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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/09/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2249/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2249/2021 R.G., avente ad oggetto: responsabilità medica e della struttura sanitaria
TRA
, elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, alla Piazza Cota n.8, Parte_1 presso lo studio degli avvocati Aniello Calemma e Massimo D'Amora, che lo rappresentan o e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli, alla Via G. Sanfelice 24, presso lo studio degli avvocati Sergio Turrà e
Sabrina Turrà, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
1 CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Giovanni Porzio n.4 Centro Direzionale Isola B3, presso lo studio degli avvocati Irene Cossu e Serafina Mollo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
CONVENUTO
Nonché
in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_3
Napoli, alla Via Mario Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avvocato Stefano Carnevale, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
ASSICURATRICE , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_4 domiciliata in Castellammare di Stabia, alla Via L. Denza n. 24, presso lo studio degli avvocati Davide Campanelli e Anna Paola Bellistri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento del danno da responsabilità medica;
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 13-05-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale, la in persona del legale rappresentante p.t., e il Controparte_5 dottor , per sentirne dichiarare la responsabilità in ordine alla causazione Controparte_2 dell'evento lesivo verificatosi in occasione dell'intervento medico-chirurgico del 15-01-2018, e,
2 per l'effetto, sentirli condannare alla restituzione dei corrispettivi percepiti e al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa della condotta colposa del suddetto medico chirurgo.
A tal fine premetteva che: , il 15-01-2018 si sottoponeva presso la Parte_1 [...]
ad un intervento chirurgico per la correzione funzionale del setto nasale essendo Controparte_5 affetto da deviazione funzionale, con conseguenti problematiche estetiche e respiratorie. A detta dell'attore l'intervento medico chirurgico aveva esito nefasto;
infatti, immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione lo stesso avvertiva forti dolori e bruciore all'interno del naso, nonché dispnea e, a distanza di pochi giorni, si formavano croste all'interno delle cavità nasali, mostrando il naso un'evidente tumefazione. Per queste ragioni, l'attore decideva di rivolgersi ad un altro specialista otorinolaringoiatra, il quale accertava che l'intervento era stato mal eseguito non avendo il chirurgo realizzato correttamente la ricostruzione del naso e che l'attore necessitava di un nuovo intervento per porre rimedio alle conseguenze negative subite, onde evitare un progressivo peggioramento della sua condizione.
Rimaste inevase le diffide stragiudiziali notificate dall'attore nei confronti degli odierni convenuti, introdotta procedura di media conciliazione esperita presso la FO.SVI.TER.
Conciliazione, la stessa si concludeva con esito negativo (cfr. documentazione depositata in atti).
Per queste ragioni, l'attore chiedeva accertare e dichiarare il verificarsi dell'evento lesivo descritto in premessa, nonché l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno da egli riportato e la condotta di , e, per l'effetto, condannare i convenuti, alla restituzione di Controparte_2 quanto percepito a titolo di corrispettivo, e al risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante da quantificarsi in corso di causa, compresi interessi e rivalutazione monetaria, con condanna al pagamento delle spese, onorari e diritti di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva regolarmente in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, in via preliminare, Controparte_5 autorizzare la chiamata in garanzia della in forza della polizza n. 380703919 Controparte_3 valevole dal 09-01-2018, nonché dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c., e la propria estromissione dal presente giudizio in forza della dichiarazione di esonero della responsabilità depositata in atti e sottoscritta dall'attore; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per non aver provato quest'ultimo l'esistenza delle suddette lesioni, tantomeno il collegamento tra le stesse e la condotta del medico convenuto, ovvero la presenza di una condotta inadempiente del personale della struttura sanitaria tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto con restituzione del corrispettivo.
Pertanto, chiedeva rigettare la domanda proposta da domandando in via Parte_1 riconvenzionale condannare, a titolo di rivalsa o di regresso, e la suddetta Controparte_2
a rimborsare alla concludente, tutto quanto la stessa fosse tenuta a sborsare Controparte_3
a qualsiasi titolo con vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo con decreto n.4583/2021, si costituiva regolarmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la in Controparte_3 persona dei legali rappresentanti p.t., chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto
3 di citazione;
nonché, nel merito, rigettare la domanda di chiamata in causa del terzo non rientrando il caso concreto tra le condizioni previste dalla polizza assicurativa in atti, e in via residuale, dichiarare infondata la domanda attorea non emergendo alcun profilo di responsabilità nei confronti della convenuta . Per queste ragioni, chiedeva l'integrale Controparte_5 rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_2
dichiarando di essersi costituito tardivamente in giudizio per causa a lui non imputabile,
[...] eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164
c.p.c., e chiedendo consentire la citazione in giudizio della in Parte_2 forza della polizza n. 011029386577; nel merito, chiedeva dichiararsi infondata la domanda attorea non essendo stata conferita alcuna prova dell'esistenza di un danno causalmente collegato al suddetto intervento medico chirurgico, tantomeno alla condotta colposa del convenuto nell'esecuzione della prestazione. Per queste ragioni chiedeva il rigetto della domanda con condanna alla refusione delle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo con decreto del 10-05-2022, si costituiva regolarmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea, nonché, nella denegata ipotesi di accoglimento, accertare la prescrizione del diritto vantato in giudizio da nei confronti della compagnia Controparte_2 assicuratrice per violazione dell'art. 2952 c.c.; in via residuale, chiedeva accertare Controparte_4
l'inoperatività della copertura assicurativa, ovvero accogliere la domanda nei limiti di efficacia della polizza, così come accertato nel corso del giudizio. Per queste ragioni, chiedeva il rigetto delle domande rivolte nei propri riguardi con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA, come per legge.
Il giudice, letti gli atti di causa, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (con decorrenza dal 21-10-2022), svolta l'istruttoria, all'udienza del 13-05-2025, riservava la causa in decisone con i termini previsti dalla legge.
2. Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 e art. 164, comma 4, c.p.c., proposte dai convenuti.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito a seguito dell'evento lesivo verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della
4 decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. Nel merito, la domanda di risarcimento danni spiegata da non appare Parte_1 meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito evidenziati.
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta , di CP_5 difetto di legittimazione passiva.
Sul punto, deve osservarsi, preliminarmente, come la Legge Gelli Bianco stabilisce all'art.7 comma 1 che: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ne discende che, ad avviso di chi scrive, la clausola del contratto di collaborazione tra medico e struttura sanitaria in virtù della quale il primo è tenuto a manlevare la seconda per qualsiasi responsabilità derivante dalla sua attività nell'esecuzione del contratto stesso addebitabile a colpa, colpa grave o dolo è nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per carenza di causa (pag. 6 doc. 3 depositato il 5-07-2021); allo stesso modo, deve ritenersi nulla la clausola del contratto sottoscritto con il paziente, per mezzo della quale quest'ultimo esonera la struttura sanitaria da qualsivoglia onere o obbligazione derivante dalla condotta del sanitario e dei componenti dell'equipe ex art. 1228 c.c., per contrarietà all'art.1229 c.c., nonché per carenza di causa (pag. 2 doc. 2 depositato il 05-07-2021).
Tutto ciò premesso, venendo al merito della vicenda, anzitutto devono essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari, si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Una volta inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico o di altro operatore sanitario nel rapporto con il paziente, i criteri di ripartizione dell'onere probatorio vanno individuati nei criteri fissati in materia contrattuale, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 13533 del 30.10.2001 dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
5 Conseguentemente, grava sul creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, l'onere di provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, nonché di allegare un inadempimento del debitore;
compete, invece, al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che pur essendovi stato non può configurarsi nella fattispecie come causa del danno.
Applicando tale principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico o dell'operatore sanitario, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente ritenuto che gravi sull'attore, paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità fra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando di contro a carico del debitore l'onere della prova di aver tenuto un comportamento diligente e che l'esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. Civ. 18392/17; Cass. Civ. 12362/06; Cass. Civ.
22894/05).
Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
Particolare rilievo, in tema di responsabilità medica, assume invero lo studio e l'analisi della sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra condotta ( attiva od omissiva) ed evento.
In primo luogo, infatti, va precisato che, secondo un recentissimo orientamento della
Suprema Corte, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cp, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza
6 dell'evidenza o “ del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” ( v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Nel caso concreto, risulta incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale tra Pt_1
e la struttura sanitaria, nonché provata la presenza di conseguenze lesive riportate
[...] dall'istante in seguito all'intervento medico-chirurgico per cui è causa, così come confermato dalla copiosa documentazione depositata in atti dall'attore e dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio (pag. 13 della ctu).
Risulta, invece, non provata, ad avviso di chi scrive, l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e le lesioni riportate dall'istante; invero, per quanto concerne la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del personale sanitario, tenuta nel corso dell'intervento medico chirurgico di rinoplastica, e le lesioni riportate da , questo Parte_1 giudice condivide le conclusioni a cui è pervenuto il collegio peritale, in quanto congruamente e logicamente motivate ed immuni da vizi logico-giuridici.
In particolare, sul punto, vanno esplicitamente richiamati alcuni passi dell'elaborato peritale a firma dei dott.ri e;
in primo luogo, invero, il Collegio precisa Persona_1 Persona_2 che “il trattamento prescelto (rino-settoplastica), è da considerare assolutamente adeguato in relazione alla patologia di cui il era portatore”, e che “l'esecuzione dell'intervento, per Pt_1 quanto rilevabile dalla lettura dell'atto operatorio, appare corretta in relazione ai vari steps previsti dalla tecnica di rinosettoplastica 'chiusa' (esposizione della mucosa, scollamento mucopericondrale del setto ipertrofico, settoplastica, osteotomia mediana e laterale, sutura delle incisioni, tamponamento nasale ecc..) e in conformità alle buone pratiche accreditate della comunità scientifica.” (pag. 12 della consulenza tecnica depositata il 08-09-2024).
Ebbene, il Collegio peritale ha precisato come vadano, nel caso di specie, escluse “ condotte improprie o inadeguate del Dr. nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento di CP_2 rinosettoplastica, che possano ricondursi a profili di imperizia, negligenza o inosservanza delle leges artis”; infatti, il Collegio peritale aggiunge che, nel caso che ci occupa, “l'epicrisi dei dati porta a ritenere che la preesistenza di rinite su base allergica ha verosimilmente condizionato
l'esito chirurgico” (pagg.12-13 dell'elaborato peritale).
Dunque, assumono particolare rilevanza le osservazioni svolte del collegio peritale nella parte finale della consulenza, in forza delle quali si evince che “l'intervento di'rinosettoplastica chiusa
' prescelto ed eseguito dal Dr. è da considerare corretto in relazione alle condizioni CP_2 di salute e alle patologie nasali di cui il periziato era portatore” (pag. 13 della consulenza tecnica del 08-09-2024).
È evidente, allora, come, nel caso di specie, in ragione delle inequivoche risultanze della ctu medico-legale, sia rimasta esclusa la prova di un sicuro nesso di causalità tra l'asserita condotta imprudente del sanitario (che operava presso la struttura convenuta) e le lesioni occorse al
; queste ultime, a ben vedere, causate da una patologia preesistente, riguardano un Pt_1 intervento il cui risultato non dipende soltanto dalla tecnica di esecuzione del chirurgo ma anche da un numero variabile di fattori individuali, potendone conseguire risultati migliori in alcuni pazienti piuttosto che in altri per ragioni non riconducibili alla condotta dei sanitari.
7 Pertanto, ad avviso di chi scrive, non è stata accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni riportati da e la condotta del medico che ha svolto l'intervento medico Parte_1 chirurgico, di talché non è possibile rinvenire in capo a quest'ultimo, per le ragioni appena esposte, un profilo di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo.
Ne deriva, altresì, che non emerge una condotta inadempiente del medico ovvero della struttura sanitaria tale da giustificare un diritto dell'attore alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di pagamento per la prestazione ricevuta.
Dunque, per le ragioni appena esposte, la domanda attorea non può trovare accoglimento discendendo da questa decisione l'assorbimento di tutte le altre questioni ad essa collegate.
Va solo precisato che, quanto ai rapporti tra la convenuta e la AG ( da CP_5 essa chiamata in causa) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione della rinuncia, da parte di essa , alla domanda di manleva spiegata nei confronti della CP_5
. Controparte_3
4. Va, infine, respinta la domanda proposta da volta Controparte_2 alla condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria.
Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo.
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422).
La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ.,
13395/2007, 9080/2013).
5. Le spese di lite, comprese quelle della ctu espletata, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano a suo carico, come da dispositivo che segue;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione della materia trattata e del pregio delle difese, vanno determinati nella misura dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento (cause di valore da euro 5.200,00 ad euro
26.000,00 - in ragione delle risultanze della ctu e del principio del disputatum); quanto ai rapporti tra l'attore soccombente e la terza chiamata in causa , esse vanno compensate Controparte_3 in ragione della rinuncia, da parte della convenuta , alla domanda di manleva spiegata CP_5 nei confronti di detta AG.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Rigetta la domanda attorea;
B. Dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra la Controparte_5
e le;
Controparte_3
C. Condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_5 pers. del legale rapp.te p.t, delle spese di lite, che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
D. Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per
[...] compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
E. Condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Parte_2 pers. del legale rapp.te p.t, delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro
2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
F. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e le Parte_1 [...]
; CP_3
G. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della ctu già liquidate.
Così deciso in Torre Annunziata, il 4.9.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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