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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione Lavoro
N. R.G. 303/2025
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Viviana Di Palma, a seguito dell'udienza del 03/06/2025, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia di lavoro / previdenza e assistenza sociale
promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Marcoleoni Marco e Solare Andrea
Ricorrente
contro
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappr. e dif. dall'avv. RITA BATTIATO
Convenuto
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 13.01.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'esito udienza del 03.06.2025, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte CP_ ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vista la memoria di costituzione dell' ove viene eccepita l'inammissibilità dell'ATP per carenza del requisito contributo per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. n. 222/84, si osserva quanto segue:
Per godere della pensione ordinaria di inabilità è necessario che il richiedente possieda oltre al requisito sanitario, e cioè l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche il requisito contributivo di almeno 5 anni di contributi e almeno 3 anni di contributi versati nell'ultimo quinquennio.
CP_ L' eccepisce che la ricorrente non possiede il requisito delle 156 settimane contributive nel quinquennio antecedente la domanda di pensione di inabilità. Ed in effetti, dalla lettura dell'estratto contributivo allegato risultano complessivamente accreditati alla ricorrente, nel quinquennio utile e comunque alla data di introduzione dell'odierno giudizio, solo contributi utili per 143 settimane.
Nulla osserva la ricorrente in merito all'eccezione sollevata dall'ente nelle sue note di trattazione scritta.
Conseguentemente, considerato che in materia di pensione di inabilità di cui all'art 2 della l. n. 222 del
1984, il requisito contributivo unitamente a quello sanitario integrano gli elementi costitutivi del diritto, CP_ deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall' e dichiarare il presente ATP inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c, non sussistendo in capo alla ricorrente il requisito contributivo richiesto dalla legge per aver diritto alla prestazione richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto,
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
Sezione Lavoro
N. R.G. 303/2025
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Viviana Di Palma, a seguito dell'udienza del 03/06/2025, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia di lavoro / previdenza e assistenza sociale
promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Marcoleoni Marco e Solare Andrea
Ricorrente
contro
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappr. e dif. dall'avv. RITA BATTIATO
Convenuto
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 13.01.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'esito udienza del 03.06.2025, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte CP_ ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vista la memoria di costituzione dell' ove viene eccepita l'inammissibilità dell'ATP per carenza del requisito contributo per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. n. 222/84, si osserva quanto segue:
Per godere della pensione ordinaria di inabilità è necessario che il richiedente possieda oltre al requisito sanitario, e cioè l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche il requisito contributivo di almeno 5 anni di contributi e almeno 3 anni di contributi versati nell'ultimo quinquennio.
CP_ L' eccepisce che la ricorrente non possiede il requisito delle 156 settimane contributive nel quinquennio antecedente la domanda di pensione di inabilità. Ed in effetti, dalla lettura dell'estratto contributivo allegato risultano complessivamente accreditati alla ricorrente, nel quinquennio utile e comunque alla data di introduzione dell'odierno giudizio, solo contributi utili per 143 settimane.
Nulla osserva la ricorrente in merito all'eccezione sollevata dall'ente nelle sue note di trattazione scritta.
Conseguentemente, considerato che in materia di pensione di inabilità di cui all'art 2 della l. n. 222 del
1984, il requisito contributivo unitamente a quello sanitario integrano gli elementi costitutivi del diritto, CP_ deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall' e dichiarare il presente ATP inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c, non sussistendo in capo alla ricorrente il requisito contributivo richiesto dalla legge per aver diritto alla prestazione richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto,
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma