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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4029/2017
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Catanzaro Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 4029 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giovanni Gemelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla Via E. De Riso n. 77;
- attore/opponente - contro già con sede in Controparte_1 Controparte_2
Torino, Piazza San Carlo n. 156 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Grillo, ed elettivamente domiciliata presso il procuratore domiciliatario con studio in Controparte_3
Catanzaro, via Pugliese n. 12;
- convenuta/opposta –
Nonché nei confronti di:
e CP_4 Controparte_5
- convenuti contumaci -
Conclusioni
Parte attorea, , ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in Parte_1 data 16.1.2025, essendo stata l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 6.2.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte;
parte convenuta CP_1
Pag. 1 di 7 non ha depositato note scritte in vista dell'udienza di precisazione delle Controparte_1 conclusioni, dovendosi, pertanto, intendere che abbia concluso come da atti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 oggi e Controparte_2 Controparte_6 CP_4
introducendo la fase di merito riferita all'opposizione da questi spiegata nella Controparte_5 procedura esecutiva immobiliare iscritta al r.g. es. imm. n. 187/2016 del Tribunale di Catanzaro, in cui l'odierno attore era parte debitrice esecutata, per aver prestato fideiussione in favore del mutuatario (debitore principale), anch'esso debitore esecutato nell'ambito della CP_4 menzionata procedura esecutiva immobiliare: nel ricorso in opposizione dinnanzi al G.E. parte opponente, per quanto qui rileva, ha dedotto:
- di essere intervenuta quale fideiussore nel contratto di mutuo stipulato da CP_4 con l'allora Banca AR;
- che nel citato contratto di mutuo, parte mutuataria, debitrice principale, aveva contestualmente concesso ipoteca volontaria sull'immobile di sua proprietà, sito in Catanzaro, allibrato al NCEU del predetto Comune al foglio 21, particella 208 sub 19;
- che la banca mutuante aveva dapprima notificato atto di precetto nei confronti di CP_4
(i.e. debitore principale), (altra fideiubente),
[...] Controparte_5 Parte_1
(fideiussore e odierno opponente-attore) e, successivamente, sottoposto a pignoramento non solo l'immobile di proprietà di , ma anche l'immobile di proprietà del CP_4 fideiussore e odierno opponente;
Parte_1
- che nella procedura esecutiva immobiliare il creditore procedete aveva tardivamente depositato l'istanza di vendita relativamente all'immobile staggito del debitore principale,
(i.e. oltre il termine di cui all'art. 497 c.p.c.); CP_4
- che, di conseguenza, essendo mero fideiussore, la procedura esecutiva Parte_1 immobiliare doveva essere dichiarata estinta anche nei suoi confronti;
in tesi difensiva, infatti, in ipotesi di prosecuzione della procedura esecutiva, oggetto di esecuzione sarebbe stato il solo immobile dell'odierno opponente, il quale “Non solo verrebbe escluso dal beneficio di avvalersi della riduzione del pignoramento di cui all'art. 496 cpc ma non potrebbe neppure chiedere la sospensione della vendita del suo cespite ai sensi dell'art. 558 cpc in attesa del compimento di quella relativa all'immobile ipotecato”; ha quindi domandato l'estinzione dell'intera procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630 c.p.c., sul presupposto, dunque, che il tardivo deposito dell'istanza di vendita avente ad oggetto l'immobile del coobbligato principale non potesse non comportare, quale conseguenza ulteriore, l'estinzione della procedura esecutiva azionata anche sull'immobile del coobbligato in solido, ; Parte_1 con il medesimo ricorso, in subordine, ha domandato la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., limitandolo al solo bene di proprietà di , gravato dall'ipoteca volontaria CP_4 concessa dal mutuante all'istituto di credito-creditore procedente;
Pag. 2 di 7 in via ulteriormente subordinata ha chiesto “Sospendere - per il combinato disposto degli artt. 558 c.p.c. e 2911 c.c. - la vendita del bene di proprietà di fino al compimento di quella relativa Parte_1 all'immobile ipotecato”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte opponente nel riproporre le medesime doglianze ha concluso nei seguenti termini: “Voglia I 'On. Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)Accogliere l'opposizione per tutti i motivi esplicitati con il ricorso introduttivo e per quanto sopra esposto;
2)Dichiarare ex art. 630 c.p.c. - l'estinzione dell'intero procedimento atteso che l'inefficacia del pignoramento del bene del mutuatario ha trascinato con se anche il pignoramento del cespite del fideiussore 3)Ordinare all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere alla cancellazione del pignoramento dell'immobile di proprietà di In via Parte_1 subordinata: 1)Dichiarare che l'istituto di credito opposto non ha alcun diritto di procedere nei confronti del fideiussore poiché è obbligato per il combinato disposto degli artt. ex art. 496 e 558 c.p.c. e 2911 c.c. ad agire prima nei confronti del debitore ipotecario;
2) Di conseguenza dichiarare illegittimo il pignoramento dell'immobile di e ordinare all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore, di procedere alla cancellazione del Pignoramento dell'immobile di proprietà di In Parte_1 via gradata, preso atto: della nuova procedura esecutiva attivata dal creditore ipotecario nei confronti del debitore ipotecario sospendere la procedura no 187/16 nei confronti di Sino all'esito CP_4 Parte_1 definitivo del nuovo procedimento. In via ancora più subordinata e nel caso non dovesse essere dichiarata estinta la procedura esecutiva: 1)Sospendere la vendita del bene di proprietà di e disporre CTU Parte_1 diretta ad accertare il reale credito vantato dalla Banca AR nei confronti di in virtù del CP_4 contratto di mutuo richiamato nell'atto di precetto e tenuto conto dei pagamenti già effettuati dal CP_4
Con riserva di nominare Consulente di parte. Con vittoria di spese e competenze.”
Si è costituita in giudizio, parte creditrice opposta, Controparte_2
(oggi, , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Controparte_6
Va altresì dato atto che non si sono costituiti nel presente giudizio e CP_4 CP_5
sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Il processo è stato istruito solo documentalmente, anche mediante acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare r.g. es.imm. 187/2016. La causa trattenuta in decisione all'udienza del 01/03/2018 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. è stata con ordinanza del 21/06/2018 rimessa sul ruolo dall'allora giudice istruttore;
si sono quindi susseguiti diversi rinvii d'udienza, anche a causa del ripetuto mutamento della persona del giudicante, finché con ordinanza del 5.3.2025, depositata a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riepilogato l'iter processuale, appare in primo luogo necessario fare alcune premesse di carattere generale sul giudizio di opposizione nonché, in modo specifico, sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
tanto, al fine rendere chiaro quale sia il perimetro decisionale entro cui il giudice, nella fase di merito dell'opposizione -qual è quella oggetto della presente sentenza-, deve muoversi. Giova pertanto rammentare che:
Pag. 3 di 7 - “Non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione …, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (v. Cass. S.U. 28387/2020 e Cass. S.U. 25478/2021);
- In particolare, l'opposizione agli atti esecutivi ha funzione meramente rescindente e non rescissoria, come costantemente statuto dalla Cassazione e dunque “l'opposizione agli atti esecutivi… è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest'ultimo tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare” (Così la fondamentale sent. n. 23482/2018; v. anche Cass. 24225/2019);
- la sentenza, che definisce il giudizio di opposizione agli atti, sia che accolga la domanda, sia che la rigetti, ha sempre natura di accertamento. Tanto chiarito, deve rilevarsi che con il ricorso in opposizione depositato da Parte_1 nella procedura esecutiva r.g. es. imm. 187/2016, l'opponente ha inteso sottoporre al G.E. il verificarsi, in tesi difensiva, di una causa di estinzione della procedura, derivante dal non aver il creditore depositato tempestivamente, ossia nei termini prescritti dall'art. 497 c.p.c., l'istanza di vendita sul bene del debitore esecutato principale e ritenendo che tale omissione dovesse comportare, quale ulteriore, necessaria, conseguenza l'estinzione dell'intera procedura esecutiva avente ad oggetto non solo l'immobile di proprietà del debitore principale (gravato da ipoteca) ma anche l'immobile di proprietà di esso fideiussore, sul quale, tuttavia, il creditore non aveva alcun diritto reale di garanzia. L'istanza di estinzione della procedura esecutiva è stata dunque veicolata a mezzo opposizione, che deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, atteso che parte opponente non ha con essa contestato il diritto del creditore a procedere esecutivamente (ossia, non ha contestato l'esistenza del titolo esecutivo né, a ben vedere, la legittimità dell'esercizio dell'azione esecutiva nella direzione in cui esso è avvenuto), ma ha inteso contestare la regolarità formale degli atti in cui si articola il processo esecutivo: segnatamente, l'omesso deposito nei termini dell'istanza di vendita avente ad oggetto l'immobile pignorato del debitore principale. Fatta tale precisazione, occorre ora rilevare che tanto nell'atto introduttivo della presente fase di cognizione del giudizio di opposizione, quanto nella propria comparsa conclusionale, parte opponente ha dato atto (e la circostanza risulta confermata dall'esame degli atti del fascicolo della procedura esecutiva, ex officio acquisito) che la procedura esecutiva r.g. 187/2016 è stata dichiarata estinta, proprio a cagione del mancato tempestivo deposito da parte del creditore procedente dell'istanza di vendita. Non è invece necessario soffermarsi in questa sede sulla vicenda - esposta dall'opponente ai fini di una migliore intelligenza dell'evoluzione della procedura esecutiva sottostante - relativa all'ordinanza di modifica della prima ordinanza di estinzione della procedura e alla successiva sentenza emessa all'esito del reclamo interposto dal medesimo debitore (nella presente causa, parte opponente). Ciò che, infatti, assume rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio è che la procedura esecutiva sia stata dichiarata estinta
Pag. 4 di 7 (e non sia stata, invece, definita in modo fisiologico, ossia con la vendita del bene pignorato e la distribuzione del ricavato). Avendo l'odierna parte opponente già conseguito il risultato che si proponeva di ottenere attraverso la proposizione dell'opposizione, qui giunta alla fase di merito, deve rilevarsi come sia sopravvenuto il difetto di interesse a proseguire il processo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi (già Cass. n. 23084/05, nonché Cass. n. 4498/11, n. 6546/11, n. 1352/12)” (Cass. n. 24551/2014, in motivazione). La circostanza dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva non è stata contestata dalla parte opposta nella propria comparsa conclusionale. Quanto all'istanza di riduzione del pignoramento veicolata dall'odierno opponente, in via subordinata, nel proprio ricorso in opposizione, deve rilevarsi come la stessa non possa ascriversi alla categoria delle opposizioni esecutive perché non attiene al “se” o al “come” dell'esecuzione ma costituisce incidente del processo esecutivo preordinato al più corretto ed efficace sviluppo del processo. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non possa essere proposta contestualmente una opposizione esecutiva ed una istanza di riduzione del pignoramento atteso che quest'ultima è estranea all'oggetto delle contestazioni proponibili ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10998/2003). Nel caso di specie, inoltre, stante quanto sopra detto circa l'avvenuta estinzione della procedura esecutiva, parte opponente non ha alcun interesse ad insistere nella propria istanza di riduzione del pignoramento, atteso che il pignoramento ha perso efficacia ed è stata anche disposto l'ordine di cancellazione dello stesso. Lo stesso ragionamento vale per l'ulteriore domanda subordinata di sospensione della vendita ai sensi dell'art. 558 c.p.c. e dell'art. 2911 c.c. (sull'applicabilità di tale disposizione normativa nel caso di specie si tornerà infra). Precisato che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, quanto alla regolamentazione delle spese occorre provvedere secondo il criterio della soccombenza virtuale. In primo luogo, va precisato che l'odierno opponente non ha mai contestato la tempestività del deposito dell'istanza di vendita in relazione all'immobile di sua proprietà pignorato in uno a quello del debitore principale, poiché, nei confronti del coobbligato in solido-odierno opponente, il pignoramento si è perfezionato in data successiva (i.e. 8.10.2106). Nel caso di specie, deve rilevarsi come l'invocata estinzione della procedura esecutiva sul presupposto che, essendo stata depositata tardivamente l'istanza di vendita nei confronti del debitore principale, dovesse essere caducata l'intera procedura, non appare fondata. La tesi difensiva dell'opponente si fonda evidentemente sulla ritenuta necessità di sottoporre a pignoramento anche il bene garantito da ipoteca di proprietà del debitore principale;
in mancanza di pignoramento sul bene ipotecato del debitore principale non sarebbe, dunque, possibile, pignorare il l'immobile (non ipotecato) del fideiussore (i.e. coobbligato in solido). In sostanza, si invoca l'applicazione del meccanismo delineato dall'art. 2911 c.c.
Pag. 5 di 7 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che: “l'esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all'art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale” (Cass. n. 9789/2024). La medesima pronuncia ha infatti chiarito che “L'art. 2911 c.c., dispone, al comma 1, che «il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca» e, al comma 2, che «la stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni». Non è regolata, invece, l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui il creditore agisca nei confronti di un terzo soggetto, garante del debitore principale, i beni del quale siano gravati da ipoteca: non sono, cioè, posti espressi limiti alla possibilità di scelta del creditore dei beni da aggredire in via esecutiva, nei casi in cui egli abbia la possibilità di agire sul patrimonio di due diversi soggetti, obbligati in solido, pur se egli vanti l'ipoteca sui beni di uno solo di detti soggetti. […] Si tratta di una disposizione dettata per regolare il concorso delle pretese dei vari creditori (chirografari e ipotecari) sul patrimonio del loro comune debitore, onde essa non è applicabile nel caso di aggressione esecutiva (anche se per la soddisfazione del medesimo credito) di distinti patrimoni di due diversi soggetti, i cui creditori, ovviamente, non concorrono tra loro. D'altra parte, questa Corte ha addirittura escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2911 c.c. nel caso di pegno costituito da un terzo (cfr., ancora, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007, Rv. 594320 – 01), affermando che «nell'ipotesi in cui il pegno è stato costituito da un terzo, il creditore può espropriare, a suo piacere, la cosa data in pegno o un bene del debitore» e precisando che «a tale conclusione si perviene … … soprattutto perché, essendo distinte le persone del debitore e del concedente, manca ogni ragione di analogia con la situazione in cui il pegno sia costituito dal debitore su propri beni». A maggior ragione, tali considerazioni valgono nel caso in cui vi siano due obbligati in solido e la prelazione sussista esclusivamente su di un bene di uno di essi, essendo distinte, nel caso in cui sia promossa l'azione esecutiva contro il coobbligato i cui beni non sono soggetti alla prelazione, non solo le persone del debitore e quella del “concedente”, ma esistendo addirittura due diversi debitori. In realtà, le esigenze di tutela dei creditori concorrenti sul medesimo patrimonio del loro comune debitore, che la disposizione di cui all'art. 2911 c.c. è diretta a soddisfare, non si pongono affatto nel caso delle obbligazioni solidali, in cui è consentito al creditore di agire liberamente contro uno qualunque dei diversi debitori obbligati in solido, a prescindere dalle garanzie di cui possa disporre sui beni di un altro di essi, in quanto non vi è, in tal caso, concorso tra creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore: i creditori dei due obbligati in solido, infatti, non concorrono tra loro sui medesimi beni, potendo soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore. È infine utile osservare che l'art. 2911 c.c. è una disposizione eccezionale, che pone un limite (sia pur relativo) alla facoltà del creditore di agire in giudizio, in via esecutiva, sull'intero patrimonio del suo debitore, a tutela dei propri diritti (facoltà sancita, in via generale, dagli artt. 2740 e 2910 c.c. e oggetto anche di copertura costituzionale, ai sensi dell'art. 24 Cost.), imponendogli un limite alla facoltà di scelta dei beni da pignorare, anche solo sotto il profilo dell'ordine delle relative azioni esecutive, onde essa deve, comunque, essere interpretata restrittivamente, senza possibilità di interpretazioni estensive o, addirittura, di
Pag. 6 di 7 applicazioni analogiche, come avverrebbe nel caso di specie, secondo gli assunti della parte ricorrente” (Cass. 9789 cit, in motivazione). Da tanto discende l'infondatezza della domanda attorea, poiché, ove la procedura esecutiva non fosse stata dichiarata estinta, la stessa sarebbe proseguita sul bene del fideiussore. Quale ratio decidendi alternativa, e in via meramente subordinata, si osserva quanto segue. Anche nell'ipotesi in cui l'opposizione proposta fosse stata qualificata in termini di opposizione all'esecuzione assumendo che l'opponente avesse voluto, con questa, eccepire un vincolo di impignorabilità sul bene non ipotecato del fideiussore, invocando l'art. 2911 c.c., la stessa sarebbe stata comunque dichiarata infondata, in forza di quanto sopra ampiamente detto circa l'impossibilità per il fideiussore di invocare, in proprio favore, l'applicabilità dell'art. 21911 c.c. Quanto, infine, alle ulteriori o mutate domande proposte dall'opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, le stesse sono inammissibili sulla base di quanto sopra esposto (Cass. S.U. 28387/2020 e Cass. S.U. 25478/2021 cit.). Quanto alle spese, esse seguono, dunque, la soccombenza virtuale e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile, complessità bassa, atteso che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta prima del deposito, ad opera dell'ausiliario del G.E., della perizia di stima dell'immobile di proprietà dell'odierno opponente. Nulla sulle spese nei confronti dei debitori esecutati contumaci, e CP_4 CP_5
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4029/2017, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA a rifondere alla parte convenuta costituita, le spese di lite, Parte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15 %, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di e CP_4 Controparte_5
Così deciso in data 30.6.2025.
Il Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico
Pag. 7 di 7
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Catanzaro Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 4029 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giovanni Gemelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla Via E. De Riso n. 77;
- attore/opponente - contro già con sede in Controparte_1 Controparte_2
Torino, Piazza San Carlo n. 156 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Grillo, ed elettivamente domiciliata presso il procuratore domiciliatario con studio in Controparte_3
Catanzaro, via Pugliese n. 12;
- convenuta/opposta –
Nonché nei confronti di:
e CP_4 Controparte_5
- convenuti contumaci -
Conclusioni
Parte attorea, , ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in Parte_1 data 16.1.2025, essendo stata l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 6.2.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte;
parte convenuta CP_1
Pag. 1 di 7 non ha depositato note scritte in vista dell'udienza di precisazione delle Controparte_1 conclusioni, dovendosi, pertanto, intendere che abbia concluso come da atti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 oggi e Controparte_2 Controparte_6 CP_4
introducendo la fase di merito riferita all'opposizione da questi spiegata nella Controparte_5 procedura esecutiva immobiliare iscritta al r.g. es. imm. n. 187/2016 del Tribunale di Catanzaro, in cui l'odierno attore era parte debitrice esecutata, per aver prestato fideiussione in favore del mutuatario (debitore principale), anch'esso debitore esecutato nell'ambito della CP_4 menzionata procedura esecutiva immobiliare: nel ricorso in opposizione dinnanzi al G.E. parte opponente, per quanto qui rileva, ha dedotto:
- di essere intervenuta quale fideiussore nel contratto di mutuo stipulato da CP_4 con l'allora Banca AR;
- che nel citato contratto di mutuo, parte mutuataria, debitrice principale, aveva contestualmente concesso ipoteca volontaria sull'immobile di sua proprietà, sito in Catanzaro, allibrato al NCEU del predetto Comune al foglio 21, particella 208 sub 19;
- che la banca mutuante aveva dapprima notificato atto di precetto nei confronti di CP_4
(i.e. debitore principale), (altra fideiubente),
[...] Controparte_5 Parte_1
(fideiussore e odierno opponente-attore) e, successivamente, sottoposto a pignoramento non solo l'immobile di proprietà di , ma anche l'immobile di proprietà del CP_4 fideiussore e odierno opponente;
Parte_1
- che nella procedura esecutiva immobiliare il creditore procedete aveva tardivamente depositato l'istanza di vendita relativamente all'immobile staggito del debitore principale,
(i.e. oltre il termine di cui all'art. 497 c.p.c.); CP_4
- che, di conseguenza, essendo mero fideiussore, la procedura esecutiva Parte_1 immobiliare doveva essere dichiarata estinta anche nei suoi confronti;
in tesi difensiva, infatti, in ipotesi di prosecuzione della procedura esecutiva, oggetto di esecuzione sarebbe stato il solo immobile dell'odierno opponente, il quale “Non solo verrebbe escluso dal beneficio di avvalersi della riduzione del pignoramento di cui all'art. 496 cpc ma non potrebbe neppure chiedere la sospensione della vendita del suo cespite ai sensi dell'art. 558 cpc in attesa del compimento di quella relativa all'immobile ipotecato”; ha quindi domandato l'estinzione dell'intera procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630 c.p.c., sul presupposto, dunque, che il tardivo deposito dell'istanza di vendita avente ad oggetto l'immobile del coobbligato principale non potesse non comportare, quale conseguenza ulteriore, l'estinzione della procedura esecutiva azionata anche sull'immobile del coobbligato in solido, ; Parte_1 con il medesimo ricorso, in subordine, ha domandato la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., limitandolo al solo bene di proprietà di , gravato dall'ipoteca volontaria CP_4 concessa dal mutuante all'istituto di credito-creditore procedente;
Pag. 2 di 7 in via ulteriormente subordinata ha chiesto “Sospendere - per il combinato disposto degli artt. 558 c.p.c. e 2911 c.c. - la vendita del bene di proprietà di fino al compimento di quella relativa Parte_1 all'immobile ipotecato”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte opponente nel riproporre le medesime doglianze ha concluso nei seguenti termini: “Voglia I 'On. Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)Accogliere l'opposizione per tutti i motivi esplicitati con il ricorso introduttivo e per quanto sopra esposto;
2)Dichiarare ex art. 630 c.p.c. - l'estinzione dell'intero procedimento atteso che l'inefficacia del pignoramento del bene del mutuatario ha trascinato con se anche il pignoramento del cespite del fideiussore 3)Ordinare all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere alla cancellazione del pignoramento dell'immobile di proprietà di In via Parte_1 subordinata: 1)Dichiarare che l'istituto di credito opposto non ha alcun diritto di procedere nei confronti del fideiussore poiché è obbligato per il combinato disposto degli artt. ex art. 496 e 558 c.p.c. e 2911 c.c. ad agire prima nei confronti del debitore ipotecario;
2) Di conseguenza dichiarare illegittimo il pignoramento dell'immobile di e ordinare all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore, di procedere alla cancellazione del Pignoramento dell'immobile di proprietà di In Parte_1 via gradata, preso atto: della nuova procedura esecutiva attivata dal creditore ipotecario nei confronti del debitore ipotecario sospendere la procedura no 187/16 nei confronti di Sino all'esito CP_4 Parte_1 definitivo del nuovo procedimento. In via ancora più subordinata e nel caso non dovesse essere dichiarata estinta la procedura esecutiva: 1)Sospendere la vendita del bene di proprietà di e disporre CTU Parte_1 diretta ad accertare il reale credito vantato dalla Banca AR nei confronti di in virtù del CP_4 contratto di mutuo richiamato nell'atto di precetto e tenuto conto dei pagamenti già effettuati dal CP_4
Con riserva di nominare Consulente di parte. Con vittoria di spese e competenze.”
Si è costituita in giudizio, parte creditrice opposta, Controparte_2
(oggi, , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Controparte_6
Va altresì dato atto che non si sono costituiti nel presente giudizio e CP_4 CP_5
sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Il processo è stato istruito solo documentalmente, anche mediante acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare r.g. es.imm. 187/2016. La causa trattenuta in decisione all'udienza del 01/03/2018 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. è stata con ordinanza del 21/06/2018 rimessa sul ruolo dall'allora giudice istruttore;
si sono quindi susseguiti diversi rinvii d'udienza, anche a causa del ripetuto mutamento della persona del giudicante, finché con ordinanza del 5.3.2025, depositata a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riepilogato l'iter processuale, appare in primo luogo necessario fare alcune premesse di carattere generale sul giudizio di opposizione nonché, in modo specifico, sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
tanto, al fine rendere chiaro quale sia il perimetro decisionale entro cui il giudice, nella fase di merito dell'opposizione -qual è quella oggetto della presente sentenza-, deve muoversi. Giova pertanto rammentare che:
Pag. 3 di 7 - “Non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione …, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (v. Cass. S.U. 28387/2020 e Cass. S.U. 25478/2021);
- In particolare, l'opposizione agli atti esecutivi ha funzione meramente rescindente e non rescissoria, come costantemente statuto dalla Cassazione e dunque “l'opposizione agli atti esecutivi… è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest'ultimo tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare” (Così la fondamentale sent. n. 23482/2018; v. anche Cass. 24225/2019);
- la sentenza, che definisce il giudizio di opposizione agli atti, sia che accolga la domanda, sia che la rigetti, ha sempre natura di accertamento. Tanto chiarito, deve rilevarsi che con il ricorso in opposizione depositato da Parte_1 nella procedura esecutiva r.g. es. imm. 187/2016, l'opponente ha inteso sottoporre al G.E. il verificarsi, in tesi difensiva, di una causa di estinzione della procedura, derivante dal non aver il creditore depositato tempestivamente, ossia nei termini prescritti dall'art. 497 c.p.c., l'istanza di vendita sul bene del debitore esecutato principale e ritenendo che tale omissione dovesse comportare, quale ulteriore, necessaria, conseguenza l'estinzione dell'intera procedura esecutiva avente ad oggetto non solo l'immobile di proprietà del debitore principale (gravato da ipoteca) ma anche l'immobile di proprietà di esso fideiussore, sul quale, tuttavia, il creditore non aveva alcun diritto reale di garanzia. L'istanza di estinzione della procedura esecutiva è stata dunque veicolata a mezzo opposizione, che deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, atteso che parte opponente non ha con essa contestato il diritto del creditore a procedere esecutivamente (ossia, non ha contestato l'esistenza del titolo esecutivo né, a ben vedere, la legittimità dell'esercizio dell'azione esecutiva nella direzione in cui esso è avvenuto), ma ha inteso contestare la regolarità formale degli atti in cui si articola il processo esecutivo: segnatamente, l'omesso deposito nei termini dell'istanza di vendita avente ad oggetto l'immobile pignorato del debitore principale. Fatta tale precisazione, occorre ora rilevare che tanto nell'atto introduttivo della presente fase di cognizione del giudizio di opposizione, quanto nella propria comparsa conclusionale, parte opponente ha dato atto (e la circostanza risulta confermata dall'esame degli atti del fascicolo della procedura esecutiva, ex officio acquisito) che la procedura esecutiva r.g. 187/2016 è stata dichiarata estinta, proprio a cagione del mancato tempestivo deposito da parte del creditore procedente dell'istanza di vendita. Non è invece necessario soffermarsi in questa sede sulla vicenda - esposta dall'opponente ai fini di una migliore intelligenza dell'evoluzione della procedura esecutiva sottostante - relativa all'ordinanza di modifica della prima ordinanza di estinzione della procedura e alla successiva sentenza emessa all'esito del reclamo interposto dal medesimo debitore (nella presente causa, parte opponente). Ciò che, infatti, assume rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio è che la procedura esecutiva sia stata dichiarata estinta
Pag. 4 di 7 (e non sia stata, invece, definita in modo fisiologico, ossia con la vendita del bene pignorato e la distribuzione del ricavato). Avendo l'odierna parte opponente già conseguito il risultato che si proponeva di ottenere attraverso la proposizione dell'opposizione, qui giunta alla fase di merito, deve rilevarsi come sia sopravvenuto il difetto di interesse a proseguire il processo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi (già Cass. n. 23084/05, nonché Cass. n. 4498/11, n. 6546/11, n. 1352/12)” (Cass. n. 24551/2014, in motivazione). La circostanza dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva non è stata contestata dalla parte opposta nella propria comparsa conclusionale. Quanto all'istanza di riduzione del pignoramento veicolata dall'odierno opponente, in via subordinata, nel proprio ricorso in opposizione, deve rilevarsi come la stessa non possa ascriversi alla categoria delle opposizioni esecutive perché non attiene al “se” o al “come” dell'esecuzione ma costituisce incidente del processo esecutivo preordinato al più corretto ed efficace sviluppo del processo. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non possa essere proposta contestualmente una opposizione esecutiva ed una istanza di riduzione del pignoramento atteso che quest'ultima è estranea all'oggetto delle contestazioni proponibili ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10998/2003). Nel caso di specie, inoltre, stante quanto sopra detto circa l'avvenuta estinzione della procedura esecutiva, parte opponente non ha alcun interesse ad insistere nella propria istanza di riduzione del pignoramento, atteso che il pignoramento ha perso efficacia ed è stata anche disposto l'ordine di cancellazione dello stesso. Lo stesso ragionamento vale per l'ulteriore domanda subordinata di sospensione della vendita ai sensi dell'art. 558 c.p.c. e dell'art. 2911 c.c. (sull'applicabilità di tale disposizione normativa nel caso di specie si tornerà infra). Precisato che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, quanto alla regolamentazione delle spese occorre provvedere secondo il criterio della soccombenza virtuale. In primo luogo, va precisato che l'odierno opponente non ha mai contestato la tempestività del deposito dell'istanza di vendita in relazione all'immobile di sua proprietà pignorato in uno a quello del debitore principale, poiché, nei confronti del coobbligato in solido-odierno opponente, il pignoramento si è perfezionato in data successiva (i.e. 8.10.2106). Nel caso di specie, deve rilevarsi come l'invocata estinzione della procedura esecutiva sul presupposto che, essendo stata depositata tardivamente l'istanza di vendita nei confronti del debitore principale, dovesse essere caducata l'intera procedura, non appare fondata. La tesi difensiva dell'opponente si fonda evidentemente sulla ritenuta necessità di sottoporre a pignoramento anche il bene garantito da ipoteca di proprietà del debitore principale;
in mancanza di pignoramento sul bene ipotecato del debitore principale non sarebbe, dunque, possibile, pignorare il l'immobile (non ipotecato) del fideiussore (i.e. coobbligato in solido). In sostanza, si invoca l'applicazione del meccanismo delineato dall'art. 2911 c.c.
Pag. 5 di 7 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che: “l'esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all'art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale” (Cass. n. 9789/2024). La medesima pronuncia ha infatti chiarito che “L'art. 2911 c.c., dispone, al comma 1, che «il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca» e, al comma 2, che «la stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni». Non è regolata, invece, l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui il creditore agisca nei confronti di un terzo soggetto, garante del debitore principale, i beni del quale siano gravati da ipoteca: non sono, cioè, posti espressi limiti alla possibilità di scelta del creditore dei beni da aggredire in via esecutiva, nei casi in cui egli abbia la possibilità di agire sul patrimonio di due diversi soggetti, obbligati in solido, pur se egli vanti l'ipoteca sui beni di uno solo di detti soggetti. […] Si tratta di una disposizione dettata per regolare il concorso delle pretese dei vari creditori (chirografari e ipotecari) sul patrimonio del loro comune debitore, onde essa non è applicabile nel caso di aggressione esecutiva (anche se per la soddisfazione del medesimo credito) di distinti patrimoni di due diversi soggetti, i cui creditori, ovviamente, non concorrono tra loro. D'altra parte, questa Corte ha addirittura escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2911 c.c. nel caso di pegno costituito da un terzo (cfr., ancora, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 17/01/2007, Rv. 594320 – 01), affermando che «nell'ipotesi in cui il pegno è stato costituito da un terzo, il creditore può espropriare, a suo piacere, la cosa data in pegno o un bene del debitore» e precisando che «a tale conclusione si perviene … … soprattutto perché, essendo distinte le persone del debitore e del concedente, manca ogni ragione di analogia con la situazione in cui il pegno sia costituito dal debitore su propri beni». A maggior ragione, tali considerazioni valgono nel caso in cui vi siano due obbligati in solido e la prelazione sussista esclusivamente su di un bene di uno di essi, essendo distinte, nel caso in cui sia promossa l'azione esecutiva contro il coobbligato i cui beni non sono soggetti alla prelazione, non solo le persone del debitore e quella del “concedente”, ma esistendo addirittura due diversi debitori. In realtà, le esigenze di tutela dei creditori concorrenti sul medesimo patrimonio del loro comune debitore, che la disposizione di cui all'art. 2911 c.c. è diretta a soddisfare, non si pongono affatto nel caso delle obbligazioni solidali, in cui è consentito al creditore di agire liberamente contro uno qualunque dei diversi debitori obbligati in solido, a prescindere dalle garanzie di cui possa disporre sui beni di un altro di essi, in quanto non vi è, in tal caso, concorso tra creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore: i creditori dei due obbligati in solido, infatti, non concorrono tra loro sui medesimi beni, potendo soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore. È infine utile osservare che l'art. 2911 c.c. è una disposizione eccezionale, che pone un limite (sia pur relativo) alla facoltà del creditore di agire in giudizio, in via esecutiva, sull'intero patrimonio del suo debitore, a tutela dei propri diritti (facoltà sancita, in via generale, dagli artt. 2740 e 2910 c.c. e oggetto anche di copertura costituzionale, ai sensi dell'art. 24 Cost.), imponendogli un limite alla facoltà di scelta dei beni da pignorare, anche solo sotto il profilo dell'ordine delle relative azioni esecutive, onde essa deve, comunque, essere interpretata restrittivamente, senza possibilità di interpretazioni estensive o, addirittura, di
Pag. 6 di 7 applicazioni analogiche, come avverrebbe nel caso di specie, secondo gli assunti della parte ricorrente” (Cass. 9789 cit, in motivazione). Da tanto discende l'infondatezza della domanda attorea, poiché, ove la procedura esecutiva non fosse stata dichiarata estinta, la stessa sarebbe proseguita sul bene del fideiussore. Quale ratio decidendi alternativa, e in via meramente subordinata, si osserva quanto segue. Anche nell'ipotesi in cui l'opposizione proposta fosse stata qualificata in termini di opposizione all'esecuzione assumendo che l'opponente avesse voluto, con questa, eccepire un vincolo di impignorabilità sul bene non ipotecato del fideiussore, invocando l'art. 2911 c.c., la stessa sarebbe stata comunque dichiarata infondata, in forza di quanto sopra ampiamente detto circa l'impossibilità per il fideiussore di invocare, in proprio favore, l'applicabilità dell'art. 21911 c.c. Quanto, infine, alle ulteriori o mutate domande proposte dall'opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, le stesse sono inammissibili sulla base di quanto sopra esposto (Cass. S.U. 28387/2020 e Cass. S.U. 25478/2021 cit.). Quanto alle spese, esse seguono, dunque, la soccombenza virtuale e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile, complessità bassa, atteso che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta prima del deposito, ad opera dell'ausiliario del G.E., della perizia di stima dell'immobile di proprietà dell'odierno opponente. Nulla sulle spese nei confronti dei debitori esecutati contumaci, e CP_4 CP_5
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4029/2017, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA a rifondere alla parte convenuta costituita, le spese di lite, Parte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15 %, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di e CP_4 Controparte_5
Così deciso in data 30.6.2025.
Il Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico
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