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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/10/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6622/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6622/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Ferrigno;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NA FO;
APPELLATA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
LI VA NO
APPELLATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_3 P.IVA_3
LL
APPELLATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Aniello Di Controparte_4 P.IVA_4
MA ed ND NE
APPELLATO
Nonché contro
C.F ) Controparte_5 P.IVA_5
(C.F ) Controparte_6 P.IVA_6
pagina 1 di 6 C.F ) Controparte_7 P.IVA_7
(C.F ) Controparte_8 P.IVA_8
(C.F ) Controparte_9 P.IVA_9
(C.F ) Controparte_10 P.IVA_10
(C.F ) Controparte_11 P.IVA_11
(C.F ) Controparte_12 P.IVA_12
(C.F ) Controparte_13 P.IVA_13
C.F ) Controparte_14 P.IVA_14
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' (d'ora in poi a.d.e.r.) e dei Controparte_1 Controparte_15
, , , , ,
[...] CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_2 Controparte_5 CP_3
e e le Prefetture di , e con riferimento alla sentenza CP_4 CP_7 CP_8 CP_9 CP_4
n. 2446/2019 (resa all'esito dei giudizi recanti r.g. n.3636/2018 e r.g.n. 3637/2018 riunite alla r.g.n. 2119/2018) depositata il 06.05.2019 dal Giudice di Pace di . Controparte_2
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente a 26 cartelle di Parte_1 pagamento (nn. 100200500027862360000 – 10020040018928730000 –
10020040069464324000 – 10020050050421543000 – 10020060034257520000 –
10020070035612871000 – 10020070052680601000 – 10020120017344649000 –
10020030079440615000 – 10020110053510851000 – 10020040044478658000 –
10020090069533977000 – 10020100018969658000 – 10020070035612871000 –
10020080033317067000 – 10020010169118933000 – 10020090091544451000 –
10020110043386181000 – 10020080026819506000 – 10020060029207519000 –
10020050028892346000 – 10020100070500150000 – 10020120007508683000 –
10020080049009811000 – 10020080017753521000 - 10020090093808803000) per un totale complessivo di euro 10.977,88 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dagli enti citati, eccependo l'omessa notifica delle stesse e la conseguente prescrizione pagina 2 di 6 quinquennale dei relativi crediti.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda, annullato le cartelle e compensato le spese di lite.
In particolare, dopo aver riscontrato dichiarato la cessata materia del contendere per due delle impugnate cartelle, il giudice a quo ha affermato che – in riferimento alle residue cartelle - l'a.d.e.r. non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata contestando meramente il capo sulle spese di lite.
Con comparsa depositata il 13.01.2020 si è costituito il insistendo Controparte_3 per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata il 19.02.2020 si è costituito il , insistendo Controparte_4 per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata il 03.09.2020, si è costituito il , Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata il 03.03.2021 si è costituita l insistendo per il rigetto CP_16 dell'impugnazione.
Ancorché ritualmente evocati in giudizio, gli altri Enti sono rimasti contumaci.
Tanto premesso, l'appello non può essere accolto.
Difatti, le spese devono essere valutate alla luce della c.d. soccombenza virtuale, con specifico riferimento all'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia pagina 3 di 6 comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle pagina 4 di 6 verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n.
146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr.
Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche pagina 5 di 6 in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr.
Corte Cost. n. 77/2018).
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite è stata più volte confermata in successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n.
2617/2023, n. 743/2023, n. 6857/2023, etc.)
Sicché in primo grado, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la carenza d'interesse ad agire in capo all'opponente, con conseguente compensazione delle spese stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
Vieppiù da aggiungere che l'opposizione in primo grado è stata parzialmente accolta, avendo il giudice a quo dichiarato la cessata materia del contendere relativamente alle cartelle nn. 10020060029207519000 e n. 07120090224514515000; tale circostanza pur risulta condivisibilmente idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Parimenti anche le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia dei , , Controparte_17 Controparte_10 CP_11
, , delle Prefetture di , e;
CP_12 CP_13 CP_14 CP_7 CP_8 CP_9 CP_4
2) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
02.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6622/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Ferrigno;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NA FO;
APPELLATA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
LI VA NO
APPELLATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_3 P.IVA_3
LL
APPELLATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Aniello Di Controparte_4 P.IVA_4
MA ed ND NE
APPELLATO
Nonché contro
C.F ) Controparte_5 P.IVA_5
(C.F ) Controparte_6 P.IVA_6
pagina 1 di 6 C.F ) Controparte_7 P.IVA_7
(C.F ) Controparte_8 P.IVA_8
(C.F ) Controparte_9 P.IVA_9
(C.F ) Controparte_10 P.IVA_10
(C.F ) Controparte_11 P.IVA_11
(C.F ) Controparte_12 P.IVA_12
(C.F ) Controparte_13 P.IVA_13
C.F ) Controparte_14 P.IVA_14
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' (d'ora in poi a.d.e.r.) e dei Controparte_1 Controparte_15
, , , , ,
[...] CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_2 Controparte_5 CP_3
e e le Prefetture di , e con riferimento alla sentenza CP_4 CP_7 CP_8 CP_9 CP_4
n. 2446/2019 (resa all'esito dei giudizi recanti r.g. n.3636/2018 e r.g.n. 3637/2018 riunite alla r.g.n. 2119/2018) depositata il 06.05.2019 dal Giudice di Pace di . Controparte_2
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente a 26 cartelle di Parte_1 pagamento (nn. 100200500027862360000 – 10020040018928730000 –
10020040069464324000 – 10020050050421543000 – 10020060034257520000 –
10020070035612871000 – 10020070052680601000 – 10020120017344649000 –
10020030079440615000 – 10020110053510851000 – 10020040044478658000 –
10020090069533977000 – 10020100018969658000 – 10020070035612871000 –
10020080033317067000 – 10020010169118933000 – 10020090091544451000 –
10020110043386181000 – 10020080026819506000 – 10020060029207519000 –
10020050028892346000 – 10020100070500150000 – 10020120007508683000 –
10020080049009811000 – 10020080017753521000 - 10020090093808803000) per un totale complessivo di euro 10.977,88 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dagli enti citati, eccependo l'omessa notifica delle stesse e la conseguente prescrizione pagina 2 di 6 quinquennale dei relativi crediti.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda, annullato le cartelle e compensato le spese di lite.
In particolare, dopo aver riscontrato dichiarato la cessata materia del contendere per due delle impugnate cartelle, il giudice a quo ha affermato che – in riferimento alle residue cartelle - l'a.d.e.r. non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata contestando meramente il capo sulle spese di lite.
Con comparsa depositata il 13.01.2020 si è costituito il insistendo Controparte_3 per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata il 19.02.2020 si è costituito il , insistendo Controparte_4 per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata il 03.09.2020, si è costituito il , Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata il 03.03.2021 si è costituita l insistendo per il rigetto CP_16 dell'impugnazione.
Ancorché ritualmente evocati in giudizio, gli altri Enti sono rimasti contumaci.
Tanto premesso, l'appello non può essere accolto.
Difatti, le spese devono essere valutate alla luce della c.d. soccombenza virtuale, con specifico riferimento all'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia pagina 3 di 6 comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle pagina 4 di 6 verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n.
146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr.
Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche pagina 5 di 6 in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr.
Corte Cost. n. 77/2018).
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che la decisione delle Sezioni Unite è stata più volte confermata in successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n.
2617/2023, n. 743/2023, n. 6857/2023, etc.)
Sicché in primo grado, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la carenza d'interesse ad agire in capo all'opponente, con conseguente compensazione delle spese stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
Vieppiù da aggiungere che l'opposizione in primo grado è stata parzialmente accolta, avendo il giudice a quo dichiarato la cessata materia del contendere relativamente alle cartelle nn. 10020060029207519000 e n. 07120090224514515000; tale circostanza pur risulta condivisibilmente idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Parimenti anche le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia dei , , Controparte_17 Controparte_10 CP_11
, , delle Prefetture di , e;
CP_12 CP_13 CP_14 CP_7 CP_8 CP_9 CP_4
2) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
02.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
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