CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Silvana Sica Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel. dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 308/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
[...]
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Vincenzo Esposito (c.f.:
e domiciliato presso lo studio del medesimo in Calabritto, alla via C.F._2
Roma n. 7 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa come da procura in atti dall'avv. Giordano Di Trolio e domiciliata presso lo studio del medesimo in Calabritto (AV), alla via S. Allende n. 44 (p.e.c.: ; Email_2
appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi l'impugnazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, ritualmente notificato alla controparte, CP_1 chiedeva al Tribunale di Avellino pronunciarsi per sopravvenuta intollerabilità della
[...] convivenza coniugale la separazione dal marito (con cui, in data 05.05.2012, Controparte_2 aveva contratto matrimonio concordatario e dall'unione con il quale erano nati il 25.09.2012 la figlia ed il 17.08.2015 la figlia , domandando l'affido condiviso Persona_1 Persona_2 della prole con collocazione preferenziale presso di sé e - sul piano economico - la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del marito a vantaggio suo e delle figlie dell'ammontare complessivo di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori.
All'esito dell'udienza di comparizione, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti del caso, rimessa la causa al Collegio per la decisione, con sentenza del 17.01.2024 (pubblicata il
19.01.2024) il Tribunale, valutati gli interessi della prole e le condizioni patrimoniali delle parti, pronunciava la separazione dei coniugi, disponeva l'affido condiviso delle minori con collocazione preferenziale presso la madre (frattanto trasferitasi con le figlie presso abitazione diversa da quella familiare, essendo questa collocata al piano superiore dell'appartamento della suocera, con cui intercorrevano rapporti assai tesi) e determinava in euro 600,00 il contributo complessivo mensile per il mantenimento in favore della e delle figlie (nella misura di CP_1 euro 250,00 per ciascuna minore - oltre al 50% delle spese straordinarie - e di euro 100,00 a beneficio della ricorrente).
In particolare, il Tribunale riteneva che la potenziale capacità lavorativa della CP_1
(comunque priva, allo stato, di occupazione) fosse estremamente limitata in considerazione delle esigenze di cura della prole di minore età, a fronte della situazione reddituale del resistente, percettore di un reddito netto di circa 1.300 euro al mese quale operaio idraulico forestale alle dipendenze della Comunità Montana Terminio Cervialto.
Con ricorso depositato il 23.01.2024 e ritualmente notificato alla controparte, CP_2
, per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, domandava dichiararsi da lui non
[...] dovuto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, ridursi l'assegno di contributo al mantenimento della prole nella misura complessiva di euro 400,00 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie) e condannarsi la controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva la , resistendo. CP_1
All'esito della camera di consiglio del 24.09.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.G., la Corte riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate) , nel riproporre Parte_1 un'argomentazione già sottoposta al giudice di prime cure e dal medesimo non esaminata, sostiene come alcun assegno di separazione spetterebbe alla coniuge, atteso che la donna - come da allegati riscontri costituiti da immagini pubblicate sui social - intratterrebbe una stabile relazione affettiva con un altro uomo, sicchè (previo richiamo di giurisprudenza: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34728/2023) l'appellante rappresenta che la donna, avendo instaurato un comune progetto di vita connotato dalla stabile adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale fra i due partner - ed anche indipendentemente da una vera e propria coabitazione -, non avrebbe più diritto all'assistenza materiale del coniuge separato;
al riguardo, il chiede espletarsi, se necessaria, la prova CP_2 testimoniale oggetto di richiesta istruttoria in primo grado.
In secondo luogo - a sostegno della richiesta di riduzione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole - il sottolinea che l'ammontare della sua CP_2 retribuzione, per effetto di una trattenuta mensile di euro 200,81 in favore di “Equitalia”, si è ridotto a circa 1.000 euro al mese, somma insufficiente a garantirgli (in considerazione degli obblighi economici impostigli) una dignitosa esistenza.
Infine, nel domandare la condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, l'appellante pone in risalto il comportamento processuale asseritamente scorretto della coniuge, la quale avrebbe nascosto di avere formato una famiglia di fatto con il nuovo compagno.
1.1. Con la comparsa di costituzione (e le note scritte depositate), la rappresenta CP_1
l'infondatezza delle richieste dell'appellante, negando di avere una stabile relazione con altro uomo ed evidenziando al riguardo che ella, non guidando l'automobile, aveva stretto amicizia con un uomo che le usava la cortesia di accompagnarla a fare la spesa, ma che costui aveva troncato ogni rapporto con lei dopo essere stato minacciato dal;
aggiunge l'appellata CP_2 di essere disoccupata ed allo stato impossibilitata a dedicarsi ad una stabile attività lavorativa, dati gli impegni di cura della prole di tenera età.
2. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Deve premettersi in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., 12196/2017); sicchè l'assegno deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge aveva prima della separazione o quantomeno in continuità con esso, in un'ottica di perequazione finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cass., ord. 5603/2020).
Tuttavia, deve sempre tenersi in debito conto l'eventualità che il coniuge istante fruisca di redditi propri (tali da fargli conservare la pregressa condizione) e che sussista una rilevante differenza patrimoniale tra i coniugi, sicchè l'assegno deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (Cass., 6712/2005).
Inoltre, elemento di rilievo da tenere in considerazione è quello costituito dalle obiettive capacità del coniuge di procacciarsi redditi, ovvero delle sue potenzialità economiche, suscettibili di esplicarsi attraverso l'impegno in un'attività di lavoro consona alla sua eventuale preparazione ed esperienza in determinati settori professionali, tenuto conto dell'età e delle sue delle sue condizioni generali (Cass., 06/2626; 03/17537).
Analogamente, si osserva in giurisprudenza che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, “costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass., Sez. 1,
n. 3502 del 13.02.2013).
Riguardo agli oneri economici relativi alla prole, poi, per determinare correttamente il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli si deve avere riguardo non solo alle rispettive sostanze ma anche alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis c.c.; Cass., 05/6197).
Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi come le allegazioni dell'appellante siano del tutto inidonee a dimostrare che l'eventuale relazione sentimentale instaurata dalla moglie (la quale ha - peraltro - recisamente negato la circostanza) con un altro uomo abbia assunto i connotati della famiglia di fatto ovvero di una convivenza caratterizzata dalla consolidazione di un progetto di vita comune assimilabile ad un rapporto matrimoniale generatore di reciproci oneri di assistenza morale e materiale (con la conseguente esclusione di ogni pretesa di mantenimento a carico del coniuge separato); né può evidentemente ritenersi che l'invocata escussione sul punto - unica richiesta istruttoria richiamata in sede di conclusioni di primo grado ad essere stata ribadita nel gravame, condizione quest'ultima per l'ammissibilità delle richieste di prova in appello (cfr. ex ceteris, Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023) - della figlia
- la quale è ancora infradodicenne e dovrebbe essere sentita su circostanza Persona_1 nemmeno riguardante lei direttamente - potrebbe fornire compiuta dimostrazione del tema di prova proposto dal . CP_2
Tanto evidenziato, deve rilevarsi come non vi sia dubbio in ordine all'esistenza di una palese sproporzione fra le condizioni patrimoniali delle parti, all'uopo dovendosi considerare che l'appellante è percettore di una retribuzione netta di circa 1.300 al mese (non rilevando la segnalata decurtazione in favore di “Equitalia”, evidentemente riconducibile ad omessi pagamenti che non possono andare a detrimento dei familiari aventi diritto agli assegni) e convive con la madre, laddove la ha documentato di essere onerata da un canone di CP_1 locazione di euro 250,00 al mese per essere stata costretta a trasferirsi con la prole presso abitazione diversa dalla ex casa coniugale a seguito di gravi infiltrazioni attraverso il solaio e dei difficili rapporti intercorrenti con la suocera, proprietaria dell'appartamento posto al pianterreno del medesimo stabile e costituente punto di passaggio obbligato per accedere all'immobile precedentemente occupato dal disgregato nucleo familiare.
Peraltro, non risulta contestata dall'appellante l'affermazione della alla cui stregua il CP_1 marito sarebbe proprietario di un capannone per lo stoccaggio delle castagne prodotte dall'azienda agricola della figlia della sorella dell'uomo, di cui questi ultimi sarebbero gestori di fatto.
Va, inoltre, considerato che la potenziale capacità lavorativa della (peraltro del tutto CP_1 generica, non vantando ella alcun titolo di studio qualificante né particolari competenze professionali ed avendo ella dichiarato di avere di recente prestato la sua opera come lavascale una sola volta alla settimana) è - ad oggi - assai limitata dai gravosi oneri di cura delle figlie conviventi e che hanno solo tredici e dieci anni. Persona_1 Persona_2
Sulla base delle suesposte considerazioni - e tenuto conto dell'obiettiva esiguità dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della nonché delle crescenti esigenze CP_1 quotidiane della prole di minore età - devono reputarsi equi e conformi a suesposti principi
(nonché proporzionati rispetto ai criteri di valutazione applicati dalla giurisprudenza di questa
Corte) gli importi cui sono stati commisurati gli oneri economici dell'appellante in favore della coniuge e della prole.
Infine, dalla mancata prova della sussistenza di una nuova relazione more uxorio della CP_1
(che invece secondo l'appellante sarebbe stata nascosta dalla coniuge) discende l'infondatezza della domanda del tesa alla condanna della controparte al pagamento delle spese CP_2 processuali di primo grado.
3. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Controparte_2 confronti di avverso la sentenza n. 125/2024, emessa dal Tribunale di Napoli CP_1 in data 17.01.2024 e depositata il 19.01.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_2 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Silvana Sica)