Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10047/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10047 del 2024, proposto da Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Troiani, Marco Montellanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Pasquali e Rita Caldarozzi, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Capitolina, in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza emessa - all’esito del giudizio RGA n. 11298/2019 - dal TAR del Lazio, Sez. Seconda, n. 16142/2023, pubblicata in data 31.10.2023, notificata in data 9.11.2023, passata in giudicato in data 8.1.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la memoria di Roma Capitale del 29 dicembre 2025, con la quale l’Amministrazione chiede dichiararsi cessata la materia del contendere nonché la dichiarazione resa, nello stesso senso, dal difensore di parte ricorrente nella udienza pubblica del 28 gennaio 2026;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della decisione in epigrafe indicata;
Rilevato che, nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione resistente ha avviato e concluso il procedimento preordinato alla esecuzione della sentenza n. 16142/2023;
Considerato che con memoria del 29 dicembre 2025 il Comune di Roma, per quanto innanzi, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, deducendo, a fondamento di tale istanza, la peculiarità e complessità del procedimento, con particolare riguardo alla tempistica dei prescritti adempimenti contabili e di bilancio;
Considerato che alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, chiamata la causa, parte ricorrente, in ragione dell’intervenuta esecuzione da parte dell’Amministrazione della decisione oggetto del presente ricorso in ottemperanza, ha chiesto anch’essa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, instando per la condanna alle spese di lite;
Ritenuto che la situazione rappresentata dall’Amministrazione comunale, con riguardo agli esiti del procedimento di esecuzione della decisione su citata, consenta di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (ai sensi del quale « Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere »); si osserva al riguardo che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4781), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo l’Amministrazione adottato, sia pure tardivamente rispetto al termine assegnatole con la sentenza n. 16142/2023, il provvedimento finale ordinatole;
Ritenuto,infine, che le spese di lite, alla luce della tardiva definizione del procedimento di esecuzione della sentenza n. 16142/2023 ed in ossequio al principio di soccombenza virtuale, debbano porsi a carico dell’Amministrazione resistente, che, comunque, ha dato avvio al ridetto procedimento solo a valle della notifica del ricorso, e vadano liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 700,00 (settecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AB, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | IE AB |
IL SEGRETARIO