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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1667/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GIUSEPPE LIMITONE Presidente
Dott. DARIO MORSIANI Giudice
Dott.ssa AGLAIA GANDOLFO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo promosso da:
P.IVA: ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in Vicenza (VI), Strada Ponte del Marchese n. 24, presso e nello studio dell'Avv. SPECIALE
MARCO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al reclamo
Reclamante contro
(C.F.: e (C.F. Controparte_3 C.F._1 Parte_1
), elettivamente domiciliati in Vicenza (VI), Via Del Commercio 56/B, presso e nello C.F._2
studio dell'Avv. PEZZIN GIOVANNI del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistenti
Avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato disponendone l'annullamento e/o la revoca, con tutti i consequenziali provvedimenti;
spese di lite integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 630, c. 3, c.p.c. per conto di Controparte_2 Controparte_4
interponeva reclamo avverso l'ordinanza del 18.3.2025 con cui il Giudice delle Esecuzioni aveva
[...]
dichiarato l'estinzione della procedura di esecuzione immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Vicenza con R.G. n. 14/2025, stante la mancanza dell'attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare notificato ai debitori e . La società Controparte_3 Parte_1
reclamante esponeva: che era stato depositato un duplicato informatico della nota di trascrizione del pignoramento, il quale non necessitava dell'attestazione di conformità; che ai sensi dell'art. 557 c.p.c. non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non sia attestata la conformità della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare eseguito direttamente dal creditore procedente ai sensi dell'art. 555, c.
3, c.c.; che il G.E. aveva estinto il procedimento senza fissare l'udienza di cui all'art. 172 disp. att. c.p.c. con conseguente error in procedendo idoneo a viziare il provvedimento impugnato. Ne chiedeva dunque la revoca o l'annullamento.
Si costituivano in giudizio i debitori esecutati, senza tuttavia svolgere alcuna difesa e senza formulare alcuna conclusione in ordine alle doglianze avversarie.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo vada rigettato.
In primo luogo, è infondata la censura inerente alla violazione dell'art. 172 disp. att. c.p.c. perché proprio l'ordinanza reclamata, in applicazione della menzionata disposizione, ha fissato apposita udienza nel contraddittorio tra le parti per la data del 20.4.2025, poi rinviata in attesa dell'esito della presente fase di reclamo.
Nel merito, invece, la parte reclamante sostiene che nel caso di specie non fosse necessaria l'attestazione di conformità del duplicato della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, “trattandosi di file informatico firmato digitalmente dall'Agenzia del Territorio” (cfr. pag. 3 del reclamo).
Occorre a tale proposito prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 7 per distinguere innanzitutto, in relazione ai c.d. documenti nativi digitali (ovverosia di matrice ab origine telematica, anziché analogica o simpliciter cartacea), tra le “copie informatiche” dei suddetti documenti, cui si riconosce la stessa efficacia dell'originale solo se vengono muniti di attestazione di conformità, e i
“duplicati informatici”, che invece sono ad ogni effetto equivalenti all'originale e ne detengono la medesima valenza giuridica, senza necessità di essere muniti di un'attestazione di conformità (che ne rappresenterebbe un'appendice pleonastica). Tale distinzione dipende dalla differente genesi e conformazione di tali documenti: la copia informatica costituisce l'esito di una “estrazione” del documento medesimo dalla sede telematica nella quale lo stesso è stato generato, all'esito di un'operazione che crea un altro esemplare dell'originale; il duplicato informatico, invece, viene prodotto mediante strumenti e processi che appositamente replicano la medesima sequenza di bit del documento informatico di origine, rispetto al quale dunque non vi è distinzione identitaria in quanto trattasi a tutti gli effetti dello stesso documento.
È dunque corretta l'argomentazione attorea secondo cui il duplicato informatico non deve essere corredato dall'attestazione di conformità del difensore. Tuttavia, nella fattispecie in esame non è possibile verificare se il documento prodotto dal creditore procedente nel fascicolo telematico del processo esecutivo sia effettivamente un duplicato informatico, anziché invece una copia informatica
(ipotesi in cui invece, come visto, l'attestazione di conformità era necessaria in base ai termini di legge).
Il documento in questione (doc. 1 reclamante) risulta denominato “duplo.pdf.p7m”, laddove il lemma
“duplo” rappresenta il nome del file e non contiene alcuna informazione sulla tipologia di documento designato (ad esempio, se lo stesso fosse stato messo a disposizione dal Conservatore su una piattaforma telematica per venire da lì estratto dal creditore, si sarebbe così creata una copia informatica avente la medesima denominazione “duplo”), mentre la sequenza “pdf.p7m” indica unicamente che si tratta di un file in formato .pdf firmato digitalmente (vi risulta apposta infatti la firma digitale di tipologia “Cades” attribuibile a tale , che si presume – senza averne certezza in base agli atti di causa – Persona_1
che sia il Conservatore dei Registri Immobiliari).
Per distinguere un duplicato informatico da una copia informatica occorre invero accertare l'esatta corrispondenza tra la sequenza di bit del documento prodotto e la sequenza di bit del documento originario oppure, ricorrendo a un'operazione in astratto meno complessa, accertare l'esatta corrispondenza tra la c.d. impronta del file (o hash) del documento prodotto e del documento originario.
pagina 3 di 7 Tale operazione di raffronto è possibile quando il documento originario viene generato nell'ambito di una piattaforma o di un software che consente l'estrazione tanto della copia quanto del duplicato di un documento informatico e che al contempo funge da strumento di verifica dell'esemplare estratto (come avviene lavorando all'interno del Processo Civile Telematico – ad esempio per estrarre sentenze da notificare alla parte soccombente per far decorrere i termini di impugnazione, come nelle fattispecie trattate dalle pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa della parte reclamante, le quali dunque non sono perfettamente pertinenti al caso di specie). Al di fuori di tali sistemi non è possibile invece verificare la corrispondenza dell'impronta (o hash) del file originario e riprodotto, poiché il soggetto controllante (il Giudice dell'Esecuzione, nel caso di specie) dispone solo del secondo documento (ossia quello acquisito e depositato dal creditore) e non può materialmente effettuare la comparazione in discussione.
Alla luce di tale ricostruzione, la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare restituita dal conservatore dei registri immobiliari al creditore procedente e da questi prodotto nel processo esecutivo deve essere munita di attestazione di conformità, in quanto non risulta – come affermato dal reclamante
– che si tratti di un duplicato informatico, dotato di efficacia fidefacente nel senso sopra indicato.
A diverse conclusioni non conduce la formulazione del secondo comma dell'art. 557 c.p.c. (“Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”).
Il secondo periodo (“Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”), per quanto non menzioni l'attestazione di conformità, non esclude ipso iure che la stessa non debba essere prodotta nello specifico caso in cui la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare venga acquisita dal creditore procedente direttamente dal Conservatore. Tale disposizione va infatti letta in combinato disposto con l'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c. sopra esaminato, che come visto prevede che sempre e comunque a una copia informatica, se è tale, può essere riconosciuta la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproduce solo se viene munita dell'attestazione di conformità.
pagina 4 di 7 Va poi considerato l'art. 196 novies, c. 2, disp. att. c.p.c. che, con specifico riguardo al procedimento esecutivo, dispone: “Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata le copie informatiche degli atti indicati dall'articolo … 557, secondo comma, del codice di procedura civile, attesta la conformità delle copie agli originali” (operando dunque un richiamo omnicomprensivo al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. e così implicando che anche nell'ipotesi di cui all'art. 555, c. 3, c.p.c. il creditore deve depositare l'attestazione di conformità se deposita una copia informatica e non un duplicato informatico).
Né può ritenersi che la formulazione dell'art. 557, c. 2, c.p.c. in esame, laddove connette la locuzione “a pena di inefficacia del pignoramento stesso” solo all'ipotesi - prevista nel primo periodo del comma - in cui le operazioni di trascrizione sono poste in essere dall'ufficiale giudiziario (ex art. 555, c. 2, c.p.c.), implichi a contrario che alcuna sanzione di inefficacia del pignoramento segua alla mancanza di attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento dell'ipotesi alternativa in cui invece le suddette operazioni sono poste in essere direttamente dal creditore procedente (ex art. 555,
c. 3, c.p.c.). Tale interpretazione, fondata su di un'ermeneutica esclusivamente letterale, non è infatti condividibile, oltre che per quanto sopra già argomentato, anche per due ulteriori ordini di ragioni.
Da una parte, e guardando alla ratio della norma, si deve osservare che proprio nella seconda ipotesi
(quella contemplata all'art. 555, c. 3, c.p.c. cui rinvia l'art. 557, c. 2, c.p.c., in cui il creditore procede senza l'ausilio e senza le garanzie dell'ufficiale giudiziario) è logico richiedere una verifica in più, anziché una in meno, circa la correttezza e regolarità dell'iter di trascrizione di un atto tanto significativo quanto è quello del pignoramento di un bene immobile.
Dall'altra parte, e ricorrendo a uno strumento di interpretazione diacronica, si deve altresì rilevare che la locuzione in questione (“a pena di inefficacia del pignoramento stesso”) è stata inserita nell'art. 557,
c. 2, c.p.c. dall'art. 3, c. 7, D.Lgs. n. 164/2024 che contestualmente ha abrogato il secondo periodo del terzo comma del medesimo art. 557 c.p.c., il quale predicava l'inefficacia del pignoramento allorquando il deposito della nota di iscrizione a ruolo e della allegata documentazione fosse avvenuto oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore, da parte dell'ufficiale giudiziario, della nota di trascrizione del pignoramento medesimo. La modifica legislativa ha dunque semplicemente riformulato l'articolo spostando la sede della locuzione in esame: si deve dunque ritenere che il predicato dell'inefficacia del pignoramento inerisca al mancato rispetto del termine di quindici giorni che logicamente riguarda solo pagina 5 di 7 l'ipotesi in cui la trascrizione del pignoramento medesimo viene effettuata dall'ufficiale giudiziario
(primo periodo del secondo comma dell'art. 557 c.p.c.) e che non ha senso affermare anche con riguardo alla diversa ipotesi di cui all'art. 555, c. 3, c.p.c.
Detto altrimenti, è del tutto logico che la locuzione “a pena di inefficacia del pignoramento stesso” non sia ripetuta anche nella seconda parte dell'art. 557, c. 2, c.p.c. e di certo non significa che non segua l'inefficacia del pignoramento al deposito da parte del creditore di una copia informatica della nota di trascrizione senza la relativa attestazione di conformità.
Anzi, è proprio l'inefficacia del pignoramento che consegue alla mancata attestazione di conformità delle copie informatiche della nota di trascrizione del pignoramento (copie depositate tanto nel caso del primo periodo quanto nel caso del secondo periodo del secondo comma dell'art. 557 c.p.c.), come previsto ex lege dal combinato disposto dell'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c. e dell'art. 196 novies, c. 2, disp. att.
c.p.c.
In conseguenza di quanto sopra esposto, e stabilito in particolare che la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare depositata da non può essere qualificata alla stregua di un Controparte_2
duplicato informatico e necessitava dunque di essere corredata della relativa attestazione di conformità all'originale, l'ordinanza reclamata risulta corretta. Il reclamo proposto da per conto di Controparte_2
va dunque rigettato. Controparte_4
Le spese di lite vanno tuttavia integralmente compensate tra le parti, attesa la novità della questione giuridica trattata.
Dato il rigetto integrale del reclamo, il reclamante è comunque tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 6 di 7 3. dà atto della sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 29 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Giuseppe Limitone
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GIUSEPPE LIMITONE Presidente
Dott. DARIO MORSIANI Giudice
Dott.ssa AGLAIA GANDOLFO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo promosso da:
P.IVA: ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in Vicenza (VI), Strada Ponte del Marchese n. 24, presso e nello studio dell'Avv. SPECIALE
MARCO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al reclamo
Reclamante contro
(C.F.: e (C.F. Controparte_3 C.F._1 Parte_1
), elettivamente domiciliati in Vicenza (VI), Via Del Commercio 56/B, presso e nello C.F._2
studio dell'Avv. PEZZIN GIOVANNI del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistenti
Avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato disponendone l'annullamento e/o la revoca, con tutti i consequenziali provvedimenti;
spese di lite integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 630, c. 3, c.p.c. per conto di Controparte_2 Controparte_4
interponeva reclamo avverso l'ordinanza del 18.3.2025 con cui il Giudice delle Esecuzioni aveva
[...]
dichiarato l'estinzione della procedura di esecuzione immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Vicenza con R.G. n. 14/2025, stante la mancanza dell'attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare notificato ai debitori e . La società Controparte_3 Parte_1
reclamante esponeva: che era stato depositato un duplicato informatico della nota di trascrizione del pignoramento, il quale non necessitava dell'attestazione di conformità; che ai sensi dell'art. 557 c.p.c. non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non sia attestata la conformità della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare eseguito direttamente dal creditore procedente ai sensi dell'art. 555, c.
3, c.c.; che il G.E. aveva estinto il procedimento senza fissare l'udienza di cui all'art. 172 disp. att. c.p.c. con conseguente error in procedendo idoneo a viziare il provvedimento impugnato. Ne chiedeva dunque la revoca o l'annullamento.
Si costituivano in giudizio i debitori esecutati, senza tuttavia svolgere alcuna difesa e senza formulare alcuna conclusione in ordine alle doglianze avversarie.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo vada rigettato.
In primo luogo, è infondata la censura inerente alla violazione dell'art. 172 disp. att. c.p.c. perché proprio l'ordinanza reclamata, in applicazione della menzionata disposizione, ha fissato apposita udienza nel contraddittorio tra le parti per la data del 20.4.2025, poi rinviata in attesa dell'esito della presente fase di reclamo.
Nel merito, invece, la parte reclamante sostiene che nel caso di specie non fosse necessaria l'attestazione di conformità del duplicato della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, “trattandosi di file informatico firmato digitalmente dall'Agenzia del Territorio” (cfr. pag. 3 del reclamo).
Occorre a tale proposito prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 7 per distinguere innanzitutto, in relazione ai c.d. documenti nativi digitali (ovverosia di matrice ab origine telematica, anziché analogica o simpliciter cartacea), tra le “copie informatiche” dei suddetti documenti, cui si riconosce la stessa efficacia dell'originale solo se vengono muniti di attestazione di conformità, e i
“duplicati informatici”, che invece sono ad ogni effetto equivalenti all'originale e ne detengono la medesima valenza giuridica, senza necessità di essere muniti di un'attestazione di conformità (che ne rappresenterebbe un'appendice pleonastica). Tale distinzione dipende dalla differente genesi e conformazione di tali documenti: la copia informatica costituisce l'esito di una “estrazione” del documento medesimo dalla sede telematica nella quale lo stesso è stato generato, all'esito di un'operazione che crea un altro esemplare dell'originale; il duplicato informatico, invece, viene prodotto mediante strumenti e processi che appositamente replicano la medesima sequenza di bit del documento informatico di origine, rispetto al quale dunque non vi è distinzione identitaria in quanto trattasi a tutti gli effetti dello stesso documento.
È dunque corretta l'argomentazione attorea secondo cui il duplicato informatico non deve essere corredato dall'attestazione di conformità del difensore. Tuttavia, nella fattispecie in esame non è possibile verificare se il documento prodotto dal creditore procedente nel fascicolo telematico del processo esecutivo sia effettivamente un duplicato informatico, anziché invece una copia informatica
(ipotesi in cui invece, come visto, l'attestazione di conformità era necessaria in base ai termini di legge).
Il documento in questione (doc. 1 reclamante) risulta denominato “duplo.pdf.p7m”, laddove il lemma
“duplo” rappresenta il nome del file e non contiene alcuna informazione sulla tipologia di documento designato (ad esempio, se lo stesso fosse stato messo a disposizione dal Conservatore su una piattaforma telematica per venire da lì estratto dal creditore, si sarebbe così creata una copia informatica avente la medesima denominazione “duplo”), mentre la sequenza “pdf.p7m” indica unicamente che si tratta di un file in formato .pdf firmato digitalmente (vi risulta apposta infatti la firma digitale di tipologia “Cades” attribuibile a tale , che si presume – senza averne certezza in base agli atti di causa – Persona_1
che sia il Conservatore dei Registri Immobiliari).
Per distinguere un duplicato informatico da una copia informatica occorre invero accertare l'esatta corrispondenza tra la sequenza di bit del documento prodotto e la sequenza di bit del documento originario oppure, ricorrendo a un'operazione in astratto meno complessa, accertare l'esatta corrispondenza tra la c.d. impronta del file (o hash) del documento prodotto e del documento originario.
pagina 3 di 7 Tale operazione di raffronto è possibile quando il documento originario viene generato nell'ambito di una piattaforma o di un software che consente l'estrazione tanto della copia quanto del duplicato di un documento informatico e che al contempo funge da strumento di verifica dell'esemplare estratto (come avviene lavorando all'interno del Processo Civile Telematico – ad esempio per estrarre sentenze da notificare alla parte soccombente per far decorrere i termini di impugnazione, come nelle fattispecie trattate dalle pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa della parte reclamante, le quali dunque non sono perfettamente pertinenti al caso di specie). Al di fuori di tali sistemi non è possibile invece verificare la corrispondenza dell'impronta (o hash) del file originario e riprodotto, poiché il soggetto controllante (il Giudice dell'Esecuzione, nel caso di specie) dispone solo del secondo documento (ossia quello acquisito e depositato dal creditore) e non può materialmente effettuare la comparazione in discussione.
Alla luce di tale ricostruzione, la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare restituita dal conservatore dei registri immobiliari al creditore procedente e da questi prodotto nel processo esecutivo deve essere munita di attestazione di conformità, in quanto non risulta – come affermato dal reclamante
– che si tratti di un duplicato informatico, dotato di efficacia fidefacente nel senso sopra indicato.
A diverse conclusioni non conduce la formulazione del secondo comma dell'art. 557 c.p.c. (“Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”).
Il secondo periodo (“Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”), per quanto non menzioni l'attestazione di conformità, non esclude ipso iure che la stessa non debba essere prodotta nello specifico caso in cui la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare venga acquisita dal creditore procedente direttamente dal Conservatore. Tale disposizione va infatti letta in combinato disposto con l'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c. sopra esaminato, che come visto prevede che sempre e comunque a una copia informatica, se è tale, può essere riconosciuta la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproduce solo se viene munita dell'attestazione di conformità.
pagina 4 di 7 Va poi considerato l'art. 196 novies, c. 2, disp. att. c.p.c. che, con specifico riguardo al procedimento esecutivo, dispone: “Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata le copie informatiche degli atti indicati dall'articolo … 557, secondo comma, del codice di procedura civile, attesta la conformità delle copie agli originali” (operando dunque un richiamo omnicomprensivo al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. e così implicando che anche nell'ipotesi di cui all'art. 555, c. 3, c.p.c. il creditore deve depositare l'attestazione di conformità se deposita una copia informatica e non un duplicato informatico).
Né può ritenersi che la formulazione dell'art. 557, c. 2, c.p.c. in esame, laddove connette la locuzione “a pena di inefficacia del pignoramento stesso” solo all'ipotesi - prevista nel primo periodo del comma - in cui le operazioni di trascrizione sono poste in essere dall'ufficiale giudiziario (ex art. 555, c. 2, c.p.c.), implichi a contrario che alcuna sanzione di inefficacia del pignoramento segua alla mancanza di attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento dell'ipotesi alternativa in cui invece le suddette operazioni sono poste in essere direttamente dal creditore procedente (ex art. 555,
c. 3, c.p.c.). Tale interpretazione, fondata su di un'ermeneutica esclusivamente letterale, non è infatti condividibile, oltre che per quanto sopra già argomentato, anche per due ulteriori ordini di ragioni.
Da una parte, e guardando alla ratio della norma, si deve osservare che proprio nella seconda ipotesi
(quella contemplata all'art. 555, c. 3, c.p.c. cui rinvia l'art. 557, c. 2, c.p.c., in cui il creditore procede senza l'ausilio e senza le garanzie dell'ufficiale giudiziario) è logico richiedere una verifica in più, anziché una in meno, circa la correttezza e regolarità dell'iter di trascrizione di un atto tanto significativo quanto è quello del pignoramento di un bene immobile.
Dall'altra parte, e ricorrendo a uno strumento di interpretazione diacronica, si deve altresì rilevare che la locuzione in questione (“a pena di inefficacia del pignoramento stesso”) è stata inserita nell'art. 557,
c. 2, c.p.c. dall'art. 3, c. 7, D.Lgs. n. 164/2024 che contestualmente ha abrogato il secondo periodo del terzo comma del medesimo art. 557 c.p.c., il quale predicava l'inefficacia del pignoramento allorquando il deposito della nota di iscrizione a ruolo e della allegata documentazione fosse avvenuto oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore, da parte dell'ufficiale giudiziario, della nota di trascrizione del pignoramento medesimo. La modifica legislativa ha dunque semplicemente riformulato l'articolo spostando la sede della locuzione in esame: si deve dunque ritenere che il predicato dell'inefficacia del pignoramento inerisca al mancato rispetto del termine di quindici giorni che logicamente riguarda solo pagina 5 di 7 l'ipotesi in cui la trascrizione del pignoramento medesimo viene effettuata dall'ufficiale giudiziario
(primo periodo del secondo comma dell'art. 557 c.p.c.) e che non ha senso affermare anche con riguardo alla diversa ipotesi di cui all'art. 555, c. 3, c.p.c.
Detto altrimenti, è del tutto logico che la locuzione “a pena di inefficacia del pignoramento stesso” non sia ripetuta anche nella seconda parte dell'art. 557, c. 2, c.p.c. e di certo non significa che non segua l'inefficacia del pignoramento al deposito da parte del creditore di una copia informatica della nota di trascrizione senza la relativa attestazione di conformità.
Anzi, è proprio l'inefficacia del pignoramento che consegue alla mancata attestazione di conformità delle copie informatiche della nota di trascrizione del pignoramento (copie depositate tanto nel caso del primo periodo quanto nel caso del secondo periodo del secondo comma dell'art. 557 c.p.c.), come previsto ex lege dal combinato disposto dell'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c. e dell'art. 196 novies, c. 2, disp. att.
c.p.c.
In conseguenza di quanto sopra esposto, e stabilito in particolare che la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare depositata da non può essere qualificata alla stregua di un Controparte_2
duplicato informatico e necessitava dunque di essere corredata della relativa attestazione di conformità all'originale, l'ordinanza reclamata risulta corretta. Il reclamo proposto da per conto di Controparte_2
va dunque rigettato. Controparte_4
Le spese di lite vanno tuttavia integralmente compensate tra le parti, attesa la novità della questione giuridica trattata.
Dato il rigetto integrale del reclamo, il reclamante è comunque tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 6 di 7 3. dà atto della sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 29 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Giuseppe Limitone
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