Sentenza 13 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
037 03/ 0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE ¿ JE EMA DI CASSAZIONE Oggetto cache d'affalls 1 SEZIONE SECONDA CIVILE the dell'opers Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Antonia VELLA R.G.N. 11433/ Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere cron. 8493 Dott. IN COLARUSSO Consigliere Rep. 1032 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.28/11/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TI IG, quale titolare dell'omonima Impresa Edile, elettivamente domiciliato in ROMA VLE U TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo difende, giusta delega in aṭti; - ricorrente
contro
COND. VIA DEL CARMINE M 111 SALERNO, in persona dell'Amm.re ė legale rappresentante pro tempore AVV. ANTONIO SPIEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANCINELLI 1, presso lo studio dell'avvocato BARBARA AULETA, difeso dall'avvocato FORTUNATO2002 1552 CACCIATORE, giusta delega in atti;
-1
- controricorrente -
nonchè
contro
PO FR, RI ZO;
intimati avverso la sentenza n. 125/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 21/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato CORBO Nicola, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN MARINELLI che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2 dicembre 1989, il Condominio di via Carmine Il, 111, in Salerno, conveniva in giudizio LU De RT e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai denunciati vizi dell'opera di impermeabilizzazione del terraz- ZO di copertura dell'edificio, opera -questa- oggetto di contratto d'appalto, tra loro concluso nel novembre 1982, con previsione pattizia di durata decennale di garanzia. Nel Corso del processo, intervenivano volontaria- mente i condomini IN RI e franco Esposi- to e chiedevano ia condanna del convenuto al risarcimento dei danni prodotti ai propri apparta- menti, al di sotto del terrazzo di copertura dell'edificio, All'udienza di precisazione delle conclusioni, in esito a consulenza tecnica d'ufficio, si costituiva il convenuto LU De RT resisteva alle domande, peraltro contestando sia la tempestività di denuncia dei pretesi vizi dell'opera che la tempestività d'esercizio dell'azione di garanzia. Con sentenza del ovembre 1993/14 giugno 1994, il Tribunale di Salerno accoglieva le domande, condan- dei danni, nando 11 De RT al risarcimento 3 rispettivamente liquidati per il Condominio in misura di lire 10.825.000, per il condomino GU in lire 525.000 e per il condomino PO in lire 2.500.000, oltre rivalutazione monetaria ed inte- ressi legali. LU De RT interponeva gravame, cui resiste- vano le controparti. Con sentenza del 21 aprile 1999, la Corte d'appello di Salerno rigettava il gravame. Rilevava la Corte l'infondatezza delle eccezioni di decadenza dalla denuncia dei vizi e di prescrizione dell'azione di garanzia, che l'appellante aveva riproposto, ai sensi dell'art. 1667 c.C., unitamen- te al rilievo di nullità ex art. 2936 C.C. del patto di durata decennale della garanzia, Esponeva, infatti, che il De RT, diffidato dallo ammini- stratore del Condominio a porre rimedio alle infiltrazioni generatesi dal terrazzo di copertura dell'edificio, si era dichiarato disponibile alla esecuzione delle opere di intervento necessarie, con lettera del 25 ottobre 1989, così riconoscendo i vizi dell'opera eseguita ed assumendo l'obbligo di eliminarli, in ambito di una obbligazione nuova ed autonoma, non soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione, previsti dall'art. 1667 C.C.. 4 Argomentava, altresì, che la disposizione dell'art. 1667 C.C. doveva ritenersi inapplicabile, nella stata pattuita una garanzia specie, per essere decennale di buon funzionamento dell'opera, inte- grante un'obbligazione in deroga alla disciplina dell'art. 1667 c.c. e nient'affatto contraria alla disposizione dell'art. 2936 c.c.. Con riguardo ai vizi dell'opera eseguita ed alla loro efficienza causale sulle infiltrazioni in danno degli apparta- menti dei condomini, vizi ed efficienza causale criticati dall'appellante, la Corte richiamava 1 rilievi deila consulenza tecnica d'ufficio, in particolare sottolineando come fosse stata puntual- mente accertata l'esecuzione non A regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'edificio, relativamente alla posa in opera della guaina d'asfalto e delle piastrelle di copertura. Rilevava, infine, 1'infondatezza della doglianza relativa alla misura del danno liquidato dal primo giudice, che l'appellante sosteneva realizzasse un ingiusto arricchimento del Condomi- p i nio (per quanto l'opera eseguita era stata r utilizzata per più anni e per quanto quella misura di danno era parametrata al costo di riparazioni, per consistenza maggiori rispetto ai lavori appal- 5 taţi a suo tempo), e valutava come inconferenti le censure ulteriori, sollevate in merito. Per la cassazione di Lale sentenza, LU De RT ha proposto ricorso in forza di sette motivi ed ha depositato memoria e note di udienza. Il Condominio di via del Carmine n. 111 ha resisti- to con controricorso ed ha depositato memoria. Gli altri intimati IN GU 日 RA PO non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, rubricato Violazione e falsa applicazione degli artt. 1360 SS. C.C. oltre che degli artt. 1512, 1667 e 1669 c.c. e di ogni altra norma م principio in tena di responsabilità dell'appaltatore, sia legale che contrattuale e relativo regime di prescrizione e decadenze, anche nel caso di garanzia per buon funzionamento. Omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.)", il ricorrente censura la Corte di merito pex essersi limitata a ritenere che la garanzia decen- nale, contrattualmente prevista, integrasse una alla obbligazione liberamente assunta, in deroga disciplina dell'art. 1667 c.c., senza poi aver cura di individuarne la disciplina effettiva, рег l'appunto individuabile nell'art. 1512 C.C., che pure prevede termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia, nella specie inosservati. Con il secondo rotivo, rubricato "Violazione e e principi faisa applicazione delle medesime norme di cui 01 precedente motivo primo. Omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.)", il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia fatto buon governo della disposizione, di cui all'art. 1669 C.C., individuando nel patto di garanzia decennale una fonte negoziale di responsa- diversa da quella legale, quando invece- bilità, costituiva mera conferma della garanzia prevista dall'anzidetta disposizione. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione delle medesime norme e principi di cui al precedente motivo primo nonché degli artt. 2936 ė 2987 C.C.. Omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.)", il ricorrente si ducle che, dalla previsione contrattuale di una durata della garanzia, maggiore di quella legale, la Corte di merito abbia tratto la conciusione della automatica inapplicabilità di alcun termine di decadenza per la denuncia dei vizi dell'opera e, in particolare, dei termini previsti dagli artt. 1667, 1669 o 1512 C.C.. Con il quarto motivo, rubricato *Violazione e falsa applicazione delle medesime norme e principi di cui al precedente motivo oltre che degli artt. 1230 € 53. C.C. e di ogni altra norma e principio in tema di novazione del rapporto obbligatorio. Omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3, 4 5 c.p.c.)", il ricorrente si duole che la Corte di merito, alla dichiarata disponibilità di esso ricorrente di eseguire le opere di intervento necessarie per le infiltrazioni, abbia attribuito il valore di riconoscimento dei Vizi dell'opera a suo tempo realizzata e di assunzione d'obbligo di eliminarli, così da raffigurare una obbligazione nuova ed autonoma, rispetto a quella originaria di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e di prescri- zione, di cui all'art. 1667 c.C., e soggetta invece alla ordinaria prescrizione decennale. Tale ragionamento, assume il ricorrente, è errato perché svolto senza considerare l'effettivo conte- nuto della lettera di esgo ricorrente del 25 ottobre 1989, che non raffigurava riconoscimento 界 dell'esistenza di vizi addebitabili, né proposta di esecuzione dei lavori di riparazione a proprie spese, bensì mera offerta contrattuale. Con il quinto motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione delle medesime norme e principi di cui al precedente motivo primo. Omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia 3, 4 e 5 c.p.c.)", il ricorrente si (art. 360 13- duole che la Corte di merito abbia ritenuto produt- tivo di effetti l'innanzi citato patto di garanzia, come qualsivoglia comportamento successivo di esso ricorrente, anche nei confronti dei condomini intervenuti in causa. I' evidente, afferma il ricorrente, che quel che poteva valere con riguardo al Condominio non aveva valore nei confronti dei singoli condomini, per quali era esclusivamente operante la disciplina legale in tema di garanzia, cosi che la Corte di merito avrebbe dovuto -ma non l'ha fatto valutare se i condomini intervenuti in causa avevano tempe- esercitato le proprie ativamente e fondatamente azioni. Con il sesto motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione delle medesime norme e principi di cui al precedente motivo primo. Omessa ed insufficiente 0 motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 П. 3, 4 e 5 c.p.c.)" il ricorrente si J duole che la Corte di merito abbia dato risposta solo apparentemente compiuta, ma in realtà generica e priva di collegamento logico, alle critiche svolte sulla consulenza tecnica d'ufficio. Con il settimo motivo, infine, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c SS. c.c. e di ogni altra norma e principio in tema +di determinazione dell'obbligazione risarcitoria di compensatio lucri cum damno. Omessa ed insuffi- ciente motivazione circa punti decisivi della 4 e 5 c.p.c.)", ilcontroversia (art. 360 П1. 31 ricorrente si duole che la Corte di merito, пе determinare l'obbligazione risarcitoria, nor abbia fatto buon governo della disciplina vigente in materia e sia incorsa anche in difetto di motiva- zione. Essendo pacifico in fatto, precisa il ricorrente, necessarieche le opere indicate dal c.t.u. come per eliminare le infiltrazioni егапо diverse e maggiori di quelle eseguite inizialmente so tte da esso ricorrente {in quanto contemplavano jl rifacimento anche dell'intero massetto e la posa in opera di una doppia guaina), la Corte di merito non 10 avrebbe potuto considerarne l'intero costo per la quantificazione del danno, come invece ha fatto con indebito arricchimento del Condominio. Avrebbe poi dovuto considerare che la liquidazione dal danno doveva essere operata, tenendosi conto della garanzia di durata decennale dell'opera e dell'avveramento dei vizi oltre il sesto anno e, quindi, decurtando di sci decimi il costc delle opere a suo tempo appaltate, I motivi esposti, da esaminarsi per priorità logiche in ordine diverso da quello raffigurato in ricorso, non sono meritevoli di accoglimento. In particolare, privo di pregio è il quarto motivo, afferisce alla prina, autonoma ragione diche decisione d'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente, quanto a decadenza dalla denuncia dei vizi dell'opera appaltata ed a prescrizione dell'azione di garanzia, e che, al di là dei dati formali enunciati, segnatamente involge la inter- pretazione della scrittura privata, costituita dalla lettera del 25 ottobre 1989. Il ricorrente, invero, pur dolendosi della inter- pretazione data dalla Corte di meri to a quella scrittura, non indica quali canoni ermereutici siano stati violati in concreto, né il punto ancor più, il modo, in cui da quei canoni la Corte di merito si sia discostata, e neppure precisa il contenute specifico della medesima scrittura, in violazione dello stesso principio di autosufficien- za del ricorso per cassazione. In buona sostanza, la critica della interpretazione della scrittura, come resa e specificamente argo- mentata dalla Corte di merito, è formulata attra- Verso la proposta di una diversa interpretazione dell'atto e dei connessi comportamenti delle parti, così che viene ad investire inammissibilmente il merito delle valutazioni di quella Corte. In effetti, al Fine di riscontrare l'esistenza degli errori di diritto o dei vizi di ragionamento, che il ricorrente denunci in tema di interpretazio- ne degli atti, non è sufficiente l'astratto riferi- mento alle regole dell'art. 1362 e SS. C.C., necessitando, invece, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo, in cui i giudice di merito si sia da quei canoni disco- stato, ché, altrimenti, la critica della ricostru- zione della volontà contrattuale, operata dal giudice, ė la proposta di diversa interpreta- zione costituiscono una censura inammissibile (v. ex plurimis Cass. n. 8994/01, П. 1045/00, n. 12 3249/99, n. 5346/98, n. 914/96 e n. 7641/94). Il motivo in esame, dunque, è inammissibile. Inammissibili, altresì, sono il primo, il secondo ed il terzo motivo. Ed invero, tali motivi afferiscono tutti alla seconda, autonoma ragione di decisione di infonda- tezza delle citate eccezioni del ricorrente, ragione appunto raffigurata dalla ritenuta validità del patto di garanzia decennale per vizi dell'opera, e, quindi, risultano privi di interes- se, all'esito esposto del quarto motivo, priorita- rio sul piano logico. Per consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la mancata censura di una delle plurime ed autonome ragioni di decisione, su cui si fonda la sentenza impugnata, come pure 1'inaccoglibilità Ġella censura proposta avverso una di quelle ragioni, preclude l'annullamento della pronuncia siccome in ogni Caso sorretta dalla ragione ΠΟΠ censurața o infondatamente censurata (v. ex pluri- mis Cass. n. 4687/99, n. 9866/98, n. 3640/96 e II. 7675/95). Anche il quinto motivo è inammissibile. Esso motivo, infatti, involge una questione nuova e, in quanto tale, inammissibile in sede di legit- 13 timità, quella della supposta diversità di posizio- ni tra Condominio e condomini, parti in causa, quanto a garanzia applicabile, di cui non v'è cerno alcuno nella sentenza impugnata e che il ricorrente neppure prospetta di avere sollevato nel giudizio di merito. Inammissibile, altresì, è il sesto motivo. Ed invero, al di là della formale prospettazione come violazione e falsa applicazione di norme e principi ovvero come vizi di motivazione, le censure del ricorrente si risolvono palesemente in una sostanziale ė, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito deila controversia, in punto esecuzione dell'opera appaltata, attraverso una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e di altri materiali istruttori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discreziona- lità riservatale, con correlata ed in sé coerente motivazione, In effetti, ccsì dando risposta specifica alle lacritiche (allora) formulate dal ricorrente, Corte di merito ha sottolineato come il consulente tecnico d'ufficio, all'esito di adeguate indagini, abbia accertato che l'opera appaltata di impermea- 44 bilizzazione del terrazzo di copertura dello edificio Ton venne eseguita regola d'arte *relativamente alla messa in opera sia della guaina d'asfalto, sia delle piastrelle (avendo riscontrato la mancanza dei giunti di dilatazione, un inidoneo massetto di pendenza, un risvolto insufficiente della guaina sulle pareti verticali e sui pilastri- ni ecc. v. fol. 8 Cru).. Privo di pregio, infine, è il settimo motivo. Violazione e falsa applicazione della disposizione sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.) e di altre norme, non meglio precisate, sono solo asserite e non anche specificamente argomentate dal ricorrente, così pregiudicandosi la stessa compren- sione delle questioni, che la parte ha inteso portare all'esame del collegio. I dedotti vizi di omessa ed insufficiente motiva- zione sono insussistenti, invece, avendo esposto la Corte di merito argomentazione specifica ed adegua- ta sui punti de quibus, in particolare sottolinean- do come il costo degii interventi riparatori fosse congruo, nonché inferiore alla stessa offerta di riparazione a suo tempo avanzata (ottobre 1989) dal contemplava l'esborso di ben 17De RT che milion:", quella offerta -appunto- che è stata 15 ritenuta raffigurare una obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza, a favore del Condominio controricorrente, nulla dovendosi invece liquidare agli intimati GU ed PO, che non hanno svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione a favore del controricorrente, liquidate in euro 973; oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso il 28 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. est. Il presidente Faucete Sale foore совето DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MGR. 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Oggi, Karie B IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo CORTE SUPREM A CABBAZION Efuor Si atteste la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12-9-2003 serie 4 al n. 30574 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2902) 16