TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13789/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.12.2024 da
1) Pt_1
Nata a Leverkusen (Germania) il 31.07.1962; cittadina: tedesca;
Cod. Fisc. ; C.F._1 residente in [...]44, 51429 Bergisch Gladbach;
con l'Avv. Alessandra Mascetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Torino il 20.05.1961; cittadino: italiano;
Cod. Fisc. ; C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Alessandra Mascetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Leverkusen (Germania) il 07.12.1990;
(iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Leverkusen al n. 991/1990, regolarmente trascritto in Italia nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 40, Registro 03, Serie C,
P. II, anno 1991);
pagina 1 di 4 separati con sentenza n. 607/2025 emessa in data 22/01/2025 pubblicata in data 11.02.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato in data
11.02.2025)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il sig. Pt_1 Parte_2 in data 07.12.1990 a Leverkusen (Germania), atto trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Milano al n. 40, Registro 03, Serie C, P. II, anno 1991;
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto in data 29/03/1991;
- disporre che la cancelleria o Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 36 – allegato II del regolamento UE 2019/1111 voglia rilasciare ai coniugi il certificato relativo all'intervenuta pronuncia della sentenza di divorzio ai fini della successiva annotazione negli appositi registri dello stato civile in Germania;
- disporre che il sig. versi a titolo di assegno di mantenimento, alla sig.ra la Parte_2 Pt_1 somma mensile di € 6.000,00 (seimila/00), entro il dieci di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dalla signora già note alle parti e che in caso di modifica Pt_1 saranno tempestivamente comunicate al sig. il pagamento avverrà a decorrere dal Parte_2 mese di novembre 2025. Le parti inoltre concordano che in caso di passaggio a nuove nozze da parte della signora l'assegno di mantenimento subirà una riduzione del 50%; Pt_1
- il sig. titolare della polizza Allianz n. 6/590252/539 (fondo pensione integrativo), Parte_2 con scadenza 01.06.2026, in accordo con la sig.ra riconosce a quest'ultima, che accetta, il Pt_1
50% del valore di riscatto che il fondo pensione integrativo maturerà alla data di cui sopra. Il sig. si impegna a trasmettere ad copia conforme del Parte_2 Controparte_1 ricorso per domanda congiunta di separazione e divorzio, ovvero copia conforme della sentenza di separazione, ovvero copia conforme di quella di divorzio e ad autorizzare Allianz a corrispondere direttamente alla signora il 50% del valore di riscatto che il fondo pensione integrativo Pt_1 maturerà alla data di riscossione. Resta in ogni caso inteso che la signora laddove Pt_1 previsto dalle norme applicabili al rapporto assicurativo in essere con Controparte_2
avrà titolo per richiedere direttamente ad Allianz il 50% dell'importo come sopra stabilito. Con
[...] riferimento al valore di riscatto della polizza Allianz n. 6/590252/539 si dichiara che a marzo 2024
è pari ad € 728.653,00 in caso di riscatto in conto capitale in unica soluzione;
- dichiarare compensate le spese legali.
E PER L'EFFETTO OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
pagina 2 di 4 1. La casa coniugale sita in Italia in Comune di DI LO (VA), Via Donizetti n. 13 è già stata rilasciata e i coniugi si sono trasferiti a vivere altrove.
2. A titolo di assegno di mantenimento, il sig. verserà alla sig.ra la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 6.000,00 (seimila/00), entro il dieci di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dalla signora già note alle parti e che in caso di modifica Pt_1 saranno tempestivamente comunicate al sig. il pagamento avverrà a decorrere dal Parte_2 mese di novembre 2025. Le parti inoltre concordano che in caso di passaggio a nuove nozze da parte della signora l'assegno di mantenimento subirà una riduzione del 50%. Pt_1
3. Il sig. titolare della polizza Allianz n. 6/590252/539 (fondo pensione integrativo), Parte_2 con scadenza 01.06.2026, in accordo con la sig.ra riconosce a quest'ultima, che accetta, Pt_1 il 50% del valore di riscatto che il fondo pensione integrativo maturerà alla data di cui sopra. Il sig. si impegna a trasmettere ad copia conforme del Parte_2 Controparte_1 ricorso per domanda congiunta di separazione e divorzio, ovvero copia conforme della sentenza di separazione, ovvero copia conforme di quella di divorzio e ad autorizzare Allianz a corrispondere direttamente alla signora il 50% del valore di riscatto che il fondo pensione integrativo Pt_1 maturerà alla data di riscossione. Resta in ogni caso inteso che la signora laddove Pt_1 previsto dalle norme applicabili al rapporto assicurativo in essere con Controparte_2
avrà titolo per richiedere direttamente ad Allianz il 50% dell'importo come sopra stabilito.
[...]
Con riferimento al valore di riscatto della polizza Allianz n. 6/590252/539 si dichiara che a marzo
2024 è pari ad € 728.653,00 in caso di riscatto in conto capitale in unica soluzione.
4. Dare atto che le parti, nell'ambito della piena autonomia negoziale riconosciuta loro dalla legge, hanno già provveduto, con separato accordo, a dividere tra loro le risorse patrimoniali e i beni oggetto della comunione legale tra coniugi e, sul punto, gli stessi dichiarano di non avere reciprocamente null'altro da richiedere o eccepire relativamente a tale divisione.
5. Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
*****
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Leverkusen (Germania) il 07.12.1990 tra e Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.12.2024 da
1) Pt_1
Nata a Leverkusen (Germania) il 31.07.1962; cittadina: tedesca;
Cod. Fisc. ; C.F._1 residente in [...]44, 51429 Bergisch Gladbach;
con l'Avv. Alessandra Mascetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Torino il 20.05.1961; cittadino: italiano;
Cod. Fisc. ; C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Alessandra Mascetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Leverkusen (Germania) il 07.12.1990;
(iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Leverkusen al n. 991/1990, regolarmente trascritto in Italia nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 40, Registro 03, Serie C,
P. II, anno 1991);
pagina 1 di 4 separati con sentenza n. 607/2025 emessa in data 22/01/2025 pubblicata in data 11.02.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato in data
11.02.2025)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il sig. Pt_1 Parte_2 in data 07.12.1990 a Leverkusen (Germania), atto trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Milano al n. 40, Registro 03, Serie C, P. II, anno 1991;
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto in data 29/03/1991;
- disporre che la cancelleria o Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 36 – allegato II del regolamento UE 2019/1111 voglia rilasciare ai coniugi il certificato relativo all'intervenuta pronuncia della sentenza di divorzio ai fini della successiva annotazione negli appositi registri dello stato civile in Germania;
- disporre che il sig. versi a titolo di assegno di mantenimento, alla sig.ra la Parte_2 Pt_1 somma mensile di € 6.000,00 (seimila/00), entro il dieci di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dalla signora già note alle parti e che in caso di modifica Pt_1 saranno tempestivamente comunicate al sig. il pagamento avverrà a decorrere dal Parte_2 mese di novembre 2025. Le parti inoltre concordano che in caso di passaggio a nuove nozze da parte della signora l'assegno di mantenimento subirà una riduzione del 50%; Pt_1
- il sig. titolare della polizza Allianz n. 6/590252/539 (fondo pensione integrativo), Parte_2 con scadenza 01.06.2026, in accordo con la sig.ra riconosce a quest'ultima, che accetta, il Pt_1
50% del valore di riscatto che il fondo pensione integrativo maturerà alla data di cui sopra. Il sig. si impegna a trasmettere ad copia conforme del Parte_2 Controparte_1 ricorso per domanda congiunta di separazione e divorzio, ovvero copia conforme della sentenza di separazione, ovvero copia conforme di quella di divorzio e ad autorizzare Allianz a corrispondere direttamente alla signora il 50% del valore di riscatto che il fondo pensione integrativo Pt_1 maturerà alla data di riscossione. Resta in ogni caso inteso che la signora laddove Pt_1 previsto dalle norme applicabili al rapporto assicurativo in essere con Controparte_2
avrà titolo per richiedere direttamente ad Allianz il 50% dell'importo come sopra stabilito. Con
[...] riferimento al valore di riscatto della polizza Allianz n. 6/590252/539 si dichiara che a marzo 2024
è pari ad € 728.653,00 in caso di riscatto in conto capitale in unica soluzione;
- dichiarare compensate le spese legali.
E PER L'EFFETTO OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
pagina 2 di 4 1. La casa coniugale sita in Italia in Comune di DI LO (VA), Via Donizetti n. 13 è già stata rilasciata e i coniugi si sono trasferiti a vivere altrove.
2. A titolo di assegno di mantenimento, il sig. verserà alla sig.ra la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 6.000,00 (seimila/00), entro il dieci di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dalla signora già note alle parti e che in caso di modifica Pt_1 saranno tempestivamente comunicate al sig. il pagamento avverrà a decorrere dal Parte_2 mese di novembre 2025. Le parti inoltre concordano che in caso di passaggio a nuove nozze da parte della signora l'assegno di mantenimento subirà una riduzione del 50%. Pt_1
3. Il sig. titolare della polizza Allianz n. 6/590252/539 (fondo pensione integrativo), Parte_2 con scadenza 01.06.2026, in accordo con la sig.ra riconosce a quest'ultima, che accetta, Pt_1 il 50% del valore di riscatto che il fondo pensione integrativo maturerà alla data di cui sopra. Il sig. si impegna a trasmettere ad copia conforme del Parte_2 Controparte_1 ricorso per domanda congiunta di separazione e divorzio, ovvero copia conforme della sentenza di separazione, ovvero copia conforme di quella di divorzio e ad autorizzare Allianz a corrispondere direttamente alla signora il 50% del valore di riscatto che il fondo pensione integrativo Pt_1 maturerà alla data di riscossione. Resta in ogni caso inteso che la signora laddove Pt_1 previsto dalle norme applicabili al rapporto assicurativo in essere con Controparte_2
avrà titolo per richiedere direttamente ad Allianz il 50% dell'importo come sopra stabilito.
[...]
Con riferimento al valore di riscatto della polizza Allianz n. 6/590252/539 si dichiara che a marzo
2024 è pari ad € 728.653,00 in caso di riscatto in conto capitale in unica soluzione.
4. Dare atto che le parti, nell'ambito della piena autonomia negoziale riconosciuta loro dalla legge, hanno già provveduto, con separato accordo, a dividere tra loro le risorse patrimoniali e i beni oggetto della comunione legale tra coniugi e, sul punto, gli stessi dichiarano di non avere reciprocamente null'altro da richiedere o eccepire relativamente a tale divisione.
5. Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
*****
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Leverkusen (Germania) il 07.12.1990 tra e Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 4 di 4