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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2109/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAGANUCCI LORENZO con domicilio in Parte_1
PIAZZA SAFFI N. 8 47121 Pt_1
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 MISEROCCHI MARCO con domicilio in C/O AVV. MASCIOLI VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, n. 845/2022 (R.G. n. 3308/2017),
depositata in cancelleria il 22/09/2022, provvisoriamente esecutiva, notificata in data 24.11.2022;
CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 24.6.25:
Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, Giudice dell'appello, in riforma della sentenza impugnata e in
accoglimento dell'impugnativa proposta dal dato atto che il non Parte_2 Parte_2
accetta il contraddittorio su domande nuove, ulteriori e non tempestivamente introdotte e dedotte e
rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a) accertare e dichiarare il concorso di pagina 1 di 13 nella causazione del danno, considerato nel suo complessivo ammontare, Controparte_1
dalla stessa lamentato in conseguenza dell'annullamento della concessione edilizia n. 256/1995 e della
concessione edilizia n. 328/2000, e, più nello specifico:
● accertare e dichiarare il concorso di nella causazione del danno dalla Controparte_1
stessa lamentato in conseguenza dell'annullamento della concessione edilizia n. 256/1995;
● accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del o in subordine il concorso di Parte_2
nella causazione del danno dalla stessa lamentato, in conseguenza Parte_3
dell'annullamento della concessione edilizia n. 328/2000;
b) conseguentemente, ridurre proporzionalmente il risarcimento riconosciuto alla
[...]
con la Sentenza n. 845/2022 del Tribunale di Forlì; Parte_4
c) conseguentemente, inoltre, riformare la pronuncia sulle spese del Giudice di primo grado;
d) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori (CPDEL, IRAP E INAIL,
trattandosi di Avvocatura di ente pubblico), in relazione al presente grado di giudizio e con condanna
della controparte a restituire al quanto dalla stessa indebitamente percepito, a ogni Parte_2
titolo, in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione”.
Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, rilevata e dichiarata la tardività e
l'inammissibilità della nuova domanda di accertamento e di declaratoria di assenza di responsabilità
del nella causazione del danno in relazione all'annullamento della concessione Parte_2
edilizia n. 328/2000 formulata dall'appellante per la prima volta in sede di precisazione delle
conclusioni in data 13-14.11.2023, in via preliminare, per tutti i motivi esposti, dichiarare
inammissibile, ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal avverso alla sentenza n. Parte_2
845/2022 del Tribunale di Forlì, quantomeno in riferimento alle parti asseritamente impugnate della
sentenza di primo grado indicate dall'avversario sub lettere a) e b) al punto II (Indicazione delle parti
del provvedimento che si intendono impugnare) dell'atto di appello avversario (pag. 12), per
pagina 2 di 13 mancanza della motivazione dell'impugnativa;
nel merito, in via principale in considerazione ed in forza di tutte le ragioni in fatto ed in diritto
esposte, rigettare l'appello proposto dal in persona del suo legale rappresentante Parte_2
pro tempore, in quanto pretestuoso ed infondato e confermare l'impugnata sentenza n. 845/2022 resa
in data 19.09.2022 dal Tribunale di Forlì, pubblicata il 22.09.2022, nella causa civile iscritta al n.
3308/2017 R.G.; nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi che la domanda di declaratoria
di concorso ex art. 1227 c.c. della società nella causazione del danno da lesione Controparte_1
dell'affidamento alla stessa riconosciuto venga accolta, attribuire, per tutte le ragioni esposte, la colpa
preponderante e maggiore del danno suddetto in capo al determinando l'eventuale Parte_2
colpa della società appellata in misura lieve e inferiore rispetto a quella più grave della
amministrazione appellante e commisurando l'eventuale diminuzione del risarcimento all'esiguità
della colpa della predetta società; nel merito ed in ogni caso, rigettare la domanda di riforma della
sentenza impugnata in ordine all'addebito dei due terzi delle spese di lite di primo grado in capo al
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO
La società citava in giudizio -con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 8/9/2017-, avanti al Tribunale di Forlì, il per ottenere il Parte_2
riconoscimento in capo all'ente convenuto della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione del principio generale del neminem laedere e/o per la lesione dell'affidamento ingenerato nella legittimità delle concessioni rilasciate alla società attrice e per la lesione del diritto alla integrità
patrimoniale di detta società, ovvero della responsabilità cosiddetta da “contatto sociale”, con conseguente condanna del al risarcimento in favore della società attrice di tutti i danni, Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla da Controparte_1
pagina 3 di 13 liquidarsi nella somma di €. 250.000,00, oltre accessori.
Premetteva la società attrice la complessa vicenda da cui traeva origine il presente procedimento:
la otteneva dal Comune di in data 17.05.1995, la concessione edilizia Controparte_1 Pt_2
n. 256/1995 per “completamento lavori e variante alla ristrutturazione di un fabbricato uso ufficio con
demolizioni e ampliamento uso civile abitazione in Via Tripoli 42”.
In particolare, l'ampliamento veniva progettato in aderenza all'immobile della confinante, in applicazione dell'art. 44 N.T.A. dell'allora vigente P.R.G. comunale, che ne consentiva l'edificazione su fronti posti sul confine. Senonché il progetto prevedeva anche che l'edificio fosse realizzato in sopraelevazione rispetto all'altezza di quello confinante e, trattandosi di ampliamento di edificio preesistente, il Comune riteneva di accogliere il progetto presentato da applicando l'art. 40 CP_1
N.T.A., disposizione che prevede per le sopraelevazioni il mantenimento di una distanza non inferiore al minimo esistente.
Dopo l'avvio delle opere edili e la realizzazione del grezzo del fabbricato, i lavori venivano sospesi, a seguito della intervenuta impugnativa avanti al dell'Emilia-Romagna della concessione edilizia CP_2
da parte della confinante . Parte_5
Con sentenza n. 495 del 4.10.1999, il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, nel pronunciarsi sul ricorso,
annullava la concessione, ritenendo applicabile l'art. 40 N.T.A. lett. b unicamente alle costruzioni in aderenza rispetto all'edificio confinante e non anche alla parte inerente all'edificazione della porzione di fabbricato in soprelevazione realizzata sul nuovo corpo in ampliamento.
La società pur promuovendo gravame avanti al Consiglio di Stato avverso la Controparte_1
suddetta sentenza, richiedeva una nuova concessione edilizia avente il medesimo oggetto, con la quale,
da un lato, ottemperava alla sopra citata sentenza, rimuovendo la porzione di fabbricato de quo dichiarata illegittima e, dall'altro, prevedeva l'ampliamento del fabbricato in prolungamento sul prospetto fronte strada.
Il Comune di rilasciava quindi la concessione edilizia n. 328/2000, in forza della quale veniva Pt_2
pagina 4 di 13 rimossa la parte di fabbricato considerata illegittima dal e edificato l'ampliamento sul prospetto CP_2
fronte strada.
impugnava anche quest'ultima concessione, ottenendone nuovamente l'annullamento Parte_5
con la sentenza 136/2004. In particolare, il vizio ritenuto sussistente riguardava in questo caso la violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 sulle distanze fra pareti finestrate, fissata in metri 10,
mentre nel caso di specie risultava inferiore, essendo stato ritenuto applicabile alla fattispecie, come da progetto presentato da l'art. 40 delle N.T.A. del P.R.G., che per le sopraelevazioni prevedeva, CP_1
ove una delle pareti fosse finestrata, la distanza di metri 6.
Anche la sentenza suddetta era oggetto di gravame avanti al Consiglio di Stato, il quale, dopo aver riunito gli appelli, con sentenza n. 4826/07 disponeva il rigetto di entrambi, con la conseguenza che tutte e due le sentenze del T.A.R. dell'Emilia-Romagna divenivano definitive.
La provvedeva di conseguenza ad ottemperare al giudicato formatosi Controparte_1
sull'annullamento della concessione n. 328/2000, rimuovendo e demolendo la porzione di fabbricato in ampliamento sul prospetto fronte strada edificata in forza dell'anzidetto titolo concessorio.
Con ordinanza – ingiunzione n. Prot. Gen. 97506/2009 del Dirigente dell'Area Pianificazione e
Sviluppo del Territorio Servizio Gestione Territoriale del Comune di in data 14.12.2009, veniva Pt_2
ordinato alla il completamento delle demolizioni di tutte le opere di cui alle Controparte_1
concessioni edilizie n. 256/1995 e n. 328/2000.
Il provvedimento veniva impugnato dalla società con il ricorso al T.A.R. n. 226/2010 che dapprima respingeva la domanda cautelare, e successivamente -con sentenza 8.11.2016 n. 918/2016- rigettava definitivamente il ricorso promosso in via principale dalla diretto Controparte_1
all'annullamento dell'ordinanza comunale di completamento delle demolizioni di tutte le opere oggetto delle concessioni edilizie e, in ordine alla pretesa risarcitoria da quest'ultima società avanzata, ne dichiarava l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La domanda risarcitoria formulata da nel giudizio amministrativo, rispetto alla Controparte_1
pagina 5 di 13 quale vi è stata pronuncia declinatoria della giurisdizione, è stata quindi riproposta nei confronti del davanti al Tribunale di Forlì. Parte_2
Dunque, contestava all'amministrazione comunale la violazione del principio del Controparte_1
legittimo affidamento dell'istante sul corretto esercizio dell'attività amministrativa, consistente nell'aver ingenerato nella società richiedente la convinzione della legittimità delle concessioni edilizie prima rilasciate e successivamente annullate dall'autorità giudiziaria, affermando che, qualora l'Amministrazione avesse operato in maniera diligente e conforme ai precetti normativi, la
[...]
non avrebbe sostenuto gli ingenti costi di edificazione dell'ampliamento Controparte_1
realizzato con la suddetta concessione, poi annullata, e quelli conseguenti per l'abbattimento delle relative opere.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
Il Tribunale di Forlì con la sentenza in questa sede impugnata così decideva:
“- condanna il convenuto a pagare alla società attrice Parte_2 Controparte_1
la somma di € 271.386,00 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
[...]
- condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice Parte_2 Controparte_1
due terzi delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano per l'intero
[...]
in € 17.109,60 per compensi ed € 786,00 per spese. oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando
tra le parti il restante terzo;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., già liquidate con separato
decreto.”
SECONDO GRADO
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.12.2022 il proponeva gravame Parte_2
avverso alla sentenza n. 845/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata in data 22.09.2022, notificata in data 25.11.2022, resa nella causa iscritta al n. R.G. 3308/2017.
In particolare, il appellante formulava un unico motivo di appello, censurando la sentenza del Pt_2
pagina 6 di 13 Tribunale di Forlì per “PRIMO E UNICO MOTIVO DI APPELLO: omessa applicazione dell'art. 1227
c.c.; omesso riconoscimento del concorso di Gelmini nell'illecito e nella produzione del danno e
omesso accertamento della quota di responsabilità imputabile all'attrice” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). In particolare, il si doleva del fatto che il Tribunale di Forlì aveva escluso Parte_2
qualunque concorso di colpa della società nella verificazione del danno, disattendo i principi CP_1
espressi dalla giurisprudenza in tema di concorso del fatto colposo del creditore a norma dell'art. 1227
c.c.
Si costituiva nel giudizio di appello la società sollevando in via preliminare eccezione di CP_1
inammissibilità della domanda precisata dalla controparte nelle conclusioni, più ampia dell'oggetto dell'appello. Nel merito, richiamando tutte le difese svolte in primo grado, chiedeva il rigetto dell'impugnazione con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 24.6.25 (tenutasi in modalità cartolare) la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve circoscriversi l'oggetto dell'odierno appello all'unico motivo di impugnazione,
ovvero all'accertamento dell'eventuale concorso della società nell'illecito e nella produzione CP_1
del danno.
Invero, prima in sede di note di trattazione per l'udienza del 14.11.2023, già fissata per la precisazione delle conclusioni e, poi, in sede di note di trattazione per l'udienza di p.c. del 24.06.2025, la parte appellante ha dedotto, per la prima volta, che la richiesta di accertamento del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c. “ben può implicare, in sede di precisazione delle conclusioni, la
formulazione di due richieste più specifiche relative a ciascuna asserita fattispecie di danno”: “il
aveva avanzato domanda di accertamento del concorso di colpa del creditore ex art. Parte_2
pagina 7 di 13 immotivatamente respinta) con riferimento al COMPLESSIVO AMMONTARE DEI DANNI
conseguenti alla SOMMA delle due distinte fattispecie di danno;
- che, quindi, tale richiesta può ben implicare, in sede di precisazione delle conclusioni, la
formulazione di due richieste più specifiche relative a ciascuna asserita fattispecie di danno, del
seguente tenore:
- o di accertamento di una concorrente responsabilità in entrambe le fattispecie di danno;
- o di accertamento di una concorrente responsabilità in relazione a una sola di tali fattispecie, con
esclusione di qualunque responsabilità del nell'altra; Pt_2
• ritenuto pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni, di dover declinare la propria iniziale
domanda di accertamento del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c. con conseguente
proporzionale riduzione del risarcimento dovuto con specifico riferimento a ciascuna delle due distinte
fattispecie di danno;
in entrambe le fattispecie di danno;
o di accertamento di una concorrente
responsabilità in relazione a una sola fattispecie, con esclusione di qualunque responsabilità del
nell'altra”. Pt_2
Tale ricostruzione, poiché introduce un evidente ampliamento dei motivi di appello, non può essere condivisa.
L'interpretazione complessiva dell'atto di appello non può dare adito a dubbi nel circoscrivere l'oggetto dell'odierno appello al mero accertamento del concorso della società nell'illecito e CP_1
nella produzione del danno: oltre alla precisa indicazione del “PRIMO E UNICO MOTIVO DI
APPELLO: omessa applicazione dell'art. 1227 c.c.”, a p. 16 dell'atto introduttivo si legge a “fronte
delle suesposte pregnanti considerazioni svolte dalla difesa comunale in ordine all'applicabilità alla
fattispecie de qua dell'art. 1227 c.c., il Giudice di 1° grado, nella sentenza impugnata: da un lato ha
accertato la dedotta responsabilità del convenuto - che in questa sede il come visto, Pt_2 Pt_2
ha contestato quanto al grado e alla sua non esclusività, affermandone la concorrenza con quella
dell'attrice ex art. 1227 c.c.”.
pagina 8 di 13 Ogni ulteriore profilo di impugnazione deve, dunque, ritenersi inammissibile.
Passando al merito, preliminarmente ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia condivisibilmente inquadrato la domanda nell'alveo della responsabilità “da contatto sociale”.
Infatti, “la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione
dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa -avente quale presupposto il mancato
rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A.- ha natura contrattuale e va
inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo
a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento
amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi
di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato;
ne
consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. SS.UU. 19.1.23 n. 1567).
Ciò premesso, si condivide l'assunto da cui prende le mosse la censura della parte appellante, secondo cui il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta ed automatica dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo.
Infatti, “il provvedimento ampliativo, ancorché illegittimo, non produce ex sè alcun danno al suo
destinatario/beneficiario, al privato interessa soltanto poter vedere ampliata la propria sfera giuridica,
cioè acquisire un bene della vita;
il danno patito dal beneficiario del provvedimento illegittimo,
pertanto, deriva non dal provvedimento ma dalla caducazione del medesimo. La causa del danno, in
altri termini, non è il provvedimento illegittimo, bensì il fatto storico della emissione di un
provvedimento che, successivamente, è stato caducato perché illegittimo” (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza
24.04.2023 n. 10880).
Tuttavia, la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto.
pagina 9 di 13 A tale riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano già chiarito (sentenza n. 8236 del
28.04.2020) che “deve quindi riconoscersi l'esistenza di una proporzionalità diretta tra l'ambito e il
contenuto dei doveri di protezione e correttezza, da un lato, e il grado di intensità del momento
relazionale e del conseguente affidamento da questo ingenerato, dall'altro; cosicchè, (…) da chi
esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di
buon andamento (art. 97 Cost.), il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza,
lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de
populo". Vi è quindi un quid pluris rispetto al generale precetto del neminem laedere;
non si tratta della generica "responsabilità del passante", ma della responsabilità che sorge tra soggetti che si conoscono reciprocamente già prima che si verifichi un danno;
danno che consegue non alla violazione di un dovere di prestazione ma alla violazione di un dovere di protezione, il quale sorge non da un contratto ma dalla relazione che si instaura tra l'amministrazione ed il cittadino nel momento in cui quest'ultimo entra in contatto con la prima.
Ne consegue, che la responsabilità da lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la pubblica amministrazione sia responsabilità da contatto sociale qualificato dallo status della pubblica amministrazione quale soggetto tenuto all'osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti. “Il contatto, o, per meglio dire, il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione deve essere
inteso come il fatto idoneo a produrre obbligazioni "in conformità dell'ordinamento giuridico" (art.
1173 c.c.) dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione, bensì reciproci obblighi
di buona fede, di protezione e di informazione, giusta l'art. 1175 c.c. (correttezza), art. 1176 c.c.
(diligenza) e art. 1337 c.c. (buona fede)” (Cass. Civ. Sez. Un. 8236/2020).
Dunque, il riconoscimento della responsabilità per lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la pubblica amministrazione deve essere valutato caso per caso, secondo i principi sopra enunciati.
L'appellante nel richiedere il riconoscimento del concorso del creditore ex art. 1227 c.c. nella pagina 10 di 13 causazione del danno ha sottolineato che i titoli concessori sono stati rilasciati dal Comune su richiesta della società e nei termini da quest'ultima richiesti, e, dunque, ritiene sussistente il concorso di CP_1
responsabilità derivante dalla con-causalità tra i tecnici comunali e i professionisti che hanno elaborato,
per conto della società i progetti rivelatisi illegittimi. CP_1
Tale ricostruzione, tuttavia, deve essere disattesa.
Infatti, il Giudice di primo grado ha condivisibilmente motivato che “nella condotta tenuta dalla
non sono ravvisabili profili di colpa, avendo la stessa legittimamente attivato due Controparte_1
procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di titolo edilizio ed essendosi conformata alle
prescrizioni contenute nel secondo provvedimento favorevole ottenuto.
La circostanza che i titoli concessori siano stati rilasciati dal su richiesta della società Pt_2
e nei termini da quest'ultima richiesti è poi del tutto irrilevante in ordine all'invocato CP_1
concorso di colpa.
La colpa della Amministrazione, invero, non trae la propria fonte dall'emanazione degli atti
concessori, ma dalla lesione della aspettativa (dell'affidamento) che la società ha riposto CP_1
nella legittimità di tali provvedimenti amministrativi;
aspettativa ingenerata dalla Amministrazione e
su cui la società attrice non poteva certo influire in alcun modo, non sussistendo alcun obbligo in capo
al di rilasciare il titolo edificatorio richiesto, essendo per contro il l'ente preposto Pt_2 Pt_2
per legge alla verifica della correttezza del progetto edificatorio presentato dal privato.
Allo stesso modo non può muoversi alcun rimprovero alla società attrice per il solo fatto di non aver
considerato i rischi insiti nella attività di costruzione intrapresa sulla base della concessione n.
328/2000, stante l'asserito carattere animoso della confinante sig.ra che avrebbe dovuto far Parte_5
desistere dall'intraprendere interventi edilizi, in quanto circostanza del tutto irrilevante e disancorata
da parametri oggettivi.”
D'altra parte, la prima concessione edilizia (la n. 256 del 1995) è stata rilasciata sulla base delle prescrizioni dettate dalle N.T.A. al PRG di per gli immobili posti nella zona in cui sorge quello Pt_2
pagina 11 di 13 ampliato dalla medesima società. Ed invero, il Comune di dopo aver esaminato la domanda Pt_2
presentata dalla società odierna attrice ed assunti i pareri necessari, tra cui quello del Settore Gestione
Edilizia (rilasciato in data 05.04.1994) e quello della Commissione Edilizia (espresso in data
05.04.1995) rilasciava la suddetta concessione edilizia “attesa la conformità dell'intervento alle norme
di P.R.G. e alle altre norme vigenti in materia urbanistico – edilizia”.
Il quindi, attraverso i propri Uffici tecnici, ha ritenuto l'intervento di trasformazione richiesto Pt_2
dalla società conforme alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche e la società odierna appellata, CP_1
proprio in virtù di ciò, ha incolpevolmente fatto affidamento sulla bontà della attività amministrativa,
che al contrario risultava già improntato ad un “agire” non corretto e non in buona fede, avendo sostenuto la parte avversa che tale concessione si presentava, ab origine, “in contrasto, in particolare,
con l'art. 40, lett. b), delle N.T.A. di RUE, il quale ammetteva soltanto sopraelevazioni relative a fronti o parte di essi preesistenti e regolarmente autorizzati, nel rispetto di determinate distanze dal confine e dal fronte…” (come sostenuto nell'atto di citazione).
Dunque, preso atto che il ha prestato acquiescenza alle statuizioni relative alla Parte_2
quantificazione del danno, non rimane che rigettare l'appello.
In applicazione del principio di soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate, avuto riguardo al valore della controversia ed ai parametri di cui al DM
147/2022, applicati i compensi tra minimi e medi, ad eccezione della -non svolta- fase istruttoria, in €
11.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_2
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, n. 845/2022 (R.G. n. 3308/2017), CP_1
depositata in cancelleria il 22/09/2022, provvisoriamente esecutiva, notificata in data 24.11.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento delle spese del grado liquidate in € 11.000,00, oltre Parte_2
spese generali, Iva e Cpa, in favore della parte appellata;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13,
comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 c.c. con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento dovuto (già proposta in 1° grado e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2109/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAGANUCCI LORENZO con domicilio in Parte_1
PIAZZA SAFFI N. 8 47121 Pt_1
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 MISEROCCHI MARCO con domicilio in C/O AVV. MASCIOLI VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, n. 845/2022 (R.G. n. 3308/2017),
depositata in cancelleria il 22/09/2022, provvisoriamente esecutiva, notificata in data 24.11.2022;
CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 24.6.25:
Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, Giudice dell'appello, in riforma della sentenza impugnata e in
accoglimento dell'impugnativa proposta dal dato atto che il non Parte_2 Parte_2
accetta il contraddittorio su domande nuove, ulteriori e non tempestivamente introdotte e dedotte e
rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a) accertare e dichiarare il concorso di pagina 1 di 13 nella causazione del danno, considerato nel suo complessivo ammontare, Controparte_1
dalla stessa lamentato in conseguenza dell'annullamento della concessione edilizia n. 256/1995 e della
concessione edilizia n. 328/2000, e, più nello specifico:
● accertare e dichiarare il concorso di nella causazione del danno dalla Controparte_1
stessa lamentato in conseguenza dell'annullamento della concessione edilizia n. 256/1995;
● accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del o in subordine il concorso di Parte_2
nella causazione del danno dalla stessa lamentato, in conseguenza Parte_3
dell'annullamento della concessione edilizia n. 328/2000;
b) conseguentemente, ridurre proporzionalmente il risarcimento riconosciuto alla
[...]
con la Sentenza n. 845/2022 del Tribunale di Forlì; Parte_4
c) conseguentemente, inoltre, riformare la pronuncia sulle spese del Giudice di primo grado;
d) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori (CPDEL, IRAP E INAIL,
trattandosi di Avvocatura di ente pubblico), in relazione al presente grado di giudizio e con condanna
della controparte a restituire al quanto dalla stessa indebitamente percepito, a ogni Parte_2
titolo, in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione”.
Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, rilevata e dichiarata la tardività e
l'inammissibilità della nuova domanda di accertamento e di declaratoria di assenza di responsabilità
del nella causazione del danno in relazione all'annullamento della concessione Parte_2
edilizia n. 328/2000 formulata dall'appellante per la prima volta in sede di precisazione delle
conclusioni in data 13-14.11.2023, in via preliminare, per tutti i motivi esposti, dichiarare
inammissibile, ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal avverso alla sentenza n. Parte_2
845/2022 del Tribunale di Forlì, quantomeno in riferimento alle parti asseritamente impugnate della
sentenza di primo grado indicate dall'avversario sub lettere a) e b) al punto II (Indicazione delle parti
del provvedimento che si intendono impugnare) dell'atto di appello avversario (pag. 12), per
pagina 2 di 13 mancanza della motivazione dell'impugnativa;
nel merito, in via principale in considerazione ed in forza di tutte le ragioni in fatto ed in diritto
esposte, rigettare l'appello proposto dal in persona del suo legale rappresentante Parte_2
pro tempore, in quanto pretestuoso ed infondato e confermare l'impugnata sentenza n. 845/2022 resa
in data 19.09.2022 dal Tribunale di Forlì, pubblicata il 22.09.2022, nella causa civile iscritta al n.
3308/2017 R.G.; nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi che la domanda di declaratoria
di concorso ex art. 1227 c.c. della società nella causazione del danno da lesione Controparte_1
dell'affidamento alla stessa riconosciuto venga accolta, attribuire, per tutte le ragioni esposte, la colpa
preponderante e maggiore del danno suddetto in capo al determinando l'eventuale Parte_2
colpa della società appellata in misura lieve e inferiore rispetto a quella più grave della
amministrazione appellante e commisurando l'eventuale diminuzione del risarcimento all'esiguità
della colpa della predetta società; nel merito ed in ogni caso, rigettare la domanda di riforma della
sentenza impugnata in ordine all'addebito dei due terzi delle spese di lite di primo grado in capo al
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO
La società citava in giudizio -con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 8/9/2017-, avanti al Tribunale di Forlì, il per ottenere il Parte_2
riconoscimento in capo all'ente convenuto della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione del principio generale del neminem laedere e/o per la lesione dell'affidamento ingenerato nella legittimità delle concessioni rilasciate alla società attrice e per la lesione del diritto alla integrità
patrimoniale di detta società, ovvero della responsabilità cosiddetta da “contatto sociale”, con conseguente condanna del al risarcimento in favore della società attrice di tutti i danni, Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla da Controparte_1
pagina 3 di 13 liquidarsi nella somma di €. 250.000,00, oltre accessori.
Premetteva la società attrice la complessa vicenda da cui traeva origine il presente procedimento:
la otteneva dal Comune di in data 17.05.1995, la concessione edilizia Controparte_1 Pt_2
n. 256/1995 per “completamento lavori e variante alla ristrutturazione di un fabbricato uso ufficio con
demolizioni e ampliamento uso civile abitazione in Via Tripoli 42”.
In particolare, l'ampliamento veniva progettato in aderenza all'immobile della confinante, in applicazione dell'art. 44 N.T.A. dell'allora vigente P.R.G. comunale, che ne consentiva l'edificazione su fronti posti sul confine. Senonché il progetto prevedeva anche che l'edificio fosse realizzato in sopraelevazione rispetto all'altezza di quello confinante e, trattandosi di ampliamento di edificio preesistente, il Comune riteneva di accogliere il progetto presentato da applicando l'art. 40 CP_1
N.T.A., disposizione che prevede per le sopraelevazioni il mantenimento di una distanza non inferiore al minimo esistente.
Dopo l'avvio delle opere edili e la realizzazione del grezzo del fabbricato, i lavori venivano sospesi, a seguito della intervenuta impugnativa avanti al dell'Emilia-Romagna della concessione edilizia CP_2
da parte della confinante . Parte_5
Con sentenza n. 495 del 4.10.1999, il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, nel pronunciarsi sul ricorso,
annullava la concessione, ritenendo applicabile l'art. 40 N.T.A. lett. b unicamente alle costruzioni in aderenza rispetto all'edificio confinante e non anche alla parte inerente all'edificazione della porzione di fabbricato in soprelevazione realizzata sul nuovo corpo in ampliamento.
La società pur promuovendo gravame avanti al Consiglio di Stato avverso la Controparte_1
suddetta sentenza, richiedeva una nuova concessione edilizia avente il medesimo oggetto, con la quale,
da un lato, ottemperava alla sopra citata sentenza, rimuovendo la porzione di fabbricato de quo dichiarata illegittima e, dall'altro, prevedeva l'ampliamento del fabbricato in prolungamento sul prospetto fronte strada.
Il Comune di rilasciava quindi la concessione edilizia n. 328/2000, in forza della quale veniva Pt_2
pagina 4 di 13 rimossa la parte di fabbricato considerata illegittima dal e edificato l'ampliamento sul prospetto CP_2
fronte strada.
impugnava anche quest'ultima concessione, ottenendone nuovamente l'annullamento Parte_5
con la sentenza 136/2004. In particolare, il vizio ritenuto sussistente riguardava in questo caso la violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 sulle distanze fra pareti finestrate, fissata in metri 10,
mentre nel caso di specie risultava inferiore, essendo stato ritenuto applicabile alla fattispecie, come da progetto presentato da l'art. 40 delle N.T.A. del P.R.G., che per le sopraelevazioni prevedeva, CP_1
ove una delle pareti fosse finestrata, la distanza di metri 6.
Anche la sentenza suddetta era oggetto di gravame avanti al Consiglio di Stato, il quale, dopo aver riunito gli appelli, con sentenza n. 4826/07 disponeva il rigetto di entrambi, con la conseguenza che tutte e due le sentenze del T.A.R. dell'Emilia-Romagna divenivano definitive.
La provvedeva di conseguenza ad ottemperare al giudicato formatosi Controparte_1
sull'annullamento della concessione n. 328/2000, rimuovendo e demolendo la porzione di fabbricato in ampliamento sul prospetto fronte strada edificata in forza dell'anzidetto titolo concessorio.
Con ordinanza – ingiunzione n. Prot. Gen. 97506/2009 del Dirigente dell'Area Pianificazione e
Sviluppo del Territorio Servizio Gestione Territoriale del Comune di in data 14.12.2009, veniva Pt_2
ordinato alla il completamento delle demolizioni di tutte le opere di cui alle Controparte_1
concessioni edilizie n. 256/1995 e n. 328/2000.
Il provvedimento veniva impugnato dalla società con il ricorso al T.A.R. n. 226/2010 che dapprima respingeva la domanda cautelare, e successivamente -con sentenza 8.11.2016 n. 918/2016- rigettava definitivamente il ricorso promosso in via principale dalla diretto Controparte_1
all'annullamento dell'ordinanza comunale di completamento delle demolizioni di tutte le opere oggetto delle concessioni edilizie e, in ordine alla pretesa risarcitoria da quest'ultima società avanzata, ne dichiarava l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La domanda risarcitoria formulata da nel giudizio amministrativo, rispetto alla Controparte_1
pagina 5 di 13 quale vi è stata pronuncia declinatoria della giurisdizione, è stata quindi riproposta nei confronti del davanti al Tribunale di Forlì. Parte_2
Dunque, contestava all'amministrazione comunale la violazione del principio del Controparte_1
legittimo affidamento dell'istante sul corretto esercizio dell'attività amministrativa, consistente nell'aver ingenerato nella società richiedente la convinzione della legittimità delle concessioni edilizie prima rilasciate e successivamente annullate dall'autorità giudiziaria, affermando che, qualora l'Amministrazione avesse operato in maniera diligente e conforme ai precetti normativi, la
[...]
non avrebbe sostenuto gli ingenti costi di edificazione dell'ampliamento Controparte_1
realizzato con la suddetta concessione, poi annullata, e quelli conseguenti per l'abbattimento delle relative opere.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
Il Tribunale di Forlì con la sentenza in questa sede impugnata così decideva:
“- condanna il convenuto a pagare alla società attrice Parte_2 Controparte_1
la somma di € 271.386,00 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
[...]
- condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice Parte_2 Controparte_1
due terzi delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano per l'intero
[...]
in € 17.109,60 per compensi ed € 786,00 per spese. oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando
tra le parti il restante terzo;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., già liquidate con separato
decreto.”
SECONDO GRADO
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.12.2022 il proponeva gravame Parte_2
avverso alla sentenza n. 845/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata in data 22.09.2022, notificata in data 25.11.2022, resa nella causa iscritta al n. R.G. 3308/2017.
In particolare, il appellante formulava un unico motivo di appello, censurando la sentenza del Pt_2
pagina 6 di 13 Tribunale di Forlì per “PRIMO E UNICO MOTIVO DI APPELLO: omessa applicazione dell'art. 1227
c.c.; omesso riconoscimento del concorso di Gelmini nell'illecito e nella produzione del danno e
omesso accertamento della quota di responsabilità imputabile all'attrice” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). In particolare, il si doleva del fatto che il Tribunale di Forlì aveva escluso Parte_2
qualunque concorso di colpa della società nella verificazione del danno, disattendo i principi CP_1
espressi dalla giurisprudenza in tema di concorso del fatto colposo del creditore a norma dell'art. 1227
c.c.
Si costituiva nel giudizio di appello la società sollevando in via preliminare eccezione di CP_1
inammissibilità della domanda precisata dalla controparte nelle conclusioni, più ampia dell'oggetto dell'appello. Nel merito, richiamando tutte le difese svolte in primo grado, chiedeva il rigetto dell'impugnazione con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 24.6.25 (tenutasi in modalità cartolare) la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve circoscriversi l'oggetto dell'odierno appello all'unico motivo di impugnazione,
ovvero all'accertamento dell'eventuale concorso della società nell'illecito e nella produzione CP_1
del danno.
Invero, prima in sede di note di trattazione per l'udienza del 14.11.2023, già fissata per la precisazione delle conclusioni e, poi, in sede di note di trattazione per l'udienza di p.c. del 24.06.2025, la parte appellante ha dedotto, per la prima volta, che la richiesta di accertamento del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c. “ben può implicare, in sede di precisazione delle conclusioni, la
formulazione di due richieste più specifiche relative a ciascuna asserita fattispecie di danno”: “il
aveva avanzato domanda di accertamento del concorso di colpa del creditore ex art. Parte_2
pagina 7 di 13 immotivatamente respinta) con riferimento al COMPLESSIVO AMMONTARE DEI DANNI
conseguenti alla SOMMA delle due distinte fattispecie di danno;
- che, quindi, tale richiesta può ben implicare, in sede di precisazione delle conclusioni, la
formulazione di due richieste più specifiche relative a ciascuna asserita fattispecie di danno, del
seguente tenore:
- o di accertamento di una concorrente responsabilità in entrambe le fattispecie di danno;
- o di accertamento di una concorrente responsabilità in relazione a una sola di tali fattispecie, con
esclusione di qualunque responsabilità del nell'altra; Pt_2
• ritenuto pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni, di dover declinare la propria iniziale
domanda di accertamento del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c. con conseguente
proporzionale riduzione del risarcimento dovuto con specifico riferimento a ciascuna delle due distinte
fattispecie di danno;
in entrambe le fattispecie di danno;
o di accertamento di una concorrente
responsabilità in relazione a una sola fattispecie, con esclusione di qualunque responsabilità del
nell'altra”. Pt_2
Tale ricostruzione, poiché introduce un evidente ampliamento dei motivi di appello, non può essere condivisa.
L'interpretazione complessiva dell'atto di appello non può dare adito a dubbi nel circoscrivere l'oggetto dell'odierno appello al mero accertamento del concorso della società nell'illecito e CP_1
nella produzione del danno: oltre alla precisa indicazione del “PRIMO E UNICO MOTIVO DI
APPELLO: omessa applicazione dell'art. 1227 c.c.”, a p. 16 dell'atto introduttivo si legge a “fronte
delle suesposte pregnanti considerazioni svolte dalla difesa comunale in ordine all'applicabilità alla
fattispecie de qua dell'art. 1227 c.c., il Giudice di 1° grado, nella sentenza impugnata: da un lato ha
accertato la dedotta responsabilità del convenuto - che in questa sede il come visto, Pt_2 Pt_2
ha contestato quanto al grado e alla sua non esclusività, affermandone la concorrenza con quella
dell'attrice ex art. 1227 c.c.”.
pagina 8 di 13 Ogni ulteriore profilo di impugnazione deve, dunque, ritenersi inammissibile.
Passando al merito, preliminarmente ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia condivisibilmente inquadrato la domanda nell'alveo della responsabilità “da contatto sociale”.
Infatti, “la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione
dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa -avente quale presupposto il mancato
rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A.- ha natura contrattuale e va
inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo
a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento
amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi
di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato;
ne
consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. SS.UU. 19.1.23 n. 1567).
Ciò premesso, si condivide l'assunto da cui prende le mosse la censura della parte appellante, secondo cui il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta ed automatica dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo.
Infatti, “il provvedimento ampliativo, ancorché illegittimo, non produce ex sè alcun danno al suo
destinatario/beneficiario, al privato interessa soltanto poter vedere ampliata la propria sfera giuridica,
cioè acquisire un bene della vita;
il danno patito dal beneficiario del provvedimento illegittimo,
pertanto, deriva non dal provvedimento ma dalla caducazione del medesimo. La causa del danno, in
altri termini, non è il provvedimento illegittimo, bensì il fatto storico della emissione di un
provvedimento che, successivamente, è stato caducato perché illegittimo” (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza
24.04.2023 n. 10880).
Tuttavia, la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto.
pagina 9 di 13 A tale riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano già chiarito (sentenza n. 8236 del
28.04.2020) che “deve quindi riconoscersi l'esistenza di una proporzionalità diretta tra l'ambito e il
contenuto dei doveri di protezione e correttezza, da un lato, e il grado di intensità del momento
relazionale e del conseguente affidamento da questo ingenerato, dall'altro; cosicchè, (…) da chi
esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di
buon andamento (art. 97 Cost.), il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza,
lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de
populo". Vi è quindi un quid pluris rispetto al generale precetto del neminem laedere;
non si tratta della generica "responsabilità del passante", ma della responsabilità che sorge tra soggetti che si conoscono reciprocamente già prima che si verifichi un danno;
danno che consegue non alla violazione di un dovere di prestazione ma alla violazione di un dovere di protezione, il quale sorge non da un contratto ma dalla relazione che si instaura tra l'amministrazione ed il cittadino nel momento in cui quest'ultimo entra in contatto con la prima.
Ne consegue, che la responsabilità da lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la pubblica amministrazione sia responsabilità da contatto sociale qualificato dallo status della pubblica amministrazione quale soggetto tenuto all'osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti. “Il contatto, o, per meglio dire, il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione deve essere
inteso come il fatto idoneo a produrre obbligazioni "in conformità dell'ordinamento giuridico" (art.
1173 c.c.) dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione, bensì reciproci obblighi
di buona fede, di protezione e di informazione, giusta l'art. 1175 c.c. (correttezza), art. 1176 c.c.
(diligenza) e art. 1337 c.c. (buona fede)” (Cass. Civ. Sez. Un. 8236/2020).
Dunque, il riconoscimento della responsabilità per lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la pubblica amministrazione deve essere valutato caso per caso, secondo i principi sopra enunciati.
L'appellante nel richiedere il riconoscimento del concorso del creditore ex art. 1227 c.c. nella pagina 10 di 13 causazione del danno ha sottolineato che i titoli concessori sono stati rilasciati dal Comune su richiesta della società e nei termini da quest'ultima richiesti, e, dunque, ritiene sussistente il concorso di CP_1
responsabilità derivante dalla con-causalità tra i tecnici comunali e i professionisti che hanno elaborato,
per conto della società i progetti rivelatisi illegittimi. CP_1
Tale ricostruzione, tuttavia, deve essere disattesa.
Infatti, il Giudice di primo grado ha condivisibilmente motivato che “nella condotta tenuta dalla
non sono ravvisabili profili di colpa, avendo la stessa legittimamente attivato due Controparte_1
procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di titolo edilizio ed essendosi conformata alle
prescrizioni contenute nel secondo provvedimento favorevole ottenuto.
La circostanza che i titoli concessori siano stati rilasciati dal su richiesta della società Pt_2
e nei termini da quest'ultima richiesti è poi del tutto irrilevante in ordine all'invocato CP_1
concorso di colpa.
La colpa della Amministrazione, invero, non trae la propria fonte dall'emanazione degli atti
concessori, ma dalla lesione della aspettativa (dell'affidamento) che la società ha riposto CP_1
nella legittimità di tali provvedimenti amministrativi;
aspettativa ingenerata dalla Amministrazione e
su cui la società attrice non poteva certo influire in alcun modo, non sussistendo alcun obbligo in capo
al di rilasciare il titolo edificatorio richiesto, essendo per contro il l'ente preposto Pt_2 Pt_2
per legge alla verifica della correttezza del progetto edificatorio presentato dal privato.
Allo stesso modo non può muoversi alcun rimprovero alla società attrice per il solo fatto di non aver
considerato i rischi insiti nella attività di costruzione intrapresa sulla base della concessione n.
328/2000, stante l'asserito carattere animoso della confinante sig.ra che avrebbe dovuto far Parte_5
desistere dall'intraprendere interventi edilizi, in quanto circostanza del tutto irrilevante e disancorata
da parametri oggettivi.”
D'altra parte, la prima concessione edilizia (la n. 256 del 1995) è stata rilasciata sulla base delle prescrizioni dettate dalle N.T.A. al PRG di per gli immobili posti nella zona in cui sorge quello Pt_2
pagina 11 di 13 ampliato dalla medesima società. Ed invero, il Comune di dopo aver esaminato la domanda Pt_2
presentata dalla società odierna attrice ed assunti i pareri necessari, tra cui quello del Settore Gestione
Edilizia (rilasciato in data 05.04.1994) e quello della Commissione Edilizia (espresso in data
05.04.1995) rilasciava la suddetta concessione edilizia “attesa la conformità dell'intervento alle norme
di P.R.G. e alle altre norme vigenti in materia urbanistico – edilizia”.
Il quindi, attraverso i propri Uffici tecnici, ha ritenuto l'intervento di trasformazione richiesto Pt_2
dalla società conforme alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche e la società odierna appellata, CP_1
proprio in virtù di ciò, ha incolpevolmente fatto affidamento sulla bontà della attività amministrativa,
che al contrario risultava già improntato ad un “agire” non corretto e non in buona fede, avendo sostenuto la parte avversa che tale concessione si presentava, ab origine, “in contrasto, in particolare,
con l'art. 40, lett. b), delle N.T.A. di RUE, il quale ammetteva soltanto sopraelevazioni relative a fronti o parte di essi preesistenti e regolarmente autorizzati, nel rispetto di determinate distanze dal confine e dal fronte…” (come sostenuto nell'atto di citazione).
Dunque, preso atto che il ha prestato acquiescenza alle statuizioni relative alla Parte_2
quantificazione del danno, non rimane che rigettare l'appello.
In applicazione del principio di soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate, avuto riguardo al valore della controversia ed ai parametri di cui al DM
147/2022, applicati i compensi tra minimi e medi, ad eccezione della -non svolta- fase istruttoria, in €
11.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_2
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, n. 845/2022 (R.G. n. 3308/2017), CP_1
depositata in cancelleria il 22/09/2022, provvisoriamente esecutiva, notificata in data 24.11.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento delle spese del grado liquidate in € 11.000,00, oltre Parte_2
spese generali, Iva e Cpa, in favore della parte appellata;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13,
comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 c.c. con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento dovuto (già proposta in 1° grado e