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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Nicola Saracino Presidente
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
-dott. Paolo Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 20/03/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Tricoli come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( , in persona del direttore generale pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Claudio Maggisano come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: – accogliere integralmente l'appello per le motivazioni spese in atto e qui richiamate e, in riforma integrale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado;
Nel merito, per l'effetto: – rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 23350/18 del Tribunale di Roma;
– In subordine, condannare la
[...]
[...] al pagamento dell'importo pari ad € Controparte_2
69.718,27 ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione. In via istruttoria, in ogni caso, occorrendo, si insiste per l'ammissione delle prove sui capitoli formulati nelle memorie istruttorie e non ammesse (…)”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto dalla soc. perché infondato in fatto e in Parte_1 diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, con piena conferma della sentenza Tribunale di Roma n. 10952/2023 dell'11.7.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria: ci si oppone alla prova sui capitoli formulati da controparte nelle memorie istruttorie in quanto si tratta di questione prettamente documentale che non necessita di alcuna prova per testi e/o altra attività istruttoria”.
FATTO E DIRITTO
La società ha proposto appello contro la sentenza n. Parte_1
10592/2023 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione di ha revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 23350/2018 di euro 69.718,27 oltre accessori.
Il credito, oggetto di cessione, riguarda la fattura n. 2729/16P relativa agli interessi moratori che, in base al d.lgs. 231/2002, sono maturati sui corrispettivi (di cui alle fatture n. 211, 229, 330, 388, 413, 469 e 513/14S del 2014) dovuti alla cedente BU & BU Spa.
Il Tribunale ha ritenuto che “l'opposto non ha provato la fonte del credito” in quanto la fattura “si riferisce ad interessi moratori relativi all'anno 2014 senza alcun riferimento al rapporto obbligatorio ed alla sorte a cui vengono imputati gli interessi per ritardato pagamento”.
L'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc nonché
l'omessa valutazione della prova fornita: a) non sono mai stati contestati i corrispettivi dovuti per le prestazioni rese in base al rapporto negoziale (a sua volta incontroverso), che sono oggetto delle fatture “presupposte” (versate in atti, sub doc.
G); b) queste ultime sono dettagliatamente riportate nella fattura contestata, pure r.g. n. 2 corredata dalla distinta attestante il ritardo -poiché successivo alla scadenza del termine legale dei 60 giorni- nel pagamento delle stesse (doc. H).
Dolendosi altresì dell'omessa motivazione circa l'applicabilità della disciplina sui ritardi nelle transazioni commerciali, l'odierna attrice ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, il pagamento della somma di euro 69.718,27 o di quella altrimenti dovuta.
L'appellata ha resistito al gravame: in conformità alla contestazione già svolta in primo grado, essa ha ribadito la mancata indicazione del titolo negoziale e,
comunque, della sorte capitale su cui sono maturati i pretesi interessi;
negando la prova del ritardo nel versamento, ha altresì dedotto l'integrale e tempestivo pagamento delle fatture di BU & BU in relazione all'anno 2014 (essendo inammissibile la cessione stessa delle fatture, in quanto già saldate).
La convenuta ha poi ribadito, nei seguenti termini, le ulteriori ragioni di opposizione già proposte in primo grado: a) in base all'art.
5.1 dell'accordo regionale sui pagamenti, la creditrice ha rinunciato a pretese ulteriori rispetto a quelle regolate nell'accordo medesimo, non essendo quindi dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002; b) in base all'art. 7.3, in ogni caso, le fatture oggetto dell'accordo sono insuscettibili di cessione la quale, pertanto, non è opponibile all'azienda sanitaria. La violazione dell'accordo di pagamento, conseguentemente, è stata oggetto di segnalazione ai fini dell'eventuale ipotesi di truffa.
La causa è stata rinviata per la discussione e, quindi, all'udienza odierna è stata discussa dalle parti, che hanno concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Non è controversa la sussistenza del rapporto obbligatorio, apparendo irrilevante la contestazione dell'azienda sanitaria nei termini in cui è stata proposta
(in primo grado e ribadita nella presente sede).
È pacifico lo svolgimento delle prestazioni ed il corrispettivo che per esse è
maturato, come da fatture in atti;
in difetto di allegazione e prova di una diversa regolazione degli interessi, deve quindi ritenersi applicabile la disciplina legale invocata dalla creditrice (v. infra).
r.g. n. 3 Secondo quanto è pure incontroverso e documentato in atti, ciascuna di tali fatture è stata integralmente pagata;
queste ultime, inoltre, sono richiamate e indicate in quella che è oggetto della domanda di pagamento (fattura n. 2729/16P), con specificazione, per ciascuna delle stesse, della data di scadenza, della sorte capitale e degli interessi moratori maturati sino alla data del saldo.
Lo stesso prospetto della debitrice (in atti) dà conto dell'epoca di pagamento
(nel febbraio 2015), coerentemente alla distinta contabile versata in atti dalla controparte.
Il complesso di tali risultanze, nel documentare il pagamento in ritardo rispetto alle singole scadenze, contraddice il difetto di “prova della fonte del credito”, che è stato ritenuto nella sentenza impugnata.
Si osserva, per altro verso, che, pur essendo specificate le scadenze e gli importi (per ciascuna fattura presupposta), non risulta esplicitata alcuna contestazione in ordine al computo degli interessi (riportato anche negli atti processuali).
Ciò posto, l'ampia dissertazione dell'appellante sull'applicabilità della disciplina legale -la cui omissione è inidonea a configurare il vizio di motivazione della sentenza, essendo state ritenute “assorbite tutte le altre eccezioni”- risulta del tutto irrilevante: la debitrice stessa riconosce che “non è in discussione tale normativa” ma l'effettiva debenza degli interessi moratori nel caso concreto.
La disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002, infatti, è pacificamente applicabile anche ai debiti dell'azienda sanitaria, come previsto dagli artt. 2 e 4 della legge citata.
Volgendo quindi alle ulteriori ragioni di opposizione, nei termini in cui risultano riproposte in questa sede dall'appellata, si osserva, quanto alla “rinuncia a pretese ulteriori”, che essa stessa (sia pure ai differenti fini dell'inopponibilità della cessione, v. infra) richiama il “DCA (Decreto Commissario ad Acta) n. 130 del
2015” menzionato dalla controparte, pacificamente modificativo dell'accordo di pagamento per le fatture del 2014; nessuna replica ha tuttavia svolto rispetto alla dedotta introduzione, con tale modifica, della disciplina della mora (in armonia con r.g. n. 4 l'art. 7 d.lgs. 231/2002), ai fini del pagamento degli interessi dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
Quanto al divieto di cessione, va rammentato che ai sensi dell'art. 1260, II comma c.c. le limitazioni alla cedibilità dei crediti pattuite fra le parti sono opponibili al cessionario soltanto se risulta provato che lo stesso le conosceva al tempo della cessione.
Nella specie, non risulta oggetto di allegazione -tanto meno di prova- che il cessionario del credito fosse a conoscenza, al momento della cessione, delle disposizioni contenute nell'accordo di pagamento.
In disparte la natura della cessioni documentate in atti (cessione BU &
BU s.p.a. – Olimpia spv srl del 20/10/2016 pubblicata nella G.U. n. 128 del
27/10/2016, cessione Olimpia spv srl – Ottante spv srl del 14/11/2016 pubblicata nella G.U. n. 136 del 17/11/2016, cessione Ottante spv srl – Astrea spv srl del
6/12/2016 pubblicata nella G.U. n. 146 del 13/12/ 2016, cessione Astrea spv srl – del 2-3/8/2017 pubblicata nella G.U. n. 94 del 10/8/2017), di Parte_1 volta in volta pure notificate alla debitrice, l'eccezione va quindi disattesa.
D'altro canto, risulta irrilevante, ai fini di causa, la segnalazione (alla GDF) sulla violazione dei termini dell'accordo di pagamento.
Per quanto premesso, l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 10592/2023, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
69.718,27 oltre interessi come da domanda;
− condanna Controparte_1
alla refusione delle spese in favore di con Parte_1
r.g. n. 5 distrazione a favore dei legali antistatari, quali spese che liquida per il primo grado in euro 9.146,00 per compensi e per il presente giudizio in euro 1.138,50 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi, oltre in entrambi i casi le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 20/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6