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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/11/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6534 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 e promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Siusi Casaccia ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Ancona, Corso Stamira n. 29; ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Criscuoli ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Ancona, via San Martino n. 23. convenuto
e contro
CP_2 convenuta - contumace
CONCLUSIONI:
- 1 - PER LA RICORRENTE: “accertare e dichiarare, inoltre, che è figlia biologica Parte_1 non matrimoniale di (nato ad [...] [...], deceduto ad AN 28.08.2022, Persona_1
) e, per l'effetto, ferma restando per la ricorrente la conservazione del C.F._1 cognome ordinare le conseguenti rettificazioni anagrafiche. Pt_1
Impregiudicati e riservati ogni diritto ed eventuale azione connessi alla qualità di erede.
Vinte le spese in caso di opposizione”.
PER LA CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona, adito ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa nel merito: rigettare in ogni caso la domanda avanzata dalla Sig.ra di Parte_1 riconoscimento della paternità legale del Sig. in quanto infondata in fatto e Persona_1 in diritto;
in via subordinata: in caso di accoglimento dell'avversa domanda, in considerazione degli esiti della disposta C.T.U., compensare in toto tra le parti le spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1.9.2023 ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare Parte_1 che non è la figlia biologica di e, per l'effetto, ordinare la rettifica della CP_3 corrispondente registrazione anagrafica, con conservazione del cognome quale componente identitaria ed affettiva caratterizzante la propria dimensione di vita.
All'esito di tale accertamento ha poi domandato di dichiarare che è la figlia biologica non matrimoniale di Persona_1
A sostegno delle domande ha dedotto che:
- è la figlia di e che si sono sposati in Ancona il 05.10.1980 e CP_2 CP_3 come tale ha il possesso di stato di figlia matrimoniale;
- è sempre vissuta in famiglia, con i genitori ed il fratello ed ha poi costituito la sua famiglia Per_2 con il compagno dal quale ha avuto due figli;
- la famiglia ha sempre avuto una relazione amicale con nato ad [...] il Persona_1
26.04.1938 ed ivi deceduto il 28.08.2022. In particolare sua madre ha lavorato alle dipendenze del signor a partire dal 1975; Per_1
- il rapporto tra le famiglie e è stato assiduo nel tempo e Per_1 Persona_3 caratterizzato sia da frequentazione familiare sia da frequentazione tra il e la Per_1
- 2 - occasionate dal rapporto di lavoro, che comportavano anche viaggi alle fiere per CP_2 visionare campionari e realizzare gli ordinativi e gli acquisti per il magazzino dei negozi;
- dopo la propria nascita, avvenuta nel 1989, la contiguità tra le famiglie si è accresciuta, con condivisione anche di alcune festività. Vi sono state nel corso degli anni vacanze trascorse insieme e sostenute economicamente dal regali e, in definitiva, una relazione di Per_1 vicinanza tale da aver generato nell'immaginario di numerosi conoscenti e parenti l'idea di un legame parentale reale e diretto;
- il signor le ha anche concesso in comodato gratuito un appartamento, Per_1 successivamente dallo stesso ampliato dopo l'arrivo della prima figlia;
- ha appreso la possibilità del tutto verosimile della propria discendenza biologica dal signor e si è decisa a verificarne la fondatezza, tanto che ha effettuato un test per accertare la Per_1 compatibilità biologia con il padre che ha dato esito negativo. CP_3
2. ed non si sono costituiti nonostante la regolarità della notifica CP_3 CP_2
(il signor ha ricevuto l'avviso di ricevimento il 28.9.2023 mentre in pari data l'avviso di Pt_1 ricevimento è stato consegnato a familiare convivente della signora e, pertanto, sono CP_2 stati dichiarati contumaci.
Si è invece regolarmente costituita quale unica erede di la Controparte_1 Persona_1 quale ha chiesto in via preliminare la separazione della causa relativa alla domanda pregiudicante di disconoscimento della paternità legale di da quella relativa alla domanda CP_3 pregiudicata di accertamento giudiziale della paternità naturale di con Persona_1 conseguente sospensione del secondo giudizio fino al passaggio in giudicato della pronuncia riguardante l'eventuale positivo disconoscimento della paternità.
Nel merito la convenuta ha contestato la ricostruzione prospettata dalla ricorrente con riferimento ai rapporti tra il padre ed il nucleo familiare ed ha chiesto di rigettare la Controparte_4 domanda di riconoscimento della paternità legale del signor Persona_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale il
15.9.2023 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Il Giudice delegato con ordinanza del 15.12.2023 ha disposto ai sensi dell'art. 103 comma 2
c.p.c. la separazione della domanda di disconoscimento della paternità da quella di accertamento della paternità.
- 3 - Per effetto di tale ordinanza il procedimento di disconoscimento della paternità è proseguito tra ed mentre è stata disposta la formazione del Parte_1 CP_3 CP_2 presente fascicolo, le cui parti sono quale erede di Parte_1 Controparte_1 Per_1
e per la trattazione della domanda di accertamento della paternità.
[...] CP_2
Con ordinanza del 22.12.2023 il Giudice delegato ha disposto la sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio di disconoscimento della paternità.
Con sentenza n. 1149/2024, pubblicata il 7.6.2024 e passata in giudicato, il Tribunale ha accertato che non è il padre biologico di la quale ha tempestivamente CP_3 Parte_1 riassunto l'odierno giudizio.
La causa è stata istruita con ctu genetica.
All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto soltanto la richiesta di accertamento della paternità avanzata da la quale ha prospettato di essere la figlia biologica di Persona_4 Per_1
[...]
La ricorrente a sostegno della domanda ha articolato delle prove orali al fine di dimostrare la natura del legame tra la propria madre ed il signor ed ha poi domandato l'ammissione Per_1 di una ctu per la verifica della compatibilità genetica della paternità tra lei ed il signor Per_1
[...]
Il Tribunale ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica genetica che costituisce uno strumento istruttorio decisivo per l'accertamento della verità del rapporto di filiazione.
La consulenza è stata effettuata previa esumazione della salma di ed ha Persona_1 rilevato che:
“- l'analisi genetica sul materiale biologico prelevato da e dal cadavere di Parte_1 ha consentito l'estrapolazione di profili genetici idonei ad una Persona_1 comparazione;
- 4 - - la comparazione tra i profili genetici ottenuti ha rilevato compatibilità tra il profilo genetico di e quello di ovvero almeno un allele di Persona_1 Parte_1 Persona_1
è presente in a livello di tutti i loci genetici autosomici analizzati;
Parte_1
- l'analisi biostatistica effettuata confrontando l'ipotesi di parentela di tipo padre/figlia contro
l'ipotesi alternativa di non parentela ha fornito un supporto estremamente forte (LR =
1,24E+07) a favore dell'ipotesi della paternità di nei confronti di Persona_1 Pt_1
[...]
In conclusione, le analisi genetiche effettuate consentono di affermare che è Persona_1 il padre biologico di . Parte_1
I risultati delle prove ematologiche disposte nel corso del giudizio, espletate dal ctu con modalità tecniche analiticamente descritte nell'elaborato peritale anche attraverso il richiamo alle linee guida che disciplinano la materia, consentono di affermare che è la figlia di Parte_1
Persona_1
Va peraltro dato atto che anche i rispettivi consulenti di parte hanno condiviso le conclusioni rassegnate dal ctu.
Alla luce delle risultanze peritali appare assolutamente superfluo effettuare ulteriore attività istruttoria, considerato peraltro che “nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, dunque, la prova della discendenza biologica ben può trarsi unicamente dall'esito positivo delle indagini tecniche officiose, d'indole ematologica e genetica (in tema cfr cass. n. 15568 del 2011; n. 17773 del 2013; Corte cost. n. 266 del 2006), involgenti
l'accertamento scientifico di certezza probabilistica” (cfr. Cass. n. 14 del 02/01/2014).
5. La ricorrente ha tuttavia chiesto di poter conservare il cognome trattandosi di Pt_1 componente identitaria ed affettiva caratterizzante la propria dimensione di vita.
5.1 Giova premettere che la Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1994 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 2 Cost. - il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 165, nella parte in cui non prevedeva che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comportava il cambiamento del cognome, il soggetto stesso potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale.
- 5 - La Corte Costituzionale ha in particolare evidenziato che “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità”.
Per questo motivo secondo il giudice delle leggi nella materia del cognome si impone una fondamentale distinzione tra quella che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di filiazione in genere, per la quale, ai sensi dell'art. 6
c.c., vi è corrispondenza tra status ed attribuzione del cognome, ed i casi in cui non si ha, o non si ha più, siffatta corrispondenza ed in cui a tutela e protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, quale elemento di identificazione in quanto parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
In siffatta ipotesi, dunque, il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione.
In seguito a tale pronuncia il legislatore ha codificato il principio enunciato con la pronuncia della Corte costituzionale, prevedendo all'art. 95 comma 3 del D.P.R. 396/2000 che
“l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Ciò significa che in caso il mantenimento da parte del figlio maggiorenne del cognome di colui che originariamente risultava essere il padre è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che, tuttavia, richiede una domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale.
5.2 Nel caso di specie la domanda della ricorrente di conservazione del cognome merita di essere accolta, considerato che ha 36 anni, dunque un'età che inevitabilmente porta ad Parte_1 affermare che con l'attuale cognome sia oramai riconosciuta nel tessuto familiare, sociale e lavorativo in cui ha sviluppato la propria persona.
- 6 - Pertanto, trattandosi di elemento essenziale che costituisce il segno identificativo e distintivo della sua identità, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla conservazione del cognome
Pt_1
6. Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite, considerato che il presente giudizio ha ad oggetto diritti indisponibili per cui sarebbe stato comunque necessario il ricorso all'autorità giudiziaria, inoltre la convenuta non Controparte_1 poteva chiaramente essere a dell'effettivo rapporto di filiazione tra la signora ed il Pt_1 proprio padre e, infine, in seguito al deposito della ctu non ha adottato una condotta oppositiva, ma ha chiesto di riconoscere tale rapporto di filiazione, come si evince anche dagli scritti difensivi finali.
Anche le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno compensate.
A tal proposito va evidenziato che ha sostenuto la somma complessiva di 1.996,90 Parte_1 euro per le seguenti attività (doc. depositati nel fascicolo il 25.9.2025):
- 274,50 euro per costi del materiale di laboratorio (reagenti e utilizzo strumentazioni);
- 576 euro per estumulazione e successiva tumulazione della salma;
- 756,40 euro per la ricomposizione e collocazione della salma;
- 390 euro per rimontaggio lapide.
La compensazione deve dunque riguardare anche tali esborsi trattandosi di anticipazioni effettuate per attività necessariamente incluse nello svolgimento della consulenza ed imprescindibilmente funzionali ad essa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara che nata ad [...] il [...], è la figlia di nato Parte_1 Persona_1 ad Ancona il 26.4.1938 ed ivi deceduto il 28.2.2022; dispone che la ricorrente mantenga il cognome e continui perciò ad essere identificata Pt_1 come Parte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di provvedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita della ricorrente;
compensa le spese di lite e di ctu, liquidate come da separato decreto, comprensive delle anticipazioni già sostenute da e sopra riportate. Parte_1
- 7 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6534 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 e promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Siusi Casaccia ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Ancona, Corso Stamira n. 29; ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Criscuoli ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Ancona, via San Martino n. 23. convenuto
e contro
CP_2 convenuta - contumace
CONCLUSIONI:
- 1 - PER LA RICORRENTE: “accertare e dichiarare, inoltre, che è figlia biologica Parte_1 non matrimoniale di (nato ad [...] [...], deceduto ad AN 28.08.2022, Persona_1
) e, per l'effetto, ferma restando per la ricorrente la conservazione del C.F._1 cognome ordinare le conseguenti rettificazioni anagrafiche. Pt_1
Impregiudicati e riservati ogni diritto ed eventuale azione connessi alla qualità di erede.
Vinte le spese in caso di opposizione”.
PER LA CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona, adito ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa nel merito: rigettare in ogni caso la domanda avanzata dalla Sig.ra di Parte_1 riconoscimento della paternità legale del Sig. in quanto infondata in fatto e Persona_1 in diritto;
in via subordinata: in caso di accoglimento dell'avversa domanda, in considerazione degli esiti della disposta C.T.U., compensare in toto tra le parti le spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1.9.2023 ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare Parte_1 che non è la figlia biologica di e, per l'effetto, ordinare la rettifica della CP_3 corrispondente registrazione anagrafica, con conservazione del cognome quale componente identitaria ed affettiva caratterizzante la propria dimensione di vita.
All'esito di tale accertamento ha poi domandato di dichiarare che è la figlia biologica non matrimoniale di Persona_1
A sostegno delle domande ha dedotto che:
- è la figlia di e che si sono sposati in Ancona il 05.10.1980 e CP_2 CP_3 come tale ha il possesso di stato di figlia matrimoniale;
- è sempre vissuta in famiglia, con i genitori ed il fratello ed ha poi costituito la sua famiglia Per_2 con il compagno dal quale ha avuto due figli;
- la famiglia ha sempre avuto una relazione amicale con nato ad [...] il Persona_1
26.04.1938 ed ivi deceduto il 28.08.2022. In particolare sua madre ha lavorato alle dipendenze del signor a partire dal 1975; Per_1
- il rapporto tra le famiglie e è stato assiduo nel tempo e Per_1 Persona_3 caratterizzato sia da frequentazione familiare sia da frequentazione tra il e la Per_1
- 2 - occasionate dal rapporto di lavoro, che comportavano anche viaggi alle fiere per CP_2 visionare campionari e realizzare gli ordinativi e gli acquisti per il magazzino dei negozi;
- dopo la propria nascita, avvenuta nel 1989, la contiguità tra le famiglie si è accresciuta, con condivisione anche di alcune festività. Vi sono state nel corso degli anni vacanze trascorse insieme e sostenute economicamente dal regali e, in definitiva, una relazione di Per_1 vicinanza tale da aver generato nell'immaginario di numerosi conoscenti e parenti l'idea di un legame parentale reale e diretto;
- il signor le ha anche concesso in comodato gratuito un appartamento, Per_1 successivamente dallo stesso ampliato dopo l'arrivo della prima figlia;
- ha appreso la possibilità del tutto verosimile della propria discendenza biologica dal signor e si è decisa a verificarne la fondatezza, tanto che ha effettuato un test per accertare la Per_1 compatibilità biologia con il padre che ha dato esito negativo. CP_3
2. ed non si sono costituiti nonostante la regolarità della notifica CP_3 CP_2
(il signor ha ricevuto l'avviso di ricevimento il 28.9.2023 mentre in pari data l'avviso di Pt_1 ricevimento è stato consegnato a familiare convivente della signora e, pertanto, sono CP_2 stati dichiarati contumaci.
Si è invece regolarmente costituita quale unica erede di la Controparte_1 Persona_1 quale ha chiesto in via preliminare la separazione della causa relativa alla domanda pregiudicante di disconoscimento della paternità legale di da quella relativa alla domanda CP_3 pregiudicata di accertamento giudiziale della paternità naturale di con Persona_1 conseguente sospensione del secondo giudizio fino al passaggio in giudicato della pronuncia riguardante l'eventuale positivo disconoscimento della paternità.
Nel merito la convenuta ha contestato la ricostruzione prospettata dalla ricorrente con riferimento ai rapporti tra il padre ed il nucleo familiare ed ha chiesto di rigettare la Controparte_4 domanda di riconoscimento della paternità legale del signor Persona_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale il
15.9.2023 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Il Giudice delegato con ordinanza del 15.12.2023 ha disposto ai sensi dell'art. 103 comma 2
c.p.c. la separazione della domanda di disconoscimento della paternità da quella di accertamento della paternità.
- 3 - Per effetto di tale ordinanza il procedimento di disconoscimento della paternità è proseguito tra ed mentre è stata disposta la formazione del Parte_1 CP_3 CP_2 presente fascicolo, le cui parti sono quale erede di Parte_1 Controparte_1 Per_1
e per la trattazione della domanda di accertamento della paternità.
[...] CP_2
Con ordinanza del 22.12.2023 il Giudice delegato ha disposto la sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio di disconoscimento della paternità.
Con sentenza n. 1149/2024, pubblicata il 7.6.2024 e passata in giudicato, il Tribunale ha accertato che non è il padre biologico di la quale ha tempestivamente CP_3 Parte_1 riassunto l'odierno giudizio.
La causa è stata istruita con ctu genetica.
All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto soltanto la richiesta di accertamento della paternità avanzata da la quale ha prospettato di essere la figlia biologica di Persona_4 Per_1
[...]
La ricorrente a sostegno della domanda ha articolato delle prove orali al fine di dimostrare la natura del legame tra la propria madre ed il signor ed ha poi domandato l'ammissione Per_1 di una ctu per la verifica della compatibilità genetica della paternità tra lei ed il signor Per_1
[...]
Il Tribunale ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica genetica che costituisce uno strumento istruttorio decisivo per l'accertamento della verità del rapporto di filiazione.
La consulenza è stata effettuata previa esumazione della salma di ed ha Persona_1 rilevato che:
“- l'analisi genetica sul materiale biologico prelevato da e dal cadavere di Parte_1 ha consentito l'estrapolazione di profili genetici idonei ad una Persona_1 comparazione;
- 4 - - la comparazione tra i profili genetici ottenuti ha rilevato compatibilità tra il profilo genetico di e quello di ovvero almeno un allele di Persona_1 Parte_1 Persona_1
è presente in a livello di tutti i loci genetici autosomici analizzati;
Parte_1
- l'analisi biostatistica effettuata confrontando l'ipotesi di parentela di tipo padre/figlia contro
l'ipotesi alternativa di non parentela ha fornito un supporto estremamente forte (LR =
1,24E+07) a favore dell'ipotesi della paternità di nei confronti di Persona_1 Pt_1
[...]
In conclusione, le analisi genetiche effettuate consentono di affermare che è Persona_1 il padre biologico di . Parte_1
I risultati delle prove ematologiche disposte nel corso del giudizio, espletate dal ctu con modalità tecniche analiticamente descritte nell'elaborato peritale anche attraverso il richiamo alle linee guida che disciplinano la materia, consentono di affermare che è la figlia di Parte_1
Persona_1
Va peraltro dato atto che anche i rispettivi consulenti di parte hanno condiviso le conclusioni rassegnate dal ctu.
Alla luce delle risultanze peritali appare assolutamente superfluo effettuare ulteriore attività istruttoria, considerato peraltro che “nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, dunque, la prova della discendenza biologica ben può trarsi unicamente dall'esito positivo delle indagini tecniche officiose, d'indole ematologica e genetica (in tema cfr cass. n. 15568 del 2011; n. 17773 del 2013; Corte cost. n. 266 del 2006), involgenti
l'accertamento scientifico di certezza probabilistica” (cfr. Cass. n. 14 del 02/01/2014).
5. La ricorrente ha tuttavia chiesto di poter conservare il cognome trattandosi di Pt_1 componente identitaria ed affettiva caratterizzante la propria dimensione di vita.
5.1 Giova premettere che la Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1994 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 2 Cost. - il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 165, nella parte in cui non prevedeva che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comportava il cambiamento del cognome, il soggetto stesso potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale.
- 5 - La Corte Costituzionale ha in particolare evidenziato che “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità”.
Per questo motivo secondo il giudice delle leggi nella materia del cognome si impone una fondamentale distinzione tra quella che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di filiazione in genere, per la quale, ai sensi dell'art. 6
c.c., vi è corrispondenza tra status ed attribuzione del cognome, ed i casi in cui non si ha, o non si ha più, siffatta corrispondenza ed in cui a tutela e protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, quale elemento di identificazione in quanto parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
In siffatta ipotesi, dunque, il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione.
In seguito a tale pronuncia il legislatore ha codificato il principio enunciato con la pronuncia della Corte costituzionale, prevedendo all'art. 95 comma 3 del D.P.R. 396/2000 che
“l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Ciò significa che in caso il mantenimento da parte del figlio maggiorenne del cognome di colui che originariamente risultava essere il padre è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che, tuttavia, richiede una domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale.
5.2 Nel caso di specie la domanda della ricorrente di conservazione del cognome merita di essere accolta, considerato che ha 36 anni, dunque un'età che inevitabilmente porta ad Parte_1 affermare che con l'attuale cognome sia oramai riconosciuta nel tessuto familiare, sociale e lavorativo in cui ha sviluppato la propria persona.
- 6 - Pertanto, trattandosi di elemento essenziale che costituisce il segno identificativo e distintivo della sua identità, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla conservazione del cognome
Pt_1
6. Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite, considerato che il presente giudizio ha ad oggetto diritti indisponibili per cui sarebbe stato comunque necessario il ricorso all'autorità giudiziaria, inoltre la convenuta non Controparte_1 poteva chiaramente essere a dell'effettivo rapporto di filiazione tra la signora ed il Pt_1 proprio padre e, infine, in seguito al deposito della ctu non ha adottato una condotta oppositiva, ma ha chiesto di riconoscere tale rapporto di filiazione, come si evince anche dagli scritti difensivi finali.
Anche le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno compensate.
A tal proposito va evidenziato che ha sostenuto la somma complessiva di 1.996,90 Parte_1 euro per le seguenti attività (doc. depositati nel fascicolo il 25.9.2025):
- 274,50 euro per costi del materiale di laboratorio (reagenti e utilizzo strumentazioni);
- 576 euro per estumulazione e successiva tumulazione della salma;
- 756,40 euro per la ricomposizione e collocazione della salma;
- 390 euro per rimontaggio lapide.
La compensazione deve dunque riguardare anche tali esborsi trattandosi di anticipazioni effettuate per attività necessariamente incluse nello svolgimento della consulenza ed imprescindibilmente funzionali ad essa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara che nata ad [...] il [...], è la figlia di nato Parte_1 Persona_1 ad Ancona il 26.4.1938 ed ivi deceduto il 28.2.2022; dispone che la ricorrente mantenga il cognome e continui perciò ad essere identificata Pt_1 come Parte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di provvedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita della ricorrente;
compensa le spese di lite e di ctu, liquidate come da separato decreto, comprensive delle anticipazioni già sostenute da e sopra riportate. Parte_1
- 7 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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