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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' ConIGliere rel.
dott.ssa BIANCA MARIA D'AGOSTINO ConIGliere
riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 12.12.2024, vertente
tra
e , elettivamente domiciliati in Roma, Via Parte_1 Parte_2
Germanico n. 172, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Panici, rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana
Agostini in virtù di procura in atti;
Appellanti principali e appellati incidentali
e
e , quest'ultimo nella qualità di erede di Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 10, sc. A, int. Persona_1
10, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Angeloni, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;
Appellati principali e appellanti incidentali
nonché
; Controparte_3
Appellato non costituito
Oggetto: azione di regolamento di confini, apposizione di termini e risarcimento del danno. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i IGg. e , in Controparte_1 Persona_1 qualità, rispettivamente, di proprietario e di usufruttuaria di un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato siti in , località “Cagnasino”, distinti in Catasto al F. 23, Controparte_3 mapp. 519 e 540, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina-sez. distaccata di
Terracina, i IGg. e , proprietari del terreno confinante, lamentando Parte_2 Parte_1
l'avvenuta realizzazione, da parte di questi ultimi, di un muro in cemento armato tra il confine della loro proprietà e la strada comunale “Travi” che, a loro dire, era di dimensioni tali da impedire il transito agli attori.
In particolare, i IGg. e sostenevano che la realizzazione Controparte_1 Persona_1 di detto muro aveva determinato in più punti un restringimento del viottolo comunale che separava le due proprietà, in una misura variabile da 1 a 2 metri, e che nell'erigere detto manufatto i convenuti avevano anche gravemente danneggiato il muro di sostegno della strada comunale, depositando su di essa -anche all'altezza del pollaio- sassi, erba ed arbusti, il tutto nella totale inerzia del che, sebbene sollecitato ad intervenire, era rimasto del Controparte_3 tutto inerte.
Pertanto, alla luce del consistente mutamento dello stato dei luoghi verificatosi rispetto a quanto risultante dalle certificazioni catastali, nonché dell'infruttuosità dei tentativi di bonario componimento della controversia, gli attori avevano deciso di adire l'Autorità giudiziaria affinché fosse accertato: 1) l'esatto confine tra la loro proprietà e la strada comunale, con la conseguente apposizione dei termini;
2) il tracciato del viottolo comunale e gli eventuali sconfinamenti derivati dalla realizzazione del muro da parte dei convenuti, con la conseguente apposizione dei termini;
3) il diritto di passaggio degli attori sul viottolo comunale, come ricostruito senza i lamentati restringimenti, con condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, anche a causa del materiale illecitamente depositato sul fondo degli attori. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra non si limitava solo a resistere, ma proponeva Parte_1 domanda riconvenzionale con cui chiedeva che fosse accertata l'avvenuta occupazione, da parte degli attori, della strada vicinale “Travi” mediante il posizionamento di alcuni massi e la demolizione di preesistenti muri “a secco” di contenimento, che l'avevano resa non più percorribile con mezzi meccanici, con conseguente condanna degli attori al ripristino dell'originaria sede carrabile, almeno sino alla proprietà della convenuta. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi con separata comparsa, anche il IG. non si limitava solo a Parte_2 resistere ma, dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (non essendo egli titolare del diritto di proprietà sul terreno su cui la propria consorte, IG.ra , aveva Parte_1 realizzato il muro di contenimento), proponeva domanda riconvenzionale chiedendo: 1)
l'accertamento dell'avvenuta occupazione, da parte degli attori (per le stesse ragioni già dedotte dalla propria consorte), della porzione della strada vicinale “Travi” che conduceva al proprio terreno, con condanna dei medesimi al ripristino dell'originaria sede carrabile della strada, almeno fino alla particella n. 95 di sua proprietà; 2) che fosse accertata l'esistenza di un concorso di responsabilità tra gli attori e il , che nel tempo non aveva posto in Controparte_3 essere alcuna attività di manutenzione della strada, così consentendo agli attori di approfittare del crollo dei muri di contenimento per accrescere la superficie della particella n. 519 mediante l'occupazione dello slargo di manovra per l'imbocco della strada comunale;
a tal fine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il per essere manlevato rispetto alle pretese CP_3 avanzate dagli attori e, comunque, affinché fosse fatto ordine all'ente comunale di porre in essere le attività necessarie al ripristino della fruibilità della strada vicinale e della sede carrabile, mediante la realizzazione di muri a secco di contenimento fino al raggiungimento della particella n. 95 per tutta la sua lunghezza. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Autorizzata la chiamata in giudizio, il rimaneva contumace. Controparte_3
Quindi, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisite le prove testimoniali e veniva disposto anche l'espletamento di apposita C.T.U., il Tribunale, con sentenza n. 507/2018, rigettava le domande proposte da entrambe le parti, compensando integralmente le spese processuali.
Sostanzialmente, il Tribunale, reputando non credibili le dichiarazioni rese dai testi escussi, e facendo proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., riteneva insussistente l'asserito sconfinamento del muro di cemento armato realizzato dai coniugi lungo il Parte_3 viottolo comunale, in quanto detto manufatto era stato realizzato sulla linea di confine a monte della strada vicinale, recando solo un margine di errore minimo e, come tale, tollerabile, sicché esso, di fatto, risultava sovrapponibile al confine catastale;
inoltre il giudicante di prime cure affermava che non vi fosse stata un'occupazione della strada ad opera di alcuna delle parti, essendo stato appurato che i restringimenti del percorso erano dovuti a smottamenti verso valle del terreno e alla fitta vegetazione ivi presente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i IG.ri e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso tale decisione, deducendone l'illogicità e la carenza di motivazione. Con un primo motivo di gravame, gli appellanti sostenevano la nullità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del IG.
stante l'assenza di comproprietà, in capo a costui, del terreno su cui era stato Parte_2 originariamente realizzato il muro di contenimento “a secco” poi sostituito dal muro in cemento armato, come evincibile dai titoli amministrativi prodotti in giudizio che attestavano che l'unica proprietaria del terreno era la IG.ra , mentre il di lei marito era proprietario solo della Parte_1 particella n. 1046 (e del sovrastante fabbricato) che, però, non era stata oggetto di domanda da parte dei IGg. . Controparte_4
Con un secondo motivo di appello, i IGg. sostenevano altresì la nullità della Parte_4 decisione di primo grado per l'asserita contraddittorietà della motivazione, culminata nel rigetto delle loro domande riconvenzionali.
In primo luogo, gli appellanti sostenevano che il Giudice, pur avendo fatto proprie le risultanze della C.T.U., che avevano dimostrato la fondatezza delle doglianze articolate dal IG. con la Parte_2 domanda riconvenzionale, poi aveva omesso di pronunciare sulla dedotta appropriazione, da parte dei IGg. , di uno slargo di accesso alla strada vicinale, perpetrato mediante il Controparte_4 posizionamento di alcuni massi che avevano comportato un indebito accrescimento della particella n. 519 di loro proprietà.
Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale spiegata dalla IG.ra , gli appellanti Parte_1 lamentavano il travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi geom. e Tes_1 CP_2
che, a loro dire, avevano dichiarato circostanze in aperto contrasto con le risultanze della
[...]
C.T.U; inoltre, riguardo al lamentato restringimento della strada vicinale provocato dagli appellati, il Tribunale non solo non aveva attribuito giusta valenza alla mancata contestazione dei fatti da parte dei IGg. , ma aveva completamente ignorato l'interesse allo sgombero Controparte_4 della strada, soprattutto alla luce dell'inerzia del e della omessa ottemperanza, da parte CP_3 dello stesso ente, alla pronuncia del Tar Lazio, Sezione Latina, n. 851/2002, che aveva statuito in tal senso.
Infine, con un terzo motivo di censura, gli appellanti sostenevano la nullità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese processuali, in violazione del principio sulla soccombenza.
Pertanto, i IGg. concludevano chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata Parte_4 sentenza, l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i IGg. e non si limitavano solo a Controparte_1 Persona_1 resistere ma, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello dei IGg. per Parte_4
l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione, a loro volta proponevano appello incidentale avverso la decisione di primo grado, affidando il gravame a due motivi di censura.
Con un primo motivo di doglianza, gli appellanti incidentali lamentavano l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata sentenza nella parte in cui non aveva accertato lo sconfinamento operato dagli appellanti sulla strada comunale mediante la realizzazione del muro di cemento armato, evincibile da una corretta valutazione della documentazione fotografica prodotta e dalle prove testimoniali acquisite, che avrebbe dovuto portare anche ad una condanna dei coniugi al Parte_4 ripristino dello stato dei luoghi.
Con un secondo motivo di censura, poi, gli appellanti incidentali lamentavano l'omessa pronuncia del Tribunale non solo sulla domanda di accertamento del confine tra la strada vicinale e il fondo di loro proprietà, ma anche su quella concernente l'apposizione dei termini lapidei.
Pertanto i IGg. concludevano chiedendo, “in primis”, la declaratoria Controparte_4 dell'inammissibilità dell'appello principale e, comunque, il suo rigetto, perché infondato;
inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale, chiedevano la riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, con condanna degli appellanti principali, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 14.03.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione;
tuttavia, nella decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., interveniva il decesso della IG.ra
, sicché, con ordinanza del 16.05.2024, veniva disposta la rimessione della Persona_1 causa sul ruolo ai fini della declaratoria di interruzione del processo, poi adottata all'udienza del
27.06.2024.
Riassunto il giudizio da parte dei IGg. , si costituiva in giudizio anche il IG. Parte_4
, erede della IG.ra , il quale dichiarava di non avere alcuna pretesa da Controparte_2 Per_1 far valere nel giudizio.
All'udienza di discussione del 12.12.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente, par ragioni di ordine logico e giuridico, va respinta l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dagli appellanti incidentali, in quanto dalla lettura dell'appello principale si possono evincere non solo le specifiche censure che gli appellanti principali hanno mosso nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo della loro valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che essi hanno inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a fondamento della decisione. Nel merito i motivi di doglianza proposti dagli appellanti principali e dagli appellanti incidentali possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
Per quanto concerne il primo motivo di doglianza formulato dagli appellanti principali, avente da oggetto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in primo grado dal IG.
[...]
e da costui reiterata anche in questa fase di appello, si osserva che il giudicante di Parte_2 prime cure ha ritenuto di rigettarla sull'assunto che costui fosse “portatore di un interesse sostanziale all'esito del giudizio, in quanto la decisione finale è suscettibile di incidere in vario modo sulle posizioni soggettive di cui è titolare”.
Dall'esame dell'atto di appello, risulta che il IG. lungi dal contestare la Parte_2 specifica affermazione del Tribunale, si è limitato a ribadire la circostanza -cui il giudicante di prime cure, nel decidere, non ha fatto cenno- secondo cui egli sarebbe titolare solo della particella n. 1146 (che non era stata investita dalla domanda degli attori) e che l'“unico proprietario dell'immobile” (rectius: del muro in cemento armato) sarebbe stata esclusivamente la di lui moglie, IG.ra , adducendo a riprova di tale assunto “i titoli amministrativi allegati al Parte_1 fascicolo di parte della stessa”.
Orbene, a prescindere dal fatto che i “titoli amministrativi” in questione (costituiti, peraltro, unicamente dalla “autorizzazione” rilasciata in data 3/5/2011 alla IG.ra per la sola Parte_1 esecuzione di “lavori di rafforzamento ai pericolanti muri di contenimento a secco già esistenti sulla sua proprietà”, cui avrebbe dovuto far seguito la “ricostruzione di un nuovo muro con finiture delle stesse modalità e della stessa tipologia” (prescrizione in realtà non rispettata, essendo stato poi realizzato un muro in cemento armato, e non un nuovo muro “a secco”) sono privi di qualsiasi valore probatorio in relazione alla titolarità del diritto di proprietà del terreno su cui detto muro è stato realizzato (prova non raggiungibile neanche sulla scorta della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale), si osserva che il IG. comunque, non ha contestato Parte_2
l'affermazione del Tribunale sulla non ravvisabilità di un suo interesse sostanziale alla definizione del giudizio, sicché il motivo di censura si rivela palesemente “fuori bersaglio”.
A ciò, poi, aggiungasi che il IG. nel costituirsi in primo grado, in via riconvenzionale Parte_2 chiese espressamente la condanna degli attori al ripristino dell'originaria sede carrabile della strada almeno sino all'altezza della particella n. 95 di sua proprietà, sicché era evidente che egli aveva un preciso interesse a partecipare alla lite.
Ne consegue che la doglianza non può che essere rigettata. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di censura proposto dagli appellanti principali ed il primo motivo di doglianza proposto dagli appellanti incidentali, osserva questa Corte che può ben essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale che, facendo proprie le attendibili conclusioni rassegnate dal C.T.U. (da costui ribadite anche all'esito dei chiarimenti resi con apposita
“integrazione”), ha escluso di poter ravvisare un impedimento al transito pedonale lungo lo stradello comunale a causa dell'avvenuta realizzazione, da parte della IG.ra , del Parte_1 muro di cemento armato.
Infatti giova rilevare che dall'elaborato peritale risulta che il viottolo in questione si snoda anche tra i terreni identificati dai mappali menzionati nei rispettivi atti di parte, posti a quote diverse, e che per garantire il “contenimento” dello stradello era stato originariamente realizzato un muro in pietra (“macera”), menzionato anche nella “autorizzazione” rilasciata dal in favore della CP_3 IG.ra ), il quale, all'esito dei lavori posti in essere dalla IG.ra , è stato solo Parte_1 Parte_1 parzialmente sostituito dal muro di cemento armato che corre lungo il sentiero.
Inoltre è stato appurato che la larghezza del passaggio varia da mt. 2 a mt. 5 lungo tutta l'estensione del viottolo, e che allo stato la presenza di alcuni restringimenti è dovuta allo smottamento verso valle “del terreno vegetale e della fitta vegetazione”, provocato dal carico dell'originario muro di contenimento e dagli agenti atmosferici, che però risulta aver interessato
“esclusivamente l'area compresa della sede stradale” e che non ha cagionato alcun restringimento a danno delle rispettive proprietà delle parti ma, al contrario, un “aumento della superficie causata dalla diminuzione dell'ampiezza della sede stradale originaria”; riguardo, poi, all'eventuale limitazione/eliminazione di tale fenomeno, il C.T.U. ha evidenziato che tale risultato potrà essere raggiunto attraverso la realizzazione di un altro muro di contenimento del terrapieno su cui si snoda la sede stradale, “riportando il tutto alla originaria consistenza mediante eliminazione della vegetazione e materiali di risulta depositati nel tempo in entrambe le proprietà oggetto di accertamenti”.
Infine, in relazione all'asserito sconfinamento operato dagli appellanti principali sulla strada comunale a seguito della realizzazione del muro di cemento armato, il C.T.U., dopo aver proceduto ad un apposito “rilievo manuale con strumentazione di misura laser e rollina metrica” e a ben due successivi rilevi tipografici “con strumentazione a rilevamento GPS”, ha avuto modo di accertare
(dopo aver “battuto” ben 72 punti, “agganciando” anche “spigoli di fabbricati di remota costruzione”) che la linea seguita per la costruzione del muro in cemento armato corrisponde
“quasi esattamente con il confine catastale”, sicché la base di esso insiste quasi perfettamente sulla linea di confine delimitata tra le particelle 538 e 539 e la strada vicinale, “con errori stimati in 7/22 cm max., ma comunque compresi nelle tolleranze”. Le obiettive risultanze emerse dalla C.T.U., del tutto condivisibili perché suffragate da adeguate spiegazioni logiche e scientifiche, non possono essere revocate in dubbio -come pretenderebbero gli appellanti principali- dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado: infatti il tenente di Polizia che aveva effettuato un accertamento sui luoghi per conto Tes_2 della Procura della Repubblica, non è stato in grado di fornire informazioni utili ai fini della presente causa, avendo dichiarato espressamente di non sapere quale fosse l'altezza dell'originario muro “a secco”, quale fosse l'originaria ampiezza dello stradello né se vi fosse una sua coincidenza
“con quello attuale”; inoltre il IG. , incaricato dagli attori di verificare se il muro Tes_3 edificato dalla IG.ra sull'originario muro a secco avesse invaso o meno la strada vicinale, Parte_1 non ha mai chiarito quale metodologia avesse applicato nel corso dei rilievi, il cui risultato finale, peraltro, è stato clamorosamente smentito dalle risultanze della C.T.U. espletata nel contraddittorio delle parti.
Analoghe considerazioni valgono anche riguardo agli asseriti errori da cui, secondo gli appellanti incidentali, sarebbe affetta la C.T.U. di primo grado, trattandosi di profili già ampiamente valutati dal C.T.U. nel corso dell'espletamento delle indagini peritali e dei successivi chiarimenti e, comunque, tenuto conto dei limiti di tolleranza applicabili rispetto all'effettivo posizionamento del muro di cemento che, di fatto, risulta essere stato realizzato a cavallo del confine esistente tra le proprietà dei IGg. e lo stradello vicinale;
allo stesso modo, poi, va esclusa anche Parte_5
l'asserita indebita appropriazione, da parte dei IGg. /Cappiello, dello slargo di accesso CP_1 alla strada vicinale, stante il generale fenomeno di smottamento che risulta aver interessato la zona.
Da ultimo vanno respinte anche le ultime due doglianze aventi ad oggetto, per gli appellanti incidentali, la mancata pronunzia sulla domanda di apposizione dei termini e, per gli appellanti principali, la mancata condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali di primo grado.
Riguardo alla mancata apposizione di termini, se è vero che il giudicante, in occasione della pronunzia, non ha adottato una specifica statuizione su tale capo di domanda, è altresì vero che il
C.T.U., all'esito delle indagini esperite (vedi l'elaborato ad “integrazione”), ha dichiarato che “la linea di confine è già costituita e rilevabile dalla base del muro di contenimento in pietra di remota costruzione ancora esistente e dalla base del nuovo muro di contenimento realizzato”, sicché non essendovi dubbi sul confine, chiaramente evidenziato, non vi è ragione per procedere ad un'ulteriore apposizione di termini.
In ordine, poi, alla doglianza concernente l'avvenuta integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, si osserva che il giudicante di prime cure risulta aver fatto corretta applicazione del potere discrezionale, avendo tenuto conto dei rispettivi margini di soccombenza delle parti.
Da quanto premesso deriva che entrambi gli appelli, totalmente infondati, debbono essere rigettati.
Riguardo alle spese del grado di appello, l'acclarata reciproca soccombenza giustifica pienamente la loro integrale compensazione tra le parti costituite.
Al contrario vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute nei confronti del Controparte_3
, rimasto contumace.
[...]
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia degli appellanti principali, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte provvedendo sull'appello principale proposto da ed Parte_1 Parte_2
nei confronti di e , quest'ultimo nella qualità di
[...] Controparte_1 Controparte_2 erede di , e del avverso la sentenza del Persona_1 Controparte_3
Tribunale di Latina n. 507/218, nonché sull'appello incidentale proposto e Controparte_1 [...]
, quest'ultimo nella qualità di erede di , nei confronti di CP_2 Persona_1
ed , nonché del avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_3 stessa sentenza, così statuisce;
rigetta entrambi gli appelli;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
dichiara irripetibili le spese sostenute nei confronti del;
Controparte_3 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia degli appellanti principali, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 28-4-2025.
Il ConIGliere rel Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' ConIGliere rel.
dott.ssa BIANCA MARIA D'AGOSTINO ConIGliere
riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 12.12.2024, vertente
tra
e , elettivamente domiciliati in Roma, Via Parte_1 Parte_2
Germanico n. 172, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Panici, rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana
Agostini in virtù di procura in atti;
Appellanti principali e appellati incidentali
e
e , quest'ultimo nella qualità di erede di Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 10, sc. A, int. Persona_1
10, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Angeloni, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;
Appellati principali e appellanti incidentali
nonché
; Controparte_3
Appellato non costituito
Oggetto: azione di regolamento di confini, apposizione di termini e risarcimento del danno. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i IGg. e , in Controparte_1 Persona_1 qualità, rispettivamente, di proprietario e di usufruttuaria di un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato siti in , località “Cagnasino”, distinti in Catasto al F. 23, Controparte_3 mapp. 519 e 540, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina-sez. distaccata di
Terracina, i IGg. e , proprietari del terreno confinante, lamentando Parte_2 Parte_1
l'avvenuta realizzazione, da parte di questi ultimi, di un muro in cemento armato tra il confine della loro proprietà e la strada comunale “Travi” che, a loro dire, era di dimensioni tali da impedire il transito agli attori.
In particolare, i IGg. e sostenevano che la realizzazione Controparte_1 Persona_1 di detto muro aveva determinato in più punti un restringimento del viottolo comunale che separava le due proprietà, in una misura variabile da 1 a 2 metri, e che nell'erigere detto manufatto i convenuti avevano anche gravemente danneggiato il muro di sostegno della strada comunale, depositando su di essa -anche all'altezza del pollaio- sassi, erba ed arbusti, il tutto nella totale inerzia del che, sebbene sollecitato ad intervenire, era rimasto del Controparte_3 tutto inerte.
Pertanto, alla luce del consistente mutamento dello stato dei luoghi verificatosi rispetto a quanto risultante dalle certificazioni catastali, nonché dell'infruttuosità dei tentativi di bonario componimento della controversia, gli attori avevano deciso di adire l'Autorità giudiziaria affinché fosse accertato: 1) l'esatto confine tra la loro proprietà e la strada comunale, con la conseguente apposizione dei termini;
2) il tracciato del viottolo comunale e gli eventuali sconfinamenti derivati dalla realizzazione del muro da parte dei convenuti, con la conseguente apposizione dei termini;
3) il diritto di passaggio degli attori sul viottolo comunale, come ricostruito senza i lamentati restringimenti, con condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, anche a causa del materiale illecitamente depositato sul fondo degli attori. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra non si limitava solo a resistere, ma proponeva Parte_1 domanda riconvenzionale con cui chiedeva che fosse accertata l'avvenuta occupazione, da parte degli attori, della strada vicinale “Travi” mediante il posizionamento di alcuni massi e la demolizione di preesistenti muri “a secco” di contenimento, che l'avevano resa non più percorribile con mezzi meccanici, con conseguente condanna degli attori al ripristino dell'originaria sede carrabile, almeno sino alla proprietà della convenuta. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi con separata comparsa, anche il IG. non si limitava solo a Parte_2 resistere ma, dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (non essendo egli titolare del diritto di proprietà sul terreno su cui la propria consorte, IG.ra , aveva Parte_1 realizzato il muro di contenimento), proponeva domanda riconvenzionale chiedendo: 1)
l'accertamento dell'avvenuta occupazione, da parte degli attori (per le stesse ragioni già dedotte dalla propria consorte), della porzione della strada vicinale “Travi” che conduceva al proprio terreno, con condanna dei medesimi al ripristino dell'originaria sede carrabile della strada, almeno fino alla particella n. 95 di sua proprietà; 2) che fosse accertata l'esistenza di un concorso di responsabilità tra gli attori e il , che nel tempo non aveva posto in Controparte_3 essere alcuna attività di manutenzione della strada, così consentendo agli attori di approfittare del crollo dei muri di contenimento per accrescere la superficie della particella n. 519 mediante l'occupazione dello slargo di manovra per l'imbocco della strada comunale;
a tal fine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il per essere manlevato rispetto alle pretese CP_3 avanzate dagli attori e, comunque, affinché fosse fatto ordine all'ente comunale di porre in essere le attività necessarie al ripristino della fruibilità della strada vicinale e della sede carrabile, mediante la realizzazione di muri a secco di contenimento fino al raggiungimento della particella n. 95 per tutta la sua lunghezza. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Autorizzata la chiamata in giudizio, il rimaneva contumace. Controparte_3
Quindi, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisite le prove testimoniali e veniva disposto anche l'espletamento di apposita C.T.U., il Tribunale, con sentenza n. 507/2018, rigettava le domande proposte da entrambe le parti, compensando integralmente le spese processuali.
Sostanzialmente, il Tribunale, reputando non credibili le dichiarazioni rese dai testi escussi, e facendo proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., riteneva insussistente l'asserito sconfinamento del muro di cemento armato realizzato dai coniugi lungo il Parte_3 viottolo comunale, in quanto detto manufatto era stato realizzato sulla linea di confine a monte della strada vicinale, recando solo un margine di errore minimo e, come tale, tollerabile, sicché esso, di fatto, risultava sovrapponibile al confine catastale;
inoltre il giudicante di prime cure affermava che non vi fosse stata un'occupazione della strada ad opera di alcuna delle parti, essendo stato appurato che i restringimenti del percorso erano dovuti a smottamenti verso valle del terreno e alla fitta vegetazione ivi presente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i IG.ri e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso tale decisione, deducendone l'illogicità e la carenza di motivazione. Con un primo motivo di gravame, gli appellanti sostenevano la nullità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del IG.
stante l'assenza di comproprietà, in capo a costui, del terreno su cui era stato Parte_2 originariamente realizzato il muro di contenimento “a secco” poi sostituito dal muro in cemento armato, come evincibile dai titoli amministrativi prodotti in giudizio che attestavano che l'unica proprietaria del terreno era la IG.ra , mentre il di lei marito era proprietario solo della Parte_1 particella n. 1046 (e del sovrastante fabbricato) che, però, non era stata oggetto di domanda da parte dei IGg. . Controparte_4
Con un secondo motivo di appello, i IGg. sostenevano altresì la nullità della Parte_4 decisione di primo grado per l'asserita contraddittorietà della motivazione, culminata nel rigetto delle loro domande riconvenzionali.
In primo luogo, gli appellanti sostenevano che il Giudice, pur avendo fatto proprie le risultanze della C.T.U., che avevano dimostrato la fondatezza delle doglianze articolate dal IG. con la Parte_2 domanda riconvenzionale, poi aveva omesso di pronunciare sulla dedotta appropriazione, da parte dei IGg. , di uno slargo di accesso alla strada vicinale, perpetrato mediante il Controparte_4 posizionamento di alcuni massi che avevano comportato un indebito accrescimento della particella n. 519 di loro proprietà.
Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale spiegata dalla IG.ra , gli appellanti Parte_1 lamentavano il travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi geom. e Tes_1 CP_2
che, a loro dire, avevano dichiarato circostanze in aperto contrasto con le risultanze della
[...]
C.T.U; inoltre, riguardo al lamentato restringimento della strada vicinale provocato dagli appellati, il Tribunale non solo non aveva attribuito giusta valenza alla mancata contestazione dei fatti da parte dei IGg. , ma aveva completamente ignorato l'interesse allo sgombero Controparte_4 della strada, soprattutto alla luce dell'inerzia del e della omessa ottemperanza, da parte CP_3 dello stesso ente, alla pronuncia del Tar Lazio, Sezione Latina, n. 851/2002, che aveva statuito in tal senso.
Infine, con un terzo motivo di censura, gli appellanti sostenevano la nullità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese processuali, in violazione del principio sulla soccombenza.
Pertanto, i IGg. concludevano chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata Parte_4 sentenza, l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i IGg. e non si limitavano solo a Controparte_1 Persona_1 resistere ma, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello dei IGg. per Parte_4
l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione, a loro volta proponevano appello incidentale avverso la decisione di primo grado, affidando il gravame a due motivi di censura.
Con un primo motivo di doglianza, gli appellanti incidentali lamentavano l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata sentenza nella parte in cui non aveva accertato lo sconfinamento operato dagli appellanti sulla strada comunale mediante la realizzazione del muro di cemento armato, evincibile da una corretta valutazione della documentazione fotografica prodotta e dalle prove testimoniali acquisite, che avrebbe dovuto portare anche ad una condanna dei coniugi al Parte_4 ripristino dello stato dei luoghi.
Con un secondo motivo di censura, poi, gli appellanti incidentali lamentavano l'omessa pronuncia del Tribunale non solo sulla domanda di accertamento del confine tra la strada vicinale e il fondo di loro proprietà, ma anche su quella concernente l'apposizione dei termini lapidei.
Pertanto i IGg. concludevano chiedendo, “in primis”, la declaratoria Controparte_4 dell'inammissibilità dell'appello principale e, comunque, il suo rigetto, perché infondato;
inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale, chiedevano la riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, con condanna degli appellanti principali, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 14.03.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione;
tuttavia, nella decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., interveniva il decesso della IG.ra
, sicché, con ordinanza del 16.05.2024, veniva disposta la rimessione della Persona_1 causa sul ruolo ai fini della declaratoria di interruzione del processo, poi adottata all'udienza del
27.06.2024.
Riassunto il giudizio da parte dei IGg. , si costituiva in giudizio anche il IG. Parte_4
, erede della IG.ra , il quale dichiarava di non avere alcuna pretesa da Controparte_2 Per_1 far valere nel giudizio.
All'udienza di discussione del 12.12.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente, par ragioni di ordine logico e giuridico, va respinta l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dagli appellanti incidentali, in quanto dalla lettura dell'appello principale si possono evincere non solo le specifiche censure che gli appellanti principali hanno mosso nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo della loro valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che essi hanno inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a fondamento della decisione. Nel merito i motivi di doglianza proposti dagli appellanti principali e dagli appellanti incidentali possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
Per quanto concerne il primo motivo di doglianza formulato dagli appellanti principali, avente da oggetto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in primo grado dal IG.
[...]
e da costui reiterata anche in questa fase di appello, si osserva che il giudicante di Parte_2 prime cure ha ritenuto di rigettarla sull'assunto che costui fosse “portatore di un interesse sostanziale all'esito del giudizio, in quanto la decisione finale è suscettibile di incidere in vario modo sulle posizioni soggettive di cui è titolare”.
Dall'esame dell'atto di appello, risulta che il IG. lungi dal contestare la Parte_2 specifica affermazione del Tribunale, si è limitato a ribadire la circostanza -cui il giudicante di prime cure, nel decidere, non ha fatto cenno- secondo cui egli sarebbe titolare solo della particella n. 1146 (che non era stata investita dalla domanda degli attori) e che l'“unico proprietario dell'immobile” (rectius: del muro in cemento armato) sarebbe stata esclusivamente la di lui moglie, IG.ra , adducendo a riprova di tale assunto “i titoli amministrativi allegati al Parte_1 fascicolo di parte della stessa”.
Orbene, a prescindere dal fatto che i “titoli amministrativi” in questione (costituiti, peraltro, unicamente dalla “autorizzazione” rilasciata in data 3/5/2011 alla IG.ra per la sola Parte_1 esecuzione di “lavori di rafforzamento ai pericolanti muri di contenimento a secco già esistenti sulla sua proprietà”, cui avrebbe dovuto far seguito la “ricostruzione di un nuovo muro con finiture delle stesse modalità e della stessa tipologia” (prescrizione in realtà non rispettata, essendo stato poi realizzato un muro in cemento armato, e non un nuovo muro “a secco”) sono privi di qualsiasi valore probatorio in relazione alla titolarità del diritto di proprietà del terreno su cui detto muro è stato realizzato (prova non raggiungibile neanche sulla scorta della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale), si osserva che il IG. comunque, non ha contestato Parte_2
l'affermazione del Tribunale sulla non ravvisabilità di un suo interesse sostanziale alla definizione del giudizio, sicché il motivo di censura si rivela palesemente “fuori bersaglio”.
A ciò, poi, aggiungasi che il IG. nel costituirsi in primo grado, in via riconvenzionale Parte_2 chiese espressamente la condanna degli attori al ripristino dell'originaria sede carrabile della strada almeno sino all'altezza della particella n. 95 di sua proprietà, sicché era evidente che egli aveva un preciso interesse a partecipare alla lite.
Ne consegue che la doglianza non può che essere rigettata. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di censura proposto dagli appellanti principali ed il primo motivo di doglianza proposto dagli appellanti incidentali, osserva questa Corte che può ben essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale che, facendo proprie le attendibili conclusioni rassegnate dal C.T.U. (da costui ribadite anche all'esito dei chiarimenti resi con apposita
“integrazione”), ha escluso di poter ravvisare un impedimento al transito pedonale lungo lo stradello comunale a causa dell'avvenuta realizzazione, da parte della IG.ra , del Parte_1 muro di cemento armato.
Infatti giova rilevare che dall'elaborato peritale risulta che il viottolo in questione si snoda anche tra i terreni identificati dai mappali menzionati nei rispettivi atti di parte, posti a quote diverse, e che per garantire il “contenimento” dello stradello era stato originariamente realizzato un muro in pietra (“macera”), menzionato anche nella “autorizzazione” rilasciata dal in favore della CP_3 IG.ra ), il quale, all'esito dei lavori posti in essere dalla IG.ra , è stato solo Parte_1 Parte_1 parzialmente sostituito dal muro di cemento armato che corre lungo il sentiero.
Inoltre è stato appurato che la larghezza del passaggio varia da mt. 2 a mt. 5 lungo tutta l'estensione del viottolo, e che allo stato la presenza di alcuni restringimenti è dovuta allo smottamento verso valle “del terreno vegetale e della fitta vegetazione”, provocato dal carico dell'originario muro di contenimento e dagli agenti atmosferici, che però risulta aver interessato
“esclusivamente l'area compresa della sede stradale” e che non ha cagionato alcun restringimento a danno delle rispettive proprietà delle parti ma, al contrario, un “aumento della superficie causata dalla diminuzione dell'ampiezza della sede stradale originaria”; riguardo, poi, all'eventuale limitazione/eliminazione di tale fenomeno, il C.T.U. ha evidenziato che tale risultato potrà essere raggiunto attraverso la realizzazione di un altro muro di contenimento del terrapieno su cui si snoda la sede stradale, “riportando il tutto alla originaria consistenza mediante eliminazione della vegetazione e materiali di risulta depositati nel tempo in entrambe le proprietà oggetto di accertamenti”.
Infine, in relazione all'asserito sconfinamento operato dagli appellanti principali sulla strada comunale a seguito della realizzazione del muro di cemento armato, il C.T.U., dopo aver proceduto ad un apposito “rilievo manuale con strumentazione di misura laser e rollina metrica” e a ben due successivi rilevi tipografici “con strumentazione a rilevamento GPS”, ha avuto modo di accertare
(dopo aver “battuto” ben 72 punti, “agganciando” anche “spigoli di fabbricati di remota costruzione”) che la linea seguita per la costruzione del muro in cemento armato corrisponde
“quasi esattamente con il confine catastale”, sicché la base di esso insiste quasi perfettamente sulla linea di confine delimitata tra le particelle 538 e 539 e la strada vicinale, “con errori stimati in 7/22 cm max., ma comunque compresi nelle tolleranze”. Le obiettive risultanze emerse dalla C.T.U., del tutto condivisibili perché suffragate da adeguate spiegazioni logiche e scientifiche, non possono essere revocate in dubbio -come pretenderebbero gli appellanti principali- dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado: infatti il tenente di Polizia che aveva effettuato un accertamento sui luoghi per conto Tes_2 della Procura della Repubblica, non è stato in grado di fornire informazioni utili ai fini della presente causa, avendo dichiarato espressamente di non sapere quale fosse l'altezza dell'originario muro “a secco”, quale fosse l'originaria ampiezza dello stradello né se vi fosse una sua coincidenza
“con quello attuale”; inoltre il IG. , incaricato dagli attori di verificare se il muro Tes_3 edificato dalla IG.ra sull'originario muro a secco avesse invaso o meno la strada vicinale, Parte_1 non ha mai chiarito quale metodologia avesse applicato nel corso dei rilievi, il cui risultato finale, peraltro, è stato clamorosamente smentito dalle risultanze della C.T.U. espletata nel contraddittorio delle parti.
Analoghe considerazioni valgono anche riguardo agli asseriti errori da cui, secondo gli appellanti incidentali, sarebbe affetta la C.T.U. di primo grado, trattandosi di profili già ampiamente valutati dal C.T.U. nel corso dell'espletamento delle indagini peritali e dei successivi chiarimenti e, comunque, tenuto conto dei limiti di tolleranza applicabili rispetto all'effettivo posizionamento del muro di cemento che, di fatto, risulta essere stato realizzato a cavallo del confine esistente tra le proprietà dei IGg. e lo stradello vicinale;
allo stesso modo, poi, va esclusa anche Parte_5
l'asserita indebita appropriazione, da parte dei IGg. /Cappiello, dello slargo di accesso CP_1 alla strada vicinale, stante il generale fenomeno di smottamento che risulta aver interessato la zona.
Da ultimo vanno respinte anche le ultime due doglianze aventi ad oggetto, per gli appellanti incidentali, la mancata pronunzia sulla domanda di apposizione dei termini e, per gli appellanti principali, la mancata condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali di primo grado.
Riguardo alla mancata apposizione di termini, se è vero che il giudicante, in occasione della pronunzia, non ha adottato una specifica statuizione su tale capo di domanda, è altresì vero che il
C.T.U., all'esito delle indagini esperite (vedi l'elaborato ad “integrazione”), ha dichiarato che “la linea di confine è già costituita e rilevabile dalla base del muro di contenimento in pietra di remota costruzione ancora esistente e dalla base del nuovo muro di contenimento realizzato”, sicché non essendovi dubbi sul confine, chiaramente evidenziato, non vi è ragione per procedere ad un'ulteriore apposizione di termini.
In ordine, poi, alla doglianza concernente l'avvenuta integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, si osserva che il giudicante di prime cure risulta aver fatto corretta applicazione del potere discrezionale, avendo tenuto conto dei rispettivi margini di soccombenza delle parti.
Da quanto premesso deriva che entrambi gli appelli, totalmente infondati, debbono essere rigettati.
Riguardo alle spese del grado di appello, l'acclarata reciproca soccombenza giustifica pienamente la loro integrale compensazione tra le parti costituite.
Al contrario vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute nei confronti del Controparte_3
, rimasto contumace.
[...]
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia degli appellanti principali, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte provvedendo sull'appello principale proposto da ed Parte_1 Parte_2
nei confronti di e , quest'ultimo nella qualità di
[...] Controparte_1 Controparte_2 erede di , e del avverso la sentenza del Persona_1 Controparte_3
Tribunale di Latina n. 507/218, nonché sull'appello incidentale proposto e Controparte_1 [...]
, quest'ultimo nella qualità di erede di , nei confronti di CP_2 Persona_1
ed , nonché del avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_3 stessa sentenza, così statuisce;
rigetta entrambi gli appelli;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
dichiara irripetibili le spese sostenute nei confronti del;
Controparte_3 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia degli appellanti principali, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 28-4-2025.
Il ConIGliere rel Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato