TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 28/03/2025
PROC. N. 30508/2021 R.G.
Sono presenti per parte attrice l'avv. Assunta De Simone e per parte convenuta l'avv. Luigi
Bertolini per delega dell'avv. Irene Bertolini. I difensori discutono riportandosi alle note difensive depositate ed impugnando gli scritti difensivi avversi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30508 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
, C.F. , residente in Monte Parte_1 C.F._1 di DA (NA) alla via Filomarino n. 117, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Assunta De Simone, presso il cui studio sito in Napoli alla via Crispi n.
36/A ha eletto domicilio;
- ATTORE -
CONTRO uale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede legale in NO EN
(TV) alla Via Marocchessa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
e , C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 giusta procura per notaio dall'Armi rep. 186905, racc. 30367 del Persona_1
18.12.2014, dall'avv. Irene Bertolini, presso il cui studio in Napoli alla via Nicolardi n.
145, isolato 5, ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio chiedendo la condanna della Parte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania, al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione di un incidente stradale verificatosi il
15.07.2019, alle ore 14:00 circa, in Bacoli sul viale Olimpico, riferendo che, nell'attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali, era stato investito da un'autovettura Fiat ID di colore bianco che si era data alla fuga dopo l'incidente senza prestargli soccorso. Ha aggiunto che, trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, i sanitari avevano riscontrato la contusione della spalla sinistra prescrivendogli esame radiografico dell'arto superiore e che, il medesimo giorno dell'incidente, recatosi presso lo studio radiologico “Radio
Medica” di Arco Felice, l'esame aveva riscontrato la presenza di una “falda fluida peritendinea del CLB”. Lo specialista ortopedico da lui successivamente consultato aveva diagnosticato una lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra di origine post traumatica, consigliandogli la sottoposizione ad intervento chirurgico, praticato il 23/07/2019 con periodo di immobilizzazione di trenta giorni. Era seguito un periodo di controlli e di terapie riabilitative, dopo il quale era stato dichiarato clinicamente guarito.
Ritenendo di aver riportato un danno biologico percentualmente quantificabile nella misura del 12%, con lieve incidenza sulla sua capacità lavorativa, oltre ad un danno morale e ad un periodo di invalidità temporanea, ha rassegnato le conclusioni che 2 seguono: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il conducente della vettura rimasto ignoto esclusivo responsabile nella causazione del sinistro de quo;
2) Per l'effetto, condannare la quale impresa designata dalla CONSAP alla gestione del F.G.V.S., ai Controparte_1 sensi dell'art. 283, comma 1, lett. A), D.lgs. 209/05, al risarcimento di ogni pregiudizio patito dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, in particolare del danno patrimoniale, tra cui spese mediche documentate, e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., tra cui danno biologico da valutarsi nella misura del 12%, il cui ristoro, valutate le peculiari circostanze del caso concreto, andrà incrementato nella massima percentuale del 30% ai sensi dell'art. 138
D.Lgs. 209/05, inabilità temporanea assoluta pari a 30 giorni, inabilità parziale nella misura del 50% per 60 gg., ed altrettanti 20 giorni di inabilità parziale al 25%, nonché danno morale
e danno da vita di relazione ed ogni altra voce di danno ravvisabile nella fattispecie, sulla scorta altresì delle valutazioni medico –legali del CTP Dott. il tutto entro il Persona_2 limite di valore di €26.000,00 o nella maggiore somma che dovesse emergere in corso di giudizio, anche a seguito di idonea CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro sino alla domanda, ed interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3) Infine, condannare la convenuta n.q. Controparte_1
F.G.V.S. al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso di spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione convenuta eccependo la nullità dell'atto di citazione e l'improponibilità della domanda, nonché contestando nel merito la sua fondatezza e l'ammontare dei danni richiesti, concludendo nei termini che seguono: “Voglia il Giudice di Tribunale di Napoli respingere la domanda attrice perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto nonché prescritta. Vinte le spese di lite”.
La causa è stata istruita con ammissione e raccoglimento di prova testimoniale e con consulenza medico-legale sulla persona dell'attore e, depositate dalle parti note conclusionali, nel corso dell'udienza odierna è stata discussa e decisa.
2. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Nello stesso, il cui contenuto è stato compendiato nel punto che precede, sono infatti stati specificati i fatti posti a fondamento della domanda.
Invero, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che 3 assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (così Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la
'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'”).
Nel caso in esame, rammentandosi che la sanzione di cui all'art. 164 c.p.c. è ricollegata alla sola mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, tali fatti erano stati indicati, mentre la loro dedotta genericità, lamentata nella comparsa di costituzione e risposta, non ha determinato la nullità della domanda. Del resto, la mera specificazione di un fatto dannoso non integra “mutatio libelli” rientrando, invece, nelle facoltà consentite nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., sent. n. 6387 del
03.03.2023).
Nella fattispecie, quindi, l'assoluta incertezza circa l'oggetto della domanda ed i fatti posti a suo fondamento non può essere desunta dall'omessa indicazione di circostanze secondarie e collaterali, le quali avrebbero potuto essere oggetto di precisazione unitamente alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c.
3. L'eccezione di improponibilità della domanda è infondata e non merita accoglimento.
Dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del d. lgs. 209/2005 si desume che l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti deve essere preceduta da una fase stragiudiziale, nel corso della quale la compagnia assicuratrice è obbligata a proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta.
Tale obbligo, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso del danneggiato.
L'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice è, chiaramente, compulsata dal danneggiato, il quale deve a tal fine avanzare specifica e circostanziata richiesta di ristoro.
4 L'art. 148 d. lgs. 209/2005 prescrive analiticamente il contenuto della richiesta, precisando che debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché che debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, II comma, d. lgs. 209/2005 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Formulata la richiesta, la compagnia assicuratrice è tenuta a proporre la propria offerta nel termine di novanta giorni, in caso di lesioni o di danno alla persona, o di sessanta giorni, in caso di danni a cose (trenta nel caso di sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole), decorrenti dal ricevimento di tutta la documentazione indicata dall'art. 148 d. lgs. 209/2005.
L'art. 145 del d. lgs. 209/2005, dal canto suo, stabilisce che la domanda giudiziale possa essere proposta solo nel caso in cui siano inutilmente decorsi i termini di sessanta giorni, nel caso di danni a cose, o di novanta giorni dall'invio della lettera raccomandata stragiudiziale di messa in mora avente i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del citato testo normativo.
Il quinto comma del menzionato art. 148, infine, stabilisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per la proposizione dell'offerta decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Nel caso di specie, è stata prodotta lettera di messa in mora stragiudiziale ricevuta tramite pec dalla e dal Consap il 09/09/2019, più di novanta Controparte_1 giorni prima della notifica dell'atto di citazione, risalente al 16/12/2021, con conseguente rispetto del termine dilatorio stabilito dalla normativa in esame.
Circa i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del d. lgs. 209/2005, va rimarcato che non vi è prova del fatto che sia stata richiesta alcuna integrazione documentale nel corso della procedura stragiudiziale, relativa agli elementi contenutistici necessari
5 della messa in mora stragiudiziale, essendovi stata solo richiesta di produzione di documentazione ulteriore (verbale di incidente redatto dalle pubbliche autorità e dichiarazioni testimoniali, allegato 4 dell'atto di citazione).
Va rimarcato che la procedura delineata dall'art. 148 d. lgs. 209/2005 è procedura complessa e che, al quinto comma del citato articolo, è previsto che, in caso di richiesta risarcitoria incompleta, l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni sicché, ove la compagnia di assicurazioni non provveda ad inoltrare tale richiesta di integrazione della domanda, così come quando risponda alla richiesta risarcitoria incompleta denegando la liquidazione del danno, la domanda è comunque procedibile (cfr Trib. Lucca, sent. n. 648 del 18.04.2016; Trib. Parma, sent.
n. 212 del 10.02.2012; Cass. civ., sent. n. 32919 del 09.11.2022, secondo cui “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne
l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata”).
In mancanza di tale invito anche la ricezione di una lettera risarcitoria incompleta determina la procedibilità della domanda.
Vi sono, poi, lettere di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ricevute dalle parti convenute (allegato 2 dell'atto di citazione).
Ne consegue la procedibilità della domanda.
4. Passando all'esame, nel merito, della domanda, occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2 da veicolo o natante non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (cfr Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 Parte_2
6 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 27541 del
30.12.2016; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata o la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque tale circostanza può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati, per la prima volta, solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del
18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del
17.02.2016).
L'omessa o non circostanziata denunzia all'Autorità Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale - in conclusione, non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia. Si tratta, infatti, in via esclusiva di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
In ordine al presupposto della mancata identificazione dei veicolo investitore, va rilevato che “l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. Cass. civ., ord. n. 33444 del 17.12.2019).
In conclusione, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza
7 di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ., sent.
n. 1325 del 26.01.2016).
Non occorre, inoltre, che il danneggiato debba farsi carico di indagini articolate o complesse, essendo sufficiente che, date le circostanze obiettive in cui l'incidente ebbe a verificarsi, il veicolo danneggiante non fosse identificabile secondo ordinaria diligenza, riferibile all'uomo medio ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, senza, quindi, che gli oneri di diligenza possano considerarsi maggiori rispetto a quanto usualmente esigibile da un soggetto danneggiato.
Ciò posto, nel caso in esame è stata prodotta querela sporta da Parte_1 il 09/09/2019, nella quale dichiarò che: “in data 15 luglio 2019 alle ore 14,00 circa,
[...] in Bacoli (NA) nell'attraversamento del V.le Olimpico, strada in zona Cappella, giunto in prossimità di Via Claudio, veniva investito e scaraventato al suolo da una autovettura Fiat
ID di colore bianco, il cui conducente, incurante dell'accaduto, si dava alla fuga”, aggiungendo quanto segue: “nella circostanza, e grazie all'interessamento di terzi, il querelante veniva soccorso e trasportato per prima a casa propria e dopo al P.S. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove i sanitari riscontravano “contusione di parte non specificata””.
Nella denuncia querela sporta a circa due mesi dall'accaduto, sottoscritta dall'attore, non vi è indicazione di testimoni oculari, i quali risultano essere stati per la prima volta indicati nel corso del presente giudizio, ad alcuni anni di distanza dai fatti.
Ciò impone un vaglio di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali particolarmente stringente, non potendo non evidenziarsi che i giudizi promossi contro il fondo di garanzia sono caratterizzati da un particolare squilibrio conoscitivo - non essendo la parte convenuta in possesso di alcuna notizia circa l'effettiva verificazione dell'incidente e le sue modalità - sicché, anche al fine di evitare frodi assicurative, in special modo nel caso, come quello in esame, in cui non vi sia stato intervento di pubbliche autorità sul luogo dell'incidente - con rilievo dello stato dei luoghi avente carattere fidefaciente - occorre verificare se le dichiarazioni dei testimoni abbiano un sufficiente grado di attendibilità, idoneo a farle ritenere prova accreditabile della effettiva verificazione dell'incidente e del nesso di causalità fra le lesioni attestate nella documentazione medica prodotta ed il comportamento di guida del conducente di un veicolo rimasto incolpevolmente non identificato.
8 Tale prova nella fattispecie non è stata fornita.
Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2023 sono stati ascoltati due testimoni:
[...]
, la quale ha dichiarato di conoscere di vista l'attore, e _1 Testimone_2
cognato dell'attore e persona con la quale, secondo quanto da lui affermato,
[...] aveva appuntamento il giorno dell'incidente.
Appare, perciò, scarsamente plausibile che l'attore non ne abbia indicato i nominativi né nell'atto di denuncia querela da lui sottoscritto, né tantomeno a seguito della richiesta stragiudiziale inoltrata dalla compagnia di assicurazione convenuta, prodotta nel fascicolo di parte attrice, con la quale era stato richiesto l'invio di dichiarazioni testimoniali. Non vi è prova, infatti, che detta richiesta sia stata riscontrata dall'attore il quale, di certo, nel mese di settembre del 2019 era in grado di indicare i nominativi delle persone che lo avevano soccorso e di inviarli a sottoscrivere deposizioni testimoniali scritte.
La testimone , del resto, ha affermato di aver lasciato i suoi dati, il giorno _1 dell'accaduto, alla moglie del signore investito, che era stata da lui contatta telefonicamente.
Anche dal punto di vista contenutistico, inoltre, quanto dichiarato dai testimoni è lacunoso e contraddittorio rispetto alle indicazioni contenute nella denuncia querela sporta.
Invero la testimone , in ordine alle modalità di verificazione dell'incidente, _1 ha narrato quanto segue: “L'incidente si verificò il 15 luglio 2019, non ricordo con precisione che giorno della settimana fosse, né se fosse un giorno lavorativo. Erano all'incirca le ore 14:00
o poco più tardi. Stavo acquistando le sigarette al distributore automatico di un tabaccaio ubicato sul viale Olimpico nel Comune di Bacoli. Viale Olimpico è strada a doppio senso di circolazione, con linea di mezzeria. Si tratta di una striscia continua la quale, peraltro, si interrompe in corrispondenza delle intersezioni fra viale Olimpico e le traverse laterali che lo intersecano. Ci sono delle strisce pedonali, le quali si trovavano sulla sinistra del tabaccaio, percorrendo la strada in direzione di Bacoli. Ero da sola, il tempo era buono e la strada non era trafficata. Per giungere al tabaccaio si deve percorrere una rampa di scale. Ricordo che stavo percorrendo le scale in discesa per raggiungere il marciapiede e che vidi una persona, un signore di circa quaranta anni, che attraversava la strada sulle strisce pedonali, proveniente dal marciapiede sul quale mi trovavo io e diretto verso il marciapiede opposto. Arrivò
9 un'automobile di colore bianco, piuttosto altra ma non ne saprei indicare il modello, ricordo solo che era abbastanza grande ed alta. L'automobile percorreva viale Olimpico a forte velocità,
“sfrecciando”, proveniente da Bacoli e diretta verso il lago Fusaro. Vidi l'automobile colpire il signore facendolo cadere a terra. Il signore cadde all'indietro, di schiena sul selciato. L'urto non fu frontale fra l'automobile ed il signore, né saprei indicare con precisione con quale parte
l'automobile lo colpì, ricordo solo di averlo visto cadere a terra mentre era al centro strada. Non so indicare quanti metri di strada avesse percorso. Non so dire se l'investimento si ebbe o meno all'interno della corsia di marcia percorsa dall'automobile. L'automobile non si fermò. Io mi avvicinai al signore che era stato investito e constatai che lamentava dolore al braccio sinistro ed alla spalla sinistra. Un metro dopo le strisce pedonali c'è una intersezione, ma non so indicare il nome della strada che porta verso la località Cappella Vecchia. Non fu chiamata
l'autoambulanza. L'altro testimone ed io sollevammo il signore da terra e lo portammo sul marciapiede opposto. Il signore però non volle far chiamare l'autoambulanza. Non mi fu possibile annotare il numero di targa dell'automobile, giacché subito dopo il punto d'impatto vi è un dosso che ostacola la visuale sulle automobili in transito”.
Il testimone ha, invece, dichiarato quanto segue: “Non ricordo con Testimone_2 precisione che giorno fosse, di certo era la metà del mese di luglio del 2019. Era un girono lavorativo perché il negozio dove dovevo andare era aperto ed erano all'incirca le ore 14:00.
Non c'era traffico sulla strada, non pioveva. Mi trovavo su viale Olimpico, una strada che, dal
Comune di Bacoli si percorre in salita fino a raggiungere il lago Fusaro. Andando in direzione del Fusaro mi trovavo sul marciapiede di sinistra, mentre mio cognato si trovava sul marciapiede opposto quanto iniziò l'attraversamento. Viale Olimpico è strada a doppio senso di circolazione, non ricordo se c'era linea di mezzeria. Mi trovavo all'altezza del negozio termocamini, sul marciapiede opposto c'era un tabaccaio. Sia sulla mia destra che sulla mia sinistra c'erano due traverse laterali. Poco prima del negozio salendo, sulla mia destra guardando la strada, c'erano delle strisce pedonali. Mio cognato stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Quando fu investito aveva oltrepassato la metà della carreggiata. Ricordo che fu investito da un'automobile bianca, una Fiat ID, che percorreva la strada in salita a velocità piuttosto elevata. Non vidi chi era alla guida della Fiat ID, all'interno della sua corsia di marcia, diretta verso Fusaro. La Fiat ID colpì mio cognato di striscio, dal lato del conducente, con lo specchietto retrovisore o forse con la fiancata. Mio cognato perse l'equilibrio
e cadde a terra di schiena. La Fiat ID andò via senza frenare, io non riuscii a rilevarne il numero di targa anche perché, subito dopo il punto dell'incidente, la strada inizia a scendere.
Mio cognato lamentava dolore al braccio ed alla spalla. Mi sembra che fosse il braccio sinistro. 10 Non chiamammo l'ambulanza bensì la moglie che, giunta sul posto dopo circa mezz'ora, portò il marito all'ospedale di Pozzuoli. Ricordo che soccorse mio cognato anche la testimone che è entrata prima di me, che si chiama , si tratta di una persona che conosco di vista il cui _1 nome ho scoperto solo oggi. So che mio cognato riportò una frattura al braccio e che fu anche operato, io però non andai in ospedale con lui” aggiungendo, su domanda del difensore della compagnia di assicurazione convenuta “Attendemmo sia io che l'altra testimone
l'arrivo della moglie di mio cognato”.
Orbene, la testimone ha prima dichiarato che, al momento dell'incidente, _1 stava acquistando le sigarette al distributore automatico del tabaccaio, per poi subito dopo affermare, contraddicendo la sua iniziale asserzione, che stesse percorrendo le scale che conducono dal tabaccaio al marciapiede quanto assisté all'investimento. La deposizione testimoniale, nella restante parte, è apparsa invece generica e lacunosa.
La testimone, infatti: non ha saputo indicare il modello, bensì solo il colore del veicolo investitore;
non ha saputo indicare il punto preciso di impatto fra il pedone ed il veicolo;
pur avendo affermato che il pedone si trovasse al centro della carreggiata, neppure ha saputo riferire se l'investimento si ebbe all'interno della corsia di marcia percorsa dall'autovettura o meno.
Il testimone è stato maggiormente preciso nella descrizione della Testimone_2 dinamica dell'incidente, del punto di impatto e del punto della carreggiata in cui si ebbe la collisione, rendendo dichiarazioni sostanzialmente collimanti con le allegazioni contenute nell'atto di citazione. Costui ha, però, riferito che la moglie dell'attore giunse sul posto in automobile e che l'attese unitamente all'altra testimone
(che, invece, non aveva fatto riferimento a detta circostanza, bensì solo al fatto di aver parlato al telefono con lei e di averle dato nel corso di conversazione telefonica i suoi dati e recapiti), nonché che la moglie dell'attore lo portò direttamente in ospedale.
Le dichiarazioni del predetto testimone contrastano perciò apertamente con le allegazioni della denuncia querela, nella quale è riferito che “grazie all'interessamento di terzi, il querelante veniva soccorso e trasportato per prima a casa propria e dopo al P.S.” e quindi, indicato che non fu un parente, bensì gli astanti che si erano interessati a lui a condurlo a casa e che, da lì, si era recato in ospedale.
In ordine all'ubicazione delle strisce pedonali, cui mai si fa riferimento della denuncia querela, quanto riferito dai testimoni è contraddittorio. Il testimone ha Testimone_2
11 infatti riferito di trovarsi sul marciapiede di sinistra della strada in direzione del lago
Fusaro e che le strisce pedonali erano sulla sua destra, mentre la testimone _1
– che si trovava sul marciapiede opposto, ovvero su quello dal quale era iniziato l'attraversamento – ha affermato che le strisce si trovavano sulla sinistra del tabaccaio guardano in direzione opposta, ovvero in direzione di Bacoli, mentre, secondo logica, guardano in direzione opposta al lago di Fusaro e trovandosi sul lato della strada opposto, le strisce pedonali si sarebbero dovute trovare sulla sua destra.
In conclusione, le dichiarazioni testimoniali non sono attendibili sia per non essere stati entrambi i testimoni, noti all'attore, indicati come testimoni oculari dell'accaduto negli atti stragiudiziali, che per aver fornito una descrizione dell'ubicazione delle strisce pedonali contraddittoria. La deposizione della testimone è inoltre _1 generica e lacunosa, come tale non riscontrata dalla deposizione del testimone
[...]
mentre quanto da quest'ultimo dichiarato non è attendibile, avendo riferito Tes_2 di eventi successivi all'incidente in contrasto con quanto riferito nella denuncia querela sporta dall'attore.
In conclusione, sulla scorta della prova testimoniale raccolta, non può dirsi raggiunta prova adeguata dei presupposti per il sorgere della responsabilità risarcitoria del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Va a ciò aggiunto che nel referto di pronto soccorso, ove l'attore giunse alle ore 17:44 del giorno dell'incidente, è annotato quanto segue: “giunge in P.S. per caduta provocata da urto con un auto avvenuto in data odierna intorno alle 14:00 a cappella riferisce trauma del gomito sx ma dolore alla spalla sx”.
Il consulente d'ufficio dott. , che pur ha espresso un giudizio di astratta Per_3 compatibilità causale fra le lesioni ed il riferito incidente (del tutto disancorato dall'analisi della prova della sua effettiva verificazione), all'esame obiettivo non ha riscontrato lesioni al gomito sinistro. Si legge, infatti, in consulenza quanto segue: “il gomito si presentava non tumefatto simmetrico con il controlaterale, d'uguale lunghezza e circonferenza senza significative alterazioni, assenza d'abrasioni o cicatrice cutanee legata al trauma subito dall'attore. Motilità dell'articolazione del gomito non deficitaria nel movimento di supinazione e di pronazione si presentavano con range articolare completo, i quali non avvenivano provocando nell'istante riaccensione della sintomatologia algica. Era possibile la flessione completa del gomito sinistro, sia passiva che attiva che contro resistenza, l'estensione
12 era completa, assenza dell'iperestensione comune nel sesso femminile e non indispensabile per una buona articolarità. Diversi Test sono stati eseguiti per evidenziare un'eventuale lesione associata: Test per la stabilità legamentosa: Questo test è usato per valutare la stabilità dei legamenti collaterali mediali e laterali del gomito. Test negativo. Segno di Tinel. Prova destinata a provocare dolore in corrispondenza di un neuroma a carico del nervo ulnare, battendo sull'area del nervo nel solco tra olecrano ed epitroclea, non si sono sviluppate nell'attore delle parestesie dolorose in basso lungo l'avambraccio, e nel territorio di distribuzione del nervo ulnare alla mano. Test negativo. Vari riflessi sono stati esaminati nell'istante: riflesso bicipitale brachioradiale tricipitale che sono risultati normali. La valutazione della validità muscolare dei diversi muscoli del braccio e dell'avambraccio è risultata uguale a 5 il che significa: movimento contro gravità e resistenza per l'articolarità residua”.
Il consulente d'ufficio ha, perciò, escluso lesioni traumatiche al gomito sinistro che, secondo le annotazioni del referto di pronto soccorso, l'attore dichiarò di aver subito e che sono state riferite anche da entrambi i testimoni, i quali hanno entrambi affermato che l'attore lamentasse sintomatologia algica anche al braccio sinistro, anch'esso perciò a loro dire interessato dall'evento traumatico.
È perciò mancato anche un sicuro riscontro oggettivo della produzione di lesioni al braccio conseguenti alla dinamica dell'incidente, quali riferite dai testimoni.
Da ultimo va evidenziato che l'esame radiografico alla spalla sinistra eseguito presso l'ospedale non evidenziò lesioni osteotraumatiche, raccomandandosi all'atto delle dimissioni una rmn alla spalla sinistra ma che, essendosi avute dette dimissioni alle ore 18:46, appare improbabile che la risonanza magnetica, praticata presso centro radiologico convenzionato con il di cui è stato prodotto il referto datato CP_4
15.07.2019, possa essere stata eseguita nella sera del medesimo giorno della visita in pronto soccorso, dopo le ore 19:00, considerando il tempo di percorrenza stradale fra l'ospedale di Pozzuoli ed Arco Felice, lì dove si trova il centro diagnostico.
In conclusione, per le ragioni enunciate la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022,
13 tenendo conto che il valore della controversia appartiene allo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo valori medi.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 02.12.2024 (cfr
Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 30508/2021 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
contro in qualità di impresa designata dal F.G.V.S.
[...] Controparte_1 per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della
[...]
Strada ed in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'attore.
Napoli, 28 marzo 2025
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
14
VERBALE DI UDIENZA del 28/03/2025
PROC. N. 30508/2021 R.G.
Sono presenti per parte attrice l'avv. Assunta De Simone e per parte convenuta l'avv. Luigi
Bertolini per delega dell'avv. Irene Bertolini. I difensori discutono riportandosi alle note difensive depositate ed impugnando gli scritti difensivi avversi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30508 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
, C.F. , residente in Monte Parte_1 C.F._1 di DA (NA) alla via Filomarino n. 117, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Assunta De Simone, presso il cui studio sito in Napoli alla via Crispi n.
36/A ha eletto domicilio;
- ATTORE -
CONTRO uale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede legale in NO EN
(TV) alla Via Marocchessa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
e , C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 giusta procura per notaio dall'Armi rep. 186905, racc. 30367 del Persona_1
18.12.2014, dall'avv. Irene Bertolini, presso il cui studio in Napoli alla via Nicolardi n.
145, isolato 5, ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio chiedendo la condanna della Parte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania, al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione di un incidente stradale verificatosi il
15.07.2019, alle ore 14:00 circa, in Bacoli sul viale Olimpico, riferendo che, nell'attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali, era stato investito da un'autovettura Fiat ID di colore bianco che si era data alla fuga dopo l'incidente senza prestargli soccorso. Ha aggiunto che, trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, i sanitari avevano riscontrato la contusione della spalla sinistra prescrivendogli esame radiografico dell'arto superiore e che, il medesimo giorno dell'incidente, recatosi presso lo studio radiologico “Radio
Medica” di Arco Felice, l'esame aveva riscontrato la presenza di una “falda fluida peritendinea del CLB”. Lo specialista ortopedico da lui successivamente consultato aveva diagnosticato una lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra di origine post traumatica, consigliandogli la sottoposizione ad intervento chirurgico, praticato il 23/07/2019 con periodo di immobilizzazione di trenta giorni. Era seguito un periodo di controlli e di terapie riabilitative, dopo il quale era stato dichiarato clinicamente guarito.
Ritenendo di aver riportato un danno biologico percentualmente quantificabile nella misura del 12%, con lieve incidenza sulla sua capacità lavorativa, oltre ad un danno morale e ad un periodo di invalidità temporanea, ha rassegnato le conclusioni che 2 seguono: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il conducente della vettura rimasto ignoto esclusivo responsabile nella causazione del sinistro de quo;
2) Per l'effetto, condannare la quale impresa designata dalla CONSAP alla gestione del F.G.V.S., ai Controparte_1 sensi dell'art. 283, comma 1, lett. A), D.lgs. 209/05, al risarcimento di ogni pregiudizio patito dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, in particolare del danno patrimoniale, tra cui spese mediche documentate, e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., tra cui danno biologico da valutarsi nella misura del 12%, il cui ristoro, valutate le peculiari circostanze del caso concreto, andrà incrementato nella massima percentuale del 30% ai sensi dell'art. 138
D.Lgs. 209/05, inabilità temporanea assoluta pari a 30 giorni, inabilità parziale nella misura del 50% per 60 gg., ed altrettanti 20 giorni di inabilità parziale al 25%, nonché danno morale
e danno da vita di relazione ed ogni altra voce di danno ravvisabile nella fattispecie, sulla scorta altresì delle valutazioni medico –legali del CTP Dott. il tutto entro il Persona_2 limite di valore di €26.000,00 o nella maggiore somma che dovesse emergere in corso di giudizio, anche a seguito di idonea CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro sino alla domanda, ed interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3) Infine, condannare la convenuta n.q. Controparte_1
F.G.V.S. al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso di spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione convenuta eccependo la nullità dell'atto di citazione e l'improponibilità della domanda, nonché contestando nel merito la sua fondatezza e l'ammontare dei danni richiesti, concludendo nei termini che seguono: “Voglia il Giudice di Tribunale di Napoli respingere la domanda attrice perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto nonché prescritta. Vinte le spese di lite”.
La causa è stata istruita con ammissione e raccoglimento di prova testimoniale e con consulenza medico-legale sulla persona dell'attore e, depositate dalle parti note conclusionali, nel corso dell'udienza odierna è stata discussa e decisa.
2. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Nello stesso, il cui contenuto è stato compendiato nel punto che precede, sono infatti stati specificati i fatti posti a fondamento della domanda.
Invero, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che 3 assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (così Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la
'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'”).
Nel caso in esame, rammentandosi che la sanzione di cui all'art. 164 c.p.c. è ricollegata alla sola mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, tali fatti erano stati indicati, mentre la loro dedotta genericità, lamentata nella comparsa di costituzione e risposta, non ha determinato la nullità della domanda. Del resto, la mera specificazione di un fatto dannoso non integra “mutatio libelli” rientrando, invece, nelle facoltà consentite nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., sent. n. 6387 del
03.03.2023).
Nella fattispecie, quindi, l'assoluta incertezza circa l'oggetto della domanda ed i fatti posti a suo fondamento non può essere desunta dall'omessa indicazione di circostanze secondarie e collaterali, le quali avrebbero potuto essere oggetto di precisazione unitamente alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c.
3. L'eccezione di improponibilità della domanda è infondata e non merita accoglimento.
Dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del d. lgs. 209/2005 si desume che l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti deve essere preceduta da una fase stragiudiziale, nel corso della quale la compagnia assicuratrice è obbligata a proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta.
Tale obbligo, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso del danneggiato.
L'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice è, chiaramente, compulsata dal danneggiato, il quale deve a tal fine avanzare specifica e circostanziata richiesta di ristoro.
4 L'art. 148 d. lgs. 209/2005 prescrive analiticamente il contenuto della richiesta, precisando che debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché che debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, II comma, d. lgs. 209/2005 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Formulata la richiesta, la compagnia assicuratrice è tenuta a proporre la propria offerta nel termine di novanta giorni, in caso di lesioni o di danno alla persona, o di sessanta giorni, in caso di danni a cose (trenta nel caso di sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole), decorrenti dal ricevimento di tutta la documentazione indicata dall'art. 148 d. lgs. 209/2005.
L'art. 145 del d. lgs. 209/2005, dal canto suo, stabilisce che la domanda giudiziale possa essere proposta solo nel caso in cui siano inutilmente decorsi i termini di sessanta giorni, nel caso di danni a cose, o di novanta giorni dall'invio della lettera raccomandata stragiudiziale di messa in mora avente i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del citato testo normativo.
Il quinto comma del menzionato art. 148, infine, stabilisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per la proposizione dell'offerta decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Nel caso di specie, è stata prodotta lettera di messa in mora stragiudiziale ricevuta tramite pec dalla e dal Consap il 09/09/2019, più di novanta Controparte_1 giorni prima della notifica dell'atto di citazione, risalente al 16/12/2021, con conseguente rispetto del termine dilatorio stabilito dalla normativa in esame.
Circa i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del d. lgs. 209/2005, va rimarcato che non vi è prova del fatto che sia stata richiesta alcuna integrazione documentale nel corso della procedura stragiudiziale, relativa agli elementi contenutistici necessari
5 della messa in mora stragiudiziale, essendovi stata solo richiesta di produzione di documentazione ulteriore (verbale di incidente redatto dalle pubbliche autorità e dichiarazioni testimoniali, allegato 4 dell'atto di citazione).
Va rimarcato che la procedura delineata dall'art. 148 d. lgs. 209/2005 è procedura complessa e che, al quinto comma del citato articolo, è previsto che, in caso di richiesta risarcitoria incompleta, l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni sicché, ove la compagnia di assicurazioni non provveda ad inoltrare tale richiesta di integrazione della domanda, così come quando risponda alla richiesta risarcitoria incompleta denegando la liquidazione del danno, la domanda è comunque procedibile (cfr Trib. Lucca, sent. n. 648 del 18.04.2016; Trib. Parma, sent.
n. 212 del 10.02.2012; Cass. civ., sent. n. 32919 del 09.11.2022, secondo cui “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne
l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata”).
In mancanza di tale invito anche la ricezione di una lettera risarcitoria incompleta determina la procedibilità della domanda.
Vi sono, poi, lettere di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ricevute dalle parti convenute (allegato 2 dell'atto di citazione).
Ne consegue la procedibilità della domanda.
4. Passando all'esame, nel merito, della domanda, occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2 da veicolo o natante non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (cfr Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 Parte_2
6 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 27541 del
30.12.2016; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata o la mancata tempestiva indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque tale circostanza può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati, per la prima volta, solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del
18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del
17.02.2016).
L'omessa o non circostanziata denunzia all'Autorità Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale - in conclusione, non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia. Si tratta, infatti, in via esclusiva di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
In ordine al presupposto della mancata identificazione dei veicolo investitore, va rilevato che “l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. Cass. civ., ord. n. 33444 del 17.12.2019).
In conclusione, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza
7 di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ., sent.
n. 1325 del 26.01.2016).
Non occorre, inoltre, che il danneggiato debba farsi carico di indagini articolate o complesse, essendo sufficiente che, date le circostanze obiettive in cui l'incidente ebbe a verificarsi, il veicolo danneggiante non fosse identificabile secondo ordinaria diligenza, riferibile all'uomo medio ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, senza, quindi, che gli oneri di diligenza possano considerarsi maggiori rispetto a quanto usualmente esigibile da un soggetto danneggiato.
Ciò posto, nel caso in esame è stata prodotta querela sporta da Parte_1 il 09/09/2019, nella quale dichiarò che: “in data 15 luglio 2019 alle ore 14,00 circa,
[...] in Bacoli (NA) nell'attraversamento del V.le Olimpico, strada in zona Cappella, giunto in prossimità di Via Claudio, veniva investito e scaraventato al suolo da una autovettura Fiat
ID di colore bianco, il cui conducente, incurante dell'accaduto, si dava alla fuga”, aggiungendo quanto segue: “nella circostanza, e grazie all'interessamento di terzi, il querelante veniva soccorso e trasportato per prima a casa propria e dopo al P.S. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove i sanitari riscontravano “contusione di parte non specificata””.
Nella denuncia querela sporta a circa due mesi dall'accaduto, sottoscritta dall'attore, non vi è indicazione di testimoni oculari, i quali risultano essere stati per la prima volta indicati nel corso del presente giudizio, ad alcuni anni di distanza dai fatti.
Ciò impone un vaglio di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali particolarmente stringente, non potendo non evidenziarsi che i giudizi promossi contro il fondo di garanzia sono caratterizzati da un particolare squilibrio conoscitivo - non essendo la parte convenuta in possesso di alcuna notizia circa l'effettiva verificazione dell'incidente e le sue modalità - sicché, anche al fine di evitare frodi assicurative, in special modo nel caso, come quello in esame, in cui non vi sia stato intervento di pubbliche autorità sul luogo dell'incidente - con rilievo dello stato dei luoghi avente carattere fidefaciente - occorre verificare se le dichiarazioni dei testimoni abbiano un sufficiente grado di attendibilità, idoneo a farle ritenere prova accreditabile della effettiva verificazione dell'incidente e del nesso di causalità fra le lesioni attestate nella documentazione medica prodotta ed il comportamento di guida del conducente di un veicolo rimasto incolpevolmente non identificato.
8 Tale prova nella fattispecie non è stata fornita.
Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2023 sono stati ascoltati due testimoni:
[...]
, la quale ha dichiarato di conoscere di vista l'attore, e _1 Testimone_2
cognato dell'attore e persona con la quale, secondo quanto da lui affermato,
[...] aveva appuntamento il giorno dell'incidente.
Appare, perciò, scarsamente plausibile che l'attore non ne abbia indicato i nominativi né nell'atto di denuncia querela da lui sottoscritto, né tantomeno a seguito della richiesta stragiudiziale inoltrata dalla compagnia di assicurazione convenuta, prodotta nel fascicolo di parte attrice, con la quale era stato richiesto l'invio di dichiarazioni testimoniali. Non vi è prova, infatti, che detta richiesta sia stata riscontrata dall'attore il quale, di certo, nel mese di settembre del 2019 era in grado di indicare i nominativi delle persone che lo avevano soccorso e di inviarli a sottoscrivere deposizioni testimoniali scritte.
La testimone , del resto, ha affermato di aver lasciato i suoi dati, il giorno _1 dell'accaduto, alla moglie del signore investito, che era stata da lui contatta telefonicamente.
Anche dal punto di vista contenutistico, inoltre, quanto dichiarato dai testimoni è lacunoso e contraddittorio rispetto alle indicazioni contenute nella denuncia querela sporta.
Invero la testimone , in ordine alle modalità di verificazione dell'incidente, _1 ha narrato quanto segue: “L'incidente si verificò il 15 luglio 2019, non ricordo con precisione che giorno della settimana fosse, né se fosse un giorno lavorativo. Erano all'incirca le ore 14:00
o poco più tardi. Stavo acquistando le sigarette al distributore automatico di un tabaccaio ubicato sul viale Olimpico nel Comune di Bacoli. Viale Olimpico è strada a doppio senso di circolazione, con linea di mezzeria. Si tratta di una striscia continua la quale, peraltro, si interrompe in corrispondenza delle intersezioni fra viale Olimpico e le traverse laterali che lo intersecano. Ci sono delle strisce pedonali, le quali si trovavano sulla sinistra del tabaccaio, percorrendo la strada in direzione di Bacoli. Ero da sola, il tempo era buono e la strada non era trafficata. Per giungere al tabaccaio si deve percorrere una rampa di scale. Ricordo che stavo percorrendo le scale in discesa per raggiungere il marciapiede e che vidi una persona, un signore di circa quaranta anni, che attraversava la strada sulle strisce pedonali, proveniente dal marciapiede sul quale mi trovavo io e diretto verso il marciapiede opposto. Arrivò
9 un'automobile di colore bianco, piuttosto altra ma non ne saprei indicare il modello, ricordo solo che era abbastanza grande ed alta. L'automobile percorreva viale Olimpico a forte velocità,
“sfrecciando”, proveniente da Bacoli e diretta verso il lago Fusaro. Vidi l'automobile colpire il signore facendolo cadere a terra. Il signore cadde all'indietro, di schiena sul selciato. L'urto non fu frontale fra l'automobile ed il signore, né saprei indicare con precisione con quale parte
l'automobile lo colpì, ricordo solo di averlo visto cadere a terra mentre era al centro strada. Non so indicare quanti metri di strada avesse percorso. Non so dire se l'investimento si ebbe o meno all'interno della corsia di marcia percorsa dall'automobile. L'automobile non si fermò. Io mi avvicinai al signore che era stato investito e constatai che lamentava dolore al braccio sinistro ed alla spalla sinistra. Un metro dopo le strisce pedonali c'è una intersezione, ma non so indicare il nome della strada che porta verso la località Cappella Vecchia. Non fu chiamata
l'autoambulanza. L'altro testimone ed io sollevammo il signore da terra e lo portammo sul marciapiede opposto. Il signore però non volle far chiamare l'autoambulanza. Non mi fu possibile annotare il numero di targa dell'automobile, giacché subito dopo il punto d'impatto vi è un dosso che ostacola la visuale sulle automobili in transito”.
Il testimone ha, invece, dichiarato quanto segue: “Non ricordo con Testimone_2 precisione che giorno fosse, di certo era la metà del mese di luglio del 2019. Era un girono lavorativo perché il negozio dove dovevo andare era aperto ed erano all'incirca le ore 14:00.
Non c'era traffico sulla strada, non pioveva. Mi trovavo su viale Olimpico, una strada che, dal
Comune di Bacoli si percorre in salita fino a raggiungere il lago Fusaro. Andando in direzione del Fusaro mi trovavo sul marciapiede di sinistra, mentre mio cognato si trovava sul marciapiede opposto quanto iniziò l'attraversamento. Viale Olimpico è strada a doppio senso di circolazione, non ricordo se c'era linea di mezzeria. Mi trovavo all'altezza del negozio termocamini, sul marciapiede opposto c'era un tabaccaio. Sia sulla mia destra che sulla mia sinistra c'erano due traverse laterali. Poco prima del negozio salendo, sulla mia destra guardando la strada, c'erano delle strisce pedonali. Mio cognato stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Quando fu investito aveva oltrepassato la metà della carreggiata. Ricordo che fu investito da un'automobile bianca, una Fiat ID, che percorreva la strada in salita a velocità piuttosto elevata. Non vidi chi era alla guida della Fiat ID, all'interno della sua corsia di marcia, diretta verso Fusaro. La Fiat ID colpì mio cognato di striscio, dal lato del conducente, con lo specchietto retrovisore o forse con la fiancata. Mio cognato perse l'equilibrio
e cadde a terra di schiena. La Fiat ID andò via senza frenare, io non riuscii a rilevarne il numero di targa anche perché, subito dopo il punto dell'incidente, la strada inizia a scendere.
Mio cognato lamentava dolore al braccio ed alla spalla. Mi sembra che fosse il braccio sinistro. 10 Non chiamammo l'ambulanza bensì la moglie che, giunta sul posto dopo circa mezz'ora, portò il marito all'ospedale di Pozzuoli. Ricordo che soccorse mio cognato anche la testimone che è entrata prima di me, che si chiama , si tratta di una persona che conosco di vista il cui _1 nome ho scoperto solo oggi. So che mio cognato riportò una frattura al braccio e che fu anche operato, io però non andai in ospedale con lui” aggiungendo, su domanda del difensore della compagnia di assicurazione convenuta “Attendemmo sia io che l'altra testimone
l'arrivo della moglie di mio cognato”.
Orbene, la testimone ha prima dichiarato che, al momento dell'incidente, _1 stava acquistando le sigarette al distributore automatico del tabaccaio, per poi subito dopo affermare, contraddicendo la sua iniziale asserzione, che stesse percorrendo le scale che conducono dal tabaccaio al marciapiede quanto assisté all'investimento. La deposizione testimoniale, nella restante parte, è apparsa invece generica e lacunosa.
La testimone, infatti: non ha saputo indicare il modello, bensì solo il colore del veicolo investitore;
non ha saputo indicare il punto preciso di impatto fra il pedone ed il veicolo;
pur avendo affermato che il pedone si trovasse al centro della carreggiata, neppure ha saputo riferire se l'investimento si ebbe all'interno della corsia di marcia percorsa dall'autovettura o meno.
Il testimone è stato maggiormente preciso nella descrizione della Testimone_2 dinamica dell'incidente, del punto di impatto e del punto della carreggiata in cui si ebbe la collisione, rendendo dichiarazioni sostanzialmente collimanti con le allegazioni contenute nell'atto di citazione. Costui ha, però, riferito che la moglie dell'attore giunse sul posto in automobile e che l'attese unitamente all'altra testimone
(che, invece, non aveva fatto riferimento a detta circostanza, bensì solo al fatto di aver parlato al telefono con lei e di averle dato nel corso di conversazione telefonica i suoi dati e recapiti), nonché che la moglie dell'attore lo portò direttamente in ospedale.
Le dichiarazioni del predetto testimone contrastano perciò apertamente con le allegazioni della denuncia querela, nella quale è riferito che “grazie all'interessamento di terzi, il querelante veniva soccorso e trasportato per prima a casa propria e dopo al P.S.” e quindi, indicato che non fu un parente, bensì gli astanti che si erano interessati a lui a condurlo a casa e che, da lì, si era recato in ospedale.
In ordine all'ubicazione delle strisce pedonali, cui mai si fa riferimento della denuncia querela, quanto riferito dai testimoni è contraddittorio. Il testimone ha Testimone_2
11 infatti riferito di trovarsi sul marciapiede di sinistra della strada in direzione del lago
Fusaro e che le strisce pedonali erano sulla sua destra, mentre la testimone _1
– che si trovava sul marciapiede opposto, ovvero su quello dal quale era iniziato l'attraversamento – ha affermato che le strisce si trovavano sulla sinistra del tabaccaio guardano in direzione opposta, ovvero in direzione di Bacoli, mentre, secondo logica, guardano in direzione opposta al lago di Fusaro e trovandosi sul lato della strada opposto, le strisce pedonali si sarebbero dovute trovare sulla sua destra.
In conclusione, le dichiarazioni testimoniali non sono attendibili sia per non essere stati entrambi i testimoni, noti all'attore, indicati come testimoni oculari dell'accaduto negli atti stragiudiziali, che per aver fornito una descrizione dell'ubicazione delle strisce pedonali contraddittoria. La deposizione della testimone è inoltre _1 generica e lacunosa, come tale non riscontrata dalla deposizione del testimone
[...]
mentre quanto da quest'ultimo dichiarato non è attendibile, avendo riferito Tes_2 di eventi successivi all'incidente in contrasto con quanto riferito nella denuncia querela sporta dall'attore.
In conclusione, sulla scorta della prova testimoniale raccolta, non può dirsi raggiunta prova adeguata dei presupposti per il sorgere della responsabilità risarcitoria del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Va a ciò aggiunto che nel referto di pronto soccorso, ove l'attore giunse alle ore 17:44 del giorno dell'incidente, è annotato quanto segue: “giunge in P.S. per caduta provocata da urto con un auto avvenuto in data odierna intorno alle 14:00 a cappella riferisce trauma del gomito sx ma dolore alla spalla sx”.
Il consulente d'ufficio dott. , che pur ha espresso un giudizio di astratta Per_3 compatibilità causale fra le lesioni ed il riferito incidente (del tutto disancorato dall'analisi della prova della sua effettiva verificazione), all'esame obiettivo non ha riscontrato lesioni al gomito sinistro. Si legge, infatti, in consulenza quanto segue: “il gomito si presentava non tumefatto simmetrico con il controlaterale, d'uguale lunghezza e circonferenza senza significative alterazioni, assenza d'abrasioni o cicatrice cutanee legata al trauma subito dall'attore. Motilità dell'articolazione del gomito non deficitaria nel movimento di supinazione e di pronazione si presentavano con range articolare completo, i quali non avvenivano provocando nell'istante riaccensione della sintomatologia algica. Era possibile la flessione completa del gomito sinistro, sia passiva che attiva che contro resistenza, l'estensione
12 era completa, assenza dell'iperestensione comune nel sesso femminile e non indispensabile per una buona articolarità. Diversi Test sono stati eseguiti per evidenziare un'eventuale lesione associata: Test per la stabilità legamentosa: Questo test è usato per valutare la stabilità dei legamenti collaterali mediali e laterali del gomito. Test negativo. Segno di Tinel. Prova destinata a provocare dolore in corrispondenza di un neuroma a carico del nervo ulnare, battendo sull'area del nervo nel solco tra olecrano ed epitroclea, non si sono sviluppate nell'attore delle parestesie dolorose in basso lungo l'avambraccio, e nel territorio di distribuzione del nervo ulnare alla mano. Test negativo. Vari riflessi sono stati esaminati nell'istante: riflesso bicipitale brachioradiale tricipitale che sono risultati normali. La valutazione della validità muscolare dei diversi muscoli del braccio e dell'avambraccio è risultata uguale a 5 il che significa: movimento contro gravità e resistenza per l'articolarità residua”.
Il consulente d'ufficio ha, perciò, escluso lesioni traumatiche al gomito sinistro che, secondo le annotazioni del referto di pronto soccorso, l'attore dichiarò di aver subito e che sono state riferite anche da entrambi i testimoni, i quali hanno entrambi affermato che l'attore lamentasse sintomatologia algica anche al braccio sinistro, anch'esso perciò a loro dire interessato dall'evento traumatico.
È perciò mancato anche un sicuro riscontro oggettivo della produzione di lesioni al braccio conseguenti alla dinamica dell'incidente, quali riferite dai testimoni.
Da ultimo va evidenziato che l'esame radiografico alla spalla sinistra eseguito presso l'ospedale non evidenziò lesioni osteotraumatiche, raccomandandosi all'atto delle dimissioni una rmn alla spalla sinistra ma che, essendosi avute dette dimissioni alle ore 18:46, appare improbabile che la risonanza magnetica, praticata presso centro radiologico convenzionato con il di cui è stato prodotto il referto datato CP_4
15.07.2019, possa essere stata eseguita nella sera del medesimo giorno della visita in pronto soccorso, dopo le ore 19:00, considerando il tempo di percorrenza stradale fra l'ospedale di Pozzuoli ed Arco Felice, lì dove si trova il centro diagnostico.
In conclusione, per le ragioni enunciate la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022,
13 tenendo conto che il valore della controversia appartiene allo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo valori medi.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 02.12.2024 (cfr
Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 30508/2021 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
contro in qualità di impresa designata dal F.G.V.S.
[...] Controparte_1 per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della
[...]
Strada ed in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'attore.
Napoli, 28 marzo 2025
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
14