TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5527/22 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 novembre 2024; promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. D'Annunzio n.62, presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo
Vecchio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti
appellante
contro
nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Catania, Via Monfalcone n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fortunato D. Creaco che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
appellata;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 116/2021 GIUDICE DI PACE DI BELPASSO.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 25.11.20 , già intestataria di un contratto di Controparte_1
somministrazione di energia elettrica per uso commerciale, sito in Belpasso Via Roma n. 41, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso la società chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata non dovuta la somma di € 4.270,21 portata dalla fattura nr. 3045448356 emessa in data
11/07/19, a seguito di ricostruzione consumi prelievi irregolari relativi al periodo aprile 2016 / agosto
2016, perché non dovuta e per intervenuta prescrizione biennale, con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione Parte_1
passiva in quanto estranea all'attività di accertamento della manomissione del CE e successiva ricostruzione dei consumi, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ditrsibutore
ovvero la società e-Distribuzione spa. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea poichè
infondata in fatto ed in diritto e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti di per Controparte_1
il pagamento della somma di € 4.270,21 oltre interessi di mora come per legge, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio il Giudice di Pace con ordinanza del 28.05.2021 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni “esclusivamente per decidere sull'eccezione di prescrizione” rinviando all'udienza del 16.06.2021 all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n.116/21 il Giudice di Pace di Belpasso nulla statuiva in merito all'eccepita prescrizione biennale, accoglieva nel merito la domanda attorea ritenendo “mancata la prova certa ed
inconfutabile sia dell'an che del quantum preteso dall' (non vi sono elementi certi che permettono Pt_1
di fare ritenere che nel periodo di che trattasi il contatore misurasse un consumo inferiore o superiore
rispetto all'energia elettrica effettivamente erogata)” e per l'effetto dichiarava non dovuta la somma portata dalla fattura contestata. Condannava alla refusione delle spese di giudizio non già la società
convenuta , bensì la società estranea al giudizio. Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n. Parte_1
116/21 reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa per l'attività
prodromica alla emissione della fattura contestata, chiedendone la totale riforma perché nulla, erronea e carente di motivazione, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate a favore di parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di Controparte_1
giudizio.
All'udienza del 25.11.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione,
con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va accolta l'eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115
c.p.c. per carenza di motivazione, sollevata da parte appellante.
Ed invero il GdP ha emesso una sentenza non solo nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio
( ), ma, in difformità all'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi Controparte_2
sull'eccezione di prescrizione biennale, nulla statuendo in tal senso.
La disposizione normativa richiamata, infatti, impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda,
purché non oltre i limiti della stessa;
con la conseguenza che l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione biennale, motivo per il quale la causa era stata assunta in decisione, giusta ordinana in atti,
determina la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, di cui l'art. 112 c.p.c. è espressione.
Invero il GdP aveva rinviato la causa per la decisione esclusivamente in relazione alla preliminare eccezione di prescrizione (cfr. ordinanza in corso di causa del 28.5.2021), mentre ha emesso una sentenza (nei confronti di soggetto estraneo – sic!) e nel merito di questioni estranee alla detta eccezione.
pagina 3 di 8 Nella specie, quindi, il Giudice di Pace di Belpasso, in virtù del suddetto principio, avrebbe dovuto pronunciarsi esclusivamente così come dallo stesso indicato sulla questione pregiudiale sollevata dall'attrice, odierna parte appellata.
Il palese vizio da cui è affetta la sentenza, sotto entrambi i profili indicati, non costituisce però ex artt. 353/354 c.p.c., con la conseguenza che il giudice d'appello deve valutare il merito del giudizio.
In sostanza nella specie si è di fronte ad una tipica ipotesi di motivazione apparente. “Il vizio di
motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo
di legge, costituzionalmente imposto, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla
decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di
quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione” Cass. civ. n. 16958/2023).
L'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi
(cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053
del 2014). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232
del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n.
9105 del 2017).
Al riguardo, l'art. 354 c.p.c. individua tassativamente i casi di rimessione al primo giudice, che pagina 4 di 8 costituiscono una deroga alla regola generale per cui il giudice di appello è tenuto a decidere le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado, operando il principio di assorbimento e quello della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame, ed al di fuori dei quali l'istituto della rimessione non può trovare applicazione.
In punto di diritto, è, infatti, noto che «Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di
primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la
causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito» (Cass. Civ. n. 30969/2023). In altri termini,
come ha, di recente, rilevato la Corte Costituzionale «La tassatività ed eccezionalità delle ipotesi
normative di rimessione in primo grado è, quindi, affermata da univoca e risalente giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come un riflesso della natura prevalentemente
rescissoria del giudizio d'appello, coerente con la regola di assorbimento dei vizi di nullità in motivi di
gravame, potendo il giudice d'appello limitarsi ad emettere una pronuncia rescindente, cioè di mero
annullamento con rinvio, nei soli casi espressamente indicati dal legislatore» (C. Cost. n. 58/2020).
Pertanto ai sensi del riformato art. 354 c.p.c. la nullità in questione non rientra tra le ipotesi tassative disciplinate dal legislatore.
Occorre quindi – preliminarmente – esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado da , che invero risulta essere infondata. Controparte_1
Va, infatti, rilevato che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio
2020 per settore idrico.
Veniva inoltre introdotta, nella versione iniziale, il limite della “causa cliente” (art. 1, comma 5) che,
disapplicando le disposizioni di cui al comma 4, non impediva la prescrizione del diritto al corrispettivo, ma evitava semplicemente la riduzione del termine. Si assisteva quindi ad una situazione pagina 5 di 8 in cui il termine di prescrizione da quinquennale era divenuto biennale, salvo poi poter tornare nuovamente quinquennale a seconda della condotta tenuta dall'utente. A decorrere dal 1° gennaio 2020
la parte della norma che consentiva di dar rilevanza alla responsabilità dell'utente è stata abrogata (art. 1, comma 295, L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Nel giudizio per cui è causa, si applica il regime della prescrizione quinquennale in applicazione dell'art. 1 comma 5 della Legge 205/17, Legge di Bilancio 2018, disciplinante l'ipotesi dell'inapplicabilità del regime breve di prescrizione per “il limite della causa dell'utente”, ovvero per le ipotesi di consumi anomali dovuti a responsabilità dell'utente.
La fattura contestata a parte appellata veniva emessa nel mese di luglio 2019, quindi sotto la vigenza della legge di bilancio 2018, per accertata manomissione del CE e conseguente ricostruzione dei consumi e applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, non maturato al momento di accertamento delle manomissione. Infatti dagli atti di causa è emerso che la verifica sul CE manomesso veniva eseguita il 04.06.2019 e la ricostruzione dei consumi si riferiva al periodo intercorrente tra il
05.06.2014 e il 03.06.2019, pertanto entro il termine quinquennale di prescrizione.
Superata la questione preliminare occorre indagare il merito della vicenda, ovvero se i consumi addebitati alla siano o meno fondati, atteso la contestazione della stessa sul punto (seppur invero CP_1
abbastanza generica).
In tale ottica, nel primo grado di giudizio sin dalla comparsa di costituzione aveva Parte_1
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'attività prodromica all'emissione della fattura per cui è causa, ovvero l'accertamento della manomissione del CE e la ricostruzione dei consumi, attività di competenza esclusiva del Distributore, ovvero della società e-Distribuzione, a seguito della riorganizzazione del mercato elettrico regolata dal D. Lgs. 79/99.
E' noto infatti che la società emette le fatture e la società e- Distribuzione si Parte_1
occupa delle attività riguardanti la distribuzione dell'energia elettrica, della gestione delle infrastrutture pagina 6 di 8 e della rete elettrica, ivi compresa l'attività di verifica del funzionamento dei CE e ricostruzione dei consumi in caso di accertata manimissione e/o guasto degli stessi.
chiedeva pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e- Parte_1
distribuzione, sia dalla comparsa di costituzione, senza che mai il Gdp provvedesse alla necessaria integrazione del contraddittorio.
Tale omessa integrazione del contraddittorio costituisce – a differenza della motivazione apparente –
motivo tipico ex art. 354 c.p.c. di rimessione della causa al primo giudice.
Il legislatore circoscrive ad ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado. Si tratta di scelta legislativa razionale e sistematica,
anche in relazione al principio di ragionevole durata del processo;
al di fuori di tali casi, il giudice d'appello, anche in caso di riforma o annullamento della sentenza di primo grado, deve decidere la causa nel merito, rimuovendo, nel caso, il vizio della sentenza di primo grado.
Corollario della tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l'ammissibilità
dell'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati,
la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. n. 24612/2015, n. 2566/2017, n. 20799/2018, n. 402/2019).
Invero, le norme processuali hanno natura servente, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui sì esprime il diritto di difesa tutelato dall'effetto devolutivo dell'appello, piuttosto che dal ritorno al grado precedente, che però si produce in funzione dei motivi di impugnazione, che esprimono e circoscrivono l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione in concreto.
pagina 7 di 8 Così tra le ipotesi tassative di rimessione al giudice di primo grado indicate dall'art. 354, comma 1,
c.p.c. vi è la mancata integrazione del contraddittorio, così “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità
della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere
integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità
della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma(4), pronuncia sentenza con cui
rimette la causa al primo giudice”.
Questa è l'ipotesi di specie, atteso che unico soggetto legittimato a contraddire sulla ricostruzione dei consumi è e-distribuzione.
In totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità della stessa ed il giudizio rimesso al primo giudice (ad eccezione della intervenuta decisione sulla eccezione di prescrizione).
Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello ritualmente notificato da contro Parte_1 [...]
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_1
1. dichiara nulla la sentenza n. 116/2021 e rimette gli atti al Giudice di Pace di Belpasso;
2. spese compensate.
Così deciso in Catania addì 3 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5527/22 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 novembre 2024; promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. D'Annunzio n.62, presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo
Vecchio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti
appellante
contro
nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Catania, Via Monfalcone n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fortunato D. Creaco che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
appellata;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 116/2021 GIUDICE DI PACE DI BELPASSO.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 25.11.20 , già intestataria di un contratto di Controparte_1
somministrazione di energia elettrica per uso commerciale, sito in Belpasso Via Roma n. 41, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso la società chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata non dovuta la somma di € 4.270,21 portata dalla fattura nr. 3045448356 emessa in data
11/07/19, a seguito di ricostruzione consumi prelievi irregolari relativi al periodo aprile 2016 / agosto
2016, perché non dovuta e per intervenuta prescrizione biennale, con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione Parte_1
passiva in quanto estranea all'attività di accertamento della manomissione del CE e successiva ricostruzione dei consumi, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ditrsibutore
ovvero la società e-Distribuzione spa. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea poichè
infondata in fatto ed in diritto e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti di per Controparte_1
il pagamento della somma di € 4.270,21 oltre interessi di mora come per legge, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio il Giudice di Pace con ordinanza del 28.05.2021 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni “esclusivamente per decidere sull'eccezione di prescrizione” rinviando all'udienza del 16.06.2021 all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n.116/21 il Giudice di Pace di Belpasso nulla statuiva in merito all'eccepita prescrizione biennale, accoglieva nel merito la domanda attorea ritenendo “mancata la prova certa ed
inconfutabile sia dell'an che del quantum preteso dall' (non vi sono elementi certi che permettono Pt_1
di fare ritenere che nel periodo di che trattasi il contatore misurasse un consumo inferiore o superiore
rispetto all'energia elettrica effettivamente erogata)” e per l'effetto dichiarava non dovuta la somma portata dalla fattura contestata. Condannava alla refusione delle spese di giudizio non già la società
convenuta , bensì la società estranea al giudizio. Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n. Parte_1
116/21 reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa per l'attività
prodromica alla emissione della fattura contestata, chiedendone la totale riforma perché nulla, erronea e carente di motivazione, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate a favore di parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di Controparte_1
giudizio.
All'udienza del 25.11.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione,
con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va accolta l'eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115
c.p.c. per carenza di motivazione, sollevata da parte appellante.
Ed invero il GdP ha emesso una sentenza non solo nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio
( ), ma, in difformità all'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi Controparte_2
sull'eccezione di prescrizione biennale, nulla statuendo in tal senso.
La disposizione normativa richiamata, infatti, impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda,
purché non oltre i limiti della stessa;
con la conseguenza che l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione biennale, motivo per il quale la causa era stata assunta in decisione, giusta ordinana in atti,
determina la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, di cui l'art. 112 c.p.c. è espressione.
Invero il GdP aveva rinviato la causa per la decisione esclusivamente in relazione alla preliminare eccezione di prescrizione (cfr. ordinanza in corso di causa del 28.5.2021), mentre ha emesso una sentenza (nei confronti di soggetto estraneo – sic!) e nel merito di questioni estranee alla detta eccezione.
pagina 3 di 8 Nella specie, quindi, il Giudice di Pace di Belpasso, in virtù del suddetto principio, avrebbe dovuto pronunciarsi esclusivamente così come dallo stesso indicato sulla questione pregiudiale sollevata dall'attrice, odierna parte appellata.
Il palese vizio da cui è affetta la sentenza, sotto entrambi i profili indicati, non costituisce però ex artt. 353/354 c.p.c., con la conseguenza che il giudice d'appello deve valutare il merito del giudizio.
In sostanza nella specie si è di fronte ad una tipica ipotesi di motivazione apparente. “Il vizio di
motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo
di legge, costituzionalmente imposto, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla
decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di
quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione” Cass. civ. n. 16958/2023).
L'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi
(cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053
del 2014). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232
del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n.
9105 del 2017).
Al riguardo, l'art. 354 c.p.c. individua tassativamente i casi di rimessione al primo giudice, che pagina 4 di 8 costituiscono una deroga alla regola generale per cui il giudice di appello è tenuto a decidere le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado, operando il principio di assorbimento e quello della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame, ed al di fuori dei quali l'istituto della rimessione non può trovare applicazione.
In punto di diritto, è, infatti, noto che «Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di
primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la
causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito» (Cass. Civ. n. 30969/2023). In altri termini,
come ha, di recente, rilevato la Corte Costituzionale «La tassatività ed eccezionalità delle ipotesi
normative di rimessione in primo grado è, quindi, affermata da univoca e risalente giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come un riflesso della natura prevalentemente
rescissoria del giudizio d'appello, coerente con la regola di assorbimento dei vizi di nullità in motivi di
gravame, potendo il giudice d'appello limitarsi ad emettere una pronuncia rescindente, cioè di mero
annullamento con rinvio, nei soli casi espressamente indicati dal legislatore» (C. Cost. n. 58/2020).
Pertanto ai sensi del riformato art. 354 c.p.c. la nullità in questione non rientra tra le ipotesi tassative disciplinate dal legislatore.
Occorre quindi – preliminarmente – esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado da , che invero risulta essere infondata. Controparte_1
Va, infatti, rilevato che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio
2020 per settore idrico.
Veniva inoltre introdotta, nella versione iniziale, il limite della “causa cliente” (art. 1, comma 5) che,
disapplicando le disposizioni di cui al comma 4, non impediva la prescrizione del diritto al corrispettivo, ma evitava semplicemente la riduzione del termine. Si assisteva quindi ad una situazione pagina 5 di 8 in cui il termine di prescrizione da quinquennale era divenuto biennale, salvo poi poter tornare nuovamente quinquennale a seconda della condotta tenuta dall'utente. A decorrere dal 1° gennaio 2020
la parte della norma che consentiva di dar rilevanza alla responsabilità dell'utente è stata abrogata (art. 1, comma 295, L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Nel giudizio per cui è causa, si applica il regime della prescrizione quinquennale in applicazione dell'art. 1 comma 5 della Legge 205/17, Legge di Bilancio 2018, disciplinante l'ipotesi dell'inapplicabilità del regime breve di prescrizione per “il limite della causa dell'utente”, ovvero per le ipotesi di consumi anomali dovuti a responsabilità dell'utente.
La fattura contestata a parte appellata veniva emessa nel mese di luglio 2019, quindi sotto la vigenza della legge di bilancio 2018, per accertata manomissione del CE e conseguente ricostruzione dei consumi e applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, non maturato al momento di accertamento delle manomissione. Infatti dagli atti di causa è emerso che la verifica sul CE manomesso veniva eseguita il 04.06.2019 e la ricostruzione dei consumi si riferiva al periodo intercorrente tra il
05.06.2014 e il 03.06.2019, pertanto entro il termine quinquennale di prescrizione.
Superata la questione preliminare occorre indagare il merito della vicenda, ovvero se i consumi addebitati alla siano o meno fondati, atteso la contestazione della stessa sul punto (seppur invero CP_1
abbastanza generica).
In tale ottica, nel primo grado di giudizio sin dalla comparsa di costituzione aveva Parte_1
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'attività prodromica all'emissione della fattura per cui è causa, ovvero l'accertamento della manomissione del CE e la ricostruzione dei consumi, attività di competenza esclusiva del Distributore, ovvero della società e-Distribuzione, a seguito della riorganizzazione del mercato elettrico regolata dal D. Lgs. 79/99.
E' noto infatti che la società emette le fatture e la società e- Distribuzione si Parte_1
occupa delle attività riguardanti la distribuzione dell'energia elettrica, della gestione delle infrastrutture pagina 6 di 8 e della rete elettrica, ivi compresa l'attività di verifica del funzionamento dei CE e ricostruzione dei consumi in caso di accertata manimissione e/o guasto degli stessi.
chiedeva pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e- Parte_1
distribuzione, sia dalla comparsa di costituzione, senza che mai il Gdp provvedesse alla necessaria integrazione del contraddittorio.
Tale omessa integrazione del contraddittorio costituisce – a differenza della motivazione apparente –
motivo tipico ex art. 354 c.p.c. di rimessione della causa al primo giudice.
Il legislatore circoscrive ad ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado. Si tratta di scelta legislativa razionale e sistematica,
anche in relazione al principio di ragionevole durata del processo;
al di fuori di tali casi, il giudice d'appello, anche in caso di riforma o annullamento della sentenza di primo grado, deve decidere la causa nel merito, rimuovendo, nel caso, il vizio della sentenza di primo grado.
Corollario della tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l'ammissibilità
dell'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati,
la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. n. 24612/2015, n. 2566/2017, n. 20799/2018, n. 402/2019).
Invero, le norme processuali hanno natura servente, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui sì esprime il diritto di difesa tutelato dall'effetto devolutivo dell'appello, piuttosto che dal ritorno al grado precedente, che però si produce in funzione dei motivi di impugnazione, che esprimono e circoscrivono l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione in concreto.
pagina 7 di 8 Così tra le ipotesi tassative di rimessione al giudice di primo grado indicate dall'art. 354, comma 1,
c.p.c. vi è la mancata integrazione del contraddittorio, così “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità
della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere
integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità
della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma(4), pronuncia sentenza con cui
rimette la causa al primo giudice”.
Questa è l'ipotesi di specie, atteso che unico soggetto legittimato a contraddire sulla ricostruzione dei consumi è e-distribuzione.
In totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità della stessa ed il giudizio rimesso al primo giudice (ad eccezione della intervenuta decisione sulla eccezione di prescrizione).
Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello ritualmente notificato da contro Parte_1 [...]
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_1
1. dichiara nulla la sentenza n. 116/2021 e rimette gli atti al Giudice di Pace di Belpasso;
2. spese compensate.
Così deciso in Catania addì 3 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8