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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino – sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 85, vertente
TRA
nata a [...] il [...] - CF Parte_1
- residente in [...], in proprio e C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sacco,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, piazza Labriola n. 32,
RICORRENTE
CONTRO
- sede di Cassino, Controparte_2
RESISTENTE Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: per la ricorrente, quelle dei propri scritti difensivi e dei verbali di udienza,
da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, la sig.ra si rivolgeva Parte_1
al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000401355 notificatale dall' di Cassino in CP_2
data 20.12.2022, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.000,00 (oltre spese di notifica), quale sanzione amministrativa per la violazione art. 2
comma 1 bis del D.L. 463 del 1983 convertito con modificazioni dalla L. 638 del 1983 - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2016.
Tanto premesso, chiedeva, preliminarmente, dichiarare la sospensione del presente giudizio ed ordinare la trasmissione e degli atti alla Corte Costituzionale per le valutazioni di sua competenza;
accertare e dichiarare comunque nulla e priva di efficacia l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000401355 opposta relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per le motivazioni di cui al ricorso e, comunque, l'estinzione per intervenuta prescrizione in tutto o in parte dei crediti richiamati.
Non si costituiva l convenuto. CP_2
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28 maggio 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti all'ordinanza impugnata nonché l'avvenuta prescrizione delle obbligazioni poste alla base dell'intimazione di pagamento opposta, stante il decorso del termine prescrizionale di 5 anni prevista per i crediti previdenziali ex legge n. 335/1995.
Pag. 2 di 4 Per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni.
La stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 23397 del 2016, resa a Sezioni Unite,
precisava definitivamente che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle
CP_ Entrate, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. In ogni caso, in più occasioni osservava che, sotto il profilo del principio di difesa, non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; inoltre, l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire
“certamente eccessivo e irragionevole”.
Nel caso in esame l' resistente, rimasto contumace, non forniva la prova CP_2
dell'avventa notifica degli atti sottesi all'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò posto, il credito posto alla base dell'ordinanza ingiunzione impugnata risale all'annualità del 2016 mentre l'ordinanza ingiunzione opposta veniva notificata in data
20.12.2022.
Si ritiene, pertanto, che tale credito sia ormai prescritto, stante il decorso di oltre 5 anni dalla data di riferimento dei contributi richiesti (annualità del 2016) e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (20.12.2022), non essendo stata fornita alcuna prova della notifica degli atti presupposti alla stessa (ovvero atti di accertamento prot. CP_2
3301.18/10/2017.0051584 del 22/11/2017 e prot. 3301.18/10/2017.0051585 del CP_2
23.11.2017, richiamati nell'ordinanza ingiunzione stessa) né di alcun atto valido ad interrompere il termine di prescrizione, con conseguente inefficacia dell'Ordinanza
Ingiunzione n. OI-000401355 opposta.
Pag. 3 di 4 Per quanto innanzi, in base alle osservazioni e alla normativa e giurisprudenza su richiamata, si ritiene che la domanda meriti di essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di
Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara l'avvenuta prescrizione del credito di cui all'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, dichiara la stessa nulla e priva di efficacia;
3. condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle CP_2
spese di lite che liquida in € 1.300,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 3 6 25
Il GOT
Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino – sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 85, vertente
TRA
nata a [...] il [...] - CF Parte_1
- residente in [...], in proprio e C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sacco,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, piazza Labriola n. 32,
RICORRENTE
CONTRO
- sede di Cassino, Controparte_2
RESISTENTE Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: per la ricorrente, quelle dei propri scritti difensivi e dei verbali di udienza,
da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, la sig.ra si rivolgeva Parte_1
al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000401355 notificatale dall' di Cassino in CP_2
data 20.12.2022, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.000,00 (oltre spese di notifica), quale sanzione amministrativa per la violazione art. 2
comma 1 bis del D.L. 463 del 1983 convertito con modificazioni dalla L. 638 del 1983 - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2016.
Tanto premesso, chiedeva, preliminarmente, dichiarare la sospensione del presente giudizio ed ordinare la trasmissione e degli atti alla Corte Costituzionale per le valutazioni di sua competenza;
accertare e dichiarare comunque nulla e priva di efficacia l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000401355 opposta relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per le motivazioni di cui al ricorso e, comunque, l'estinzione per intervenuta prescrizione in tutto o in parte dei crediti richiamati.
Non si costituiva l convenuto. CP_2
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28 maggio 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti all'ordinanza impugnata nonché l'avvenuta prescrizione delle obbligazioni poste alla base dell'intimazione di pagamento opposta, stante il decorso del termine prescrizionale di 5 anni prevista per i crediti previdenziali ex legge n. 335/1995.
Pag. 2 di 4 Per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni.
La stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 23397 del 2016, resa a Sezioni Unite,
precisava definitivamente che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle
CP_ Entrate, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. In ogni caso, in più occasioni osservava che, sotto il profilo del principio di difesa, non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; inoltre, l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire
“certamente eccessivo e irragionevole”.
Nel caso in esame l' resistente, rimasto contumace, non forniva la prova CP_2
dell'avventa notifica degli atti sottesi all'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò posto, il credito posto alla base dell'ordinanza ingiunzione impugnata risale all'annualità del 2016 mentre l'ordinanza ingiunzione opposta veniva notificata in data
20.12.2022.
Si ritiene, pertanto, che tale credito sia ormai prescritto, stante il decorso di oltre 5 anni dalla data di riferimento dei contributi richiesti (annualità del 2016) e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (20.12.2022), non essendo stata fornita alcuna prova della notifica degli atti presupposti alla stessa (ovvero atti di accertamento prot. CP_2
3301.18/10/2017.0051584 del 22/11/2017 e prot. 3301.18/10/2017.0051585 del CP_2
23.11.2017, richiamati nell'ordinanza ingiunzione stessa) né di alcun atto valido ad interrompere il termine di prescrizione, con conseguente inefficacia dell'Ordinanza
Ingiunzione n. OI-000401355 opposta.
Pag. 3 di 4 Per quanto innanzi, in base alle osservazioni e alla normativa e giurisprudenza su richiamata, si ritiene che la domanda meriti di essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di
Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara l'avvenuta prescrizione del credito di cui all'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, dichiara la stessa nulla e priva di efficacia;
3. condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle CP_2
spese di lite che liquida in € 1.300,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 3 6 25
Il GOT
Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
Pag. 4 di 4