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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/12/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TE IA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 991/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 991 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nato a [...] il [...], residente in [...]
9 07020 AGGIUS ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. FIORI ANDREA C.F._1
-ricorrente-
e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
VIA COLTIS 9 07020 AGGIUS ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. C.F._2
OR CA
-resistente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 29/10/2025, e Parte_1 [...]
hanno dedotto: CP_1 di aver contratto matrimonio in Aggius il 30/10/2007 in regime di comunione dei beni contraddistinto dai riferimenti del Comune di Aggius con Anno 2007 Numero 1 Parte I Serie
Ufficio 1; che dalla loro unione erano nati i figli (Tempio Pausania, 12 ottobre 2006) e Per_1 Per_2
(Tempio Pausania, 15 novembre 2013); che con decreto n. 138/2021 reso in data 6/11/2021 nel procedimento iscritto al n.
1625/2020, il Tribunale di Tempio Pausania ha omologato la separazione consensuale tra i medesimi alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi , come sopra generalizzati, Parte_2 disponendo per l'annotazione dell'emenanda sentenza presso il competente Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aggius, matrimonio 2 contratto in Aggius nell'anno 2007 il giorno 30 ottobre, registrato al numero 1, Parte I^, serie Ufficio 1.
2. Assegnare la casa coniugale al signor Parte_1
3. Assegnare l'auto Nissan Quashcai tg. EF180JJ a Pt_1
4. Disporre l'affido condiviso dei minori figli e , non sussistendo ragioni per l'affido Per_1 Per_2 esclusivo a per quanto esposto in parte motiva, con collocazione presso il padre nella Pt_1 residenza di egli.
5. Disporre che la madre veda e tenga con sé i minori quando sarà in Sardegna, avendo residenza ancora nel Lazio, tenendoli con sé liberamente e per l'intera giornata, prelevandoli dalla casa paterna o dalla scuola al termine delle lezioni e riportandoli presso il domicilio paterno dopo avere cenato con loro in pizzeria o posti similari;
ciò fin quando non sarà riuscita a fare definitivamente rientro in Sardegna, allorquando potrà tenerli con sé, non appena avrà un'abitazione stabile in
Tempio, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 17 alle 21 (rientro dopo cena) e a fine settimana alterni dal sabato alle 12 alla domenica alle 21; 20 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
per le festività principali si osserverà il principio dell'alternanza tra le festività stesse e negli anni.
2
7. Nessun mantenimento per lei. La madre si impegna a contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori corrispondendo a ciascuno di essi la somma mensile di € 150,00, oltre aggiornamento secondo gli indici ISTAT. Contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie”;
che il ha continuato a vivere con i propri figli in Aggius via Coltis n. 9; Pt_1
che il figlio è divenuto maggiorenne ma non è autosufficiente;
Per_1
che la è tornata a vivere e a lavorare ad Aggius e vede regolarmente i figli;
CP_1
che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto;
che, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio
3 TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...]
9 07020 AGGIUS ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
VIA COLTIS 9 07020 AGGIUS ITALIA;
CF ), C.F._2 alle seguenti condizioni:
“- assegnare la casa coniugale al signor Parte_1
- assegnare l'auto Nissan Quashcai tg. EF180JJ a Parte_1
- disporre l'affido condiviso del minore con collocazione presso il padre nella Persona_3 residenza di egli;
- disporre che la madre veda e tenga con sé il minore tenendolo con sé liberamente in Persona_3 ragione dei suoi impegni scolastici e ludici e nel minimo il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle
17 alle 21 (rientro dopo cena) e a fine settimana alterni dal sabato alle 12 alla domenica alle 21;
- disporre che la madre possa trascorrere con 20 giorni consecutivi durante le Persona_3 vacanze estive;
- per le festività principali si osserverà il principio dell'alternanza tra le festività stesse e negli anni;
- disporre che la madre contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 corrispondendo a ciascuno di essi la somma mensile di € 150,00, oltre aggiornamento secondo gli indici ISTAT. Contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n.
74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TE IA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 991/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 991 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nato a [...] il [...], residente in [...]
9 07020 AGGIUS ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. FIORI ANDREA C.F._1
-ricorrente-
e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
VIA COLTIS 9 07020 AGGIUS ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. C.F._2
OR CA
-resistente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 29/10/2025, e Parte_1 [...]
hanno dedotto: CP_1 di aver contratto matrimonio in Aggius il 30/10/2007 in regime di comunione dei beni contraddistinto dai riferimenti del Comune di Aggius con Anno 2007 Numero 1 Parte I Serie
Ufficio 1; che dalla loro unione erano nati i figli (Tempio Pausania, 12 ottobre 2006) e Per_1 Per_2
(Tempio Pausania, 15 novembre 2013); che con decreto n. 138/2021 reso in data 6/11/2021 nel procedimento iscritto al n.
1625/2020, il Tribunale di Tempio Pausania ha omologato la separazione consensuale tra i medesimi alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi , come sopra generalizzati, Parte_2 disponendo per l'annotazione dell'emenanda sentenza presso il competente Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Aggius, matrimonio 2 contratto in Aggius nell'anno 2007 il giorno 30 ottobre, registrato al numero 1, Parte I^, serie Ufficio 1.
2. Assegnare la casa coniugale al signor Parte_1
3. Assegnare l'auto Nissan Quashcai tg. EF180JJ a Pt_1
4. Disporre l'affido condiviso dei minori figli e , non sussistendo ragioni per l'affido Per_1 Per_2 esclusivo a per quanto esposto in parte motiva, con collocazione presso il padre nella Pt_1 residenza di egli.
5. Disporre che la madre veda e tenga con sé i minori quando sarà in Sardegna, avendo residenza ancora nel Lazio, tenendoli con sé liberamente e per l'intera giornata, prelevandoli dalla casa paterna o dalla scuola al termine delle lezioni e riportandoli presso il domicilio paterno dopo avere cenato con loro in pizzeria o posti similari;
ciò fin quando non sarà riuscita a fare definitivamente rientro in Sardegna, allorquando potrà tenerli con sé, non appena avrà un'abitazione stabile in
Tempio, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 17 alle 21 (rientro dopo cena) e a fine settimana alterni dal sabato alle 12 alla domenica alle 21; 20 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
per le festività principali si osserverà il principio dell'alternanza tra le festività stesse e negli anni.
2
7. Nessun mantenimento per lei. La madre si impegna a contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori corrispondendo a ciascuno di essi la somma mensile di € 150,00, oltre aggiornamento secondo gli indici ISTAT. Contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie”;
che il ha continuato a vivere con i propri figli in Aggius via Coltis n. 9; Pt_1
che il figlio è divenuto maggiorenne ma non è autosufficiente;
Per_1
che la è tornata a vivere e a lavorare ad Aggius e vede regolarmente i figli;
CP_1
che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto;
che, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio
3 TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...]
9 07020 AGGIUS ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
VIA COLTIS 9 07020 AGGIUS ITALIA;
CF ), C.F._2 alle seguenti condizioni:
“- assegnare la casa coniugale al signor Parte_1
- assegnare l'auto Nissan Quashcai tg. EF180JJ a Parte_1
- disporre l'affido condiviso del minore con collocazione presso il padre nella Persona_3 residenza di egli;
- disporre che la madre veda e tenga con sé il minore tenendolo con sé liberamente in Persona_3 ragione dei suoi impegni scolastici e ludici e nel minimo il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle
17 alle 21 (rientro dopo cena) e a fine settimana alterni dal sabato alle 12 alla domenica alle 21;
- disporre che la madre possa trascorrere con 20 giorni consecutivi durante le Persona_3 vacanze estive;
- per le festività principali si osserverà il principio dell'alternanza tra le festività stesse e negli anni;
- disporre che la madre contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 corrispondendo a ciascuno di essi la somma mensile di € 150,00, oltre aggiornamento secondo gli indici ISTAT. Contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n.
74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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