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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbricato A4ce 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 REGISTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IRAP 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 02820060049908502000 REGISTRO 2000
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IRPEF-ALTRO 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IVA-ALIQUOTE 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5243/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione in relazione a due cartelle esattoriali, indicate nell'intimazione di pagamento n. 02820249012628304/000 dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Caserta, notificatagli il 14/03/2025.
In particolare venivano impugnate con l'intimazione le seguenti cartelle:
− n. 02820060049908502000 dell'importo di euro 9.444,66, per imposta di registro anno 2000, asseritamente notificata in data 14/06/2007;
− n. 02820090025416485000 dell'importo di euro 22.870,94, per IVA – IRAP – IRPEF – addizionale comunale regionale anno 2005, asseritamente notificata in data 15/09/2009.
2. La ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, lamentava:
- l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi con conseguente decadenza prescrizione dei crediti tributari;
- il difetto di motivazione dell'atto.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione.
3. Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenziando la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. Nel costituirsi in giudizio l'ADER ha indicato di avere emesso plurimi atti idonei ad interrompere le cause estintive delle pretese tributarie. In particolare:
a) in data 4.3.2015, la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 02880201400004944000 mediante avviso di deposito nella casa comunale di Caserta, come comprovato da apposito avviso di deposito, visura e relata di notifica (doc.8);
b) in data 15.1.2016, la notifica dell'avviso di intimazione n. 02820159019279177000 mediante avviso di deposito nella casa comunale di Caserta, come comprovato da apposito avviso di deposito, visura e relata di notifica (doc. 9);
c) in data 22.12.2019, la notifica dell'avviso di intimazione n. 02820199009356413000 mediante avviso di deposito nella casa comunale di Caserta, come comprovato da apposito avviso di deposito e relata di notifica
(doc.10).
6. Rileva la Corte che i documenti allegati dalla Agenzia non sono idonei a provare il recapito degli atti in quanto, manca però la produzione di questi ultimi e quindi non è possibile ricondurre la documentazione di notifica a specifici atti di riscossione.
In particolare:
- quanto al preavviso di fermo di cui alla predetta lettera a) è stata prodotta solo la cartolina della raccomandata, peraltro con annotazioni generiche;
- quanto all'avviso di intimazione di cui alla predetta lettera b) è stata prodotto solo l'elenco delle raccomandate depositate in Comune;
- quanto all'intimazione di cui alla predetta lettera c) è stata prodotta solo la cartolina della raccomandata e l'attestazione del deposito in Comune dell'atto di riferimento.
In sostanza è stato provato l'adempimento di operazioni di notifica, rimanendo ignoti gli atti a cui si riferiscono.
Si impone per quanto detto l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che il ricorrente non ha contestato il debito tributario ma ha solo eccepito la sua prescrizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbricato A4ce 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 REGISTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012628304000 IRAP 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 02820060049908502000 REGISTRO 2000
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IRPEF-ALTRO 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IVA-ALIQUOTE 2005
- RUOLO/CARTELLA n. 02820090025416485000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5243/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione in relazione a due cartelle esattoriali, indicate nell'intimazione di pagamento n. 02820249012628304/000 dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Caserta, notificatagli il 14/03/2025.
In particolare venivano impugnate con l'intimazione le seguenti cartelle:
− n. 02820060049908502000 dell'importo di euro 9.444,66, per imposta di registro anno 2000, asseritamente notificata in data 14/06/2007;
− n. 02820090025416485000 dell'importo di euro 22.870,94, per IVA – IRAP – IRPEF – addizionale comunale regionale anno 2005, asseritamente notificata in data 15/09/2009.
2. La ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, lamentava:
- l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi con conseguente decadenza prescrizione dei crediti tributari;
- il difetto di motivazione dell'atto.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione.
3. Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenziando la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. Nel costituirsi in giudizio l'ADER ha indicato di avere emesso plurimi atti idonei ad interrompere le cause estintive delle pretese tributarie. In particolare:
a) in data 4.3.2015, la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 02880201400004944000 mediante avviso di deposito nella casa comunale di Caserta, come comprovato da apposito avviso di deposito, visura e relata di notifica (doc.8);
b) in data 15.1.2016, la notifica dell'avviso di intimazione n. 02820159019279177000 mediante avviso di deposito nella casa comunale di Caserta, come comprovato da apposito avviso di deposito, visura e relata di notifica (doc. 9);
c) in data 22.12.2019, la notifica dell'avviso di intimazione n. 02820199009356413000 mediante avviso di deposito nella casa comunale di Caserta, come comprovato da apposito avviso di deposito e relata di notifica
(doc.10).
6. Rileva la Corte che i documenti allegati dalla Agenzia non sono idonei a provare il recapito degli atti in quanto, manca però la produzione di questi ultimi e quindi non è possibile ricondurre la documentazione di notifica a specifici atti di riscossione.
In particolare:
- quanto al preavviso di fermo di cui alla predetta lettera a) è stata prodotta solo la cartolina della raccomandata, peraltro con annotazioni generiche;
- quanto all'avviso di intimazione di cui alla predetta lettera b) è stata prodotto solo l'elenco delle raccomandate depositate in Comune;
- quanto all'intimazione di cui alla predetta lettera c) è stata prodotta solo la cartolina della raccomandata e l'attestazione del deposito in Comune dell'atto di riferimento.
In sostanza è stato provato l'adempimento di operazioni di notifica, rimanendo ignoti gli atti a cui si riferiscono.
Si impone per quanto detto l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che il ricorrente non ha contestato il debito tributario ma ha solo eccepito la sua prescrizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.