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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 17243/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 17243/2018 promossa da:
, con gli avv.ti RONDANI FILIPPO e MASCITTI CHIARA Parte_1
APPELLANTE
contro già Controparte_1 Controparte_2
, con gli avv.ti GRASSINI CESARE GIOVANNI e JOSEPHINE ROMANO
[...]
APPELLATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brescia con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5922/2016 emesso dal Giudice di Pace di Brescia con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del (già Controparte_1 [...]
della somma di 2.406,60 euro oltre interessi e spese della procedura monitoria Controparte_2 che venivano quantificate in 345,00 euro per compensi professionali e 15% spese generali e
76,00 euro per spese, oltre Iva e c.p.a.
A sostegno della propria domanda deduceva quanto segue.
La somma ingiunta aveva ad oggetto il presunto mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, nello specifico, la fattura 1) n. 0176591390401142 con scadenza
1 29.3.2013 per €198,69; 2) n.0176591390401143 con scadenza 29.5.2013 per €341,57; 3) n.
0176591390401146 con scadenza 29.11.2013 per €351,16; 4) n. 0176591390401144 con scadenza 29.7.2013 per €367,16; 5) n. 0176591390401147 con scadenza 31.1.2014 per €372,48;
6) n. 0176591390401148 con scadenza 29.3.2014 per € 383,89; 7) n. 0176591390401145 con scadenza 30.9.2013 per €391,65.
La fornitura di energia elettrica, num. Cliente 269560157, Pod IT001E04494017, sarebbe riferita ad un'utenza cessata dal dicembre 2006, come risulterebbe dalla richiesta di cessazione del servizio (doc. 1).
Dopo 7 anni dall'invio della richiesta di cessazione del servizio, l'opponente riceveva da
[...] solleciti di pagamento relativi ad una presunta erogazione di energia Controparte_2 elettrica nel mese di marzo 2013 (doc. 2).
Precedentemente alla suddetta comunicazione, il sig. aveva ricevuto dall'opposta Parte_1 un avviso di pagamento relativo alla fattura n. 0176591390401142 con scadenza 29.3.2013, per un importo di 421,02 euro (doc. 3).
Mediante comunicazione del 16.3.2013 l'opponente contestava la fattura n. 0176591390401142 adducendo l'avvenuta cessazione della fornitura elettrica dal dicembre 2006 ma l'opposta rispondeva precisando che Enel Distribuzione S.p.A. sarebbe stato il soggetto che si occupava di gestire le richieste di switching (doc. 6).
In data 27.10.2011, due anni prima dell'emissione delle fatture, Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dichiarato che l'utenza de quo risultava completamente disalimentata in uscita e con display contatore della corrente spento (doc. 7).
L'opposta inviava ulteriori solleciti di pagamento in data 15.7.2013, 13.9.2013 ai quali l'opponente rispondeva chiedendo lo storno delle fatture emesse (docc. 9,10 e 11).
In data 18.4.2014, l'opposta inviava al sig. un rendiconto della propria asserita situazione Pt_1 debitoria comprensiva degli interessi di mora (doc. 15).
In data 28.5.2014, l'opponente contestava nuovamente le pretese creditorie avanzate da parte di
(doc. 16). Controparte_2
L'opponente chiedeva preliminarmente di non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva che le fatture Controparte_2 azionate monitoriamente farebbero riferimento all'impresa individuale Aziende Agricole Conti
Terzi di cui risulterebbe essere titolare firmatario il sig. (doc. 2). Pt_1
Esponeva che l'utenza de quo rientrava tra i soggetti finali a cui era garantita la fornitura di energia elettrica nel regime di maggior tutela, il quale opererebbe nell'ipotesi in cui la fornitura
2 attiva si trovi senza un venditore sul mercato libero al fine di garantire la continuità di alimentazione, come previsto dalla delibera n. 156/07.
Precisava altresì che nell'ipotesi di richieste di successione da un fornitore all'altro sul medesimo punto di prelievo attivo, il distributore territorialmente competente non sarebbe tenuto ad entrare nel merito delle situazioni relative all'estinzione dei rapporti contrattuali tra il fornitore uscente ed il cliente finale titolare del punto di prelievo.
Deduceva di aver fornito adeguata prova in merito al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente.
L'opposta chiedeva preliminarmente di dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 5922/2016.
Con sentenza del 23.5.2018 n. 895 il Giudice di Pace di Brescia ha così deciso: “Rigetta la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. Conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
5992/16 R.G. 8639/16 del Giudice di Pace di Brescia. Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza e si quantificano in euro 900,00 (novecento) oltre IVA e CPA”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.11.2018, il sig. impugnava la Parte_1 sentenza n. 895/2018 del Giudice di Pace di Brescia.
Nel gravame proposto l'appellante deduceva:
1) che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente statuito in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'opponente.
Nello specifico, il Giudice di Pace avrebbe stabilito che i crediti azionati dal
[...] deriverebbero da rapporti contrattuali sorti con l'impresa individuale Aziende Controparte_2
Agricole Conti Terzi di . Parte_1
Esponeva che non sarebbe sorto alcun contratto tra e le CP_2 Parte_2
e che il decreto ingiuntivo n. 5922/2016 farebbe riferimento ad un pregresso
[...] rapporto contrattuale sorto tra e Parte_3 CP_3
, per il quale l'appellante aveva presentato richiesta di cessazione del servizio di
[...] fornitura il 18.12.2006.
2) che il Giudice di Pace avrebbe errato nello statuire il soddisfo dell'onere della prova da parte del in quanto quest'ultimo si sarebbe limitato a produrre l'estratto Controparte_2 contabile autentico delle fatture emesse il quale non avrebbe valore di prova circa l'esistenza del debito poiché si tratterebbe di un documento formato unilateralmente dal creditore.
3) che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel confermare il decreto ingiuntivo opposto e pertanto, la sentenza n. 895/2018 andrebbe riformata e l'appellata dovrebbe rifondere a parte appellante tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
3 L'appellante chiedeva di riformarsi la sentenza n. 895/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Brescia e per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 5922/2016, oltre alla condanna di parte appellata alla ripetizione delle somme già corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, per un importo di 4.883,19 oltre interessi al saldo.
ritualmente costituitosi in giudizi, deduceva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
In merito al primo motivo d'appello deduceva che tutte le fatture monitoriamente azionate si riferirebbero all'impresa individuale di cui il Parte_2 medesimo è titolare firmatario (doc. 2) e che la fornitura era attiva dal 1.1.2013 e cessata il
24.2.2014 per morosità.
Esponeva inoltre che il sig. avrebbe prodotto in giudizio la richiesta di disdetta relativa ad Pt_1 un'altra fornitura, ad un altro rapporto e ad un altro soggetto.
Sul secondo motivo d'appello, l'appellata ha dedotto che la documentazione prodotta dalla stessa sarebbe sufficiente ai fini della prova dell'esistenza del credito, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe correttamente statuito che il consumo di energia è stato documentalmente provato dalle fatture prodotte.
L'appellata chiedeva preliminarmente di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 895/2018 del
Giudice di Pace di Brescia.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
La sentenza n. 895/2018 con la quale il Giudice di Pace di Brescia ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5922/2016 e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite va confermata per le ragioni che seguono.
È destituito di fondamento il primo motivo d'appello relativo all'errata statuizione del Giudice di prime cure in merito al mancato soddisfo dell'onere della prova in capo al sig. Pt_1
Non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'sul appellante relativa ad un'errata individuazione da parte del Giudice di prime cure del rapporto posto a fondamento delle fatture azionate, nello specifico, l'appellante ha dedotto che le fatture azionate monitoriamente farebbero riferimento ad un'utenza intestata all' Controparte_4
, la quale sarebbe cessata nell'anno 2006.
[...]
4 Sul punto si rileva che le fatture azionate monitoriamente dall'appellata sono intestate all'impresa individuale Aziende Agricole Conti Terzi, di cui il sig. è titolare firmatario come Parte_1 risulta dalla visura prodotta e dalla quale si evince altresì che la stessa è in attività dal 2007 (doc.
3 fascicolo di primo grado di parte opposta).
Per di più, l'impresa individuale ha la sede Parte_2 coincidente con quella indicata nelle fatture quale indirizzo di fornitura, ovvero Via Sopramuro 8,
Rovato.
È altresì infondato il secondo motivo d'appello relativo all'errata statuizione del Giudice di prime cure circa l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellata.
È evidente che l'appellata ha fornito un adeguato supporto probatorio a sostegno della propria pretesa creditoria. Nello specifico, ha fornito la prova dei consumi relativi alla somministrazione di energia elettrica, quantificati nel complesso mediante le apposite letture, in particolare l'ultima fattura emessa n. 176591390401149 indica che il consumo riportato è indicato come lettura effettiva del gruppo di misura effettuata in data 31.8.2013 e in data 27.2.2014 è stata eseguita la lettura finale, la quale ha generato un importo a credito a favore del sig. scomputato Pt_1 dall'importo dovuto.
È evidente che le bollette di somministrazione di energia elettrica attestano intrinsecamente l'avvenuta stipulazione di un contratto di fornitura, il luogo in cui il servizio è stato erogato e la precisa determinazione del quantum debeatur.
In materia di contratti di somministrazione dell'energia elettrica si rileva che “l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti. Tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite specifica contestazione, non essendo sufficiente una generica, dando dimostrazione del consumo reale di energia elettrica a lui addebitabile” (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n.
5934).
È evidente che il sig. non ha dimostrato di non aver mai ricevuto alcuna fornitura di energia Pt_1 elettrica da parte del sin dal momento della costituzione della Controparte_1 propria impresa, né tanto meno ha fornito prova di averla ricevuta da parte di altro fornitore.
Appare del tutto inconferente il doc. 7 prodotto dal sig. atto a dimostrare che l'utenza de Pt_1 quo era inattiva in data 27.10.2011, tale documento difatti, risulta privo di valore probatorio poiché sottoscritto unicamente da parte del sig. ed inoltre, non contiene alcun Parte_1 accertamento o verifica in merito all'utenza da parte della società distributrice in quanto riporta unicamente delle dichiarazioni del sig. nello specifico “il cliente afferma di averla cessata Pt_1 nel 2006”.
Risulta pertanto evidente che tra le parti sia intercorso un rapporto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, l'avvenuta fornitura del servizio per il periodo interessato dalle fatture ed il mancato pagamento delle stesse da parte dell'appellante.
5 Da quanto detto ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.722,70 di cui euro 1.498,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per decisionale) ed euro 224,70 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 895/2018 del Giudice di Pace di
Brescia;
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 17243/2018 promossa da:
, con gli avv.ti RONDANI FILIPPO e MASCITTI CHIARA Parte_1
APPELLANTE
contro già Controparte_1 Controparte_2
, con gli avv.ti GRASSINI CESARE GIOVANNI e JOSEPHINE ROMANO
[...]
APPELLATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brescia con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5922/2016 emesso dal Giudice di Pace di Brescia con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del (già Controparte_1 [...]
della somma di 2.406,60 euro oltre interessi e spese della procedura monitoria Controparte_2 che venivano quantificate in 345,00 euro per compensi professionali e 15% spese generali e
76,00 euro per spese, oltre Iva e c.p.a.
A sostegno della propria domanda deduceva quanto segue.
La somma ingiunta aveva ad oggetto il presunto mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, nello specifico, la fattura 1) n. 0176591390401142 con scadenza
1 29.3.2013 per €198,69; 2) n.0176591390401143 con scadenza 29.5.2013 per €341,57; 3) n.
0176591390401146 con scadenza 29.11.2013 per €351,16; 4) n. 0176591390401144 con scadenza 29.7.2013 per €367,16; 5) n. 0176591390401147 con scadenza 31.1.2014 per €372,48;
6) n. 0176591390401148 con scadenza 29.3.2014 per € 383,89; 7) n. 0176591390401145 con scadenza 30.9.2013 per €391,65.
La fornitura di energia elettrica, num. Cliente 269560157, Pod IT001E04494017, sarebbe riferita ad un'utenza cessata dal dicembre 2006, come risulterebbe dalla richiesta di cessazione del servizio (doc. 1).
Dopo 7 anni dall'invio della richiesta di cessazione del servizio, l'opponente riceveva da
[...] solleciti di pagamento relativi ad una presunta erogazione di energia Controparte_2 elettrica nel mese di marzo 2013 (doc. 2).
Precedentemente alla suddetta comunicazione, il sig. aveva ricevuto dall'opposta Parte_1 un avviso di pagamento relativo alla fattura n. 0176591390401142 con scadenza 29.3.2013, per un importo di 421,02 euro (doc. 3).
Mediante comunicazione del 16.3.2013 l'opponente contestava la fattura n. 0176591390401142 adducendo l'avvenuta cessazione della fornitura elettrica dal dicembre 2006 ma l'opposta rispondeva precisando che Enel Distribuzione S.p.A. sarebbe stato il soggetto che si occupava di gestire le richieste di switching (doc. 6).
In data 27.10.2011, due anni prima dell'emissione delle fatture, Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dichiarato che l'utenza de quo risultava completamente disalimentata in uscita e con display contatore della corrente spento (doc. 7).
L'opposta inviava ulteriori solleciti di pagamento in data 15.7.2013, 13.9.2013 ai quali l'opponente rispondeva chiedendo lo storno delle fatture emesse (docc. 9,10 e 11).
In data 18.4.2014, l'opposta inviava al sig. un rendiconto della propria asserita situazione Pt_1 debitoria comprensiva degli interessi di mora (doc. 15).
In data 28.5.2014, l'opponente contestava nuovamente le pretese creditorie avanzate da parte di
(doc. 16). Controparte_2
L'opponente chiedeva preliminarmente di non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva che le fatture Controparte_2 azionate monitoriamente farebbero riferimento all'impresa individuale Aziende Agricole Conti
Terzi di cui risulterebbe essere titolare firmatario il sig. (doc. 2). Pt_1
Esponeva che l'utenza de quo rientrava tra i soggetti finali a cui era garantita la fornitura di energia elettrica nel regime di maggior tutela, il quale opererebbe nell'ipotesi in cui la fornitura
2 attiva si trovi senza un venditore sul mercato libero al fine di garantire la continuità di alimentazione, come previsto dalla delibera n. 156/07.
Precisava altresì che nell'ipotesi di richieste di successione da un fornitore all'altro sul medesimo punto di prelievo attivo, il distributore territorialmente competente non sarebbe tenuto ad entrare nel merito delle situazioni relative all'estinzione dei rapporti contrattuali tra il fornitore uscente ed il cliente finale titolare del punto di prelievo.
Deduceva di aver fornito adeguata prova in merito al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente.
L'opposta chiedeva preliminarmente di dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 5922/2016.
Con sentenza del 23.5.2018 n. 895 il Giudice di Pace di Brescia ha così deciso: “Rigetta la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. Conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
5992/16 R.G. 8639/16 del Giudice di Pace di Brescia. Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza e si quantificano in euro 900,00 (novecento) oltre IVA e CPA”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.11.2018, il sig. impugnava la Parte_1 sentenza n. 895/2018 del Giudice di Pace di Brescia.
Nel gravame proposto l'appellante deduceva:
1) che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente statuito in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'opponente.
Nello specifico, il Giudice di Pace avrebbe stabilito che i crediti azionati dal
[...] deriverebbero da rapporti contrattuali sorti con l'impresa individuale Aziende Controparte_2
Agricole Conti Terzi di . Parte_1
Esponeva che non sarebbe sorto alcun contratto tra e le CP_2 Parte_2
e che il decreto ingiuntivo n. 5922/2016 farebbe riferimento ad un pregresso
[...] rapporto contrattuale sorto tra e Parte_3 CP_3
, per il quale l'appellante aveva presentato richiesta di cessazione del servizio di
[...] fornitura il 18.12.2006.
2) che il Giudice di Pace avrebbe errato nello statuire il soddisfo dell'onere della prova da parte del in quanto quest'ultimo si sarebbe limitato a produrre l'estratto Controparte_2 contabile autentico delle fatture emesse il quale non avrebbe valore di prova circa l'esistenza del debito poiché si tratterebbe di un documento formato unilateralmente dal creditore.
3) che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel confermare il decreto ingiuntivo opposto e pertanto, la sentenza n. 895/2018 andrebbe riformata e l'appellata dovrebbe rifondere a parte appellante tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
3 L'appellante chiedeva di riformarsi la sentenza n. 895/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Brescia e per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 5922/2016, oltre alla condanna di parte appellata alla ripetizione delle somme già corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, per un importo di 4.883,19 oltre interessi al saldo.
ritualmente costituitosi in giudizi, deduceva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
In merito al primo motivo d'appello deduceva che tutte le fatture monitoriamente azionate si riferirebbero all'impresa individuale di cui il Parte_2 medesimo è titolare firmatario (doc. 2) e che la fornitura era attiva dal 1.1.2013 e cessata il
24.2.2014 per morosità.
Esponeva inoltre che il sig. avrebbe prodotto in giudizio la richiesta di disdetta relativa ad Pt_1 un'altra fornitura, ad un altro rapporto e ad un altro soggetto.
Sul secondo motivo d'appello, l'appellata ha dedotto che la documentazione prodotta dalla stessa sarebbe sufficiente ai fini della prova dell'esistenza del credito, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe correttamente statuito che il consumo di energia è stato documentalmente provato dalle fatture prodotte.
L'appellata chiedeva preliminarmente di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 895/2018 del
Giudice di Pace di Brescia.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
La sentenza n. 895/2018 con la quale il Giudice di Pace di Brescia ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5922/2016 e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite va confermata per le ragioni che seguono.
È destituito di fondamento il primo motivo d'appello relativo all'errata statuizione del Giudice di prime cure in merito al mancato soddisfo dell'onere della prova in capo al sig. Pt_1
Non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'sul appellante relativa ad un'errata individuazione da parte del Giudice di prime cure del rapporto posto a fondamento delle fatture azionate, nello specifico, l'appellante ha dedotto che le fatture azionate monitoriamente farebbero riferimento ad un'utenza intestata all' Controparte_4
, la quale sarebbe cessata nell'anno 2006.
[...]
4 Sul punto si rileva che le fatture azionate monitoriamente dall'appellata sono intestate all'impresa individuale Aziende Agricole Conti Terzi, di cui il sig. è titolare firmatario come Parte_1 risulta dalla visura prodotta e dalla quale si evince altresì che la stessa è in attività dal 2007 (doc.
3 fascicolo di primo grado di parte opposta).
Per di più, l'impresa individuale ha la sede Parte_2 coincidente con quella indicata nelle fatture quale indirizzo di fornitura, ovvero Via Sopramuro 8,
Rovato.
È altresì infondato il secondo motivo d'appello relativo all'errata statuizione del Giudice di prime cure circa l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellata.
È evidente che l'appellata ha fornito un adeguato supporto probatorio a sostegno della propria pretesa creditoria. Nello specifico, ha fornito la prova dei consumi relativi alla somministrazione di energia elettrica, quantificati nel complesso mediante le apposite letture, in particolare l'ultima fattura emessa n. 176591390401149 indica che il consumo riportato è indicato come lettura effettiva del gruppo di misura effettuata in data 31.8.2013 e in data 27.2.2014 è stata eseguita la lettura finale, la quale ha generato un importo a credito a favore del sig. scomputato Pt_1 dall'importo dovuto.
È evidente che le bollette di somministrazione di energia elettrica attestano intrinsecamente l'avvenuta stipulazione di un contratto di fornitura, il luogo in cui il servizio è stato erogato e la precisa determinazione del quantum debeatur.
In materia di contratti di somministrazione dell'energia elettrica si rileva che “l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti. Tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite specifica contestazione, non essendo sufficiente una generica, dando dimostrazione del consumo reale di energia elettrica a lui addebitabile” (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n.
5934).
È evidente che il sig. non ha dimostrato di non aver mai ricevuto alcuna fornitura di energia Pt_1 elettrica da parte del sin dal momento della costituzione della Controparte_1 propria impresa, né tanto meno ha fornito prova di averla ricevuta da parte di altro fornitore.
Appare del tutto inconferente il doc. 7 prodotto dal sig. atto a dimostrare che l'utenza de Pt_1 quo era inattiva in data 27.10.2011, tale documento difatti, risulta privo di valore probatorio poiché sottoscritto unicamente da parte del sig. ed inoltre, non contiene alcun Parte_1 accertamento o verifica in merito all'utenza da parte della società distributrice in quanto riporta unicamente delle dichiarazioni del sig. nello specifico “il cliente afferma di averla cessata Pt_1 nel 2006”.
Risulta pertanto evidente che tra le parti sia intercorso un rapporto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, l'avvenuta fornitura del servizio per il periodo interessato dalle fatture ed il mancato pagamento delle stesse da parte dell'appellante.
5 Da quanto detto ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.722,70 di cui euro 1.498,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per decisionale) ed euro 224,70 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 895/2018 del Giudice di Pace di
Brescia;
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
6