Tes_1 della salumeria … il padre della ricorrente decideva il da farsi al supermercato e dava indicazioni alla figlia sui compiti da svolgere”; secondo il : “lavorava alla Tes_2 cassa e qualche volta al banco”; a dire dell' : “la ricorrente stava alla cassa, Tes_3 aiutava dietro il bancone, prendeva gli ordini dai reparti per poi passarli al padre … all'interno del supermercato tutte le direttive erano date da;
anche la Persona_1 ricorrente prendeva ordini e disposizioni da suo padre”; secondo la : “la ricorrente Tes_4 stava alla cassa, aiutava dietro il bancone, prendeva le telefonate;
l'ho vista anche con delle carte della contabilità, quali fatture di acquisto o di vendita;
ADR: la ricorrente prendeva direttive da suo padre ”; a dire del : “trovavo lì la Persona_1 Tes_5
, che si occupava della registrazione delle fatture;
l'ho vista anche lavorare alla Pt_1 cassa, oppure dietro al bancone della gastronomia;
svolgeva più mansioni”) con quanto sul punto riferito dalla stessa nel corso dell'accertamento ispettivo (secondo cui, Pt_1 invece: “la mia attività consisteva nell'ordinare in ordine cronologico documenti e fatture di tutti i punti vendita, ed a volte mi sono anche occupata di effettuare gli ordini della merce ... su precisa indicazione degli addetti dei vari punti vendita, in relazione alla merce occorrente a ciascuno” e “... per ciò che attiene le indicazioni sul lavoro da svolgere, le stesse risultavano pressoché superflue in quanto tutti gli addetti nel corso del tempo, avevano già esperienza nel settore ed operavano autonomamente. … Mio padre in qualità di amministratore si recava saltuariamente e per breve tempo nei punti vendita e si occupava degli ordini della merce”); contrasto che inevitabilmente denota una conoscenza delle vicende lavorative della medesima del tutto Pt_1 approssimativa, oltre che (quanto ai precitati , , , i quali Tes_1 Tes_2 Tes_4 Tes_5
- la prima come cliente, il secondo come fornitore, la terza quale cognata, il quarto come consulente e commercialista - ebbero modo di frequentare il luogo di lavoro della opponente soltanto saltuariamente) sicuramente frammentaria. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla deposizione di Tes_6
avendo quest'ultimo specificatamente riferito, in termini ugualmente
[...] inconciliabili con le indicazioni promananti dalla , che “mia sorella lavorava Pt_1 soltanto alla cassa;
non aveva compiti in amministrazione”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, è, in conclusione, da escludere che le prestazioni lavorative in questione si siano svolte con l'assoggettamento della lavoratrice all'altrui potere direttivo e di controllo. Dovendosi, al contempo, ritenere la sussistenza, in capo alla , dei requisiti Pt_1 cui si correla l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali in relazione al periodo 10/2015-7/2016, la domanda attorea, volta, per il suddetto periodo, a paralizzare la richiesta di pagamento della relativa contribuzione da parte dell' e, al contempo, finalizzata alla ricostituzione della posizione assicurativa CP_1
e contributiva della ricorrente quale dipendente della non può, dunque, che CP_2 essere disattesa. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 1.3.2023, da
[...] nei confronti dell' così provvede: dichiara la cessazione della materia Parte_1 CP_1 del contendere in relazione alla parte dell'opposizione avente ad oggetto la contribuzione e le sanzioni pretese dall' per il tramite dell'avviso di addento n. 359 2022 CP_1
0004889756000 relativamente al periodo da luglio 2016 a dicembre 2021; rigetta per il resto l'opposizione proposta;
compensa le spese di lite. Lecce, 21 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Rizzelli, Parte_1 opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Renato Vestini, Giuseppe Basile, Marcello Raho, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
fatto e diritto Con atto depositato in data 1.3.2023, l'opponente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 0004889756000 di euro 26.222,48, notificatole l'1.2.2023, avente ad oggetto i contributi assertivamente dovuti alla gestione commercianti da ottobre 2015 a dicembre 2021, oltre somme aggiuntive e sanzioni, eccependo la nullità di detto avviso di addebito per violazione dell'art. 30, co. 2, D.L. n. 78/2020 (segnatamente, in quanto privo della indicazione degli estremi dell'atto di accertamento prodromico e del relativo periodo di riferimento, nonché privo di sottoscrizione del responsabile dell'ufficio , l'insussistenza dei presupposti CP_1 dell'obbligo contributivo azionato (ciò anche in relazione alla natura subordinata delle prestazioni lavorative rese dalla - sino al licenziamento intimatole il 21.7.2016 - Pt_1 alle dipendenze di , con conseguente richiesta al giudice del lavoro adito di CP_2
“ordinare all' di reiscrivere la ricorrente per il periodo 1.10.2015-31.7.2016 nella CP_1 sezione dei lavoratori subordinati dalla quale è stata ingiustamente cancellata” e di dichiarare, comunque, non dovute le somme oggetto dell'avviso di addebito impugnato. L' costituitosi ha concluso nei seguenti termini: CP_1
“-in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per quanto attiene ai pretesi vizi formali dell'avviso di addebito, in quanto presentato oltre la scadenza dei termini perentori previsti ex art. 617 c.p.c.;
-nel merito accertare che in via di autotutela, ha rettificato la data di CP_1 iscrizione della ricorrente alla Gestione speciale dei Coloni, Mezzadri, Coltivatori Diretti retrocedendola al luglio 2016 e ha conseguentemente effettuato uno sgravio parziale dell'avviso di addebito qui impugnato;
-respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto con condanna della ricorrente al pagamento della minor somma risultante dovuta dopo lo sgravio parziale,
o della somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributi previdenziali da versare nella predetta Gestione speciale per il periodo dal 1.10.2015 al 31.7.2016, oltre alle sanzioni civili come per legge dovute dalla scadenza al saldo effettivo”. Con successive note depositate il 2.2.2024, la difesa della parte opponente ha specificato che lo sgravio parziale dell'avviso di addebito richiamato dall' è stato CP_1 effettuato con provvedimento del 19.1.2024 (e, quindi, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo) e che esso ha riguardato soltanto le somme pretese in relazione all'arco temporale agosto 2016-settembre 2021 per euro 22.764,80; su tali basi ed in relazione a ciò, ha, quindi, chiesto (vds. note di trattazione scritta del 30.4.2025) di
“dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento delle contribuzione e sanzioni dal luglio 2016 al dicembre 2021 contenute nell'avviso opposto”, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite e al CP_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto dappresso riepilogato e di quanto specificatamente evincibile dalla documentazione prodotta, risulta preliminarmente cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento della contribuzione e delle sanzioni per il periodo dal luglio 2016 al dicembre 2021 (per l'importo di euro 22.764,80), essendo sopravvenuto in via amministrativa lo sgravio dell'avviso di addebito per cui è causa relativamente ai crediti in questione, con conseguente riconoscimento dell'infondatezza delle relative pretese contributive per il tramite di esso azionate dall' CP_1
Sempre in via preliminare, sono, poi, da dichiarare inammissibile le doglianze di parte opponente che ineriscono all'asserita nullità dell'avviso di addebito, perché carente delle indicazioni relative all'atto di accertamento prodromico e in quanto privo di sottoscrizione, avendo esse ad oggetto vizi formali dell'atto, da eccepire a pena di decadenza nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire all'1.2.2023, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente all'1.3.2023, data di deposito del ricorso giudiziale.
Come precisato da Cass., 5 marzo 2013, n. 5444 e Cass., 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. La iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Cassazione civile, sez. lav., 19..7.2018, n. 19273, ha, inoltre, a tale riguardo, condivisibilmente puntualizzato che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la ratio della disposizione normativa”. La verifica della sussistenza di detti requisiti è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).
Tanto premesso risulta pacificamente che la , in relazione allo specifico Pt_1 arco temporale ottobre 2015-luglio 2016 che qui rileva, oltre a rivestire la qualità di socio (con quote del 50%) della abbia svolto attività lavorativa e, quindi, CP_2 partecipato al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente, laddove il presente giudizio, come già accennato, specificatamente ed esclusivamente involge il disconoscimento del rapporto di lavoro di natura subordinata instaurato dalla medesima con la suddetta compagine societaria, ricondotto dall' all'alveo del lavoro Pt_1 CP_1 autonomo. Come in termini del tutto condivisibili puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 19.1.2021, n. 809, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e CP_1 di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”. Secondo Cassazione civile, sez. lav., 26.6.2020, n. 12871, cui questo giudice appieno aderisce e si riporta, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. Peraltro, come specificato da Cassazione civile , sez. lav. , 02/07/1999 , n. 6827,
“La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative”. Tanto premesso, a fronte del disconoscimento operato dall' le emergenze CP_1 processuali non valgono ad asseverare la natura subordinata delle prestazioni lavorative che vengono in rilievo. Innanzi tutto, occorre evidenziare come la stessa opponente, in sede di accertamento ispettivo, abbia del tutto significativamente reso dichiarazioni inconciliabili con la ricostruzione fattuale a fondamento del ricorso (vds. verbale di accertamento in atti), riferendo in particolare che “... per ciò che attiene le indicazioni sul lavoro da svolgere, le stesse risultavano pressoché superflue in quanto tutti gli addetti nel corso del tempo, avevano già esperienza nel settore ed operavano autonomamente. Anch'io operavo autonomamente. Non ho mai lavorato insieme a mio LL . Mio padre in qualità di amministratore si recava Parte_2 saltuariamente e per breve tempo nei punti vendita e si occupava degli ordini della merce”. A fronte di quanto specificatamente evincibile dalle dichiarazioni che precedono, da cui, al contrario di quanto specificato nel ricorso, non vi è modo evincere che la Pt_1 abbia svolto l'attività lavorativa dedotta in lite soggetta alle stringenti direttive e al pressante controllo del padre, le risultanze della prova testimoniale espletata non consentono di addivenire ad un diverso risultato. Sotto tale profilo, alcuna valenza ricostruttiva può, infatti, ascriversi al contributo di conoscenza dei testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, , essendo la relativa affidabilità radicalmente
[...] Testimone_4 Tes_5 inficiata dal significativo contrasto delle loro dichiarazioni (segnatamente, in relazione alle mansioni disimpegnate dalla ed alla presenza e/o il ruolo di suo padre sul Pt_1 luogo di lavoro, laddove secondo la “lavorava lì alla cassa e si occupava Tes_1 della salumeria … il padre della ricorrente decideva il da farsi al supermercato e dava indicazioni alla figlia sui compiti da svolgere”; secondo il : “lavorava alla Tes_2 cassa e qualche volta al banco”; a dire dell' : “la ricorrente stava alla cassa, Tes_3 aiutava dietro il bancone, prendeva gli ordini dai reparti per poi passarli al padre … all'interno del supermercato tutte le direttive erano date da;
anche la Persona_1 ricorrente prendeva ordini e disposizioni da suo padre”; secondo la : “la ricorrente Tes_4 stava alla cassa, aiutava dietro il bancone, prendeva le telefonate;
l'ho vista anche con delle carte della contabilità, quali fatture di acquisto o di vendita;
ADR: la ricorrente prendeva direttive da suo padre ”; a dire del : “trovavo lì la Persona_1 Tes_5
, che si occupava della registrazione delle fatture;
l'ho vista anche lavorare alla Pt_1 cassa, oppure dietro al bancone della gastronomia;
svolgeva più mansioni”) con quanto sul punto riferito dalla stessa nel corso dell'accertamento ispettivo (secondo cui, Pt_1 invece: “la mia attività consisteva nell'ordinare in ordine cronologico documenti e fatture di tutti i punti vendita, ed a volte mi sono anche occupata di effettuare gli ordini della merce ... su precisa indicazione degli addetti dei vari punti vendita, in relazione alla merce occorrente a ciascuno” e “... per ciò che attiene le indicazioni sul lavoro da svolgere, le stesse risultavano pressoché superflue in quanto tutti gli addetti nel corso del tempo, avevano già esperienza nel settore ed operavano autonomamente. … Mio padre in qualità di amministratore si recava saltuariamente e per breve tempo nei punti vendita e si occupava degli ordini della merce”); contrasto che inevitabilmente denota una conoscenza delle vicende lavorative della medesima del tutto Pt_1 approssimativa, oltre che (quanto ai precitati , , , i quali Tes_1 Tes_2 Tes_4 Tes_5
- la prima come cliente, il secondo come fornitore, la terza quale cognata, il quarto come consulente e commercialista - ebbero modo di frequentare il luogo di lavoro della opponente soltanto saltuariamente) sicuramente frammentaria. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla deposizione di Tes_6
avendo quest'ultimo specificatamente riferito, in termini ugualmente
[...] inconciliabili con le indicazioni promananti dalla , che “mia sorella lavorava Pt_1 soltanto alla cassa;
non aveva compiti in amministrazione”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, è, in conclusione, da escludere che le prestazioni lavorative in questione si siano svolte con l'assoggettamento della lavoratrice all'altrui potere direttivo e di controllo. Dovendosi, al contempo, ritenere la sussistenza, in capo alla , dei requisiti Pt_1 cui si correla l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali in relazione al periodo 10/2015-7/2016, la domanda attorea, volta, per il suddetto periodo, a paralizzare la richiesta di pagamento della relativa contribuzione da parte dell' e, al contempo, finalizzata alla ricostituzione della posizione assicurativa CP_1
e contributiva della ricorrente quale dipendente della non può, dunque, che CP_2 essere disattesa. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 1.3.2023, da
[...] nei confronti dell' così provvede: dichiara la cessazione della materia Parte_1 CP_1 del contendere in relazione alla parte dell'opposizione avente ad oggetto la contribuzione e le sanzioni pretese dall' per il tramite dell'avviso di addento n. 359 2022 CP_1
0004889756000 relativamente al periodo da luglio 2016 a dicembre 2021; rigetta per il resto l'opposizione proposta;
compensa le spese di lite. Lecce, 21 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma