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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11371/2018 R.G., promosso
DA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria De C.F._1
Geronimo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._2
Scuderi, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 11/07/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2018 ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale da . Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a Ragusa il
1.7.1995 (trascritto in detto Comune al n. 97, parte 2, serie A, anno 1995), che dal matrimonio sono nati figli il 24.2.1997 e il Per_1 Per_2
3.8.2004, e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione da parte del marito dell'obbligo di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo di pronunciare l'addebito della separazione al marito, di disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 800,00.
Si è costituito il quale, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande di parte attrice, si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento per dell'importo di € 300,00 e ha chiesto di Per_2 porre a carico della moglie un contributo di € 400,00 per , Per_1
studentessa convivente con il padre.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, con ordinanza emessa in data 29.3.2019 è stato disposto l'affido condiviso di Per_2
con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale ed è stato posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli con un assegno di € 440,00 (ordinanza modificata in corso di causa in ragione della ritorno di presso l'abitazione Per_1
paterna).
Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c..
________
2 La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
L'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio,
e, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già in atto.
Poiché la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale la relativa prova deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza dare dimostrazione delle circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass. Civ. n. 2059/2021).
Di conseguenza, spetta all'autore della violazione dell'obbligo di fedeltà eventualmente provare l'anteriorità della crisi matrimoniale ovverosia dell'inserimento del suo comportamento in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse
(v. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n. 10823).
3 Nel caso in questione, la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge con un'altra donna, a causa della quale egli avrebbe abbandonato nel lontano 2017 il domicilio coniugale.
Ha, altresì, allegato che tale condotta, contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, sarebbe causalmente collegata alla irreversibilità della crisi coniugale, atteso che sarebbe stata grave a tal punto da creare una frattura insanabile tra i coniugi - dapprima inesistente - che avrebbe comportato il venire meno dell'unione coniugale.
Le suddette allegazioni non hanno trovato adeguato riscontro sotto il profilo probatorio.
In particolare, prive di pregio probatorio sono le testimonianze rese da e poiché riferiscono su circostanze apprese Tes_1 Testimone_2 in parte dalla stessa ricorrente, ossia “de relato ex parte actoris”, e in parte da terzi;
come tali, dunque, non sono rilevanti ai fini del decidere (cfr.
Cass. civ. n. 12477/2017).
Non sono stati forniti, poi, ulteriori elementi probatori a sostegno delle allegazioni riguardanti le condotte ascritte al marito.
Di contro, le circostanze appena esposte in ordine alle cause della rottura del matrimonio sono state oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte del convenuto, il quale nei propri atti ha negato fermamente l'esistenza della relazione fedifraga.
Più nello specifico, il resistente ha contestato nella prima difesa utile le allegazioni di controparte riguardanti la violazione dell'obbligo di fedeltà e ha dedotto che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis
sarebbe riconducibile ad una incompatibilità caratteriale tra i coniugi derivante dalle condotte prevaricatrici tenute dalla moglie in suo danno.
Orbene, stante l'assenza di adeguato supporto probatorio e in presenza di puntuale contestazione da parte del convenuto, non può dirsi raggiunta la prova della condotta fedifraga ascritta al marito.
Per quanto esposto, va rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione al marito.
4 Con riguardo alle statuizioni in favore della prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio anche il figlio è divenuto Per_2
maggiorenne.
Di conseguenza, nessuna disposizione in relazione al suo affidamento e collocamento va emessa.
Quanto alla proposta domanda di contributo per il mantenimento di
, figlia maggiorenne della coppia convivente col padre, Per_1
studentessa universitaria, valgano le seguenti considerazioni.
È pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis,
Cass. civ. n.26875/2023).
L'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge come disposto dall'art. 147 c.c., quindi, non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio, “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale
diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
5 A ciò ne consegue che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti “deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, il resistente ha allegato che - vicina al Per_1
compimento del ventinovesimo anno di età e con lui convivente - non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, essendo studentessa universitaria iscritta in Giurisprudenza e “prossima al conseguimento della laurea”.
Orbene, è evidente che la figlia delle parti, alla data della presente decisione, abbia fruito di un sufficiente arco temporale per conseguire il titolo accademico - la cui durata legale è fissata in cinque anni - e ha raggiunto un'età tale da far ritenere capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Peraltro, - secondo le allegazioni della ricorrente, non Per_1
contestate da parte del convenuto - ha già dimostrato in concreto una adeguata capacità lavorativa attraverso il suo proficuo inserimento nel mondo del lavoro, sebbene in settori estranei al suo percorso di studi.
Ella, quindi, sulla base delle esperienze lavorative effettuate, ha dato dimostrazione del conseguimento di un'adeguata capacità di lavoro e di autosostentamento (cfr. Tribunale Palermo sez. I, n.2273 del 12/05/2023;
Cassazione sez. II civile, sentenza 7 luglio 2004 n. 12477; Cassazione, sez. I civile, 4 marzo 1998 n. 2392)
Alla luce delle suddette considerazioni, alla data della presente decisione non sussistono i presupposti per porre a carico del genitore non convivente un contributo per il mantenimento di . Per il pregresso, Per_1
resta salvo quanto disposto dal Tribunale nel corso del giudizio per il mantenimento di . Per_1
Con riguardo al figlio va osservato quanto segue. Per_2
6 Egli vive con la madre, ha ventun anni ed è studente universitario.
Non ha ancora ultimato il proprio percorso di studi e, comunque,
non ha fruito di un sufficiente arco temporale dal completamento delle scuole dell'obbligo per il reperimento di un lavoro;
da ciò ne consegue che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può essere addebitato a questi.
Di conseguenza, il padre è ancora tenuto a contribuire al mantenimento di Per_2
In relazione alla quantificazione del mantenimento per Per_2
in assenza di documentazione reddituale aggiornata, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti e delle attuali esigenze del figlio, si ritiene congruo fissare il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 dalla data del presente provvedimento, oltre al
50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese.
In particolare, il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle attuali esigenze di sostentamento del figlio e delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente ha allegato di svolgere la professione di docente di scuola primaria con uno stipendio – secondo documentazione aggiornata al 2018 – di € 1.200,00; mentre il resistente, impiegato presso l'Università degli Studi di Catania, percepisce redditi – aggiornati al 2020 - per € 24.000,00 annui).
Sul punto va osservato che le parti, sebbene tenute, hanno omesso di produrre la rispettiva documentazione reddituale aggiornata, impedendo, in tal modo, al Tribunale, una compiuta valutazione delle relative posizioni reddituali e delle conseguenti determinazioni.
Per il periodo pregresso, intercorrente dalla data della domanda al momento della presente decisione, il contributo al mantenimento in capo al resistente resta dovuto nella misura prevista dal Tribunale nel corso del giudizio.
Con riguardo alla richiesta formulata dalla ricorrente di pagamento diretto ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. del contribuito di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, va osservato che
7 la fattispecie è adesso disciplinata dall'art. 473bis.37 c.p.c. - in forza del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il
provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme
di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.” - e che, pertanto, alla data della presente decisione non può più trovare applicazione la disciplina contenuta nell'ormai abrogato comma 6 dell'art. 156 cc.
A va assegnata la casa coniugale, in quanto con la Parte_1
medesima coabita il figlio maggiorenne non economicamente Per_2
autonoma.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
In considerazione dell'esito del giudizio, in ragione della prevalenza della domanda di status nonché della reciproca soccombenza, ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
Le spese di C.T.U., già liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di entrambe e ripartite nei rapporti interni tra di esse nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11371/2018 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto a Ragusa in data 1.7.1995 e Controparte_1
trascritto in detto Comune al n 97, parte 2, serie A , anno 1995);
8 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese a , per il mantenimento di Parte_1 Per_2
un assegno quantificato dalla data della presente decisione in € 300,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie,
salvo il pregresso per il periodo anteriore;
Assegna la casa coniugale a , con le pertinenze ed i Parte_1 mobili che l'arredano;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese del giudizio;
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11371/2018 R.G., promosso
DA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria De C.F._1
Geronimo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._2
Scuderi, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 11/07/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2018 ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale da . Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a Ragusa il
1.7.1995 (trascritto in detto Comune al n. 97, parte 2, serie A, anno 1995), che dal matrimonio sono nati figli il 24.2.1997 e il Per_1 Per_2
3.8.2004, e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione da parte del marito dell'obbligo di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo di pronunciare l'addebito della separazione al marito, di disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di € 800,00.
Si è costituito il quale, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande di parte attrice, si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento per dell'importo di € 300,00 e ha chiesto di Per_2 porre a carico della moglie un contributo di € 400,00 per , Per_1
studentessa convivente con il padre.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, con ordinanza emessa in data 29.3.2019 è stato disposto l'affido condiviso di Per_2
con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale ed è stato posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli con un assegno di € 440,00 (ordinanza modificata in corso di causa in ragione della ritorno di presso l'abitazione Per_1
paterna).
Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c..
________
2 La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
L'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio,
e, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già in atto.
Poiché la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale la relativa prova deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza dare dimostrazione delle circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass. Civ. n. 2059/2021).
Di conseguenza, spetta all'autore della violazione dell'obbligo di fedeltà eventualmente provare l'anteriorità della crisi matrimoniale ovverosia dell'inserimento del suo comportamento in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse
(v. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n. 10823).
3 Nel caso in questione, la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge con un'altra donna, a causa della quale egli avrebbe abbandonato nel lontano 2017 il domicilio coniugale.
Ha, altresì, allegato che tale condotta, contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, sarebbe causalmente collegata alla irreversibilità della crisi coniugale, atteso che sarebbe stata grave a tal punto da creare una frattura insanabile tra i coniugi - dapprima inesistente - che avrebbe comportato il venire meno dell'unione coniugale.
Le suddette allegazioni non hanno trovato adeguato riscontro sotto il profilo probatorio.
In particolare, prive di pregio probatorio sono le testimonianze rese da e poiché riferiscono su circostanze apprese Tes_1 Testimone_2 in parte dalla stessa ricorrente, ossia “de relato ex parte actoris”, e in parte da terzi;
come tali, dunque, non sono rilevanti ai fini del decidere (cfr.
Cass. civ. n. 12477/2017).
Non sono stati forniti, poi, ulteriori elementi probatori a sostegno delle allegazioni riguardanti le condotte ascritte al marito.
Di contro, le circostanze appena esposte in ordine alle cause della rottura del matrimonio sono state oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte del convenuto, il quale nei propri atti ha negato fermamente l'esistenza della relazione fedifraga.
Più nello specifico, il resistente ha contestato nella prima difesa utile le allegazioni di controparte riguardanti la violazione dell'obbligo di fedeltà e ha dedotto che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis
sarebbe riconducibile ad una incompatibilità caratteriale tra i coniugi derivante dalle condotte prevaricatrici tenute dalla moglie in suo danno.
Orbene, stante l'assenza di adeguato supporto probatorio e in presenza di puntuale contestazione da parte del convenuto, non può dirsi raggiunta la prova della condotta fedifraga ascritta al marito.
Per quanto esposto, va rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione al marito.
4 Con riguardo alle statuizioni in favore della prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio anche il figlio è divenuto Per_2
maggiorenne.
Di conseguenza, nessuna disposizione in relazione al suo affidamento e collocamento va emessa.
Quanto alla proposta domanda di contributo per il mantenimento di
, figlia maggiorenne della coppia convivente col padre, Per_1
studentessa universitaria, valgano le seguenti considerazioni.
È pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis,
Cass. civ. n.26875/2023).
L'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge come disposto dall'art. 147 c.c., quindi, non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio, “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale
diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
5 A ciò ne consegue che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti “deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, il resistente ha allegato che - vicina al Per_1
compimento del ventinovesimo anno di età e con lui convivente - non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, essendo studentessa universitaria iscritta in Giurisprudenza e “prossima al conseguimento della laurea”.
Orbene, è evidente che la figlia delle parti, alla data della presente decisione, abbia fruito di un sufficiente arco temporale per conseguire il titolo accademico - la cui durata legale è fissata in cinque anni - e ha raggiunto un'età tale da far ritenere capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Peraltro, - secondo le allegazioni della ricorrente, non Per_1
contestate da parte del convenuto - ha già dimostrato in concreto una adeguata capacità lavorativa attraverso il suo proficuo inserimento nel mondo del lavoro, sebbene in settori estranei al suo percorso di studi.
Ella, quindi, sulla base delle esperienze lavorative effettuate, ha dato dimostrazione del conseguimento di un'adeguata capacità di lavoro e di autosostentamento (cfr. Tribunale Palermo sez. I, n.2273 del 12/05/2023;
Cassazione sez. II civile, sentenza 7 luglio 2004 n. 12477; Cassazione, sez. I civile, 4 marzo 1998 n. 2392)
Alla luce delle suddette considerazioni, alla data della presente decisione non sussistono i presupposti per porre a carico del genitore non convivente un contributo per il mantenimento di . Per il pregresso, Per_1
resta salvo quanto disposto dal Tribunale nel corso del giudizio per il mantenimento di . Per_1
Con riguardo al figlio va osservato quanto segue. Per_2
6 Egli vive con la madre, ha ventun anni ed è studente universitario.
Non ha ancora ultimato il proprio percorso di studi e, comunque,
non ha fruito di un sufficiente arco temporale dal completamento delle scuole dell'obbligo per il reperimento di un lavoro;
da ciò ne consegue che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può essere addebitato a questi.
Di conseguenza, il padre è ancora tenuto a contribuire al mantenimento di Per_2
In relazione alla quantificazione del mantenimento per Per_2
in assenza di documentazione reddituale aggiornata, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti e delle attuali esigenze del figlio, si ritiene congruo fissare il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 dalla data del presente provvedimento, oltre al
50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese.
In particolare, il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle attuali esigenze di sostentamento del figlio e delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente ha allegato di svolgere la professione di docente di scuola primaria con uno stipendio – secondo documentazione aggiornata al 2018 – di € 1.200,00; mentre il resistente, impiegato presso l'Università degli Studi di Catania, percepisce redditi – aggiornati al 2020 - per € 24.000,00 annui).
Sul punto va osservato che le parti, sebbene tenute, hanno omesso di produrre la rispettiva documentazione reddituale aggiornata, impedendo, in tal modo, al Tribunale, una compiuta valutazione delle relative posizioni reddituali e delle conseguenti determinazioni.
Per il periodo pregresso, intercorrente dalla data della domanda al momento della presente decisione, il contributo al mantenimento in capo al resistente resta dovuto nella misura prevista dal Tribunale nel corso del giudizio.
Con riguardo alla richiesta formulata dalla ricorrente di pagamento diretto ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. del contribuito di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, va osservato che
7 la fattispecie è adesso disciplinata dall'art. 473bis.37 c.p.c. - in forza del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il
provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme
di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.” - e che, pertanto, alla data della presente decisione non può più trovare applicazione la disciplina contenuta nell'ormai abrogato comma 6 dell'art. 156 cc.
A va assegnata la casa coniugale, in quanto con la Parte_1
medesima coabita il figlio maggiorenne non economicamente Per_2
autonoma.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
In considerazione dell'esito del giudizio, in ragione della prevalenza della domanda di status nonché della reciproca soccombenza, ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
Le spese di C.T.U., già liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di entrambe e ripartite nei rapporti interni tra di esse nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11371/2018 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto a Ragusa in data 1.7.1995 e Controparte_1
trascritto in detto Comune al n 97, parte 2, serie A , anno 1995);
8 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese a , per il mantenimento di Parte_1 Per_2
un assegno quantificato dalla data della presente decisione in € 300,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie,
salvo il pregresso per il periodo anteriore;
Assegna la casa coniugale a , con le pertinenze ed i Parte_1 mobili che l'arredano;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese del giudizio;
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 05/12/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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