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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice monocratico, emana e pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 4756/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._1
Palermo via Argonauti n. 7, rappresentato e difeso, giusta mandato apposto in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lorenzo Lo Cicero del foro di Palermo ed elettivamente domiciliato in
Palermo via Damiani Almeyda n. 50, presso lo studio del difensore - domicilio elettronico ai fine delle comunicazioni e notifiche P.E.C.: Email_1
- attore
nei confronti di:
, (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratrice e legale rappresentante pro tempore Rag. rappresentato CP_3
e difeso dall'Avv. Lorena Ciuffoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , CP_2
Via F.lli Pellas n. 20/C, indirizzo PEC in forza di procura Email_2 speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
– convenuto
Conclusioni per la parte attrice: “... respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa ritenere
e dichiarare la nullità e comunque illegittimità dei deliberati adottati dall'assemblea del
Condominio in data 03/03/2022, 23/09/2022 e 19/10/2023 con il presente impugnate, e per
l'effetto integralmente annullarli;
pagina 1 di 4 Porre le spese del presente giudizio a carico del convenuto in persona CP_2 dell'amministratore pro tempore;
si insiste nella richiesta di nomina della C.T.U. per i motivi ribaditi anche nel presente, ove si ritenga, certamente erroneamente, di non dovere procedere all'annullamento dei deliberati.”.
Conclusioni per la parte convenuta: “... Nel merito: respingere l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali e con rimborso in favore del Condominio anche delle spese e compensi professionali della mediazione.
Con richiesta di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..”.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare ex art 1137 c.c..
Fatto.
L'attore ha impugnato le delibere adottate dal Controparte_1 Controparte_4
in in data 03/03/2022, 23/09/2022 e 19/10/2023, deducendo che l'assemblea
[...] CP_2 condominiale aveva approvato i relativi rendiconti con criteri di riparto delle spese diversi da quelli previsti dalle originali tabelle del regolamento, sostituite da “nuove” tabelle “esistenti solo in via di fatto” ed inoltre perché, benché l'appartamento dell'attore fosse già distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento, gli erano state addebitate ulteriori spese con la nuova tabella C1 Riscaldamento consumi involontari, predisposta dall'ingegnere all'uopo incaricato dal condominio in base alle norme tecniche UNI 10200 – mai approvata - anch'essa illegittimamente confluita nelle nuove tabelle della delibera del
15/03/2021.
Lamenta inoltre l'attore l'errata ripartizione delle spese anche in relazione alle nuove tabelle.
Denuncia poi il mancato rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 10 del regolamento condominiale per la convocazione delle riunioni assembleari, risultando peraltro le medesime convocazioni prive dei rendiconti, nonché la mancanza del registro di contabilità.
Inoltre, ritiene illegittime le delibere opposte per i seguenti ulteriori motivi:
- mancato addebito di spese condominiali ad un condominio;
- esclusione di ulteriori condomini dalla ripartizione delle spese condominiali;
- mancata convocazione di alcuni condomini;
- errata appostazione delle spese di giardinaggio nella tabella spese generali anziché nella tabella Piazzale;
pagina 2 di 4 - ripartizione di alcune spese, di cui alla tabella definita “Spese Uguali”, con criterio diverso da quello previsto dall'art. 1123 c.c..
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto dell'impugnazione CP_2 perché infondata in fatto e in diritto.
Depositate le note di rito, questo giudicante, con la riservata ordinanza del 28 marzo 2024, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 marzo 2025, previa concessione di un termine per note ed all'esito, previa riserva di deposito nel termine di 30 giorni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Diritto.
La causa può essere decisa anche con il solo riferimento alla dedotta errata ripartizione, presente nel rendiconto condominiale, delle c.d. Spese Uguali, trattandosi di un criterio di ripartizione delle spese non rispondente al dettato di cui al primo comma dell'art. 1123 c.c.:
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”
Detta ripartizione inoltre si pone anche in contrasto con l'art. 5 del Regolamento condominiale il quale, oltre a premettere che: “Ciascun condomino contribuisce alle spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria …” aggiunge: “… nonché alle spese di assicurazione in proporzione ai millesimi della Tabella allegata …” .
Sul punto la parte attrice deduce che alcune spese indicate nei rendiconti approvati sono state ripartite con criterio integralmente sganciato dal valore della proprietà, come invece deve avvenire ai sensi dell'art. 1123 c.c., in base ad un'apposita tabella definita “Spese
Uguali”.
Aggiunge che detto criterio è illegittimo dal momento che non si attiene alle norme del codice civile sulla ripartizione delle spese, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza.
La parte convenuta ha poi versato in atti il Bilancio consuntivo individuale di competenza dell'attore (all. n. 7), dal quale emerge con maggior dettaglio la natura di tali spese, corrispondenti alla ripartizione delle spese per il compenso di un precedente amministratore,
pagina 3 di 4 dei consumi di acqua, di sostituzione delle lampadine della corsia “fondini” e spese bancarie.
Dette spese ammontano, prima della ripartizione in quote, ad € 2.433,99 e, dopo la ripartizione, ad €. 97,36 e cioè alla venticinquesima parte del totale.
Del resto, tale criterio di ripartizione coincide con quanto riportato nella colonna presente nel rendiconto generale definita “Spese uguali” nella quale dette spese sono state rendicontate ed effettivamente ripartite in misura fissa tra 25 condomini, nella quale è attribuito a tutti i condomini interessati il valore “1”, cosicché le spese addebitate corrispondono alla venticinquesima parte delle spese complessive di tale natura.
È evidente che tale specifico criterio di ripartizione non è conforme né alla previsione dell'art. 1123 c.c., né, tantomeno, a quello previsto dall'art. 5 del Regolamento condominiale, per cui la domando attorea di annullamento delle delibere opposte deve essere accolta, dovendosi peraltro ritenere, il motivo di ricorso esaminato, assorbente rispetto a tutti gli altri motivi proposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento delle domande di parte attrice:
- annulla le delibere adottate dall'assemblea del Controparte_2
in data 03/03/2022, 23/09/2022 e 19/10/2023. CP_2
Pone a carico della parte convenuta le spese di lite che qui si liquidano in favore della parte attrice, nella misura di € 237,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14 e s.m.i., IVA e CAP come per legge.
Perugia, 26 marzo 2025
IL GIUDICE ON. DI PACE
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice monocratico, emana e pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 4756/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._1
Palermo via Argonauti n. 7, rappresentato e difeso, giusta mandato apposto in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lorenzo Lo Cicero del foro di Palermo ed elettivamente domiciliato in
Palermo via Damiani Almeyda n. 50, presso lo studio del difensore - domicilio elettronico ai fine delle comunicazioni e notifiche P.E.C.: Email_1
- attore
nei confronti di:
, (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratrice e legale rappresentante pro tempore Rag. rappresentato CP_3
e difeso dall'Avv. Lorena Ciuffoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , CP_2
Via F.lli Pellas n. 20/C, indirizzo PEC in forza di procura Email_2 speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
– convenuto
Conclusioni per la parte attrice: “... respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa ritenere
e dichiarare la nullità e comunque illegittimità dei deliberati adottati dall'assemblea del
Condominio in data 03/03/2022, 23/09/2022 e 19/10/2023 con il presente impugnate, e per
l'effetto integralmente annullarli;
pagina 1 di 4 Porre le spese del presente giudizio a carico del convenuto in persona CP_2 dell'amministratore pro tempore;
si insiste nella richiesta di nomina della C.T.U. per i motivi ribaditi anche nel presente, ove si ritenga, certamente erroneamente, di non dovere procedere all'annullamento dei deliberati.”.
Conclusioni per la parte convenuta: “... Nel merito: respingere l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali e con rimborso in favore del Condominio anche delle spese e compensi professionali della mediazione.
Con richiesta di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..”.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare ex art 1137 c.c..
Fatto.
L'attore ha impugnato le delibere adottate dal Controparte_1 Controparte_4
in in data 03/03/2022, 23/09/2022 e 19/10/2023, deducendo che l'assemblea
[...] CP_2 condominiale aveva approvato i relativi rendiconti con criteri di riparto delle spese diversi da quelli previsti dalle originali tabelle del regolamento, sostituite da “nuove” tabelle “esistenti solo in via di fatto” ed inoltre perché, benché l'appartamento dell'attore fosse già distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento, gli erano state addebitate ulteriori spese con la nuova tabella C1 Riscaldamento consumi involontari, predisposta dall'ingegnere all'uopo incaricato dal condominio in base alle norme tecniche UNI 10200 – mai approvata - anch'essa illegittimamente confluita nelle nuove tabelle della delibera del
15/03/2021.
Lamenta inoltre l'attore l'errata ripartizione delle spese anche in relazione alle nuove tabelle.
Denuncia poi il mancato rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 10 del regolamento condominiale per la convocazione delle riunioni assembleari, risultando peraltro le medesime convocazioni prive dei rendiconti, nonché la mancanza del registro di contabilità.
Inoltre, ritiene illegittime le delibere opposte per i seguenti ulteriori motivi:
- mancato addebito di spese condominiali ad un condominio;
- esclusione di ulteriori condomini dalla ripartizione delle spese condominiali;
- mancata convocazione di alcuni condomini;
- errata appostazione delle spese di giardinaggio nella tabella spese generali anziché nella tabella Piazzale;
pagina 2 di 4 - ripartizione di alcune spese, di cui alla tabella definita “Spese Uguali”, con criterio diverso da quello previsto dall'art. 1123 c.c..
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto dell'impugnazione CP_2 perché infondata in fatto e in diritto.
Depositate le note di rito, questo giudicante, con la riservata ordinanza del 28 marzo 2024, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 marzo 2025, previa concessione di un termine per note ed all'esito, previa riserva di deposito nel termine di 30 giorni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Diritto.
La causa può essere decisa anche con il solo riferimento alla dedotta errata ripartizione, presente nel rendiconto condominiale, delle c.d. Spese Uguali, trattandosi di un criterio di ripartizione delle spese non rispondente al dettato di cui al primo comma dell'art. 1123 c.c.:
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”
Detta ripartizione inoltre si pone anche in contrasto con l'art. 5 del Regolamento condominiale il quale, oltre a premettere che: “Ciascun condomino contribuisce alle spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria …” aggiunge: “… nonché alle spese di assicurazione in proporzione ai millesimi della Tabella allegata …” .
Sul punto la parte attrice deduce che alcune spese indicate nei rendiconti approvati sono state ripartite con criterio integralmente sganciato dal valore della proprietà, come invece deve avvenire ai sensi dell'art. 1123 c.c., in base ad un'apposita tabella definita “Spese
Uguali”.
Aggiunge che detto criterio è illegittimo dal momento che non si attiene alle norme del codice civile sulla ripartizione delle spese, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza.
La parte convenuta ha poi versato in atti il Bilancio consuntivo individuale di competenza dell'attore (all. n. 7), dal quale emerge con maggior dettaglio la natura di tali spese, corrispondenti alla ripartizione delle spese per il compenso di un precedente amministratore,
pagina 3 di 4 dei consumi di acqua, di sostituzione delle lampadine della corsia “fondini” e spese bancarie.
Dette spese ammontano, prima della ripartizione in quote, ad € 2.433,99 e, dopo la ripartizione, ad €. 97,36 e cioè alla venticinquesima parte del totale.
Del resto, tale criterio di ripartizione coincide con quanto riportato nella colonna presente nel rendiconto generale definita “Spese uguali” nella quale dette spese sono state rendicontate ed effettivamente ripartite in misura fissa tra 25 condomini, nella quale è attribuito a tutti i condomini interessati il valore “1”, cosicché le spese addebitate corrispondono alla venticinquesima parte delle spese complessive di tale natura.
È evidente che tale specifico criterio di ripartizione non è conforme né alla previsione dell'art. 1123 c.c., né, tantomeno, a quello previsto dall'art. 5 del Regolamento condominiale, per cui la domando attorea di annullamento delle delibere opposte deve essere accolta, dovendosi peraltro ritenere, il motivo di ricorso esaminato, assorbente rispetto a tutti gli altri motivi proposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento delle domande di parte attrice:
- annulla le delibere adottate dall'assemblea del Controparte_2
in data 03/03/2022, 23/09/2022 e 19/10/2023. CP_2
Pone a carico della parte convenuta le spese di lite che qui si liquidano in favore della parte attrice, nella misura di € 237,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14 e s.m.i., IVA e CAP come per legge.
Perugia, 26 marzo 2025
IL GIUDICE ON. DI PACE
Dott. Carlo GAMBUCCI
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