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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 28/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RI INES MA IS, Presidente
LA CO, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1180/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Via Salita Schenardi, 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SONDRIO sez. 2
e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. II33 RIMBORSO INT. [...]-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- DINIEGO RIMBORSO n. II33 RIMBORSO INT. [...]-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- DINIEGO RIMBORSO n. II33 RIMBORSO INT. [...]-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2488/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1, di nazionalità russa, assumendo di essere residente in Italia dal 2017 e di esercitarvi in Luogo_1 (SO) l'attività di Consulente nel settore delle tecnologie dell'informatica, ha presentato all'ufficio territoriale di Sondrio istanza di rimborso della maggior imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) versata per un importo di euro 37.050, imposta che il contribuente riteneva non dovuta in applicazione dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 147/2015, possedendo tutti i requisiti richiesti per aver diritto all'agevolazione, in quanto “il lavoratore autonomo che, a partire dall'anno 2017 acquisisce la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e accede al beneficio ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, deve possedere unicamente i requisiti previsti alle lettere a) e c) del medesimo comma”.
Il contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dall'ufficio Territoriale di Sondrio davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO che, con sentenza n. 50/2023, ne ha accolto il ricorso, compensando le spese.
L'ufficio ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza, venga respinto il ricorso.
Il contribuente ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato, ed applicato, la norma regolatrice della fattispecie, errore che avrebbe determinato l'accoglimento del ricorso del contribuente.
Secondo l'ufficio, infatti:
-la norma applicabile alla controversia sarebbe il comma 2 dell'art.16 del D.lgs. 147/2015, nel testo in vigore ratione temporis, laddove prevede che “Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche della legge 30 dicembre 2010, n. 238;
-che non sarebbe applicabile il primo comma dell'art. 16 citato, come invece ha ritenuto il primo giudice, il quale avrebbe anche travisato la circolare interpretativa 17/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate.
Per cui, ad avviso dell'ufficio, il contribuente non soddisferebbe i requisiti richiesti dal comma 2 predetto, avendo ammesso “di non essere in possesso di un titolo di laurea riconosciuto in Italia, o per il quale è stata rilasciata una “dichiarazione di valore” da parte della ambasciata italiana.
Il contribuente chiede la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata, ritenendo, invece, di possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla norma agevolativa, come avrebbe correttamente rilevato il primo giudice. Tanto premesso, la questione verte sull'applicabilità alla fattispecie del 2^ comma dell'art. 16 del d.lgs. n.
147/2015 come sostiene l'ufficio appellante, oppure del 1^ comma, come sostiene il contribuente e come ha ritenuto il primo giudice.
Nel caso in specie, il primo giudice ha affermato:
-che il contribuente è in possesso di tutti i requisiti previsti dal citato d.lgs. n. 147/2015, indicati alle lettere a) e c) dell'art. 16 comma 1, mentre “Il comma 1-bis dello stesso articolo 16 ratione temporis applicabile, stabilisce che: “Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi”, in quanto “nel testo delle disposizioni innanzi citate non è prevista alcuna limitazione soggettiva collegata alla cittadinanza del richiedente l'agevolazione”;
-che il successivo comma 2 del citato art. 16 non prevede nessuna esclusione per i lavoratori autonomi non provvisti di laurea, ma che “la norma citata estende l'agevolazione di cui al comma 1 (“Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche…”) ad altre ipotesi, introducendo in questo caso una discriminazione basata sulla cittadinanza, ma non incide in alcun modo sulla portata applicativa delle condizioni già previste dal comma 1”.
Ad avviso dell'ufficio appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il possesso del titolo di studio non sia necessario per i lavoratori stranieri che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Secondo
l'ufficio, infatti, l'agevolazione fiscale a favore del lavoratore impatriato, anche se svolge lavoro autonomo, come previsto dall'art. 16, comma 1 del d.lgs. citato, applicabile nella fattispecie, si applica solo qualora sia in possesso della laurea o di titolo equipollente, requisito quest'ultimo di cui il contribuente è, invece, ” pacificamente” privo.
A parere di questa Corte, come già deciso dai primi giudici,: “il lavoratore autonomo che, a partire dall'anno
2017, acquisisce la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e accede al beneficio ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 – ad esempio, perché non laureato o proveniente da un Paese con il quale non è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo per lo scambio di informazioni”, come
è nella fattispecie, “deve possedere unicamente i requisiti previsti alle lettere a) e c) del medesimo comma.
In particolare, non deve essere stato residente nel territorio dello Stato nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento, deve impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni, nonché svolgervi l'attività lavorativa in modo prevalente”.
L'originaria stesura dell'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 alla lettera d) del 1 comma prevedeva che l'agevolazione spettava solo se i “lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3”, e non prevedeva nessuna distinzione tra lavoratori impatriati, sia se provenivano da Paesi dell'UE sia da Paesi extra UE.
Con successiva legge 11/12/2016, n. 232, con l'art. 1, comma 150, lett. b) e c) sono state apportate significative modifiche all'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, con l'aggiunta del comma1/bis, che appunto esclude il possesso della laurea per i lavoratori autonomi, come nel caso del contribuente
La citata normativa ha previsto, con la modifica del comma 2 dell'art. 16 citato, la distinzione tra i lavoratori provenienti da Paese UE e Paesi provenienti da Paesi extracomunitari, per i quali è necessario il possesso della laurea, ma con tale modifica non ha escluso, e tanto meno abrogato, il comma 1/bis, che stabilisce “le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonom1”, a cui contribuente ha fatto riferimento nell'istanza di rimborso.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 2.000, oltre il 15% per oneri ed accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Ufficio e lo condanna al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RI INES MA IS, Presidente
LA CO, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1180/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Via Salita Schenardi, 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SONDRIO sez. 2
e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. II33 RIMBORSO INT. [...]-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- DINIEGO RIMBORSO n. II33 RIMBORSO INT. [...]-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- DINIEGO RIMBORSO n. II33 RIMBORSO INT. [...]-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2488/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1, di nazionalità russa, assumendo di essere residente in Italia dal 2017 e di esercitarvi in Luogo_1 (SO) l'attività di Consulente nel settore delle tecnologie dell'informatica, ha presentato all'ufficio territoriale di Sondrio istanza di rimborso della maggior imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) versata per un importo di euro 37.050, imposta che il contribuente riteneva non dovuta in applicazione dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 147/2015, possedendo tutti i requisiti richiesti per aver diritto all'agevolazione, in quanto “il lavoratore autonomo che, a partire dall'anno 2017 acquisisce la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e accede al beneficio ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, deve possedere unicamente i requisiti previsti alle lettere a) e c) del medesimo comma”.
Il contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dall'ufficio Territoriale di Sondrio davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO che, con sentenza n. 50/2023, ne ha accolto il ricorso, compensando le spese.
L'ufficio ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza, venga respinto il ricorso.
Il contribuente ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato, ed applicato, la norma regolatrice della fattispecie, errore che avrebbe determinato l'accoglimento del ricorso del contribuente.
Secondo l'ufficio, infatti:
-la norma applicabile alla controversia sarebbe il comma 2 dell'art.16 del D.lgs. 147/2015, nel testo in vigore ratione temporis, laddove prevede che “Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche della legge 30 dicembre 2010, n. 238;
-che non sarebbe applicabile il primo comma dell'art. 16 citato, come invece ha ritenuto il primo giudice, il quale avrebbe anche travisato la circolare interpretativa 17/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate.
Per cui, ad avviso dell'ufficio, il contribuente non soddisferebbe i requisiti richiesti dal comma 2 predetto, avendo ammesso “di non essere in possesso di un titolo di laurea riconosciuto in Italia, o per il quale è stata rilasciata una “dichiarazione di valore” da parte della ambasciata italiana.
Il contribuente chiede la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata, ritenendo, invece, di possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla norma agevolativa, come avrebbe correttamente rilevato il primo giudice. Tanto premesso, la questione verte sull'applicabilità alla fattispecie del 2^ comma dell'art. 16 del d.lgs. n.
147/2015 come sostiene l'ufficio appellante, oppure del 1^ comma, come sostiene il contribuente e come ha ritenuto il primo giudice.
Nel caso in specie, il primo giudice ha affermato:
-che il contribuente è in possesso di tutti i requisiti previsti dal citato d.lgs. n. 147/2015, indicati alle lettere a) e c) dell'art. 16 comma 1, mentre “Il comma 1-bis dello stesso articolo 16 ratione temporis applicabile, stabilisce che: “Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi”, in quanto “nel testo delle disposizioni innanzi citate non è prevista alcuna limitazione soggettiva collegata alla cittadinanza del richiedente l'agevolazione”;
-che il successivo comma 2 del citato art. 16 non prevede nessuna esclusione per i lavoratori autonomi non provvisti di laurea, ma che “la norma citata estende l'agevolazione di cui al comma 1 (“Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche…”) ad altre ipotesi, introducendo in questo caso una discriminazione basata sulla cittadinanza, ma non incide in alcun modo sulla portata applicativa delle condizioni già previste dal comma 1”.
Ad avviso dell'ufficio appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il possesso del titolo di studio non sia necessario per i lavoratori stranieri che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Secondo
l'ufficio, infatti, l'agevolazione fiscale a favore del lavoratore impatriato, anche se svolge lavoro autonomo, come previsto dall'art. 16, comma 1 del d.lgs. citato, applicabile nella fattispecie, si applica solo qualora sia in possesso della laurea o di titolo equipollente, requisito quest'ultimo di cui il contribuente è, invece, ” pacificamente” privo.
A parere di questa Corte, come già deciso dai primi giudici,: “il lavoratore autonomo che, a partire dall'anno
2017, acquisisce la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e accede al beneficio ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 – ad esempio, perché non laureato o proveniente da un Paese con il quale non è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo per lo scambio di informazioni”, come
è nella fattispecie, “deve possedere unicamente i requisiti previsti alle lettere a) e c) del medesimo comma.
In particolare, non deve essere stato residente nel territorio dello Stato nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento, deve impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni, nonché svolgervi l'attività lavorativa in modo prevalente”.
L'originaria stesura dell'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 alla lettera d) del 1 comma prevedeva che l'agevolazione spettava solo se i “lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3”, e non prevedeva nessuna distinzione tra lavoratori impatriati, sia se provenivano da Paesi dell'UE sia da Paesi extra UE.
Con successiva legge 11/12/2016, n. 232, con l'art. 1, comma 150, lett. b) e c) sono state apportate significative modifiche all'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, con l'aggiunta del comma1/bis, che appunto esclude il possesso della laurea per i lavoratori autonomi, come nel caso del contribuente
La citata normativa ha previsto, con la modifica del comma 2 dell'art. 16 citato, la distinzione tra i lavoratori provenienti da Paese UE e Paesi provenienti da Paesi extracomunitari, per i quali è necessario il possesso della laurea, ma con tale modifica non ha escluso, e tanto meno abrogato, il comma 1/bis, che stabilisce “le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonom1”, a cui contribuente ha fatto riferimento nell'istanza di rimborso.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 2.000, oltre il 15% per oneri ed accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Ufficio e lo condanna al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge