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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1215/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1215 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 5.11.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Cavour n.43/5 presso lo studio dell'avv.to Ilaria Possamai che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Matteotti n.1 presso lo studio dell'avv.to Tiziana Panetta che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1215/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso in data 22.7.2024 chiedeva modificarsi quanto Parte_1 disposto dal Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto in data 14.3.2012 (successivamente modificato dal Tribunale di Imperia con decreto in data 10.3.2017 - n.1377/16 V.G.) relativamente al mantenimento del figlio maggiorenne (19 Per_1 anni, essendo nato il [...]), nato da relazione more uxorio ormai cessata ed ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Si costituiva ritualmente in giudizio che – con propria comparsa Controparte_1 di costituzione – chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con ordinanza ex art. 473-bis.21, c.1 e 3 c.p.c. in data 17.2.2025, rideterminava in € 300,00 mensili il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio Per_1
Successivamente rappresentato dalle parti il raggiungimento di un accordo e disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano di fatto formalizzato un accordo medio tempore raggiunto in punto mantenimento del figlio maggiorenne prevedendo che ciascuno di essi contribuisca al suo Per_1 mantenimento ordinario mediante versamento a mani del figlio di un assegno di importo pari ad € 150,00 mensili.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale di Imperia con decreto in data 10.3.2017 (n.1377/16 V.G.) nel senso che: 1) sostituisce quanto stabilito al punto 1) del dispositivo del predetto decreto con il seguente: “pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma Per_1 economicamente indipendente, mediante versamento direttamente a mani dello stesso di un assegno mensile dell'importo di € 150,00 ciascuno”;
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1215/2024 R.G.A.C.C.
2) con obbligo assunto dal padre di provvedere integralmente al pagamento del canone dell'alloggio condotto in locazione dal figlio a Torino per Per_1 la frequenza universitaria (attualmente pari ad € 450,00 mensili);
3) con obbligo assunto dalla madre di provvedere al pagamento delle utenze (luce, gas, linea internet e spese condominiali) relative all'alloggio condotto in locazione dal figlio a Torino per la frequenza universitaria;
Per_1 quanto precede dandosi atto di come le spese condominiali verranno anticipate alla proprietà dal padre e rimborsate dalla madre a mani del figlio Per_1
4) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non ricomprese sub 2) e 3) così come di seguito specificate: spese mediche non coperte dal SSN, acquisto libri, tasse universitarie. Eventuali ulteriori spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori solo ove da entrambi previamente concordate;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, fino a quando ne avrà diritto (compimento del 21° anno di età), l'assegno unico universale per il figlio Per_1
6) con obbligo assunto da ad effettuare formalizzazione del Parte_1 passaggio di proprietà dell'autovettura ancora in comproprietà con
entro e non oltre la data del 31.12.2025; quanto precede Controparte_1 con spese per il passaggio di proprietà a proprio carico e rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi pretesa economica sul punto;
7) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver definito ogni e qualsiasi rapporto di dare/avere relativo a posizione pregresse relative ai rapporti economici riguardanti il figlio e di non aver più nulla Per_1 reciprocamente a pretendere, avendo rinunciato ad ogni reciproca richiesta sul punto;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 11.12.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1215 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 5.11.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Cavour n.43/5 presso lo studio dell'avv.to Ilaria Possamai che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Matteotti n.1 presso lo studio dell'avv.to Tiziana Panetta che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1215/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso in data 22.7.2024 chiedeva modificarsi quanto Parte_1 disposto dal Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto in data 14.3.2012 (successivamente modificato dal Tribunale di Imperia con decreto in data 10.3.2017 - n.1377/16 V.G.) relativamente al mantenimento del figlio maggiorenne (19 Per_1 anni, essendo nato il [...]), nato da relazione more uxorio ormai cessata ed ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Si costituiva ritualmente in giudizio che – con propria comparsa Controparte_1 di costituzione – chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con ordinanza ex art. 473-bis.21, c.1 e 3 c.p.c. in data 17.2.2025, rideterminava in € 300,00 mensili il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio Per_1
Successivamente rappresentato dalle parti il raggiungimento di un accordo e disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano di fatto formalizzato un accordo medio tempore raggiunto in punto mantenimento del figlio maggiorenne prevedendo che ciascuno di essi contribuisca al suo Per_1 mantenimento ordinario mediante versamento a mani del figlio di un assegno di importo pari ad € 150,00 mensili.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale di Imperia con decreto in data 10.3.2017 (n.1377/16 V.G.) nel senso che: 1) sostituisce quanto stabilito al punto 1) del dispositivo del predetto decreto con il seguente: “pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma Per_1 economicamente indipendente, mediante versamento direttamente a mani dello stesso di un assegno mensile dell'importo di € 150,00 ciascuno”;
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1215/2024 R.G.A.C.C.
2) con obbligo assunto dal padre di provvedere integralmente al pagamento del canone dell'alloggio condotto in locazione dal figlio a Torino per Per_1 la frequenza universitaria (attualmente pari ad € 450,00 mensili);
3) con obbligo assunto dalla madre di provvedere al pagamento delle utenze (luce, gas, linea internet e spese condominiali) relative all'alloggio condotto in locazione dal figlio a Torino per la frequenza universitaria;
Per_1 quanto precede dandosi atto di come le spese condominiali verranno anticipate alla proprietà dal padre e rimborsate dalla madre a mani del figlio Per_1
4) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non ricomprese sub 2) e 3) così come di seguito specificate: spese mediche non coperte dal SSN, acquisto libri, tasse universitarie. Eventuali ulteriori spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori solo ove da entrambi previamente concordate;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, fino a quando ne avrà diritto (compimento del 21° anno di età), l'assegno unico universale per il figlio Per_1
6) con obbligo assunto da ad effettuare formalizzazione del Parte_1 passaggio di proprietà dell'autovettura ancora in comproprietà con
entro e non oltre la data del 31.12.2025; quanto precede Controparte_1 con spese per il passaggio di proprietà a proprio carico e rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi pretesa economica sul punto;
7) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver definito ogni e qualsiasi rapporto di dare/avere relativo a posizione pregresse relative ai rapporti economici riguardanti il figlio e di non aver più nulla Per_1 reciprocamente a pretendere, avendo rinunciato ad ogni reciproca richiesta sul punto;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 11.12.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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