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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1299 /2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299 /2024 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 05.11.2024
TRA
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIONE SARA (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio della stessa sito in IA (TA) alla via Antonio Bruno 151, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIGGIO' ANNA C.F._3
(CF: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in C.F._4
IA (TA) alla via L.C. Farini n.13, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 05/11/2024 e con visto del Pubblico
Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti è iniziato in forma contenziosa, all'udienza di comparizione dei coniugi, veniva esperito invano il tentativo di conciliazione, dopo alcuni rinvii, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse e riportato nelle note di udienza a trattazione scritta del 05.11.2024.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
20/05/1975 e , nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in IA (TA) il 04/09/2004, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IA dell'anno 2004, n. 85, p. II, s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti, depositato per l'udienza a trattazione scritta del 05.11.2024, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 05/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299 /2024 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 05.11.2024
TRA
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIONE SARA (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio della stessa sito in IA (TA) alla via Antonio Bruno 151, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIGGIO' ANNA C.F._3
(CF: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in C.F._4
IA (TA) alla via L.C. Farini n.13, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 05/11/2024 e con visto del Pubblico
Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti è iniziato in forma contenziosa, all'udienza di comparizione dei coniugi, veniva esperito invano il tentativo di conciliazione, dopo alcuni rinvii, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse e riportato nelle note di udienza a trattazione scritta del 05.11.2024.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
20/05/1975 e , nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in IA (TA) il 04/09/2004, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IA dell'anno 2004, n. 85, p. II, s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti, depositato per l'udienza a trattazione scritta del 05.11.2024, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 05/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente