Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1677 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti , dall'avv. LAZZARONI LUISELLA presso cui elettivamente domicilia in BORGO G. TOMMASINI 35/C 43121 PARMA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.VITALI ANNA presso cui elettivamente domicilia inVia Palermo, 2 43122 Parma
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “
In via principale:
1. I figli minori e Persona_1 Persona_2 Persona_3
vengono affidati esclusivamente alla madre Sig.ra con residenza e Pt_1
1
collocamento prevalente presso la stessa in 46029 - Suzzara (MN), Via Curtatone
Montanara n. 47;
2. Al padre, Sig. verrà garantito un rapporto sano e Controparte_1
continuativo con i figli soltanto se e qualora ve ne saranno le condizioni;
3. La responsabilità genitoriale è in capo alla madre;
4. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo mensile a CP_1 Pt_1
titolo di mantenimento dei figli pari ad € 600,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. La Sig.ra percepirà nella misura del 100% l'Assegno Unico;
Pt_1
6. Il padre e la madre sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie concordate e documentate, secondo il protocollo del Tribunale di
Mantova, e cioè:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapeutiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
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a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro
20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
1. Per tutto ciò che non è disposto e che non concerne il mantenimento dei minori, nulla è dovuto tra le parti.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale dicui al numero 1):
1. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2. Al padre verrà garantita la possibilità di frequentare i tre minori, seppur con visite limitate al fine di non pregiudicare troppo le abitudini di vita degli stessi considerando anche la loro tenera età.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali
(15%), oltre C.P.A (4%) e I.V.A. (22%) come per legge.”
Resistente: “
Affidamento dei figli ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con
collocazione prevalente presso la madre in Suzzara (MN);
Visite padre / figli, come da calendario attualmente in essere, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 11.00, quando la madre li accompagnerà presso
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il padre, alla domenica sera alle ore 19.00, quando il padre li riaccompagnerà presso la madre, oltre ad un pomeriggio alla settimana;
Contributo al mantenimento dei figli da parte del padre nella misura di €
450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio);
Spese straordinarie al 50% fra i genitori, secondo lo schema di cui ai
visori e urgenti del 30.01.02024.
Spese di giudizio compensate fra le parti.”
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso che dalla relazione con nascevano tre figli: , nata a Controparte_1 Persona_1
Parma (PR)il 19.06.2018; , nato a [...] il [...] e Persona_2
nata a [...] il [...]; ha dedotto che: Persona_3
- la famiglia aveva stabilito la propria residenza a Parma;
- con il trascorrere del tempo, la relazione fra i due iniziava purtroppo ad incrinarsi, poiché messa a dura prova da incomprensioni e continui litigi anche in presenza dei figli. Il Sig. infatti, trovava ogni pretesto per insultare la CP_1
Sig.ra ed offenderla costantemente;
l'odierno resistente inoltre non Pt_1
contribuiva in alcun modo al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale e materiale dei figli;
-la ricorrente, priva di assistenza morale e materiale, si è trasferita con i minori a Suzzara (MN) –46029, Strada Curtatone Montanara n. 47 ove vivono i suoi genitori;
da quando i minori si sono trasferiti, il padre non ha dato loro alcun contributo economico;
- il Sig. è impiegato come metalmeccanico e percepisce uno CP_1
stipendio pari a circa 1.600,00/1.900,00 euro mensili, mentre la ricorrente svolge la mansione di addetta alle pulizie con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato con scadenza il 28.02.2023 e percepisce uno stipendio mensile pari a circa 440,00 euro lordi.
Tanto dedotto ha chiesto di accogliersi le su riportate conclusioni.
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Il resistente, costituitosi in giudizio, ha negato la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente , deducendo che questa farebbe abuso di sostanze alcoliche, e ha rappresentato di percepire una retribuzione di circa 1.300 euro e di avere un ottimo rapporto con i figli. Ha chiesto quindi disporsi l'affido condiviso con collocamento dei figli presso la madre, visite stabilite e un assegno di mantenimento a suo carico pari ad euro 300,00, salvo poi adeguare le sue conclusioni ai provvedimenti provvisori assunti dal giudice nel corso del giudizio.
Il giudice delegato, emessi provvedimenti in via d'urgenza nell'interesse delle minori, ha incaricato i servizi sociali di svolgere approfondite indagini sul nucleo familiare.
Acquisite le relazioni dei servizi sociali e l'ulteriore documentazione sopravvenuta, in data 14.1.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, quanto all'affidamento dei minori, si osserva che dalle relazioni dei servizi sociali emerge che il resistente ha un forte legame di affetto con i figli, e che questi sono sempre stati desiderosi di incontrarlo. Anche la ricorrente, all'ultimo incontro con i servizi ha dato atto di un miglioramento della situazione e di una maggiore costanza nelle visite da parte del padre. Quanto alla madre, la stessa è risultata adeguata e capace nella gestione dei figli, essendo peraltro supportata dai propri genitori. Considerato peraltro che entrambe le parti stanno seguendo il percorso di mediazione familiare suggeritogli , mostrandosi desiderosi di trovare un modo per essere genitori insieme , così come riportato nell'ultima relazione, non vi sono ragioni per derogare all'ordinario regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, così come appare conforme agli interessi degli stessi mantenere l'attuale collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita padre-figli, considerata la tenera età dei minori, la distanza geografica e il legame affettivo padre-figli, peraltro mai negato neanche dalla ricorrente, appare opportuno prevedere visite libere padre-figli, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 11.00, quando la madre li accompagnerà presso il padre, alla domenica sera alle ore 19.00, quando il padre li riaccompagnerà presso la madre, oltre ad un pomeriggio alla settimana, da concordarsi con la madre il venerdì della settimana precedente, oltre a due
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settimane non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze di Pasqua;
Con riferimento al contributo al mantenimento dei minori, la ricorrente ha dato atto di aver reperito una nuova attività lavorativa , non depositando tuttavia le nuove buste paga o l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile ( CU 2024) , deve quindi presumersi che la stessa abbia una retribuzione superiore a quella precedente di circa 440,00 euro mensili. La stessa ha poi documentato il pagamento di un canone di locazione di circa 450,00 euro mensili, dichiarando di essere aiutata economicamente dai propri genitori. La stessa, non essendo più affidataria esclusiva dei minori, con l'odierna pronuncia, non percepirà più il 100% dell'assegno unico pari a circa 800,00 euro mensili, che dovrà dividere al 50% con il resistente. Di contro il resistente ha una retribuzione , come da modello 730/21, ultimo depositato, di circa 1.790,00 mensili netti su 12 mensilità, e non ha cambiato attività lavorativa, per cui la retribuzione si presume non essere variata. Anche il resistente ha documentato spese per canone di locazione pari a circa 520,00 euro, che il resistente stesso ha confermato in comparsa conclusionale di versare ancora, nonostante la scadenza del contratto, occupando ancora l'appartamento. Con
l'odierna pronuncia, inoltre, inizierà a percepire il 50% dell'assegno unico. Alla luce di tali emergenze appare opportuno prevedere un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 540,00 mensili, a titolo di mantenimento dei figli ( euro 180,00 per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Mantova del 28.5.2024.
Stante la natura della controversia e l'esito della controversia esistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i minori , Persona_1
nata a [...]il [...], , nato aParma (PR) il 23.11.2019 Persona_2
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e nata a [...] il [...], con collocazione prevalente Persona_3
presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 11.00, quando la madre li accompagnerà presso il padre, alla domenica sera alle ore 19.00, quando il padre li riaccompagnerà presso la madre, oltre ad un pomeriggio alla settimana, da concordarsi con la madre il venerdì della settimana precedente, oltre a due settimane non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze di Pasqua;
b) pone a carico di quale contributo per il Controparte_1
mantenimento dei figli, la somma mensile di € 540,00 ( €180,00 per ciascun figlio) da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Mantova del 28.5.2024;
d) spese di lite compensate.
Così deciso in Mantova il 13.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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