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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14298 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Leonardo Petitta, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
Roma Via Augusto Dulceri n.171;
-resistente contumace-
E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 14.01.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito concordatario in Roma in data
10.09.1994 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno Per_ 1994, n. 01169, p. 2, s. A02), dal quale era nata la figlia (17.12.2000) maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
negli anni il rapporto matrimoniale era andato via via deteriorandosi, venendo meno la affectio con il marito;
con decreto di omologazione n. cronol. 27064/2012 del 14/11/2012 RG n. 47031/2012 il Tribunale di
Roma recepiva le condizioni congiunte rassegnate dalle parti con le quali i coniugi concordavano l'affido condiviso della allora figlia minore, la quale sarebbe stata collocata presso la madre, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
nel periodo intercorrente dalla separazione ad oggi, il sig. non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento in favore della CP_1 figlia, né tantomeno rispettato le modalità di frequentazione concordate, lasciando in capo alla madre l'intera gestione della ragazza. Tanto premesso, decorsi i termini di legge, non essendo ricostituita la comunione materiale e spirituale, la ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 14.01.2025 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica effettuata al sig. rimasto contumace, letti gli atti e la documentazione CP_1 depositata, sentita la parte ricorrente e ritenuta la casa istruita e matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione per la pronuncia dello status divorzile nonché per le Per_ statuizioni economiche riguardanti la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Status divorzile La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che, a decorrere dal decreto di omologazione n. cronol. 27064/2012 del 14/11/2012 del Tribunale di Roma, i coniugi non si sono più riconciliati né vi è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per_ Contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_ Le parti sono genitori di (24 anni), convivente con la madre, la quale, terminato il proprio percorso di studi, ad oggi è in procinto di iniziare un corso per diventare tatuatrice, non avendo ancora raggiunto una autosufficienza economica.
Non vi sono statuizioni in tema di affidamento e collocamento stante la maggiore età della Per_ figlia Con riguardo al contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La signora -come dichiarato nell'atto notorio depositato e precisato all'udienza Pt_1 del 14.01.2025- è dipendente impiegata presso la società Sistemi Operativi Srl, percependo un reddito mensile netto di € 1.700 (per 12 mensilità). Oltre a ciò, la ricorrente si fa carico mensilmente del canone di locazione della casa dove risiede unitamente alla figlia pari a € 850, della somma di € 300 quale rata di un finanziamento scadente nel 2028, della somma di € 250 (ogni tre mesi) a titolo di rottamazione di cartelle esattoriali. La signora è altresì proprietaria della quota di ¼ di un appartamento in Roma, ove Pt_1 vive la madre, e uno in Abruzzo. Nessuna informazione si ha del resistente stante la sua mancata costituzione e non si hanno notizie riguardanti la sua attività lavorativa. Per quanto in sua conoscenza, la signora riferisce che il sig. lavorava presso un bar. Pt_1 CP_1
Pertanto, avuto riguardo della situazione così come richiamata, della permanenza della Per_ figlia presso la sola madre, delle spese connesse all'età e delle sue attuali esigenze, il Collegio, confermando le statuizioni economiche vigenti, dispone che il padre sia Per_ onerato di corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di € 350, oltre alla metà delle spese straordinarie. Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ata a Roma Parte_1 il 28/06/1971, , e nato a [...] l'[...], C.F._1 CP_1
contratto in Roma in data 10.09.1994; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (anno 1994, n. 01169, p. 2, s. A02);
- determina in € 350 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento CP_1 Per_ della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14298 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Leonardo Petitta, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
Roma Via Augusto Dulceri n.171;
-resistente contumace-
E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 14.01.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito concordatario in Roma in data
10.09.1994 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno Per_ 1994, n. 01169, p. 2, s. A02), dal quale era nata la figlia (17.12.2000) maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
negli anni il rapporto matrimoniale era andato via via deteriorandosi, venendo meno la affectio con il marito;
con decreto di omologazione n. cronol. 27064/2012 del 14/11/2012 RG n. 47031/2012 il Tribunale di
Roma recepiva le condizioni congiunte rassegnate dalle parti con le quali i coniugi concordavano l'affido condiviso della allora figlia minore, la quale sarebbe stata collocata presso la madre, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
nel periodo intercorrente dalla separazione ad oggi, il sig. non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento in favore della CP_1 figlia, né tantomeno rispettato le modalità di frequentazione concordate, lasciando in capo alla madre l'intera gestione della ragazza. Tanto premesso, decorsi i termini di legge, non essendo ricostituita la comunione materiale e spirituale, la ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 14.01.2025 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica effettuata al sig. rimasto contumace, letti gli atti e la documentazione CP_1 depositata, sentita la parte ricorrente e ritenuta la casa istruita e matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione per la pronuncia dello status divorzile nonché per le Per_ statuizioni economiche riguardanti la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Status divorzile La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che, a decorrere dal decreto di omologazione n. cronol. 27064/2012 del 14/11/2012 del Tribunale di Roma, i coniugi non si sono più riconciliati né vi è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per_ Contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_ Le parti sono genitori di (24 anni), convivente con la madre, la quale, terminato il proprio percorso di studi, ad oggi è in procinto di iniziare un corso per diventare tatuatrice, non avendo ancora raggiunto una autosufficienza economica.
Non vi sono statuizioni in tema di affidamento e collocamento stante la maggiore età della Per_ figlia Con riguardo al contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La signora -come dichiarato nell'atto notorio depositato e precisato all'udienza Pt_1 del 14.01.2025- è dipendente impiegata presso la società Sistemi Operativi Srl, percependo un reddito mensile netto di € 1.700 (per 12 mensilità). Oltre a ciò, la ricorrente si fa carico mensilmente del canone di locazione della casa dove risiede unitamente alla figlia pari a € 850, della somma di € 300 quale rata di un finanziamento scadente nel 2028, della somma di € 250 (ogni tre mesi) a titolo di rottamazione di cartelle esattoriali. La signora è altresì proprietaria della quota di ¼ di un appartamento in Roma, ove Pt_1 vive la madre, e uno in Abruzzo. Nessuna informazione si ha del resistente stante la sua mancata costituzione e non si hanno notizie riguardanti la sua attività lavorativa. Per quanto in sua conoscenza, la signora riferisce che il sig. lavorava presso un bar. Pt_1 CP_1
Pertanto, avuto riguardo della situazione così come richiamata, della permanenza della Per_ figlia presso la sola madre, delle spese connesse all'età e delle sue attuali esigenze, il Collegio, confermando le statuizioni economiche vigenti, dispone che il padre sia Per_ onerato di corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di € 350, oltre alla metà delle spese straordinarie. Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ata a Roma Parte_1 il 28/06/1971, , e nato a [...] l'[...], C.F._1 CP_1
contratto in Roma in data 10.09.1994; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (anno 1994, n. 01169, p. 2, s. A02);
- determina in € 350 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento CP_1 Per_ della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi