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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/10/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa LL Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Scioglimento del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2404/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...], il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
cittadina italiana residente in [...]
e cittadino italiano nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, residente in [...] ai fini C.F._2
del presente atto entrambi elettivamente domiciliati in Chieri (To) via Vittorio Emanuele
II n. 29 presso l'avv. Filippo Vergnano che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“codesto Ill.mo Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Cafasse
(To) 15.9.1984, trascritto presso lo Stato Civile di VA Canavese all'Atto 12 Parte II Serie C
Anno 2015 mandando agli Ufficiali di Stato Civile di eseguire l'annotazione dell'emananda
sentenza, con ogni consequenziale pronuncia, dandosi atto delle seguenti
CONDIZIONI
1. Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori.
Esse avranno la residenza ed abitazione principale presso la madre;
il padre le terrà con sé secondo
intese, compatibilmente con le esigenze delle figlie e della madre ed in ogni caso:
-il lunedì ed il mercoledì dal dopo scuola fino a dopo cena;
-durante i weekend e le vacanze (estive, natalizie e pasquali) secondo accordo tra le parti e le
esigenze lavorative del marito.
2. La casa coniugale di VA di proprietà della moglie resta ad essa assegnata.
3. Il sig. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di mantenimento Pt_2
in favore delle minori pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre egli rimborserà il 50% delle spese mediche non
coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche e di quelle ludico-sportive, concordate o necessitate, come
previsto dal Protocollo di intesa adottato dal Tribunale;
la signora avrà anche diritto a Pt_1
percepire l'assegno unico per intero.
4. I coniugi dichiarano allo stato di non avere alcunché da pretendere e/o da richiedere l'uno
dall'altro a titolo di mantenimento o di alimenti, essendo entrambi economicamente
autosufficienti.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data
24.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 6.11.2024,
[...]
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
1) hanno contratto matrimonio con il rito civile in data 20.06.2015 nel Comune di
Cafasse. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Cafasse, atto n. 12– parte II – Serie C;
2) Dal matrimonio sono nate due figlie ad oggi ancora minorenni:
- nata il [...] in [...]; Per_1
- nata il [...] in [...]; Per_2
3) dopo alcuni anni di serena convivenza, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi si separavano con sentenza n. 75/2024 pubblicata in data 17.01.2024, passata in giudicato il 18.7.2024 (come da certificazione in atti del 9.08.2024).
4) dà allora la separazione dura ininterrotta.
Il P.M. con provvedimento del 24.6.2025; così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il
15.11.2023 furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 75/2024 pubblicata in data 17.01.2024 e passata in giudicato il giorno 18.7.2024 (come da certificazione di cancelleria del 9.8.2024); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale
accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M.:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato tra Parte_1
e in data 20.06.2015 in Cafasse (TO) e trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune atto n. 12– parte II–Serie C,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38; b) dispone che le figlie minori siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori. Esse
avranno la residenza ed abitazione principale presso la madre;
il padre le terrà con sé
secondo intese, compatibilmente con le esigenze delle figlie e della madre ed in ogni caso:
-il lunedì ed il mercoledì dal dopo scuola fino a dopo cena;
-durante i weekend e le vacanze (estive, natalizie e pasquali) secondo accordo tra le parti e le esigenze lavorative del marito.
c) dispone che la casa coniugale di VA di proprietà della moglie resti ad essa assegnata.
d) dispone che il sig. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese un Pt_2
assegno di mantenimento in favore delle minori pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre egli rimborserà
il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche e di quelle ludico-
sportive, concordate o necessitate, come previsto dal Protocollo di intesa adottato dal
Tribunale; la signora avrà anche diritto a percepire l'assegno unico per intero. Pt_1
e) dà atto coniugi hanno dichiarato e concordato allo stato di non avere alcunché da pretendere e/o da richiedere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o di alimenti,
essendo entrambi economicamente autosufficienti.
f) compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa LL Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa LL Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Scioglimento del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2404/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...], il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
cittadina italiana residente in [...]
e cittadino italiano nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, residente in [...] ai fini C.F._2
del presente atto entrambi elettivamente domiciliati in Chieri (To) via Vittorio Emanuele
II n. 29 presso l'avv. Filippo Vergnano che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“codesto Ill.mo Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Cafasse
(To) 15.9.1984, trascritto presso lo Stato Civile di VA Canavese all'Atto 12 Parte II Serie C
Anno 2015 mandando agli Ufficiali di Stato Civile di eseguire l'annotazione dell'emananda
sentenza, con ogni consequenziale pronuncia, dandosi atto delle seguenti
CONDIZIONI
1. Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori.
Esse avranno la residenza ed abitazione principale presso la madre;
il padre le terrà con sé secondo
intese, compatibilmente con le esigenze delle figlie e della madre ed in ogni caso:
-il lunedì ed il mercoledì dal dopo scuola fino a dopo cena;
-durante i weekend e le vacanze (estive, natalizie e pasquali) secondo accordo tra le parti e le
esigenze lavorative del marito.
2. La casa coniugale di VA di proprietà della moglie resta ad essa assegnata.
3. Il sig. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di mantenimento Pt_2
in favore delle minori pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre egli rimborserà il 50% delle spese mediche non
coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche e di quelle ludico-sportive, concordate o necessitate, come
previsto dal Protocollo di intesa adottato dal Tribunale;
la signora avrà anche diritto a Pt_1
percepire l'assegno unico per intero.
4. I coniugi dichiarano allo stato di non avere alcunché da pretendere e/o da richiedere l'uno
dall'altro a titolo di mantenimento o di alimenti, essendo entrambi economicamente
autosufficienti.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data
24.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 6.11.2024,
[...]
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
1) hanno contratto matrimonio con il rito civile in data 20.06.2015 nel Comune di
Cafasse. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Cafasse, atto n. 12– parte II – Serie C;
2) Dal matrimonio sono nate due figlie ad oggi ancora minorenni:
- nata il [...] in [...]; Per_1
- nata il [...] in [...]; Per_2
3) dopo alcuni anni di serena convivenza, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi si separavano con sentenza n. 75/2024 pubblicata in data 17.01.2024, passata in giudicato il 18.7.2024 (come da certificazione in atti del 9.08.2024).
4) dà allora la separazione dura ininterrotta.
Il P.M. con provvedimento del 24.6.2025; così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55 e dal DL 149/2022). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il
15.11.2023 furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 75/2024 pubblicata in data 17.01.2024 e passata in giudicato il giorno 18.7.2024 (come da certificazione di cancelleria del 9.8.2024); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale
accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M.:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato tra Parte_1
e in data 20.06.2015 in Cafasse (TO) e trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune atto n. 12– parte II–Serie C,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38; b) dispone che le figlie minori siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori. Esse
avranno la residenza ed abitazione principale presso la madre;
il padre le terrà con sé
secondo intese, compatibilmente con le esigenze delle figlie e della madre ed in ogni caso:
-il lunedì ed il mercoledì dal dopo scuola fino a dopo cena;
-durante i weekend e le vacanze (estive, natalizie e pasquali) secondo accordo tra le parti e le esigenze lavorative del marito.
c) dispone che la casa coniugale di VA di proprietà della moglie resti ad essa assegnata.
d) dispone che il sig. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese un Pt_2
assegno di mantenimento in favore delle minori pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre egli rimborserà
il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche e di quelle ludico-
sportive, concordate o necessitate, come previsto dal Protocollo di intesa adottato dal
Tribunale; la signora avrà anche diritto a percepire l'assegno unico per intero. Pt_1
e) dà atto coniugi hanno dichiarato e concordato allo stato di non avere alcunché da pretendere e/o da richiedere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o di alimenti,
essendo entrambi economicamente autosufficienti.
f) compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa LL Mastropietro dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)