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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4358/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 26/06/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:55
Compaiono:
Per l'avv. PERETOLI STEFANIA Parte_1
Per l'avv. PALAZZUOLI LUCA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Peretoli conclude come da comparsa conclusionale depositata cui si riporta anche ai fini della discussione.
L'avv. Palazzuoli conclude come da comparsa di costituzione e risposta e si riporta anche ai fini della discussione alla comparsa conclusionale. Replica alla comparsa avversaria che il pagamento di euro 40.000 su cui insiste la controparte fanno riferimento ad altra banca, e che il residuo è stato computato come da documentazione in atti. Insiste nella replica sull'eccezione di incompetenza.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. R.G. n. 4358/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4358/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Fideiussione – Polizza fideiussoria”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Peretoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze,
Via Galliano, n. 131, come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale mandataria con rappresentanza,
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Palazzuoli, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio in Siena, Via Montanini, n. 40, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
e
Controparte_3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Conclusioni
Come da suesteso verbale di udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 04.12.2022, e Parte_1 CP_3
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1424/2022 (RG n. 2990/2022) emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.10.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 344.612,71, oltre interessi di mora e spese di procedura, su richiesta di
Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, hanno rilevato:
- che il decreto opposto si fonda su un finanziamento di € 350.000,00 erogato da
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. a favore di in data 20.09.2012, CP_3
garantito da fideiussione rilasciata da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- che ha rifuso all'istituto di credito la somma di € 71.300,00; CP_3
- che il credito è stato inizialmente azionato presso il Tribunale di Arezzo, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice;
- che l'odierna opposta ha successivamente proposto ricorso nei confronti di
[...]
davanti al Tribunale di Firenze e ha reiterato un secondo decreto Pt_2
ingiuntivo di fronte al Tribunale di Pisa nei confronti di e di CP_3 Parte_1
- che sussiste la competenza del Tribunale di Firenze a conoscere della domanda di pagamento azionata dall'opposta, come individuata dal Tribunale di Arezzo con sentenza passata in giudicato;
- che i fori convenzionali stabiliti nel contratto di finanziamento e nella fideiussione non sono esclusivi;
- che, in ogni caso, l'opponente ha sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore, trovando applicazione il foro esclusivo previsto dal Codice del consumo;
- che l'istituto di credito non ha considerato, nella quantificazione del credito, alcuni pagamenti effettuati da e per complessivi € 111.000,00; CP_3 Parte_1
- che l'istituto di credito ha, inoltre, applicato oneri finanziari non contrattualmente previsti che, aggiungendosi agli interessi convenzionali, determinano il superamento dei limiti previsti in contratto;
- che la somma portata dal decreto opposto è, pertanto, illiquida e incerta nel suo ammontare;
- che la fideiussione sottoscritta ricalca lo schema negoziale predisposto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia;
- che, dalla nullità parziale del contratto, discende la validità e applicabilità alla fideiussione dell'art. 1957 c.c., e in concreto la fideiussione è da ritenersi, pertanto, decaduta e non più azionabile;
- che, infatti, non vi è prova che l'opposta abbia avanzato richieste nei confronti del debitore nel termine di sei mesi previsto dalla norma, e che tra l'annullamento del titolo a seguito del provvedimento del Tribunale di Arezzo e l'attivazione della fideiussione sono trascorsi più di sei mesi senza che alcuna istanza sia stata rivolta al debitore principale;
- che difettano i presupposti per la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- che l'istituto di credito, perseverando nella predisposizione di modelli di fideiussione ABI, ha posto in essere una condotta contraria ai principi di buona fede;
- che ha, altresì, violato il principio di economia processuale procedendo alla duplicazione dei giudizi e quello di correttezza per l'errata quantificazione del credito azionato;
- che sussistono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, ha rilevato:
- che il primo decreto ingiuntivo è stato ottenuto da Cassa di Risparmio di Firenze, dopo aver inviato, in data 28.11.2014, alla società debitrice e ai fideiussori, formale lettera di messa in mora;
- che, nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo,
e hanno rinunciato agli atti e il titolo è stato dichiarato CP_3 Parte_1
esecutivo nei loro confronti;
- che il giudizio, proseguito nei confronti del solo si è concluso con Parte_2 sentenza che ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, revocando il decreto ingiuntivo;
- che con istanza di correzione di errore materiale, l'odierna opposta ha chiesto la correzione della sentenza nella parte in cui ha revocato totalmente il decreto ingiuntivo senza considerare che lo stesso era divenuto definitivo nei confronti di due degli opponenti;
- che l'istanza è stata rigettata poiché volta ad ottenere una modifica di portata concettuale, determinando la pronuncia di incompetenza la revoca integrale del decreto ingiuntivo;
- che, con riferimento agli odierni opponenti, è stato adito il Tribunale di Pisa in quanto territorialmente competente, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione, in conformità al foro convenzionalmente stabilito dalle parti nei contratti di finanziamento e fideiussione;
- che né né rivestono la qualità di consumatori;
CP_3 Parte_1
- che le somme asseritamente corrisposte per l'importo di € 111.000,00 sono state conteggiate nell'estratto autentico ex art. 50 TUB o riferite a una posizione diversa;
- che è del tutto generica la contestazione relativa alla presunta applicazione di oneri finanziari non contrattualmente pattuiti;
- che la questione relativa alla nullità della fideiussione è riservata alla competenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
- che, in ogni caso, la garanzia per cui è causa è una “fideiussione per operazione specifica”, per la quale non trovano applicazione le questioni di nullità affrontate dalla giurisprudenza, in quanto relative alle sole c.d. fideiussioni omnibus;
- che non è “consumatore”, rivestendo la qualifica di Amministratore Parte_1
Unico della;
CP_3
- che, per la garanzia di cui all'art. 1957 c.c., è pacifico in giurisprudenza che il termine può ritenersi rispettato con l'invio di mera richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra l'azione giudiziale di recupero del credito;
- che è in atti la lettera di costituzione in mora e richiesta di pagamento del
28.11.2014;
- che, a fronte di un'opposizione infondata e meramente dilatoria, si giustifica la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 10.03.2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria con onere di attivazione a carico della convenuta opposta.
All'udienza del 20.09.2023 sono stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Alla successiva udienza del 13.03.2024, rilevato l'intervenuto fallimento di CP_3
il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo.
[...] Il giudizio è stato riassunto da in data 07.06.2024. Nessuno si è Parte_1
costituito per la Controparte_4
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 25.10.2024, il Giudice, preso atto della rinuncia delle parti alla concessione di nuovi termini per memorie ex art 183 VI comma c.p.c., tenuto conto dell'evento interruttivo verificatosi, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 26.06.2025, le parti hanno concluso come da suesteso verbale di udienza.
*****
1. L'eccezione di rito.
Anteponendosi la disamina delle questioni preliminari di rito (arg. ex art. 276 c.p.c. II comma), non è fondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Pisa ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di incompetenza territoriale, ex se completa in quanto evocante il foro esclusivo del consumatore, è sostenuta sul presupposto, errato, che la sentenza n.
90/2020 del Tribunale di Arezzo, non impugnata, avrebbe statuito definitivamente sulla competenza a conoscere della domanda di pagamento avanzata dalla Cassa di
Risparmio di Firenze, poi e, in subordine, sulla circostanza che in Controparte_1
ogni caso rivestirebbe la qualifica di consumatore. Parte_1
Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che la sentenza fa stato esclusivamente rispetto alle parti del giudizio, e non rispetto a coloro che parti non erano più (a seguito di rinuncia).
Quanto al secondo profilo, (il problema non si è mai posto per la Parte_1
società, oggi fallita) non è qualificabile come consumatore risultando lo stesso, al momento della sottoscrizione della fideiussione, socio al 45% e Amministratore Unico della debitrice principale CP_3
Ne consegue che correttamente la causa è stata radicata dall'attore sostanziale nel foro
(non esclusivo) individuato nel negozio di fideiussione, peraltro integrante altresì foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.
2. Le questioni di merito.
È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta, avendo quest'ultima adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante mercé la produzione della documentazione attestante l'intervenuto passaggio del credito de quo (docc. 2, 3, 4, 5 comparsa), peraltro dandosi atto che l'eccezione in questione è stata rigettata anche in seno alla procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Firenze.
Passando al merito della pretesa in senso stretto, le poste questioni di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust sollevate da parte opponente non colgono nel segno, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità (Cass., Sez. Un. n. 41994/2021) che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema
ABI sanzionato con provv. 55 del 2.5.2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 l. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale, “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”.
L'iter argomentativo alla base della citata sentenza, a dispetto di quanto sostenuto dagli opponenti, non può essere replicato con riguardo alla fideiussione sottoscritta in data
20.09.2012 (anche) da , siccome trattasi di fideiussione specifica Parte_1
(cfr. doc. 3 opponenti), rilasciata in funzione del contratto di finanziamento n.
0039061651706 stipulato in pari data tra (all'epoca) Intesa Sanpaolo S.p.a. e CP_3
[...]
Il procedimento amministrativo che ha condotto la Banca d'Italia ad adottare la sanzione è stato condotto su un modello di fideiussione omnibus adottato dall'ABI, ossia su uno schema di garanzia personale a favore degli istituti di credito e finanziari per tutte le obbligazioni, anche future rispetto alla stipulazione della fideiussione, derivanti da operazioni bancarie di qualsivoglia natura poste in essere dal debitore o da chi gli sia subentrato.
Trattasi, come noto, di strumento negoziale che svolge una funzione non sovrapponibile a quella della fideiussione specifica, tenuto conto della proiezione sull'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
In altri termini, è solo con limitato riferimento alla fattispecie della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela (cfr. Tribunale Bologna, Sez. Spec. Imprese, n. 64/2022; Tribunale di Pisa n.
760/2023), clausole di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, come nel presente caso. Diversamente opinando, si perverrebbe ad una non consentita applicazione analogica di un provvedimento sanzionatorio, o meglio dei presupposti che lo stesso hanno originato, con arbitraria estensione delle ripercussioni in termini di invalidazione civilistica a valle.
Acclarata la validità delle fideiussioni specifiche e delle clausole in esse previste, le stesse sono idonee a sorreggere la pretesa creditoria, non ponendosi questione si violazione del (reviviscente) art. 1957 c.c.
Quanto al rapporto principale nei confronti della società debitrice, il Tribunale osserva che il titolo della pretesa non è oggetto di contestazione ed è asseverato in forma idonea
(cfr. contratto di finanziamento ed e.c.), ma è genericamente contestata la computazione degli interessi e, a latere, la somma complessiva risultante dall'estratto conto.
Con riguardo agli interessi praticati e agli oneri non previsti, la contestazione si attesta sul piano meramente labiale e senza indicare in relazione a quali periodi e per quali ragioni si evidenzierebbe l'inesattezza delle cifre riportate, a fronte di un estratto che indica tempo per tempo il tasso di interesse applicato (doc. 21 e 34), e dell'analisi confermata dal consulente di parte (doc. 36). Per tali ragioni, non può essere considerata, ogni accertamento contabile dovendosi ritenere manifestamente esplorativo.
Quanto all'eccezione di estinzione parziale del credito, essa risulta smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta, a mente della quale i versamenti effettuati dai debitori e indicati in via analitica in citazione risultano essere stati correttamente contabilizzati (cfr. doc. 34 opposta con evidenze), per l'importo complessivo di €
90.800,00, con l'eccezione del pagamento coevo alla cancellazione parziale di ipoteca del 15.06.2016 Notaio di Ioia a fronte del pagamento a Cassa di Risparmio Per_1 di Firenze della somma di € 40.000,00 (doc. 20 attore) che, come evidenziato dalla convenuta e come risulta dalle stesse annotazioni relative alle ipoteche, fa invece riferimento ad altro rapporto e, giustamente, non è stato oggetto di detrazione dal complessivo ammontare dovuto.
In definitiva, l'opposizione è rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
3. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, parametri medi per le fasi studio e introduttiva, minimi con riduzione per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1424/2022;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, 26 giugno 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.