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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/09/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, composto da:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1895 Reg. Gen. anno 2024 promosso da
( ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv.to Samantha Grassi del Foro di Massa Carrara che unitamente all'Avv. Alessio Bonni del Foro di Genova, lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
Lara Balderi, giusta procura in atti.
RESISTENTE
La causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica della sentenza
n. 887 datata 25.10.2017 il Tribunale di Massa adottare i seguenti provvedimenti:
-accettare e dichiarare che a partire dal mese di agosto 2024 la IG.ra
[...]
è economicamente indipendente e di Parte_2
pagina 1 di 7 conseguenza a partire dal mese di agosto 2024 nulla sarà dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di mantenimento, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente incassato dalla IG.ra
[...]
, la quale ometteva di comunicare al IG. la Parte_2 Pt_1
sua raggiunta indipendenza economica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ingiustamente provocato”. per la parte resistente:
“l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le motivazioni di cui in premessa, Voglia riconoscerle un assegno divorzile pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha chiesto la modifica delle condizioni statuite dal Tribunale di Parte_1
Massa con la sentenza n. 887/2017 del 25.10.2017, con cui era stata dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e stabilendosi, in conformità all'accordo raggiunto dai due ex Pt_1 Pt_2
coniugi, l'obbligo per il di versare alla la somma di € 300,00 per Pt_1 Pt_2
ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 100% delle spese straordinarie, e all'importo di € 1.100,00 a titolo di assegno divorzile.
Parte ricorrente deduce che, negli anni successivi alla pronuncia della sentenza in oggetto, le condizioni economiche dei figli e della ex coniuge erano significativamente mutate e, nello specifico:
a)- i tre figli erano divenuti economicamente indipendenti b) dal mese di agosto 2024 la resistente godeva di un trattamento pensionistico.
Il ricorrente deduce inoltre che la resistente aveva instaurato in Svizzera un procedimento complementare di divorzio avente ad oggetto la ripartizione tra pagina 2 di 7 gli ex coniugi degli attivi previdenziali professionali accantonati in Svizzera in costanza di matrimonio dal IG. nonché il pagamento di un equo Pt_1
indennizzo per i prelievi effettuati dal marito in costanza di matrimonio;
che in tale procedimento si era costituito l'ex marito chiedendo il riconoscimento della sentenza del Tribunale di Massa n. 887/2017, nonché il diritto della di Pt_2
ricevere la minor somma di CHF 30,615,70; che il procedimento si era concluso con la sentenza n. JK17.049863 emessa dal Tribunale di Losanna il
20.11.2019, divenuta definitiva in data 01.01.2020; che nella predetta pronuncia si individuava la somma capitale da suddividere tra le parti in 61.231,40 CHF, da ciò conseguendo che, pertanto, la quota spettante alla IG.ra Pt_2
ammontava a 30.615, 70 CHF;
che in forza di ciò il Tribunale aveva ordinato alla collettiva (ove sono depositate le somme CP_2 CP_3
previdenziali accumulate dalla IG. di prelevare la somma di 30.615, 70 Pt_1
CHF e di versarla sul conto aperto in favore della resistente;
che tale somma era stata regolarmente accreditata alla IG.ra sul conto di libero passaggio Pt_2
indicato dalla stessa e, ai sensi della legislazione svizzera, poteva essere da questa immediatamente prelevata.
Parte ricorrente circa la situazione economica della ha evidenziato che: Pt_2
a) la resistente ai sensi dell'art. 5 all. 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità (LFLP; RS
831.42), può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita avendo lasciato definitivamente la Svizzera e ha quindi la possibilità di ritirare immediatamente la somma di 30.615,70 CHF (ossia circa € 32.974,53 al cambio di oggi 0,93 €/CHF), che le è stata accreditata sul suo conto di libero passaggio in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Losanna;
b) la resistente, che per vari anni in Svizzera aveva lavorato, era titolare di un proprio e autonomo conto di libero passaggio necessariamente aperto nel 2004 quando lei aveva lasciato definitivamente la Svizzera per trasferirsi in Italia: nel pagina 3 di 7 conto di libero passaggio erano stati versati gli accantonamenti pensionistici in attesa del raggiungimento dell'età pensionabile e dal mese di agosto del 2024 la pertanto riscuoteva la pensione ordinaria svizzera (CHF 1084 - € 1167,52 Pt_2
alla data del ricorso), relativa agli anni in cui ha lavorato in Svizzera e gode dei benefici relativi (cfr pag 7 del ricorso). Inoltre, in quanto residente in Italia e non svolgendo ivi alcuna attività lavorativa la sig.a avrebbe potuto Pt_2
riscuotere la somma accantonata nel secondo pilastro 5 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile e quindi già a partire dal 2019(cfr- doc. 7 parte D e I);
c) la somma che la riceveva a titolo pensionistico era pressocché Pt_2
corrispondente all'importo dell'assegno divorzile.
Sulla base di tali assunti, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, a modifica delle precedenti statuizioni, di voler dichiarare cessato dall'agosto 2024 ogni obbligo contributivo, con condanna della resistente alla restituzione di quanto indebitamente percetto.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della proposta domanda, rilevando: che l'ex marito aveva già in via di fatto ridotto l'importo dell'assegno divorzile ancor prima di depositare il ricorso introduttivo del presente giudizio;
che da agosto 2024 effettivamente percepiva una pensione da lavoro dipendente relativa all'attività da lei svolta in Svizzera;
che il trasferimento della famiglia in Svizzera nel 2004 dal punto di vista economico le aveva causato un danno economico, essendosi dapprima trovata da sola in
Italia con i tre figli di 14, 13 e 8 anni con grave pregiudizio alla possibilità di lavorare e con pregiudizio anche sotto il profilo pensionistico poiché dal 2004 la normativa svizzera era cambiata, non consentendo più al coniuge stabilitosi in Italia di un soggetto occupato lavorativamente in Svizzera di continuare a contribuire accantonando le somme del TFR in Svizzera;
che lo spostamento pagina 4 di 7 della propria residenza in Italia era stato deciso in accordo con il per una Pt_1
miglior cura dei figli che, rientrati in Svizzera dopo 5 anni trascorsi in Italia dal
1999 al 2003, avevano trovato difficoltà a livello scolastico;
che peraltro, a seguito dello spostamento in Italia, essa ricorrente era stata privata delle somme che, ove fosse rimasta in Svizzera fino alla separazione (anno 2016), sarebbero state accantonate dal 2004 fino al 2016 e che, sempre in base alla legislazione ivi vigente, le sarebbero spettate “per l'esclusiva cura dei figli”, istituto non disciplinato dalla legislazione italiana.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
L'esame della documentazione versata in atti appare dirimente ai fini dell'apprezzamento di fattori obiettivi sopravvenuti, tali da incidere, escludendola, sulla persistenza dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile anche nella minor misura (rispetto a quanto versato in forza della sentenza del Tribunale di Massa n. 887/2017) di € 500,00 richiesta in subordine dalla resistente.
È documentalmente provato e non contestato che la resistente a partire dall'agosto 2024 abbia iniziato a percepire un trattamento pensionistico nella misura (minima secondo la legislazione elvetica) di CHF 1.260 corrispondente a € 1.340,00 mensili (oltre alla tredicesima mensilità), non risultando affatto provata l'inferiore entità riportata negli scritti difensivi della resistente stessa.
Il ricorrente ha anche dedotto e provato (la circostanza non è stata comunque contestata) che, oltre alla pensione proveniente dalla Svizzera, la ha Pt_2
incassato (o ha la libera scelta di incassare) la somma di 30.615, 70 CHF (ossia circa € 33.000,00) relativa al cd secondo pilastro pensionistico (si confronti sul punto il doc. 7 parte G e parte I ric.).
pagina 5 di 7 L'esame degli elementi probatori sopra indicati evidenzia per resistente la ricorrenza di flussi patrimoniali mensili tali da escludere, per la loro significatività, la ricorrenza dei presupposti fondanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche sotto il profilo compensativo e assistenziale, dovendosi considerare sia il difetto di idonea prova con riferimento alle allegate spese (canone locazione in via esclusiva e altro ), sia, correlativamente, le spese mensili, invece dettagliatamente indicate e documentate, ordinariamente a carico del Pt_1
L'ammontare pensionistico erogato alla resistente è sostanzialmente ragguagliabile all'importo previsto nella pronuncia n. 887/2017, che costituì, allora, la base su cui parametrare le esigenze di vita dalla resistente.
La resistente va consequenzialmente condannata al pagamento delle somme percette a far data dalla domanda alla presente decisione, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
6.
Le spese legali trovano liquidazione nel dispositivo e seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessato l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1
a far data della domanda; Controparte_1
condanna alla restituzione di quanto Controparte_1
percetto a titolo di assegno divorzile dalla domanda alla presente decisione, oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla sentenza al saldo;
condanna al pagamento delle spese Parte_2
processuali, liquidate in € 98,00 per spese, € 2.300,00 complessivi per compenso conclusionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa l'8 agosto 2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, composto da:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1895 Reg. Gen. anno 2024 promosso da
( ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv.to Samantha Grassi del Foro di Massa Carrara che unitamente all'Avv. Alessio Bonni del Foro di Genova, lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
Lara Balderi, giusta procura in atti.
RESISTENTE
La causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica della sentenza
n. 887 datata 25.10.2017 il Tribunale di Massa adottare i seguenti provvedimenti:
-accettare e dichiarare che a partire dal mese di agosto 2024 la IG.ra
[...]
è economicamente indipendente e di Parte_2
pagina 1 di 7 conseguenza a partire dal mese di agosto 2024 nulla sarà dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di mantenimento, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente incassato dalla IG.ra
[...]
, la quale ometteva di comunicare al IG. la Parte_2 Pt_1
sua raggiunta indipendenza economica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ingiustamente provocato”. per la parte resistente:
“l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le motivazioni di cui in premessa, Voglia riconoscerle un assegno divorzile pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha chiesto la modifica delle condizioni statuite dal Tribunale di Parte_1
Massa con la sentenza n. 887/2017 del 25.10.2017, con cui era stata dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e stabilendosi, in conformità all'accordo raggiunto dai due ex Pt_1 Pt_2
coniugi, l'obbligo per il di versare alla la somma di € 300,00 per Pt_1 Pt_2
ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 100% delle spese straordinarie, e all'importo di € 1.100,00 a titolo di assegno divorzile.
Parte ricorrente deduce che, negli anni successivi alla pronuncia della sentenza in oggetto, le condizioni economiche dei figli e della ex coniuge erano significativamente mutate e, nello specifico:
a)- i tre figli erano divenuti economicamente indipendenti b) dal mese di agosto 2024 la resistente godeva di un trattamento pensionistico.
Il ricorrente deduce inoltre che la resistente aveva instaurato in Svizzera un procedimento complementare di divorzio avente ad oggetto la ripartizione tra pagina 2 di 7 gli ex coniugi degli attivi previdenziali professionali accantonati in Svizzera in costanza di matrimonio dal IG. nonché il pagamento di un equo Pt_1
indennizzo per i prelievi effettuati dal marito in costanza di matrimonio;
che in tale procedimento si era costituito l'ex marito chiedendo il riconoscimento della sentenza del Tribunale di Massa n. 887/2017, nonché il diritto della di Pt_2
ricevere la minor somma di CHF 30,615,70; che il procedimento si era concluso con la sentenza n. JK17.049863 emessa dal Tribunale di Losanna il
20.11.2019, divenuta definitiva in data 01.01.2020; che nella predetta pronuncia si individuava la somma capitale da suddividere tra le parti in 61.231,40 CHF, da ciò conseguendo che, pertanto, la quota spettante alla IG.ra Pt_2
ammontava a 30.615, 70 CHF;
che in forza di ciò il Tribunale aveva ordinato alla collettiva (ove sono depositate le somme CP_2 CP_3
previdenziali accumulate dalla IG. di prelevare la somma di 30.615, 70 Pt_1
CHF e di versarla sul conto aperto in favore della resistente;
che tale somma era stata regolarmente accreditata alla IG.ra sul conto di libero passaggio Pt_2
indicato dalla stessa e, ai sensi della legislazione svizzera, poteva essere da questa immediatamente prelevata.
Parte ricorrente circa la situazione economica della ha evidenziato che: Pt_2
a) la resistente ai sensi dell'art. 5 all. 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità (LFLP; RS
831.42), può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita avendo lasciato definitivamente la Svizzera e ha quindi la possibilità di ritirare immediatamente la somma di 30.615,70 CHF (ossia circa € 32.974,53 al cambio di oggi 0,93 €/CHF), che le è stata accreditata sul suo conto di libero passaggio in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Losanna;
b) la resistente, che per vari anni in Svizzera aveva lavorato, era titolare di un proprio e autonomo conto di libero passaggio necessariamente aperto nel 2004 quando lei aveva lasciato definitivamente la Svizzera per trasferirsi in Italia: nel pagina 3 di 7 conto di libero passaggio erano stati versati gli accantonamenti pensionistici in attesa del raggiungimento dell'età pensionabile e dal mese di agosto del 2024 la pertanto riscuoteva la pensione ordinaria svizzera (CHF 1084 - € 1167,52 Pt_2
alla data del ricorso), relativa agli anni in cui ha lavorato in Svizzera e gode dei benefici relativi (cfr pag 7 del ricorso). Inoltre, in quanto residente in Italia e non svolgendo ivi alcuna attività lavorativa la sig.a avrebbe potuto Pt_2
riscuotere la somma accantonata nel secondo pilastro 5 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile e quindi già a partire dal 2019(cfr- doc. 7 parte D e I);
c) la somma che la riceveva a titolo pensionistico era pressocché Pt_2
corrispondente all'importo dell'assegno divorzile.
Sulla base di tali assunti, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, a modifica delle precedenti statuizioni, di voler dichiarare cessato dall'agosto 2024 ogni obbligo contributivo, con condanna della resistente alla restituzione di quanto indebitamente percetto.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della proposta domanda, rilevando: che l'ex marito aveva già in via di fatto ridotto l'importo dell'assegno divorzile ancor prima di depositare il ricorso introduttivo del presente giudizio;
che da agosto 2024 effettivamente percepiva una pensione da lavoro dipendente relativa all'attività da lei svolta in Svizzera;
che il trasferimento della famiglia in Svizzera nel 2004 dal punto di vista economico le aveva causato un danno economico, essendosi dapprima trovata da sola in
Italia con i tre figli di 14, 13 e 8 anni con grave pregiudizio alla possibilità di lavorare e con pregiudizio anche sotto il profilo pensionistico poiché dal 2004 la normativa svizzera era cambiata, non consentendo più al coniuge stabilitosi in Italia di un soggetto occupato lavorativamente in Svizzera di continuare a contribuire accantonando le somme del TFR in Svizzera;
che lo spostamento pagina 4 di 7 della propria residenza in Italia era stato deciso in accordo con il per una Pt_1
miglior cura dei figli che, rientrati in Svizzera dopo 5 anni trascorsi in Italia dal
1999 al 2003, avevano trovato difficoltà a livello scolastico;
che peraltro, a seguito dello spostamento in Italia, essa ricorrente era stata privata delle somme che, ove fosse rimasta in Svizzera fino alla separazione (anno 2016), sarebbero state accantonate dal 2004 fino al 2016 e che, sempre in base alla legislazione ivi vigente, le sarebbero spettate “per l'esclusiva cura dei figli”, istituto non disciplinato dalla legislazione italiana.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
L'esame della documentazione versata in atti appare dirimente ai fini dell'apprezzamento di fattori obiettivi sopravvenuti, tali da incidere, escludendola, sulla persistenza dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile anche nella minor misura (rispetto a quanto versato in forza della sentenza del Tribunale di Massa n. 887/2017) di € 500,00 richiesta in subordine dalla resistente.
È documentalmente provato e non contestato che la resistente a partire dall'agosto 2024 abbia iniziato a percepire un trattamento pensionistico nella misura (minima secondo la legislazione elvetica) di CHF 1.260 corrispondente a € 1.340,00 mensili (oltre alla tredicesima mensilità), non risultando affatto provata l'inferiore entità riportata negli scritti difensivi della resistente stessa.
Il ricorrente ha anche dedotto e provato (la circostanza non è stata comunque contestata) che, oltre alla pensione proveniente dalla Svizzera, la ha Pt_2
incassato (o ha la libera scelta di incassare) la somma di 30.615, 70 CHF (ossia circa € 33.000,00) relativa al cd secondo pilastro pensionistico (si confronti sul punto il doc. 7 parte G e parte I ric.).
pagina 5 di 7 L'esame degli elementi probatori sopra indicati evidenzia per resistente la ricorrenza di flussi patrimoniali mensili tali da escludere, per la loro significatività, la ricorrenza dei presupposti fondanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche sotto il profilo compensativo e assistenziale, dovendosi considerare sia il difetto di idonea prova con riferimento alle allegate spese (canone locazione in via esclusiva e altro ), sia, correlativamente, le spese mensili, invece dettagliatamente indicate e documentate, ordinariamente a carico del Pt_1
L'ammontare pensionistico erogato alla resistente è sostanzialmente ragguagliabile all'importo previsto nella pronuncia n. 887/2017, che costituì, allora, la base su cui parametrare le esigenze di vita dalla resistente.
La resistente va consequenzialmente condannata al pagamento delle somme percette a far data dalla domanda alla presente decisione, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
6.
Le spese legali trovano liquidazione nel dispositivo e seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessato l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1
a far data della domanda; Controparte_1
condanna alla restituzione di quanto Controparte_1
percetto a titolo di assegno divorzile dalla domanda alla presente decisione, oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla sentenza al saldo;
condanna al pagamento delle spese Parte_2
processuali, liquidate in € 98,00 per spese, € 2.300,00 complessivi per compenso conclusionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa l'8 agosto 2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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