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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 266/2025RG
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta al n.266 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Nicola Acquaviva e Silvana Natola
-Appellante-
e
Controparte_1
-Appellata non costituita-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n.3620/2024 del 9 ottobre 2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con l' Controparte_1
ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante - dipendente
[...] della convenuta con qualifica di collaboratore professionale sanitario - volta all'accertamento del suo diritto alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative al servizio mensa con conseguente condanna dell'ente convenuto a corrispondere in suo favore il risarcimento dei danni subiti mediante il pagamento della somma di € 4,13 per ogni giorno di lavoro in cui spettava il diritto alla mensa, con interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge - compensando tra le parti le spese processuali.
2.Avverso detta sentenza la lavoratrice ha proposto appello, deducendo la violazione ed errata applicazione degli art. 29 CCNL Integrativo del CCNL 1999 nonché dell'art.4 comma 1 CCNL Comparto Sanità biennio economico 2008-2009 nonchè la non corretta ricostruzione giuridica della fattispecie operata dal Giudice di prime cure,
L non si è costituito in giudizio. Controparte_1
3.Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 12 giugno 2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'odierna udienza del 23 giugno 2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la parte appellata non è costituita e non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto ad una regolare notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 14 aprile 2025 e comunicato in pari data.
In atti, infatti, è stata depositata telematicamente una sola notifica effettuata nei confronti dell' in proprio (presso l'indirizzo PEC Controparte_1 direzione.generale.policlico. upar.puglia.it) ma nessuna notifica ai difensori Email_1 costituiti in primo grado avv. Raffaella Travi e;
peraltro, nessuna delle parti CP_2
è comparsa alla prima udienza del 12 giugno 2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c. sicchè neppure è stato chiesto da parte appellante un nuovo termine per la rinotifica a sanatoria di quella effettuata ed affetta da nullità.
Al riguardo occorre ricordare in linea generale che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
2 I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, ovvero come nel caso in esame dell'atto di appello correttamente notificato alla controparte, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, ovvero venga chiesto un termine perentorio per la corretta rinotifica, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
6.Nessuna statuizione viene emessa sulle spese del grado tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
7.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 da nei confronti Parte_1
3 dell' avverso la sentenza n.3620/2024 Controparte_3 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 9 ottobre 2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio
- dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, 23 giugno 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
4
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta al n.266 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Nicola Acquaviva e Silvana Natola
-Appellante-
e
Controparte_1
-Appellata non costituita-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n.3620/2024 del 9 ottobre 2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con l' Controparte_1
ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante - dipendente
[...] della convenuta con qualifica di collaboratore professionale sanitario - volta all'accertamento del suo diritto alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative al servizio mensa con conseguente condanna dell'ente convenuto a corrispondere in suo favore il risarcimento dei danni subiti mediante il pagamento della somma di € 4,13 per ogni giorno di lavoro in cui spettava il diritto alla mensa, con interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge - compensando tra le parti le spese processuali.
2.Avverso detta sentenza la lavoratrice ha proposto appello, deducendo la violazione ed errata applicazione degli art. 29 CCNL Integrativo del CCNL 1999 nonché dell'art.4 comma 1 CCNL Comparto Sanità biennio economico 2008-2009 nonchè la non corretta ricostruzione giuridica della fattispecie operata dal Giudice di prime cure,
L non si è costituito in giudizio. Controparte_1
3.Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 12 giugno 2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'odierna udienza del 23 giugno 2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la parte appellata non è costituita e non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto ad una regolare notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 14 aprile 2025 e comunicato in pari data.
In atti, infatti, è stata depositata telematicamente una sola notifica effettuata nei confronti dell' in proprio (presso l'indirizzo PEC Controparte_1 direzione.generale.policlico. upar.puglia.it) ma nessuna notifica ai difensori Email_1 costituiti in primo grado avv. Raffaella Travi e;
peraltro, nessuna delle parti CP_2
è comparsa alla prima udienza del 12 giugno 2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c. sicchè neppure è stato chiesto da parte appellante un nuovo termine per la rinotifica a sanatoria di quella effettuata ed affetta da nullità.
Al riguardo occorre ricordare in linea generale che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
2 I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, ovvero come nel caso in esame dell'atto di appello correttamente notificato alla controparte, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, ovvero venga chiesto un termine perentorio per la corretta rinotifica, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
6.Nessuna statuizione viene emessa sulle spese del grado tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
7.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 da nei confronti Parte_1
3 dell' avverso la sentenza n.3620/2024 Controparte_3 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 9 ottobre 2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio
- dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, 23 giugno 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
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