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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/11/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5407/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. STRANGIO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA ABBONDIO SANGIORGIO 18 20145 MILANO presso il difensore avv. STRANGIO GIUSEPPE
OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SALITURO PIERO, CP_1 P.IVA_2 dall'avv. MARSANO SILVIA e dall'avv. NANNI LUCA, elettivamente domiciliata in CORTE
ISOLANI N.8 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. SALITURO PIERO
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. n. 749/2024 emesso in data 28 febbraio 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e domanda, in accoglimento della domanda attorea,
In via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano
e/o Torino e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del Giudice adito, con condanna della convenuta – opposta alle spese e competenze di giudizio.
Nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo RG 749/2024 perché inammissibile, improponibile ed infondato in quanto le somme ingiunte non sono dovute quantomeno nella misura indicata.
pagina 1 di 13 Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla convenuta opposta a titolo di interessi moratori, trattandosi di restituzione di somme a seguito di cessione di credito nei confronti di altre società e si configura come ripetizione di indebito improduttivo di interessi moratori.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
L'opposta così conclude:
“IN VIA PRELIMINARE
- Non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, CONCEDERE ex art. 648
C.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ivi opposto, in quanto non già concessa a norma dell'articolo 642 C.p.c., limitatamente all'importo di € 301.488,49, fornendo
– in ragione del proprio capitale interamente versato – ampie garanzie di solvibilità CP_1 all'esito del presente giudizio;
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA
- ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa;
- RESPINTE le eccezioni di Controparte;
- ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate dalla Società Pt_1
[...]
- ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da , limitatamente CP_1 all'importo di € 301.488,49;
- ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1 e secondo comma, C.p.c. e di cui all'art. 634 C.p.c. e di cui all'art. 642 C.p.c. di PRONUNCIARE e CONCEDERE, ex art. 186 ter
C.p.c., Ordinanza di Ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per l'importo di €
301.488,49 a carico di in favore di , il tutto oltre interessi di mora;
Parte_1 CP_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTATO e DICHIARATO che le forniture di default di presso i PDR delle Soc. CP_1
e hanno avuto corso dal 01/08/22 al 30/09/22; Controparte_2 CP_3
- ACCERTATO e DICHIARATO che nel periodo successivo al 30/09/22 i PDR de quo risultano formalmente associati a Parte_1
- ACCERTATA e DICHIARATA la correttezza della fornitura erogata da ed il rispetto CP_1 della normativa di cui in narrativa;
- conseguentemente ACCERTATA e DICHIARATA la correttezza e validità delle cessioni del credito operate da in favore di ex art. 39bis TIVG;
CP_1 Pt_1
pagina 2 di 13 - ACCERTATA comunque la fondatezza delle deduzioni ed eccezioni articolate dalla convenuta
[...] volte a inficiare le premesse e le ricostruzioni su cui l'Opponente fonda le proprie CP_1 pretese;
- RESPINGERE E/O RIGETTARE le domande tutte per come proposte da controparte nei confronti di
Controparte_1
- ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria;
- conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto;
- e/o in ogni caso CONDANNARE la società opponente al pagamento a favore di Controparte_1 della somma di € 301.488,49, oltre interessi convenzionali di mora dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo saldo, e/o la maggior/minor somma eventualmente risultante all'esito del presente giudizio;
- nonché ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti,
CONDANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di
[...] ella ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al CP_1 quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo ivi opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge.
Con salvezza di eventualmente meglio precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nei termini di legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
(d'ora in avanti anche solo ) conseguiva dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Bologna decreto ingiuntivo n. 749/2024 in data 28 febbraio 2024 nei confronti di (d'ora Parte_1 in avanti anche solo , per l'importo di € 304.365,27, oltre interessi e spese, a titolo di Pt_1 corrispettivo per la cessione pro soluto dei crediti maturati nei confronti dei clienti
[...]
e e nell'ambito della fornitura di gas naturale nel servizio di Default, di CP_4 Controparte_5 cui alle fatture allegate al fascicolo monitorio.
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione che preliminarmente eccepiva Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per essere competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il pagina 3 di 13 Tribunale di Milano, in quanto luogo ove era posta la sede legale della società ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per essere competenti i Tribunali di Milano e di Torino in quanto giudici del luogo ove erano sorte (e andavano eseguite) le obbligazioni nei confronti delle società clienti/cedute
(aventi le sedi, rispettivamente, a RE MI e a AN TO).
Nel merito, deduceva che il credito azionato non era né certo né liquido né esigibile, in Pt_1 particolare rispetto al suo esatto ammontare, considerato che, quanto alle fatture emesse nei confronti delle società clienti e non era stato possibile svolgere Controparte_4 Controparte_5 alcuna verifica delle letture effettuate dal Distributore e delle quantità di gas fornite. Rilevava, inoltre, che non erano dovuti interessi moratori, poiché la domanda proposta da con il ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo riguardava la cessione di un credito maturato nei confronti di altre società e non di essa opponente (cessionaria).
concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza Pt_1 territoriale a favore dei Tribunali di Milano o di Torino e, in ogni caso, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta contestando CP_1 integralmente la ricostruzione di parte opponente e la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto. In particolare, esponeva:
- che l'art. 39 bis del TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane) disciplina la procedura del c.d. switching dei clienti finali serviti in precedenza dal DD (Fornitore di Default di Distribuzione);
- che la richiesta di switching avviene tramite flussi informatici ed è differente rispetto alla classica cessione del credito, in quanto trattasi di cessione a seguito dell'obbligata proposta irrevocabile di acquisto del credito del precedente venditore esercente la fornitura in regime di default, implicita nella stessa richiesta di switching formulata dal venditore entrante in libero mercato (nel caso di specie,
; Pt_1
- che, in base alla normativa di riferimento, era da considerarsi “irricevibile” la richiesta di switching formulata dal venditore entrante in libero mercato che non contenesse (anche) la proposta irrevocabile di acquisto dell'eventuale credito del precedente venditore esercente la fornitura in regime di default;
- che il Distributore, in caso contrario, non potrebbe nemmeno processare la richiesta di passaggio al nuovo venditore/fornitore; pagina 4 di 13 - che, nel caso di specie, avuta notizia del passaggio dei c.d. PDR intestati ai due clienti cui le fatture azionate facevano riferimento sul dispacciamento essa opposta aveva provveduto a notificare Pt_1 all'opponente le cessioni pro soluto del 100% delle pretese creditorie maturate in costanza di rapporto di fornitura di gas in regime di default, rispetto ai due clienti indicati da e meglio identificati Pt_1 nelle fatture;
- che il credito dell'esercente la fornitura in regime di default nei confronti del cliente finale moroso relativamente alle fatture cedute comprendeva il 100% delle somme esposte in fattura a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione degli interessi maturati per il ritardo nel pagamento;
- che in base alla normativa di settore per tutti gli operatori specializzati (ivi compresa l'odierna controparte) è prevista la gestione delle pratiche tramite portale SII, ove il venditore entrante è obbligato a trasmettere, ai fini della richiesta di switching, una serie di informazioni tra cui il PDR identificativo del punto di riconsegna, i dati identificativi del cliente finale e la proposta irrevocabile di acquisto dell'eventuale credito, ai sensi dell'articolo 39 bis del TIVG o dell'articolo 22 della deliberazione 252/2017/R/com;
- che lo switching riguardava i PDR di due clienti ( e con il Controparte_4 Controparte_5 passaggio dal regime di default a contratti in libero mercato con un differente fornitore;
- che in qualità di assegnatario del servizio di default, a seguito di apposita procedura concorsuale, essa opposta aveva effettuato la fornitura di gas naturale nei confronti di Controparte_6
[...]
- che (a monte) tale fornitura era avvenuta in quanto i rispettivi Distributori di riferimento
(segnatamente e 2I Rete Gas S.p.a.) avevano comunicato la “risoluzione del Controparte_7 contratto tra l'impresa distribuzione di zona e il precedente venditore” in relazione ai PDR in questione;
- che i Distributori, una volta cessata la fornitura precedente, avevano attivato il servizio di default, coinvolgendo, quindi, essa opposta in qualità di fornitore del servizio di default individuato per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2023;
- che il passaggio in default era avvenuto con rituale informativa al cliente;
- che in relazione al cliente essa opposta aveva acquisito la titolarità dei Controparte_4
PDR 00881206979195 e 00881206979203 ubicati in Via Torino n. 178 a AN TO (TO), con decorrenza dall'1 agosto 2022 al 30 settembre 2022, per la fornitura di gas in regime di default
(effettività della fornitura e dei relativi consumi confermata dalle videate del SII sub doc. 9 e 10); pagina 5 di 13 - che in relazione al cliente aveva acquisito la titolarità del PDR 01030000608972 Controparte_5 ubicato in Via Castellazzo n. 7 a RE MI (MI), con decorrenza dall'01 agosto 2022 al 30 settembre 2022, per la fornitura di gas in regime di default (effettività della fornitura e dei relativi consumi confermata dalle videate del SII sub doc. 9 e 10);
- che a entrambi i clienti erano state regolarmente inviate le previste welcome letter con pec dell'1 agosto 2022, correttamente ricevute dagli stessi (doc. 3);
- che, in relazione a tali forniture, risultavano impagate fatture emesse per complessivi € 304.365,27;
- che le stesse fatture non erano state pagate alla data del passaggio al libero mercato, di conseguenza la proposta di acquisto del credito riferito alle stesse era implicitamente e irrevocabilmente contenuta nella stessa richiesta di switching formulata dal nuovo fornitore in libero mercato;
- che dall'1 ottobre 2022 i PDR delle società e erano stati Controparte_4 Controparte_5 forniti da Pt_1
- che a seguito della richiesta, e in conformità a quanto previsto dall'art. 39 bis TIVG, essa opposta aveva comunicato a (e per conoscenza alle società clienti) la cessione dei crediti vantati alla Pt_1 data di richiesta di switching;
- che le cessioni dei crediti in questione erano state regolarmente notificate alla controparte tramite le pec del 20 dicembre 2022 (doc. 5);
- che in data 24 febbraio 2023 essa opposta aveva inviato a ulteriore comunicazione (doc. 6) Pt_1 con cui aveva richiesto il pagamento delle fatture cedute;
- che non aveva dato alcun riscontro ai molteplici solleciti di pagamento;
Pt_1
- che, in relazione al cliente ceduto il Distributore aveva provveduto ad Controparte_4 inoltrare comunicazione da cui erano emerse modifiche delle letture relative al PDR 00881206979203;
- che, di conseguenza, anche il credito vantato (e oggetto della cessione) era stato rettificato, come da comunicazione a mezzo pec del 29 maggio 2024 inviata a e avente ad oggetto la “RETTIFICA Pt_1
PARZIALE CESSIONI CREDITO DI DEFAULT - AKERLUND & RAUSING S.P.A. /GG (1469753)”
(doc. 12), con cui era stata segnalata l'emissione di “fattura per - € 2.876,78 per consumi fatturati errati” e che, pertanto, l'importo dovuto relativamente alla cessione del credito ammontava ad €
113.573,98;
- che, quindi, a seguito della parziale rettifica il credito complessivamente vantato nei confronti di era pari ad € 301.488,49 (€ 304.365,27 – 2.876,78), di cui: € 113.573,98 per il cliente Pt_1 pagina 6 di 13 e € 187.914,51 per il cliente Controparte_4 CP_5
3.1
In diritto, contestava le eccezioni sollevate dall'opponente, rilevando anche la CP_1 genericità dell'eccezione di incompetenza territoriale;
con riguardo, poi, all'asserito difetto di prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito, deduceva di aver correttamente notificato a mezzo pec del 20 dicembre 2022 le cessioni dei crediti relativi alle due società clienti, con allegate tutte le relative fatture, da cui era possibile verificare le letture effettuate dal Distributore, le quantità di gas fornite nonché l'ammontare dei relativi importi.
Le fatture in questione, inoltre, erano, a detta dell'opposta, senz'altro opponibili a considerato Pt_1 che la corretta attribuzione delle forniture originarie era stata dimostrata attraverso la produzione delle e delle videate del SII e che (ancora) la titolarità e l'effettività dei consumi era provata Parte_2 dalle certificazioni e dalle fatture di trasporto emesse dal Distributore.
L'opposta evidenziava, altresì, che gli stessi clienti non avevano mai eccepito alcunché in merito ai consumi addebitati e fatturati o alle bollette trasmesse;
e, con riguardo all'asserita non debenza degli interessi di mora, ribadiva la circostanza che il caso di specie non rientrava nello schema classico della cessione del credito, trattandosi di fattispecie disciplinata da normativa speciale, per cui erano dovuti gli “interessi di mora convenzionali previsti per tale particolare fattispecie”.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di € 301.488,49, e in subordine la concessione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto delle domande formulate dall'opponente e, per l'effetto, la condanna di al pagamento in proprio favore della somma di Pt_1
€ 301.488,49, oltre interessi convenzionali di mora dal giorno della scadenza a quello del saldo effettivo, ovvero la diversa somma risultante secondo giustizia. Chiedeva, altresì, la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e la vittoria delle spese di lite. Pt_1
4.
Alla prima udienza, stante la proposta ai fini transattivi dell'opponente, la causa era rinviata in prosecuzione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 7 novembre 2024, allorquando le parti riferivano concordemente di aver trovato accordo transattivo a definizione della vertenza e chiedevano un nuovo rinvio per la verifica della compiuta esecuzione dello stesso.
Dopo un rinvio, mutato il giudice, all'udienza del 16 maggio 2025 l'opposta dava atto del mancato rispetto da parte di dell'accordo transattivo e la causa era rinviata per chiarimenti e Pt_1 pagina 7 di 13 prosecuzione all'udienza del 12 giugno 2025, tenutasi nella modalità a trattazione scritta.
Rilevato con ordinanza in data 12 luglio 2025, quanto all'intervenuta transazione in corso di giudizio, che l'opposta aveva dichiarato di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nella citata transazione (non novativa), sicché la predetta transazione non era ostativa alla prosecuzione del giudizio (e non andava pertanto valutata l'eventuale cessazione della materia del contendere), e rigettate – con la medesima ordinanza – sia l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che l'istanza ex art. 186 ter c.p.c., veniva fissata l'udienza del 16 ottobre
2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., allorquando la causa era trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 della citata disposizione.
* * *
5.
L'opposizione è infondata, pur se – per le considerazioni di seguito esposte – va revocato il decreto ingiuntivo, con parziale accoglimento della domanda proposta.
5.1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, affinché l'eccezione sia valida, la parte che l'ha sollevata ha l'onere di formularla in maniera specifica e completa, contestando tutti i criteri di collegamento alternativi previsti dalla legge.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che nelle cause relative a diritti di obbligazione,
l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c.
È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 24903 del 25 novembre 2005).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata da in seno all'atto di citazione in opposizione non Pt_1
pagina 8 di 13 può essere considerata esaustiva, posto che la contestazione dei criteri di competenza, ancorché latamente completa, è stata formulata dall'opponente in relazione ai rapporti di fornitura di gas a monte con i debitori ceduti e non in relazione all'oggetto Controparte_6 dell'odierna controversia, ovverosia la richiesta di switiching avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 39 bis del TIVG.
Pertanto, dal momento che la richiesta di switching, in quanto peculiare sottocategoria di cessione del credito, contiene “a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile dell'utente della distribuzione richiedente (…) di acquistare (…) l'eventuale credito del DD, nei confronti del cliente finale, relativo alle fatture non pagate e oggetto di costituzione in mora” (comma 2 dell'articolo 39 bis del TIVG), la fattispecie integra il diritto del creditore cedente a ricevere il corrispettivo della CP_1 cessione, corrispondente alle somme esposte in fattura dal DD.
In mancanza di contestazione specifica da parte dell'opponente, ne consegue la regolarità della scelta dell'opposta, quale attore in senso sostanziale e in conformità ai criteri sanciti dall'art. 20 c.p.c.
(secondo cui l'attore ha facoltà di scelta, per le cause relative a diritti di obbligazione, tra il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio), di adire il Tribunale di
Bologna, quale giudice del luogo ove l'obbligazione di pagamento andava eseguita, ossia dove ha sede legale la società creditrice.
5.2
Nel merito, va osservato che, a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali dell'opposta (inerenti tanto ai rapporti di fornitura di gas in servizio di default a monte, quanto alla cessione pro soluto dei crediti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 bis TIVG), l'opponente ha mosso, in ordine alla fondatezza nell'an e nel quantum del credito ingiunto, contestazioni del tutto generiche e prive della necessaria specificità, richiesta dagli artt. 167 e 115, comma 1, c.p.c. e quindi in contrasto con le citate disposizioni.
Ed invero, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. fra le più recenti, Cass. 8376/2020), sul convenuto, nell'ipotesi di allegazione specifica di fatti da parte dell'attore, incombe un onere di contestazione chiara e specifica, con l'effetto che, qualora tale onere non venga assolto e la contestazione sia meramente generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati.
In particolare, con la citata pronuncia Cass. 8376/2020, la Corte ha efficacemente premesso, in diritto,
“che già molto tempo prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro
pagina 9 di 13 ordinamento il principio di "non contestazione" (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all'affermazione di analogo principio: dapprima con riferimento al rito del lavoro
(Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002; Sez. U, Sentenza n 11353 del 17/06/2004), quindi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2299del 06/02/2004; Sez. 1, Sentenza n.
6936 del 08/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5:356 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010; Sez.
3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
20870 del 11/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del
28/09/2017)”; ed ha altrettanto efficacemente ricordato che tale principio, “prima che fosse riformato
l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile”.
“Ovvio corollario dell'onere di contestazione” – prosegue la Corte – “è che la contestazione sia chiara
e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del
06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008)”.
La Corte, dopo avere delimitato il perimetro di operatività di tale onere (che viene meno “quando
l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”), ha ribadito i seguenti principi: “(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica
(e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se
pagina 10 di 13 l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018
e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017)”.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che ha senza dubbio CP_1 assolto all'onere sulla stessa gravante, avendo allegato i fatti a fondamento del credito già nella sede monitoria.
In particolare, l'opposta ha prodotto: 1) copia delle bollette emesse nei confronti dei clienti/debitori ceduti e 2) estratto conto autenticato nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
3) copie delle lettere di cessioni dei crediti inviate a mezzo pec a e per conoscenza, Pt_1 Pt_1 rispettivamente, ai clienti e con cui l'opponente veniva Controparte_4 Controparte_5 reso edotto della cessione pro soluto delle pretese creditorie maturate in costanza di rapporto di fornitura di gas nel mercato di default rispetto ai clienti in questione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 39 bis TIVG, oltre che dell'obbligo a suo carico (ai sensi dell'art.
3.7 della Delibera
258/2015/R/COM, di modifica dell'art. 39 bis citato), di “effettuare entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il pagamento dei crediti ceduti, corrispondendo ad una CP_1 somma pari al 100% delle somme esposte in fattura”.
Ancora, ha prodotto nel presente giudizio di opposizione le c.d. welcome letter relative CP_1 all'attivazione del servizio di default e indirizzate nei confronti di entrambi i clienti ceduti, oltre alle certificazioni dei consumi e ai documenti di trasporto.
Viceversa, l'opponente (convenuto in senso sostanziale), su cui incombeva l'onere della contestazione chiara e specifica, si è limitata a muovere generiche contestazioni in ordine all'incertezza, soprattutto nel quantum, del credito azionato, senza peraltro negare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'attrice, nella cui prospettiva va – anzi – valutato il comportamento processuale tenuto da Pt_1 che sin dall'udienza del 26 settembre 2024 proponeva, ai fini transattivi, di definire la controversia mediante il pagamento in rate mensili della somma capitale e delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo (con accordo concluso ma successivamente non rispettato, tanto che si è CP_1 avvalsa della clausola risolutiva espressa con conseguente prosecuzione del giudizio).
Considerato che la lettera dell'articolo 39 bis TIVG è esplicita nel prescrivere che l'obbligo di acquistare l'eventuale credito del fornitore di default nei confronti del cliente finale, relativo alle fatture non pagate e oggetto di costituzione in mora, sorge in automatico con la richiesta di switching, a fronte pagina 11 di 13 delle specifiche allegazioni dell'opposta (e della documentazione da quest'ultima prodotta) e delle generiche contestazioni mosse dalla convenuta, deve ritenersi accertato il credito vantato dall'opposta sia pure nella minor misura rispetto a quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo la stessa opposta precisato, fin dalla comparsa di costituzione, che l'importo CP_1 effettivamente dovuto, per effetto di rettifica delle letture, da parte del Distributore, relativamente al cliente e al PDR 00881206979203, era pari a complessivi € 301.488,49 (e Controparte_4 quindi inferiore di € 2.876,78 rispetto all'importo oggetto di ingiunzione).
In conclusione, accertato il credito di nella misura pari ad € 301.488,49, il decreto CP_1 ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va conseguentemente condannata al pagamento della predetta somma in favore dell'opposta.
5.3
Quanto, infine, agli interessi (la cui debenza è stata specificamente contestata dall'opponente), va riconosciuto il diritto dell'opposta alla corresponsione degli interessi non già “convenzionali di mora dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo saldo” ma legali – stante la chiara previsione dell'art. 39bis TIVG (laddove lo stesso, al comma 6, prevede che per “il credito acquistato ai sensi del presente articolo, l'utente entrante corrisponde al DD, entro 45 giorni dalla notifica della cessione del credito, una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo”) – dal 45° giorno successivo alla notifica della cessione a (mora ex re ai sensi dell'art. 1219 n. 3 c.c.) Pt_1 fino all'effettivo saldo.
Ed invero, ha dato prova, tramite l'allegazione delle lettere di cessione del credito, di CP_1 aver effettuato la prescritta comunicazione a che in quanto venditore entrante era tenuta ai Pt_1 sensi del citato art.
3.7 della Delibera 258/2015/R/COM, di modifica dell'art. 39 bis TIVG, ad eseguire il pagamento entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, sicché è dalla scadenza del
45° giorno dalla data di ricevimento della pec in questione (ossia dal 22 dicembre 2022) che sono dovuti gli interessi, sia pure, come detto, in misura legale, e fino all'effettivo saldo.
6.
Le spese processuali (comprensive delle spese liquidate in sede monitoria) vanno liquidate, tenuto conto dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con la riduzione quanto alla fase di trattazione/istruttoria, valutata l'assenza di qualsiasi attività istruttoria, in complessivi €
19.956,00, di cui € 634,00 per anticipazioni ed € 19.322,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
pagina 12 di 13 Non ricorrono, per contro, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 749/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 28 febbraio 2024, e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
301.488,49, con gli interessi legali dal 45° giorno successivo al 22 dicembre 2022 e fino all'effettivo saldo;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 19.956,00, di cui € 634,00 per anticipazioni ed € 19.322,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 14 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5407/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. STRANGIO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA ABBONDIO SANGIORGIO 18 20145 MILANO presso il difensore avv. STRANGIO GIUSEPPE
OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SALITURO PIERO, CP_1 P.IVA_2 dall'avv. MARSANO SILVIA e dall'avv. NANNI LUCA, elettivamente domiciliata in CORTE
ISOLANI N.8 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. SALITURO PIERO
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. n. 749/2024 emesso in data 28 febbraio 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e domanda, in accoglimento della domanda attorea,
In via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano
e/o Torino e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del Giudice adito, con condanna della convenuta – opposta alle spese e competenze di giudizio.
Nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo RG 749/2024 perché inammissibile, improponibile ed infondato in quanto le somme ingiunte non sono dovute quantomeno nella misura indicata.
pagina 1 di 13 Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla convenuta opposta a titolo di interessi moratori, trattandosi di restituzione di somme a seguito di cessione di credito nei confronti di altre società e si configura come ripetizione di indebito improduttivo di interessi moratori.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
L'opposta così conclude:
“IN VIA PRELIMINARE
- Non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, CONCEDERE ex art. 648
C.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ivi opposto, in quanto non già concessa a norma dell'articolo 642 C.p.c., limitatamente all'importo di € 301.488,49, fornendo
– in ragione del proprio capitale interamente versato – ampie garanzie di solvibilità CP_1 all'esito del presente giudizio;
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA
- ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa;
- RESPINTE le eccezioni di Controparte;
- ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate dalla Società Pt_1
[...]
- ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da , limitatamente CP_1 all'importo di € 301.488,49;
- ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1 e secondo comma, C.p.c. e di cui all'art. 634 C.p.c. e di cui all'art. 642 C.p.c. di PRONUNCIARE e CONCEDERE, ex art. 186 ter
C.p.c., Ordinanza di Ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per l'importo di €
301.488,49 a carico di in favore di , il tutto oltre interessi di mora;
Parte_1 CP_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTATO e DICHIARATO che le forniture di default di presso i PDR delle Soc. CP_1
e hanno avuto corso dal 01/08/22 al 30/09/22; Controparte_2 CP_3
- ACCERTATO e DICHIARATO che nel periodo successivo al 30/09/22 i PDR de quo risultano formalmente associati a Parte_1
- ACCERTATA e DICHIARATA la correttezza della fornitura erogata da ed il rispetto CP_1 della normativa di cui in narrativa;
- conseguentemente ACCERTATA e DICHIARATA la correttezza e validità delle cessioni del credito operate da in favore di ex art. 39bis TIVG;
CP_1 Pt_1
pagina 2 di 13 - ACCERTATA comunque la fondatezza delle deduzioni ed eccezioni articolate dalla convenuta
[...] volte a inficiare le premesse e le ricostruzioni su cui l'Opponente fonda le proprie CP_1 pretese;
- RESPINGERE E/O RIGETTARE le domande tutte per come proposte da controparte nei confronti di
Controparte_1
- ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria;
- conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto;
- e/o in ogni caso CONDANNARE la società opponente al pagamento a favore di Controparte_1 della somma di € 301.488,49, oltre interessi convenzionali di mora dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo saldo, e/o la maggior/minor somma eventualmente risultante all'esito del presente giudizio;
- nonché ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti,
CONDANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di
[...] ella ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al CP_1 quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo ivi opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge.
Con salvezza di eventualmente meglio precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nei termini di legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
(d'ora in avanti anche solo ) conseguiva dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Bologna decreto ingiuntivo n. 749/2024 in data 28 febbraio 2024 nei confronti di (d'ora Parte_1 in avanti anche solo , per l'importo di € 304.365,27, oltre interessi e spese, a titolo di Pt_1 corrispettivo per la cessione pro soluto dei crediti maturati nei confronti dei clienti
[...]
e e nell'ambito della fornitura di gas naturale nel servizio di Default, di CP_4 Controparte_5 cui alle fatture allegate al fascicolo monitorio.
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione che preliminarmente eccepiva Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per essere competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il pagina 3 di 13 Tribunale di Milano, in quanto luogo ove era posta la sede legale della società ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per essere competenti i Tribunali di Milano e di Torino in quanto giudici del luogo ove erano sorte (e andavano eseguite) le obbligazioni nei confronti delle società clienti/cedute
(aventi le sedi, rispettivamente, a RE MI e a AN TO).
Nel merito, deduceva che il credito azionato non era né certo né liquido né esigibile, in Pt_1 particolare rispetto al suo esatto ammontare, considerato che, quanto alle fatture emesse nei confronti delle società clienti e non era stato possibile svolgere Controparte_4 Controparte_5 alcuna verifica delle letture effettuate dal Distributore e delle quantità di gas fornite. Rilevava, inoltre, che non erano dovuti interessi moratori, poiché la domanda proposta da con il ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo riguardava la cessione di un credito maturato nei confronti di altre società e non di essa opponente (cessionaria).
concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza Pt_1 territoriale a favore dei Tribunali di Milano o di Torino e, in ogni caso, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta contestando CP_1 integralmente la ricostruzione di parte opponente e la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto. In particolare, esponeva:
- che l'art. 39 bis del TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane) disciplina la procedura del c.d. switching dei clienti finali serviti in precedenza dal DD (Fornitore di Default di Distribuzione);
- che la richiesta di switching avviene tramite flussi informatici ed è differente rispetto alla classica cessione del credito, in quanto trattasi di cessione a seguito dell'obbligata proposta irrevocabile di acquisto del credito del precedente venditore esercente la fornitura in regime di default, implicita nella stessa richiesta di switching formulata dal venditore entrante in libero mercato (nel caso di specie,
; Pt_1
- che, in base alla normativa di riferimento, era da considerarsi “irricevibile” la richiesta di switching formulata dal venditore entrante in libero mercato che non contenesse (anche) la proposta irrevocabile di acquisto dell'eventuale credito del precedente venditore esercente la fornitura in regime di default;
- che il Distributore, in caso contrario, non potrebbe nemmeno processare la richiesta di passaggio al nuovo venditore/fornitore; pagina 4 di 13 - che, nel caso di specie, avuta notizia del passaggio dei c.d. PDR intestati ai due clienti cui le fatture azionate facevano riferimento sul dispacciamento essa opposta aveva provveduto a notificare Pt_1 all'opponente le cessioni pro soluto del 100% delle pretese creditorie maturate in costanza di rapporto di fornitura di gas in regime di default, rispetto ai due clienti indicati da e meglio identificati Pt_1 nelle fatture;
- che il credito dell'esercente la fornitura in regime di default nei confronti del cliente finale moroso relativamente alle fatture cedute comprendeva il 100% delle somme esposte in fattura a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione degli interessi maturati per il ritardo nel pagamento;
- che in base alla normativa di settore per tutti gli operatori specializzati (ivi compresa l'odierna controparte) è prevista la gestione delle pratiche tramite portale SII, ove il venditore entrante è obbligato a trasmettere, ai fini della richiesta di switching, una serie di informazioni tra cui il PDR identificativo del punto di riconsegna, i dati identificativi del cliente finale e la proposta irrevocabile di acquisto dell'eventuale credito, ai sensi dell'articolo 39 bis del TIVG o dell'articolo 22 della deliberazione 252/2017/R/com;
- che lo switching riguardava i PDR di due clienti ( e con il Controparte_4 Controparte_5 passaggio dal regime di default a contratti in libero mercato con un differente fornitore;
- che in qualità di assegnatario del servizio di default, a seguito di apposita procedura concorsuale, essa opposta aveva effettuato la fornitura di gas naturale nei confronti di Controparte_6
[...]
- che (a monte) tale fornitura era avvenuta in quanto i rispettivi Distributori di riferimento
(segnatamente e 2I Rete Gas S.p.a.) avevano comunicato la “risoluzione del Controparte_7 contratto tra l'impresa distribuzione di zona e il precedente venditore” in relazione ai PDR in questione;
- che i Distributori, una volta cessata la fornitura precedente, avevano attivato il servizio di default, coinvolgendo, quindi, essa opposta in qualità di fornitore del servizio di default individuato per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2023;
- che il passaggio in default era avvenuto con rituale informativa al cliente;
- che in relazione al cliente essa opposta aveva acquisito la titolarità dei Controparte_4
PDR 00881206979195 e 00881206979203 ubicati in Via Torino n. 178 a AN TO (TO), con decorrenza dall'1 agosto 2022 al 30 settembre 2022, per la fornitura di gas in regime di default
(effettività della fornitura e dei relativi consumi confermata dalle videate del SII sub doc. 9 e 10); pagina 5 di 13 - che in relazione al cliente aveva acquisito la titolarità del PDR 01030000608972 Controparte_5 ubicato in Via Castellazzo n. 7 a RE MI (MI), con decorrenza dall'01 agosto 2022 al 30 settembre 2022, per la fornitura di gas in regime di default (effettività della fornitura e dei relativi consumi confermata dalle videate del SII sub doc. 9 e 10);
- che a entrambi i clienti erano state regolarmente inviate le previste welcome letter con pec dell'1 agosto 2022, correttamente ricevute dagli stessi (doc. 3);
- che, in relazione a tali forniture, risultavano impagate fatture emesse per complessivi € 304.365,27;
- che le stesse fatture non erano state pagate alla data del passaggio al libero mercato, di conseguenza la proposta di acquisto del credito riferito alle stesse era implicitamente e irrevocabilmente contenuta nella stessa richiesta di switching formulata dal nuovo fornitore in libero mercato;
- che dall'1 ottobre 2022 i PDR delle società e erano stati Controparte_4 Controparte_5 forniti da Pt_1
- che a seguito della richiesta, e in conformità a quanto previsto dall'art. 39 bis TIVG, essa opposta aveva comunicato a (e per conoscenza alle società clienti) la cessione dei crediti vantati alla Pt_1 data di richiesta di switching;
- che le cessioni dei crediti in questione erano state regolarmente notificate alla controparte tramite le pec del 20 dicembre 2022 (doc. 5);
- che in data 24 febbraio 2023 essa opposta aveva inviato a ulteriore comunicazione (doc. 6) Pt_1 con cui aveva richiesto il pagamento delle fatture cedute;
- che non aveva dato alcun riscontro ai molteplici solleciti di pagamento;
Pt_1
- che, in relazione al cliente ceduto il Distributore aveva provveduto ad Controparte_4 inoltrare comunicazione da cui erano emerse modifiche delle letture relative al PDR 00881206979203;
- che, di conseguenza, anche il credito vantato (e oggetto della cessione) era stato rettificato, come da comunicazione a mezzo pec del 29 maggio 2024 inviata a e avente ad oggetto la “RETTIFICA Pt_1
PARZIALE CESSIONI CREDITO DI DEFAULT - AKERLUND & RAUSING S.P.A. /GG (1469753)”
(doc. 12), con cui era stata segnalata l'emissione di “fattura per - € 2.876,78 per consumi fatturati errati” e che, pertanto, l'importo dovuto relativamente alla cessione del credito ammontava ad €
113.573,98;
- che, quindi, a seguito della parziale rettifica il credito complessivamente vantato nei confronti di era pari ad € 301.488,49 (€ 304.365,27 – 2.876,78), di cui: € 113.573,98 per il cliente Pt_1 pagina 6 di 13 e € 187.914,51 per il cliente Controparte_4 CP_5
3.1
In diritto, contestava le eccezioni sollevate dall'opponente, rilevando anche la CP_1 genericità dell'eccezione di incompetenza territoriale;
con riguardo, poi, all'asserito difetto di prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito, deduceva di aver correttamente notificato a mezzo pec del 20 dicembre 2022 le cessioni dei crediti relativi alle due società clienti, con allegate tutte le relative fatture, da cui era possibile verificare le letture effettuate dal Distributore, le quantità di gas fornite nonché l'ammontare dei relativi importi.
Le fatture in questione, inoltre, erano, a detta dell'opposta, senz'altro opponibili a considerato Pt_1 che la corretta attribuzione delle forniture originarie era stata dimostrata attraverso la produzione delle e delle videate del SII e che (ancora) la titolarità e l'effettività dei consumi era provata Parte_2 dalle certificazioni e dalle fatture di trasporto emesse dal Distributore.
L'opposta evidenziava, altresì, che gli stessi clienti non avevano mai eccepito alcunché in merito ai consumi addebitati e fatturati o alle bollette trasmesse;
e, con riguardo all'asserita non debenza degli interessi di mora, ribadiva la circostanza che il caso di specie non rientrava nello schema classico della cessione del credito, trattandosi di fattispecie disciplinata da normativa speciale, per cui erano dovuti gli “interessi di mora convenzionali previsti per tale particolare fattispecie”.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di € 301.488,49, e in subordine la concessione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto delle domande formulate dall'opponente e, per l'effetto, la condanna di al pagamento in proprio favore della somma di Pt_1
€ 301.488,49, oltre interessi convenzionali di mora dal giorno della scadenza a quello del saldo effettivo, ovvero la diversa somma risultante secondo giustizia. Chiedeva, altresì, la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e la vittoria delle spese di lite. Pt_1
4.
Alla prima udienza, stante la proposta ai fini transattivi dell'opponente, la causa era rinviata in prosecuzione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 7 novembre 2024, allorquando le parti riferivano concordemente di aver trovato accordo transattivo a definizione della vertenza e chiedevano un nuovo rinvio per la verifica della compiuta esecuzione dello stesso.
Dopo un rinvio, mutato il giudice, all'udienza del 16 maggio 2025 l'opposta dava atto del mancato rispetto da parte di dell'accordo transattivo e la causa era rinviata per chiarimenti e Pt_1 pagina 7 di 13 prosecuzione all'udienza del 12 giugno 2025, tenutasi nella modalità a trattazione scritta.
Rilevato con ordinanza in data 12 luglio 2025, quanto all'intervenuta transazione in corso di giudizio, che l'opposta aveva dichiarato di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nella citata transazione (non novativa), sicché la predetta transazione non era ostativa alla prosecuzione del giudizio (e non andava pertanto valutata l'eventuale cessazione della materia del contendere), e rigettate – con la medesima ordinanza – sia l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che l'istanza ex art. 186 ter c.p.c., veniva fissata l'udienza del 16 ottobre
2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., allorquando la causa era trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 della citata disposizione.
* * *
5.
L'opposizione è infondata, pur se – per le considerazioni di seguito esposte – va revocato il decreto ingiuntivo, con parziale accoglimento della domanda proposta.
5.1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, affinché l'eccezione sia valida, la parte che l'ha sollevata ha l'onere di formularla in maniera specifica e completa, contestando tutti i criteri di collegamento alternativi previsti dalla legge.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che nelle cause relative a diritti di obbligazione,
l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c.
È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 24903 del 25 novembre 2005).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata da in seno all'atto di citazione in opposizione non Pt_1
pagina 8 di 13 può essere considerata esaustiva, posto che la contestazione dei criteri di competenza, ancorché latamente completa, è stata formulata dall'opponente in relazione ai rapporti di fornitura di gas a monte con i debitori ceduti e non in relazione all'oggetto Controparte_6 dell'odierna controversia, ovverosia la richiesta di switiching avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 39 bis del TIVG.
Pertanto, dal momento che la richiesta di switching, in quanto peculiare sottocategoria di cessione del credito, contiene “a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile dell'utente della distribuzione richiedente (…) di acquistare (…) l'eventuale credito del DD, nei confronti del cliente finale, relativo alle fatture non pagate e oggetto di costituzione in mora” (comma 2 dell'articolo 39 bis del TIVG), la fattispecie integra il diritto del creditore cedente a ricevere il corrispettivo della CP_1 cessione, corrispondente alle somme esposte in fattura dal DD.
In mancanza di contestazione specifica da parte dell'opponente, ne consegue la regolarità della scelta dell'opposta, quale attore in senso sostanziale e in conformità ai criteri sanciti dall'art. 20 c.p.c.
(secondo cui l'attore ha facoltà di scelta, per le cause relative a diritti di obbligazione, tra il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio), di adire il Tribunale di
Bologna, quale giudice del luogo ove l'obbligazione di pagamento andava eseguita, ossia dove ha sede legale la società creditrice.
5.2
Nel merito, va osservato che, a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali dell'opposta (inerenti tanto ai rapporti di fornitura di gas in servizio di default a monte, quanto alla cessione pro soluto dei crediti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 bis TIVG), l'opponente ha mosso, in ordine alla fondatezza nell'an e nel quantum del credito ingiunto, contestazioni del tutto generiche e prive della necessaria specificità, richiesta dagli artt. 167 e 115, comma 1, c.p.c. e quindi in contrasto con le citate disposizioni.
Ed invero, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. fra le più recenti, Cass. 8376/2020), sul convenuto, nell'ipotesi di allegazione specifica di fatti da parte dell'attore, incombe un onere di contestazione chiara e specifica, con l'effetto che, qualora tale onere non venga assolto e la contestazione sia meramente generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati.
In particolare, con la citata pronuncia Cass. 8376/2020, la Corte ha efficacemente premesso, in diritto,
“che già molto tempo prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro
pagina 9 di 13 ordinamento il principio di "non contestazione" (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all'affermazione di analogo principio: dapprima con riferimento al rito del lavoro
(Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002; Sez. U, Sentenza n 11353 del 17/06/2004), quindi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2299del 06/02/2004; Sez. 1, Sentenza n.
6936 del 08/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5:356 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010; Sez.
3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
20870 del 11/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del
28/09/2017)”; ed ha altrettanto efficacemente ricordato che tale principio, “prima che fosse riformato
l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile”.
“Ovvio corollario dell'onere di contestazione” – prosegue la Corte – “è che la contestazione sia chiara
e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del
06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008)”.
La Corte, dopo avere delimitato il perimetro di operatività di tale onere (che viene meno “quando
l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”), ha ribadito i seguenti principi: “(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica
(e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se
pagina 10 di 13 l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018
e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017)”.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che ha senza dubbio CP_1 assolto all'onere sulla stessa gravante, avendo allegato i fatti a fondamento del credito già nella sede monitoria.
In particolare, l'opposta ha prodotto: 1) copia delle bollette emesse nei confronti dei clienti/debitori ceduti e 2) estratto conto autenticato nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
3) copie delle lettere di cessioni dei crediti inviate a mezzo pec a e per conoscenza, Pt_1 Pt_1 rispettivamente, ai clienti e con cui l'opponente veniva Controparte_4 Controparte_5 reso edotto della cessione pro soluto delle pretese creditorie maturate in costanza di rapporto di fornitura di gas nel mercato di default rispetto ai clienti in questione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 39 bis TIVG, oltre che dell'obbligo a suo carico (ai sensi dell'art.
3.7 della Delibera
258/2015/R/COM, di modifica dell'art. 39 bis citato), di “effettuare entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il pagamento dei crediti ceduti, corrispondendo ad una CP_1 somma pari al 100% delle somme esposte in fattura”.
Ancora, ha prodotto nel presente giudizio di opposizione le c.d. welcome letter relative CP_1 all'attivazione del servizio di default e indirizzate nei confronti di entrambi i clienti ceduti, oltre alle certificazioni dei consumi e ai documenti di trasporto.
Viceversa, l'opponente (convenuto in senso sostanziale), su cui incombeva l'onere della contestazione chiara e specifica, si è limitata a muovere generiche contestazioni in ordine all'incertezza, soprattutto nel quantum, del credito azionato, senza peraltro negare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'attrice, nella cui prospettiva va – anzi – valutato il comportamento processuale tenuto da Pt_1 che sin dall'udienza del 26 settembre 2024 proponeva, ai fini transattivi, di definire la controversia mediante il pagamento in rate mensili della somma capitale e delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo (con accordo concluso ma successivamente non rispettato, tanto che si è CP_1 avvalsa della clausola risolutiva espressa con conseguente prosecuzione del giudizio).
Considerato che la lettera dell'articolo 39 bis TIVG è esplicita nel prescrivere che l'obbligo di acquistare l'eventuale credito del fornitore di default nei confronti del cliente finale, relativo alle fatture non pagate e oggetto di costituzione in mora, sorge in automatico con la richiesta di switching, a fronte pagina 11 di 13 delle specifiche allegazioni dell'opposta (e della documentazione da quest'ultima prodotta) e delle generiche contestazioni mosse dalla convenuta, deve ritenersi accertato il credito vantato dall'opposta sia pure nella minor misura rispetto a quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo la stessa opposta precisato, fin dalla comparsa di costituzione, che l'importo CP_1 effettivamente dovuto, per effetto di rettifica delle letture, da parte del Distributore, relativamente al cliente e al PDR 00881206979203, era pari a complessivi € 301.488,49 (e Controparte_4 quindi inferiore di € 2.876,78 rispetto all'importo oggetto di ingiunzione).
In conclusione, accertato il credito di nella misura pari ad € 301.488,49, il decreto CP_1 ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va conseguentemente condannata al pagamento della predetta somma in favore dell'opposta.
5.3
Quanto, infine, agli interessi (la cui debenza è stata specificamente contestata dall'opponente), va riconosciuto il diritto dell'opposta alla corresponsione degli interessi non già “convenzionali di mora dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo saldo” ma legali – stante la chiara previsione dell'art. 39bis TIVG (laddove lo stesso, al comma 6, prevede che per “il credito acquistato ai sensi del presente articolo, l'utente entrante corrisponde al DD, entro 45 giorni dalla notifica della cessione del credito, una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo”) – dal 45° giorno successivo alla notifica della cessione a (mora ex re ai sensi dell'art. 1219 n. 3 c.c.) Pt_1 fino all'effettivo saldo.
Ed invero, ha dato prova, tramite l'allegazione delle lettere di cessione del credito, di CP_1 aver effettuato la prescritta comunicazione a che in quanto venditore entrante era tenuta ai Pt_1 sensi del citato art.
3.7 della Delibera 258/2015/R/COM, di modifica dell'art. 39 bis TIVG, ad eseguire il pagamento entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, sicché è dalla scadenza del
45° giorno dalla data di ricevimento della pec in questione (ossia dal 22 dicembre 2022) che sono dovuti gli interessi, sia pure, come detto, in misura legale, e fino all'effettivo saldo.
6.
Le spese processuali (comprensive delle spese liquidate in sede monitoria) vanno liquidate, tenuto conto dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con la riduzione quanto alla fase di trattazione/istruttoria, valutata l'assenza di qualsiasi attività istruttoria, in complessivi €
19.956,00, di cui € 634,00 per anticipazioni ed € 19.322,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
pagina 12 di 13 Non ricorrono, per contro, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 749/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 28 febbraio 2024, e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
301.488,49, con gli interessi legali dal 45° giorno successivo al 22 dicembre 2022 e fino all'effettivo saldo;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 19.956,00, di cui € 634,00 per anticipazioni ed € 19.322,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 14 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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